Calcola le spese notarili per l'acquisto di un'abitazione (categorie catastali A escluse A/10): prima casa, seconda casa o immobile di lusso. Il calcolatore applica le aliquote 2026 e attiva il regime prezzo-valore della L. 266/2005 art. 1 c. 497 quando ne ricorrono le condizioni.
1. Tipo di venditore
2. Tipo di immobile
3. Dati dell'immobile
* campo obbligatorio
Sistema prezzo-valore (L. 266/2005 art. 1 c. 497)
Il regime applica la base imponibile sul valore catastale (rendita × moltiplicatore) anziché sul prezzo, e riduce del 30% gli onorari notarili (ultimo periodo del c. 497). Si applica solo se ricorrono tutte le condizioni seguenti:
l'atto è soggetto a imposta di registro proporzionale (escluse le cessioni a IVA, es. acquisto da costruttore entro 5 anni dalla fine lavori o con opzione IVA);
l'acquirente è una persona fisica che non agisce nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali (esclusi imprese individuali, professionisti, società, enti, fondi e trust);
l'immobile è abitativo (categorie A/1–A/9 e A/11, esclusa A/10 "uffici") e relative pertinenze con propria rendita catastale e vincolo pertinenziale dichiarato in atto (ris. AdE 149/E/2008);
l'acquirente richiede esplicitamente al notaio l'applicazione del regime in atto;
il prezzo reale è dichiarato in atto (l'occultamento comporta decadenza dal regime e sanzioni dal 50% al 100% della maggior imposta, art. 1 c. 498 L. 266/2005).
Nota: il regime si applica anche agli acquisti all'asta giudiziaria e in espropriazione forzata (Corte Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014, ris. AdE n. 95/E del 3 novembre 2014).
La trovi nella visura catastale o nell'atto di provenienza
Il prezzo pattuito nel preliminare di vendita
Inserisci via e numero civico, es. Via Roma 10
Superficie comprensiva di muri e pertinenze (norma UNI 10750).
Come si calcolano le imposte sull'acquisto di un'abitazione
Base imponibile: prezzo dichiarato o valore catastale?
La differenza pesa molto sul conto finale. Il regime prezzo-valore introdotto dalla L. 266/2005 art. 1 c. 497 permette al privato che acquista un immobile abitativo di calcolare le imposte di registro, ipotecaria e catastale sul valore catastale anziché sul prezzo pattuito, anche se in atto il prezzo dichiarato resta quello vero. Per un appartamento da €250.000 con rendita €1.000 la base imponibile fiscale scende sotto i €130.000, circa la metà. Il regime si attiva su richiesta esplicita al notaio in sede di rogito; non è automatico, e va spuntato nell'atto. Vale solo per categorie catastali A escluse A/10 (uffici) e a condizione che l'acquirente sia persona fisica non in attività di impresa.
Prima casa vs seconda casa: i due interruttori che cambiano tutto
Il primo interruttore è il moltiplicatore catastale: 115,5 per prima casa, 126 per seconda casa o lusso. Il secondo, più pesante, è l'aliquota di registro: 2% in regime prima casa (nota II-bis Tariffa parte I DPR 131/1986), 9% altrimenti. Sulla stessa rendita catastale di €1.000 si passa da €2.310 di registro a €11.340. Le voci fisse (ipotecaria €50, catastale €50, archivio repertoriale circa €38) restano identiche. Per accedere all'agevolazione prima casa serve residenza nel comune dell'immobile o impegno a trasferirla entro 18 mesi, oltre alla classica condizione di non possedere altre case con la stessa agevolazione (nota II-bis, lett. a-b-c).
Come si stima l'onorario notarile post-liberalizzazione
La tariffa repertoriale del DM 27.11.2001 è stata abrogata dal DL 1/2012 («Cresci Italia»): da allora ogni studio fissa il proprio compenso in regime libero. Sul calcolatore applichiamo una scala regressiva di mercato (1,0% sotto €150.000 di base, 0,8% tra €150–500k, 0,5% oltre) con floor €1.500, che riflette la prassi notarile osservata sui distretti del nord-centro. In regime prezzo-valore la riduzione del 30% sull'onorario è obbligatoria per legge, non è cortesia del notaio: è l'ultimo periodo del c. 497. A questo va aggiunta sempre l'IVA al 22%. Dipende molto dal singolo studio: a Milano e Roma la banda alta è la norma, in provincia la media si avvicina più al floor.
