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Documenti per la donazione: checklist completa per l'atto notarile

Per l'atto di donazione servono documenti in tre categorie: identità di donante e donatario, regime patrimoniale, documenti specifici del bene donato (immobile, denaro o azienda). Due testimoni capaci e indipendenti sono obbligatori per legge (art. 782 c.c. e art. 48 L. 89/1913): senza testimoni la donazione è nulla. Le franchigie fiscali sono 1.000.000 € per coniuge e figli; la raccolta documenti richiede mediamente tre-quattro settimane.

La checklist aggiornata 2026 dei documenti per l'atto di donazione, dall'istruttoria preliminare fino alla trascrizione e alla voltura catastale. Sei scenari dedicati (immobile a figli, immobile al coniuge, riserva di usufrutto, denaro, azienda o quote, modale) ti mostrano solo i documenti rilevanti per il tuo caso.

A cura di

Team editoriale NotaiOnline

Contenuto redatto sulla base del quadro normativo 2026.

Come si legge questa checklist

Ogni sezione raggruppa documenti affini (antiriciclaggio, identità, regime patrimoniale, bene donato, atto e clausole speciali, fiscale, post-atto) ed è ordinata per priorità: prima gli obblighi di legge non derogabili, poi i documenti critici che in pratica il notaio richiede sempre, poi i raccomandati e infine i caso per caso. All'interno di ogni sezione i documenti sono raggruppati per fase temporale: prima dell'atto, il giorno dell'atto e dopo l'atto.

Ogni scheda indica chi deve procurare il documento (donante, donatario, notaio, banca, Camera di Commercio, tecnico abilitato), dove si ottiene, il costo indicativo, la validità e le conseguenze in caso di mancanza.

La tua situazione

Seleziona lo scenario e affina la checklist. Lo scenario cambia la pagina; gli altri dettagli restano locali al tuo dispositivo.

Dettagli

1.Antiriciclaggio e adeguata verifica

Obbligo di legge

Documenti obbligatori per legge in ogni atto di donazione ai sensi del D.Lgs. 231/2007. Il notaio identifica donante e donatario, verifica la provenienza del bene donato e raccoglie dichiarazioni specifiche (titolare effettivo, PEP) quando una delle parti è persona giuridica, trust o fiduciaria.

Prima dell'atto1 documento

Dichiarazione del donante sulla provenienza del bene

Obbligatorio
A cura del donante

Autodichiarazione del donante sull'origine del bene donato (acquisto, eredità, precedente donazione, risparmio per il denaro): è il sostituto della tracciabilità del prezzo, assente nella donazione.

Dove si ottiene
Compilata dal donante con allegata documentazione (atto di acquisto, denuncia di successione, estratti conto, contratti). Se l'origine non risulta chiara il notaio può sospendere e segnalare all'Unità di Informazione Finanziaria di Banca d'Italia (art. 35 D.Lgs. 231/2007).
Costo indicativo
Gratuito
Validità
Valida per l'atto in corso
Se manca
Origine non tracciabile = notaio sospende l'atto e valuta segnalazione UIF. Per donazioni di denaro la soglia di rilievo è 5.000 € (art. 49 D.Lgs. 231/2007).

Fonte: Normativa antiriciclaggio

Il giorno dell'atto2 documenti

Modulo di adeguata verifica della clientela

Obbligatorio
Fornito dal notaio

Modulo fornito dallo studio notarile che raccoglie i dati identificativi del donante, del donatario e degli eventuali testimoni ai fini dell'obbligo antiriciclaggio.

Dove si ottiene
Fornito direttamente dallo studio notarile prima dell'atto. Va compilato e firmato da entrambe le parti. Il notaio verifica un documento d'identità in corso di validità e conserva copia per 10 anni ex art. 31 D.Lgs. 231/2007.
Costo indicativo
Gratuito (a cura dello studio notarile)
Validità
Valido per l'atto in corso
Se manca
Senza adeguata verifica il notaio non può rogare l'atto (art. 42 D.Lgs. 231/2007 — obbligo di astensione). Sanzioni amministrative da 2.000 € a 50.000 €.

Fonte: Normativa antiriciclaggio · Ordinamento del notariato — identificazione parti, forma degli atti (artt. 47-49)

Dichiarazione PEP (persona politicamente esposta)

Obbligatorio
Acquirente e venditore

Autodichiarazione di donante e donatario sullo svolgimento di cariche pubbliche rilevanti, proprie o di familiari stretti.

