Salta al contenuto principale
Compravenditaproceduradocumenti

Compravendita Immobiliare: Iter, Preliminare e Rogito | Guida Completa

Pubblicato il A cura di Redazione NotaiOnline

Il rogito è l'ultimo passo di una compravendita, non il primo. Chi pensa che il notaio entri in scena il giorno della firma sottovaluta la parte più delicata del lavoro, le verifiche che lo precedono. Quando le parti si siedono per l'atto definitivo, la trattativa economica è chiusa da settimane e il vincolo giuridico spesso è già nato con il preliminare. La proprietà passa in quel momento finale (art. 1376 c.c., il consenso trasferisce il diritto), ma gli impegni che contano si assumono prima.

Questa guida segue l'iter completo della compravendita immobiliare dal lato del processo: cosa succede e in quale ordine, che funzione ha ciascun atto, quali documenti servono e dove si annidano i ritardi. Per le imposte e l'onorario rimandiamo alla guida sul costo del notaio per l'acquisto e al calcolatore della compravendita, che restituisce una stima sui valori inseriti.

Le tre tappe dell'acquisto: proposta, preliminare, rogito

Un acquisto immobiliare si articola in tre momenti distinti, con effetti giuridici crescenti.

La proposta d'acquisto è il primo impegno scritto. L'aspirante acquirente offre un prezzo e di solito versa una piccola somma a garanzia. Quando la proposta è formulata come irrevocabile (art. 1329 c.c.), chi la firma resta vincolato per il termine indicato e non può ritirarla; il venditore può accettarla o lasciarla scadere. Nel momento in cui l'accettazione arriva a conoscenza del proponente il contratto si conclude (art. 1326 c.c.). Da qui in poi tirarsi indietro ha un prezzo.

Il contratto preliminare, il compromesso, fissa per iscritto tutti i termini della futura vendita: prezzo, immobile, data del rogito, condizioni sospensive. La forma scritta qui non è una formalità ma una condizione di validità, perché il preliminare deve avere la stessa forma del contratto definitivo (art. 1351 c.c.) e gli atti immobiliari richiedono la forma scritta a pena di nullità (art. 1350 c.c.). Il compromesso non trasferisce la proprietà: obbliga le parti a stipulare il rogito. Se una delle due si rifiuta, l'altra può rivolgersi al giudice per ottenere una sentenza che produca gli stessi effetti del contratto non concluso (art. 2932 c.c.).

Il rogito, l'atto pubblico di compravendita ricevuto dal notaio, chiude il cerchio. Trasferisce la proprietà, viene trascritto nei registri immobiliari e diventa opponibile ai terzi. È il momento in cui si paga il saldo, si consegnano le chiavi e il notaio assume la responsabilità delle imposte d'atto.

Preliminare e rogito: perché il compromesso vincola già

La domanda più frequente di chi compra per la prima volta è dove finisca il "forse" e cominci il "devo". La risposta sta nel preliminare. Firmare il compromesso significa obbligarsi a comprare e a vendere; il rogito che segue è l'esecuzione di quell'obbligo, non una nuova decisione.

Messi a confronto, preliminare e rogito mostrano cosa cambia nel passaggio dall'impegno all'acquisto definitivo.

AspettoPreliminare (compromesso)Rogito (atto definitivo)
Effetto giuridicoObbliga le parti a stipulareTrasferisce la proprietà (art. 1376 c.c.)
Diritto trasferitoNessuno, solo un obbligoProprietà piena all'acquirente
Forma richiestaScritta a pena di nullità (art. 1351 c.c.)Atto pubblico ricevuto dal notaio
TrascrizioneFacoltativa, protegge l'acquirente (art. 2645-bis c.c.)Obbligatoria, rende l'atto opponibile ai terzi
Se una parte si tira indietroCaparra o causa per stipulare (artt. 1385, 2932 c.c.)L'atto è già concluso
ImposteRegistro fisso più quota su caparra e acconti (D.P.R. 131/1986)Imposte d'atto, scomputato l'acconto già versato

Tre strumenti proteggono chi ha firmato. Il primo è la caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.): se l'acquirente non procede perde la somma versata, se è il venditore a sfilarsi deve restituirla raddoppiata. Il secondo è la trascrizione del preliminare nei registri immobiliari (art. 2645-bis c.c.): un compromesso trascritto da un notaio mette al riparo l'acquirente da ipoteche, iscrizioni o vendite a terzi che il venditore tentasse nell'intervallo fino al rogito. Il terzo, già citato, è l'esecuzione in forma specifica davanti al giudice (art. 2932 c.c.).