Prima casa vs seconda casa
Stesso immobile, stessa rendita catastale, due regimi fiscali diversi: l'agevolazione prima casa abbassa l'aliquota di registro dal 9% al 2% e usa un moltiplicatore catastale più basso (115,5 invece di 126). Sulla stessa rendita di €1.000 si risparmiano oltre €9.000 sul totale.
Prima casa vs seconda casa: stessa rendita catastale (€1.000/anno), regime prezzo-valore attivo
Voce
Prima casa
Seconda casa
Moltiplicatore catastale
115,5
126
Valore catastale (base imponibile)
€115.500
€126.000
Aliquota imposta di registro
2%
9%
Imposta di registro
€2.310
€11.340
Ipotecaria + catastale (fisse)
€100
€100
Onorario stimato + IVA 22% (con riduzione 30% c. 497)
€1.281
€1.281
Archivio repertorio (stima)
€38
€38
Totale stimato
€3.729
€12.759
Esempio con rendita catastale di €1.000/anno, regime prezzo-valore richiesto in atto (L. 266/2005 art. 1 c. 497). L'agevolazione prima casa richiede residenza nel comune o trasferimento entro 18 mesi (nota II-bis Tariffa parte I DPR 131/1986). L'aliquota del 9% sulla seconda casa è la voce che genera oltre il 70% della differenza.
Esempi di costo per l'acquisto di un'abitazione
Sei scenari residenziali coprono gli assi fiscali principali: prima vs seconda casa (registro 2% vs 9%), privato vs costruttore (registro proporzionale su valore catastale vs IVA proporzionale sul prezzo), immobile di pregio (scala onorario tier 3) e acquirente non-persona-fisica fuori regime prezzo-valore. I numeri vengono dallo stesso motore del simulatore qui sopra.
Onorario notarile: stima indicativa di mercato. Acquisto da privato (persona fisica): scala regressiva 1,0% sotto €150k / 0,8% €150–500k / 0,5% oltre €500k, con floor €1.500. In regime prezzo-valore l'onorario è ridotto del 30% per legge (L. 266/2005 art. 1 c. 497). Acquisto da costruttore: 0,5% sul prezzo, con floor €1.500. Il tariffario DM 27.11.2001 è stato abolito dal DL 1/2012: ogni notaio fissa autonomamente le proprie tariffe in regime di libera concorrenza.
Prima casa da privato
Rendita catastale €900/anno, agevolazione prima casa: imposta di registro 2% sul valore catastale, catastale e ipotecaria fisse a €50.
Valore catastale103.950 €
Imposta di registro (2%)2079 €
Imposta catastale50 €
Imposta ipotecaria50 €
Tassa archivio38 €
Onorario stimato1050 €
IVA sull'onorario (22%)231 €
Totale stimato3498 €
Prima casa da costruttore (IVA)
Prezzo dichiarato €200.000, agevolazione prima casa: IVA al 4% sul prezzo, registro/catastale/ipotecaria fisse a €200 ciascuna.
Prezzo dichiarato200.000 €
IVA sull'immobile (4%)8000 €
Imposta di registro200 €
Imposta catastale200 €
Imposta ipotecaria200 €
Bollo230 €
Tassa ipotecaria35 €
Voltura catastale55 €
Onorario stimato1500 €
IVA sull'onorario (22%)330 €
Totale stimato10.750 €
Seconda casa da privato
Rendita catastale €1.200/anno, no agevolazione: imposta di registro al 9% sul valore catastale (moltiplicatore 126), minimo €1.000.
Valore catastale151.200 €
Imposta di registro (9%)13.608 €
Imposta catastale50 €
Imposta ipotecaria50 €
Tassa archivio38 €
Onorario stimato1050 €
IVA sull'onorario (22%)231 €
Totale stimato15.027 €
Casa di lusso da privato
Categorie catastali A/1, A/8, A/9: rendita €2.500/anno, registro al 9% anche se prima casa (lusso).