Dove si ottiene
Compilata su modulo dello studio. Se una delle parti è PEP, il notaio effettua la verifica rafforzata (art. 24 D.Lgs. 231/2007), specie sulla provenienza del bene donato. La dichiarazione mendace è penalmente rilevante ex art. 76 DPR 445/2000.
Costo indicativo
Gratuito
Validità
Valida per l'atto in corso
Se manca
In assenza di dichiarazione il notaio deve comunque condurre la verifica rafforzata. Dichiarazione mendace: responsabilità penale del dichiarante.

Fonte: Normativa antiriciclaggio · Testo Unico documentazione amministrativa (autocertificazioni)

2.Identità e capacità delle parti

Obbligo di legge

Documenti per l'identificazione di donante, donatario e testimoni richiesti per legge in ogni atto di donazione (atto pubblico solenne, art. 782 c.c.). I testimoni — obbligatori ex art. 48 L. 89/1913 — devono essere maggiorenni, capaci, indipendenti dalle parti.

Prima dell'atto1 documento

Certificato medico di capacità (donante a richiesta)

A cura del donante

Certificazione medica della piena capacità di intendere e volere del donante. Richiesto su valutazione del notaio in caso di dubbi (età avanzata, terapie in corso, fragilità cognitive).

Dove si ottiene
Rilasciato dal medico curante o da specialista (geriatra, neurologo) su richiesta del donante. Costo medio 50-150 €. Se il notaio rileva incertezza non eliminabile, può rifiutare la rogazione (art. 28 L. 89/1913) anche con certificato favorevole.
Costo indicativo
50-150 € (a carico del donante)
Validità
Recente (entro 30 giorni dall'atto)
Se manca
Senza certificato il notaio decide caso per caso. Atto stipulato in difetto di capacità è annullabile su azione degli eredi (art. 428 c.c.) entro 5 anni.

Fonte: Codice civile — ipoteca (artt. 2808-2899), comunione (art. 184), accollo (art. 1273) · Ordinamento del notariato — identificazione parti, forma degli atti (artt. 47-49)

Il giorno dell'atto2 documenti

Documento d'identità e codice fiscale di donante e donatario

Obbligatorio
Acquirente e venditore

Carta d'identità (o passaporto) in corso di validità + codice fiscale di entrambe le parti. Il notaio verifica l'identità personale ex art. 49 L. 89/1913.

Dove si ottiene
Procurato direttamente dalle parti. Il documento deve essere in corso di validità il giorno dell'atto (i documenti scaduti rilevano solo per uso anagrafico, non per atti notarili).
Costo indicativo
Gratuito (già in possesso delle parti)
Validità
Documento d'identità in corso di validità
Se manca
Senza identificazione il notaio non può rogare l'atto (art. 49 L. 89/1913). Documento scaduto = rinvio dell'atto.

Fonte: Ordinamento del notariato — identificazione parti, forma degli atti (artt. 47-49)

Documento d'identità dei due testimoni

Obbligatorio
Testimoni all'atto

Carta d'identità + codice fiscale dei DUE testimoni obbligatori per la donazione (art. 48 L. 89/1913). Maggiorenni, capaci, non parenti delle parti né beneficiari dell'atto.

Dove si ottiene
I testimoni li portano direttamente o, in alternativa, lo studio notarile fornisce due testimoni del proprio personale (prassi consolidata). Comunicare al notaio qualche giorno prima se le parti scelgono propri testimoni, per la verifica preventiva dei requisiti.
Costo indicativo
Gratuito se testimoni dello studio; nessun compenso dovuto a testimoni propri
Validità
Documento in corso di validità
Se manca
Mancanza dei testimoni = nullità della donazione (art. 1418 c.c. + art. 48 L. 89/1913). Atto da rifare. Testimoni non idonei (parenti, beneficiari, minori) = stesso effetto.

Fonte: Ordinamento del notariato — identificazione parti, forma degli atti (artt. 47-49) · Codice civile — ipoteca (artt. 2808-2899), comunione (art. 184), accollo (art. 1273)

3.Stato civile e regime patrimoniale del donante

Obbligo di legge

Verifica dello stato civile del donante e, se coniugato/in unione civile, del regime patrimoniale. Determina se serve il consenso del coniuge per la donazione di beni comuni (art. 184 c.c.; per le unioni civili: art. 1, c. 13, Legge 76/2016).