Una precisazione che evita brutte sorprese: la caparra confirmatoria non va confusa con quella penitenziale (art. 1386 c.c.), che è il prezzo concordato del recesso. Con la penitenziale chi si ritira perde la somma ma nulla di più, e l'altra parte non può pretendere il rogito né il doppio; con la confirmatoria, invece, la parte fedele può scegliere fra trattenere la caparra e agire per la conclusione del contratto. Il preliminare deve dire con chiarezza quale delle due si applica. Chi compra con un finanziamento ha poi un'arma in più, la condizione sospensiva dell'ottenimento del mutuo: lega l'efficacia del compromesso all'erogazione, così se la banca nega il prestito l'acquirente esce senza perdere quanto versato. Vale la pena pretenderla ogni volta che l'acquisto dipende dalla banca.

C'è poi l'aspetto fiscale, che molti scoprono tardi. Il preliminare va registrato entro trenta giorni all'Agenzia delle Entrate, con un'imposta di registro fissa e un'imposta proporzionale su caparra e acconti versati (D.P.R. 131/1986). Quella quota proporzionale non è persa: si scomputa dall'imposta dovuta al rogito. Per gli importi rimandiamo alla guida ai costi dell'acquisto; qui interessa il principio, il preliminare ha già un peso fiscale e va trattato con la stessa serietà del rogito.

Conviene quasi sempre far redigere il compromesso da un notaio anziché affidarlo al modulo dell'agenzia. La trascrizione richiede comunque l'intervento notarile, e un preliminare scritto male si trascina fino all'atto definitivo. La guida su chi paga il notaio nella compravendita chiarisce su chi ricade questa spesa.

Il ruolo del notaio e i documenti del rogito

Il notaio è un pubblico ufficiale, non un consulente di parte. Il suo compito è garantire che il trasferimento sia valido e che entrambe le parti firmino consapevoli. Per arrivarci compie una serie di verifiche, tutte prima della firma.

Controlla la catena di proprietà risalendo di norma al ventennio, per accertare che chi vende sia davvero il titolare e che non ci siano vizi nei passaggi precedenti. Esamina le visure ipotecarie per scoprire ipoteche, pignoramenti o sequestri: se emerge un'ipoteca la gestisce con l'estinzione contestuale al rogito o subordina l'atto alla cancellazione. Verifica la conformità catastale, cioè la corrispondenza tra dati, planimetria depositata e quanto dichiarato (L. 52/1985, art. 29). Raccoglie la dichiarazione di regolarità urbanistica del venditore, obbligatoria a pena di nullità dell'atto (D.P.R. 380/2001, art. 46). Accerta la presenza di un APE valido, allegato indispensabile del contratto (D.Lgs. 192/2005, art. 6). Controlla infine stato civile e regime patrimoniale: chi è in comunione dei beni vende validamente solo con il consenso del coniuge, pena l'annullabilità (art. 184 c.c.).

C'è un confine da tenere a mente. Il notaio verifica la situazione giuridica, non lo stato fisico dell'immobile. Non sale sul tetto, non sonda i muri, non smaschera un abuso edilizio che il venditore non ha dichiarato. Per quello serve un tecnico di fiducia, ingaggiato prima del compromesso. La guida su cosa controlla il notaio prima del rogito traccia con precisione dove arriva la sua responsabilità e dove comincia la vostra.

Sul fronte documenti, il venditore porta il titolo di provenienza (l'atto con cui ha acquistato, o la denuncia di successione se ha ereditato), la planimetria catastale, l'APE, i dati sugli eventuali mutui da estinguere e le abilitazioni edilizie. L'acquirente porta documento d'identità, codice fiscale e, se compra con un finanziamento, la documentazione del mutuo. Chi prende la prima casa aggiunge le dichiarazioni per le agevolazioni, che il notaio inserisce in atto. L'elenco completo, lato pratico, è nella pagina documenti per la compravendita.