Valore catastale315.000 €
Imposta di registro (9%)28.350 €
Imposta catastale50 €
Imposta ipotecaria50 €
Tassa archivio38 €
Onorario stimato1764 €
IVA sull'onorario (22%)388 €
Totale stimato30.640 €
Immobile di pregio prima casa — onorario tier 3
Rendita catastale €5.000/anno: il valore catastale supera €500.000 e l'onorario applica la fascia 0,5% della scala regressiva (post DL 1/2012), pari a circa il 38% in meno rispetto a un onorario flat 0,8%. In regime prezzo-valore l'onorario è ridotto di un ulteriore 30% per legge.
Valore catastale577.500 €
Imposta di registro (2%)11.550 €
Imposta catastale50 €
Imposta ipotecaria50 €
Tassa archivio38 €
Onorario stimato (tier 3 + riduzione 30%)2021 €
IVA sull'onorario (22%)445 €
Totale stimato14.154 €
Acquirente non-persona-fisica — fuori regime prezzo-valore
Stesso immobile (rendita €1.200, prezzo €250.000 seconda casa) ma acquirente non persona fisica (es. società per uso strumentale) o immobile non abitativo: il regime prezzo-valore non si applica e l'onorario non è ridotto del 30% (L. 266/2005 art. 1 c. 497). Imposta di registro al 9% sul prezzo (non sul valore catastale).
Prezzo dichiarato250.000 €
Imposta di registro (9% sul prezzo)22.500 €
Imposta catastale50 €
Imposta ipotecaria50 €
Tassa archivio38 €
Onorario stimato (senza riduzione 30%)2000 €
IVA sull'onorario (22%)440 €
Totale stimato25.078 €
Stai comprando un immobile non residenziale?
Le aliquote e il regime IVA cambiano radicalmente. Vai alla landing corrispondente per il calcolo dedicato:
Entro quanto tempo devo trasferire la residenza per l'agevolazione prima casa?
Il termine è di 18 mesi dalla data del rogito, fissato dalla nota II-bis della Tariffa parte I del DPR 131/1986. La residenza va trasferita nel comune dove si trova l'immobile, non necessariamente nell'immobile stesso. Chi compra a Milano e tiene la residenza a Brescia ha 18 mesi per spostarla in un qualsiasi indirizzo del comune di Milano. Il calcolo parte dal giorno della firma dell'atto, non da quello in cui inizio a vivere nell'immobile. Se entro il termine il trasferimento non è ancora avvenuto ma so che non ce la farò, di solito conviene presentare un'istanza all'Agenzia delle Entrate prima della scadenza dichiarando la rinuncia all'agevolazione: si paga il differenziale al 9% con sanzione ridotta a 1/10. Se il termine passa senza azione, l'ufficio liquida d'ufficio registro al 9% retroattivo più sanzione del 25% (per violazioni dal 1° settembre 2024, art. 13 DLgs 471/1997 come ridotto dal DLgs 87/2024) più interessi.
Cosa succede se rivendo la prima casa entro 5 anni senza riacquistarne un'altra?
Si decade dall'agevolazione e si paga la differenza tra registro al 9% e il 2% versato, più sanzione amministrativa del 25% (art. 13 DLgs 471/1997 come ridotto dal DLgs 87/2024 per violazioni dal 1° settembre 2024) e interessi di mora (nota II-bis DPR 131/1986). Per un acquisto da €150.000 di valore catastale parliamo di circa €10.500 di recupero d'imposta più €2.625 di sanzione. Il meccanismo di salvaguardia: se entro 12 mesi dalla vendita acquisto un altro immobile da destinare ad abitazione principale, l'agevolazione resta in piedi. La Cassazione ha ribadito che non basta comprare entro l'anno: serve anche trasferire effettivamente la residenza nel nuovo immobile entro lo stesso termine, altrimenti la decadenza scatta lo stesso. Importante: il termine per chi vende una pre-posseduta è stato esteso a 2 anni dalla Legge di Bilancio 2025, ma quella estensione riguarda la condizione di "non possedere altre case" al momento del nuovo acquisto, non la rivendita post-acquisto entro 5 anni: la finestra resta di 12 mesi.