Prima dell'atto1 documento

Estratto dell'atto di matrimonio (o unione civile) del donante

Obbligatorio
A cura del donante

Estratto rilasciato dal Comune dove è stato celebrato il matrimonio (o trascritta l'unione civile), con indicate le annotazioni a margine: regime patrimoniale, eventuali convenzioni di separazione dei beni, scioglimento.

Dove si ottiene
Comune di celebrazione (sportello anagrafe o online via ANPR). Per i nati prima del 1986 il regime di comunione legale si presume; per i matrimoni successivi al 1975 il regime di comunione si applica salvo convenzione contraria. Costo: gratuito (esente bollo per uso notarile, art. 14 DPR 642/1972).
Costo indicativo
Gratuito
Validità
Recente (entro 6 mesi dall'atto, prassi notarile)
Se manca
Senza verifica del regime patrimoniale il notaio non può accertare la disponibilità del bene da parte del donante; rinvio dell'atto.

Fonte: Codice civile — ipoteca (artt. 2808-2899), comunione (art. 184), accollo (art. 1273)

4.Bene donato

Critico

Documenti del bene oggetto della donazione. I documenti specifici (visure, planimetrie, bonifico tracciato, visura camerale) si attivano in base al tipo di bene scelto: immobile, denaro o azienda.

5 documenti specifici: scegli uno scenario qui sopra per vederli.

5.Atto e clausole speciali

Critico

Documenti per le clausole speciali della donazione: definizione dell'onere modale (art. 793 c.c.), calcolo del valore di nuda proprietà e usufrutto (art. 796 c.c.) secondo le tabelle del Ministero delle Finanze.

2 documenti specifici: scegli uno scenario qui sopra per vederli.

6.Profili fiscali

Obbligo di legge

Documenti per il calcolo dell'imposta sulle donazioni (D.Lgs. 346/1990 - TUS) e delle imposte ipotecaria e catastale per le donazioni di immobili. Le aliquote dipendono dal grado di parentela; le franchigie si applicano per fascia (1M € coniuge/figli, 100k € fratelli/sorelle).

Prima dell'atto1 documento

Dichiarazione su donazioni precedenti (rilevanza successoria)

A cura del donante

Autodichiarazione del donante con elenco delle donazioni fatte in passato allo stesso donatario. Rileva ai fini della franchigia donativa attuale (coacervo donativo ex art. 57 c. 1 TUS vigente — Cass. 24940/2016 e succ., Circ. AE 29/E/2023). Non rileva invece per la futura successione del donante: il coacervo successorio (art. 8 c. 4 TUS) è stato implicitamente abrogato. Serve comunque alla tracciabilità antiriciclaggio.

Dove si ottiene
Compilata dal donante con elenco di atti pubblici e donazioni indirette tracciate (es. bonifici sopra-soglia non registrati). Prudenzialmente raccolta dal notaio per documentare la storia patrimoniale; non incide sul calcolo dell'imposta donazione del nuovo atto.
Costo indicativo
Gratuito
Validità
Per l'atto in corso
Se manca
L'imposta donazione si calcola sulla sola operazione corrente con la franchigia per fascia di parentela. Omettere la dichiarazione non altera il calcolo dell'imposta del nuovo atto, ma può complicare la futura applicazione del coacervo successorio (art. 8 c. 4 TUS) e dell'azione di riduzione da parte dei legittimari.

Fonte: Testo Unico imposta successioni e donazioni — aliquote, franchigie, donazioni indirette

Dopo l'atto1 documento

Autoliquidazione e versamento imposta donazione

Obbligatorio
Fornito dal notaio

F23/F24 con autoliquidazione dell'imposta donazione (al netto della franchigia per fascia parentela) e, per gli immobili, ipotecaria 2% + catastale 1% sul valore dichiarato (o fisso 200 € + 200 € se prima casa donatario).