Tempistiche reali, dalla proposta al rogito

Tra l'accettazione della proposta e il rogito passano di solito da uno a tre mesi. Non è una regola fissa, è la media di una procedura che fila liscia. Diversi fattori la dilatano.

Il più comune è il mutuo. Tra delibera bancaria, perizia sull'immobile e organizzazione della stipula passano settimane; la banca eroga solo dopo che il notaio ha iscritto l'ipoteca e questa si è consolidata. La guida sui tempi tra mutuo e rogito entra nel dettaglio di questa coda. Il secondo fattore è la provenienza dell'immobile: una casa arrivata per donazione o per successione richiede controlli aggiuntivi, perché una donazione può essere contestata dagli eredi legittimari e questo rende prudenti le banche. Il terzo sono le irregolarità: una planimetria non aggiornata, un abuso da sanare o un atto di provenienza mancante bloccano tutto finché non si risolvono.

A Roma e nelle grandi città i tempi delle visure e degli adempimenti catastali si allungano spesso rispetto ai centri minori, dove gli uffici sono meno congestionati. Vale la pena tenerne conto quando si fissa nel preliminare la data del rogito: una scadenza troppo stretta costringe a proroghe che, se non concordate bene, aprono contenziosi.

Esempio pratico

Una coppia accetta una proposta il 1° marzo per un appartamento, con mutuo. Firmano il preliminare il 20 marzo, dopo la due diligence del tecnico. La banca delibera a metà aprile e fissa la perizia. Rogito e atto di mutuo si stipulano insieme il 15 maggio, due mesi e mezzo dopo la proposta. Senza finanziamento, e con i documenti in ordine, gli stessi passaggi si chiudono in quattro o cinque settimane.

Per il quadro di cosa accade il giorno della firma e subito dopo, vedi la timeline del rogito e cosa succede dopo il rogito. Chi vende trova in cosa deve fare il venditore prima del rogito la lista degli adempimenti dal suo lato.


Prima di firmare qualsiasi cosa conviene confrontarsi con un professionista. Trova un notaio nella tua zona per una consulenza preliminare e usa il calcolatore delle spese di acquisto per stimare imposte e onorario sul tuo caso. Per capire in che momento coinvolgerlo, la guida su quando contattare il notaio per l'acquisto indica il punto giusto del percorso, che di norma è prima del compromesso, non dopo.

Calcola i tuoi costi notarili

Stima gratuita e dettagliata in pochi secondi

Vai al calcolatore

Vedi anche

Altre guide su questo tema

  • Vendere una casa ricevuta in donazione: cosa cambia dopo la riforma 2025Vendere una casa ricevuta in donazione è sempre stato possibile, ma dal 18 dicembre 2025 è molto più semplice: la L. 182/2025 ha eliminato l'azione di restituzione contro l'acquirente. Cosa cambia per il venditore, quando servono ancora cautele (regime transitorio) e cosa preparare per l'atto.
  • Vizi occulti dopo l'acquisto: cosa garantisce (e cosa no) il notaioIl notaio garantisce la regolarità giuridica dell'acquisto, non lo stato materiale della casa. I vizi occulti restano coperti dalla garanzia del venditore (art. 1490 c.c.), ma con termini stretti: otto giorni dalla scoperta per denunciarli, un anno dalla consegna per agire (art. 1495 c.c.). Limiti della clausola visto e piaciuto.
  • Vendere o comprare una casa con ipoteca o pignoramentoIpoteca e pignoramento finiscono nello stesso discorso ma bloccano cose diverse. Una casa ipotecata si vende estinguendo il debito al rogito con l'assenso del creditore alla cancellazione; una casa pignorata no, perché dopo la trascrizione gli atti di vendita sono inefficaci verso i creditori (art. 2913 c.c.). Cosa verifica il notaio.
  • Mutuo non concesso dopo il preliminare: cosa succede alla caparraLa banca nega il mutuo dopo il compromesso firmato: la sorte della caparra dipende da una clausola. Con la condizione sospensiva legata al finanziamento (art. 1353 c.c.) la caparra torna indietro; senza, il venditore può trattenerla. Pesa anche la buona fede dell'acquirente nel richiedere il mutuo.