Dove si ottiene
Compilato dal notaio in sede di registrazione telematica dell'atto (entro 30 giorni dalla data atto, art. 13 DPR 131/1986). Pagamento contestuale mediante addebito bancario allo studio notarile, che lo ribalterà al donatario in fattura.
Costo indicativo
Variabile: aliquota 4-8% sul valore eccedente la franchigia. Per immobili: + 2% ipotecaria + 1% catastale
Validità
Per l'atto in corso (registrazione entro 30 gg)
Se manca
Mancata registrazione = sanzione del 120% dell'imposta (art. 69 DPR 131/1986, come riformato dal D.Lgs. 87/2024 dal 1/9/2024) + interessi. Il notaio è responsabile in solido per il pagamento (art. 57 DPR 131/1986).

Fonte: Testo Unico imposta successioni e donazioni — aliquote, franchigie, donazioni indirette · Testo Unico dell'imposta di registro

7.Adempimenti post-atto

Critico

Trascrizione ai Registri Immobiliari, voltura catastale e deposito al Registro Imprese (per aziende/quote) sono curati dal notaio entro 30 giorni dall'atto. Documenti richiesti al donatario per la successiva fase di aggiornamento.

2 documenti specifici: scegli uno scenario qui sopra per vederli.

Fonti normative citate

  • Codice civile — ipoteca (artt. 2808-2899), comunione (art. 184), accollo (art. 1273) (R.D. 16 marzo 1942, n. 262 (Codice civile)) · testo ufficiale
  • Normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231) · testo ufficiale
  • Testo Unico imposta successioni e donazioni — aliquote, franchigie, donazioni indirette (D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346) · testo ufficiale
  • Testo Unico dell'imposta di registro (DPR 26 aprile 1986, n. 131) · testo ufficiale
  • Testo Unico documentazione amministrativa (autocertificazioni) (DPR 28 dicembre 2000, n. 445) · testo ufficiale
  • Ordinamento del notariato — identificazione parti, forma degli atti (artt. 47-49) (Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge Notarile)) · testo ufficiale

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Vedi anche

Domande frequenti

Quali documenti sono sempre richiesti per qualsiasi donazione?

Il nucleo invariato è: identità di donante e donatario (carta d'identità + codice fiscale), due testimoni capaci e indipendenti (art. 48 L. 89/1913), modulo antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007), dichiarazione PEP, estratto di matrimonio del donante per verificare il regime patrimoniale. Ogni scenario aggiunge poi i documenti specifici: provenienza + visure + APE per gli immobili, bonifico tracciato per il denaro, visura camerale + bilanci per le aziende.

Quanto si paga di imposta sulle donazioni?

Aliquote e franchigie reintrodotte dall'art. 2 c. 49 D.L. 262/2006 (conv. L. 286/2006), nell'impianto del TUS D.Lgs. 346/1990: 4% per coniuge/figli con franchigia 1.000.000 € ciascuno; 6% per fratelli/sorelle con franchigia 100.000 € ciascuno; 6% per altri parenti fino al IV grado e affini in linea retta o collaterale fino al III grado (NO franchigia); 8% per estranei (NO franchigia). I donatari portatori di handicap grave (L. 104/1992 art. 3 c. 3) hanno franchigia 1.500.000 € indipendentemente dal grado di parentela. Per gli immobili si aggiungono ipotecaria 2% e catastale 1% (D.Lgs. 347/1990), ridotte a 200 €+200 € fissi se prima casa del donatario.

La donazione è sempre revocabile?

No, ma esistono cause di revocabilità: ingratitudine del donatario (art. 800-804 c.c.), sopravvenienza di figli del donante (art. 803 c.c.) e, nelle donazioni modali, inadempimento dell'onere (art. 793, c. 4 c.c.). Le donazioni 'di ricompensa' o 'rimuneratorie' non sono revocabili (art. 805 c.c.). La revoca opera per via giudiziale entro 1 anno dalla conoscenza dei fatti (art. 802 c.c.).

I documenti dell'immobile vanno richiesti dal donante o dal donatario?

Quasi tutti dal donante: provenienza, visure, planimetria, APE riguardano l'immobile prima del trasferimento. Il donatario partecipa per la propria identità, le dichiarazioni AML e, se applicabile, la dichiarazione dei requisiti prima casa per la riduzione delle ipocatastali a 200 €+200 € fissi. Trascrizione e voltura catastale sono curate dal notaio entro 30 giorni tramite Adempimento Unico, con costi ribaltati al donatario in fattura.