Le pertinenze come box e cantina sono incluse nell'agevolazione prima casa?
Sì, ma con limite quantitativo preciso: una sola pertinenza per ogni categoria catastale agevolabile, ovvero C/2 (cantina o soffitta), C/6 (box o posto auto coperto) e C/7 (tettoia). Un secondo box auto va al 9% pieno, anche se è dello stesso condominio. La pertinenza deve essere destinata in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (art. 817 Codice Civile). Non serve comprarla nello stesso atto della casa: anche un acquisto successivo gode dell'aliquota ridotta al 2% (o IVA 4% se da costruttore), purché l'abitazione di servizio sia stata a sua volta acquistata col beneficio prima casa. Per il box che acquisto due anni dopo presso un complesso garage poco distante l'agevolazione resta attivabile, ma il notaio deve riportare in atto il vincolo pertinenziale e gli estremi del precedente rogito agevolato.
Acquisto da privato o da costruttore: qual è la differenza fiscale concreta?
Cambia tutto, e dipende dalla data di fine lavori. Dal privato (sempre) o dall'impresa costruttrice oltre i 5 anni dalla fine lavori, l'atto è in esenzione IVA: si paga registro proporzionale (2% prima casa, 9% altrimenti) sul valore catastale in regime prezzo-valore, più ipotecaria e catastale fisse a €50 ciascuna. Dal costruttore entro 5 anni l'IVA è obbligatoria (DPR 633/1972 art. 10 c. 8-bis): 4% prima casa, 10% seconda casa, 22% lusso, calcolata sul prezzo dichiarato e mai sul valore catastale. In compenso registro, ipotecaria e catastale sono fisse a €200 ciascuna, più bollo €230, tassa ipotecaria €35 e voltura €55. Per un nuovo costruito da €200.000 prima casa si pagano €8.000 di IVA invece dei circa €2.400 di registro del privato: il nuovo costa di più fiscalmente, ma include garanzia decennale strutturale e classe energetica recente. Conviene sempre fare entrambi i conti, perché il regime prezzo-valore sull'usato spesso ribalta la convenienza.
Mutuo prima casa: come funziona l'imposta sostitutiva dello 0,25%?
L'imposta sostitutiva ex DPR 601/1973 artt. 17-18 si applica ai finanziamenti bancari a medio e lungo termine (oltre 18 mesi) ed è trattenuta direttamente dalla banca al momento dell'erogazione: l'utente non versa nulla all'Agenzia delle Entrate. Aliquota 0,25% sull'importo mutuato se il mutuo finanzia l'acquisto della prima casa, 2% in tutti gli altri casi (seconda casa, ristrutturazione non agevolata, liquidità). Per un mutuo di €180.000 prima casa la sostitutiva è €450, un ottavo di quello che si pagherebbe per un mutuo di pari importo destinato a seconda casa (€3.600). La sostitutiva assorbe registro, bollo, ipotecaria e catastale sia sull'atto di mutuo sia sulle formalità ipotecarie connesse (iscrizione, eventuali surroghe, cancellazione finale): nessuna di queste voci appare nel preventivo notarile come imposta erariale separata. Resta dovuto solo l'onorario notarile sull'atto di mutuo (tipicamente €1.500–2.500 + IVA 22%, distinto dall'onorario sull'atto di compravendita con floor €1.500 e riduzione 30% in regime prezzo-valore) e il diritto di archivio repertoriale.
Quando conviene rinunciare al regime prezzo-valore?
Quasi mai sull'abitativo standard, ma esistono casi limite. Il regime conviene quando il valore catastale è inferiore al prezzo di mercato, situazione tipica per quasi tutti gli immobili italiani, dato che la rendita non viene aggiornata da decenni. L'inversione si verifica per immobili con rendita catastale recentemente rivalutata o per piccoli appartamenti di pregio in centro storico dove il moltiplicatore catastale produce un valore vicino al mercato. Un secondo caso: chi acquista per uso strumentale tramite società o partita IVA è escluso dal regime per legge, quindi la base imponibile resta il prezzo. Il terzo caso, più tecnico: in regime prezzo-valore l'eventuale contenzioso futuro con l'Agenzia delle Entrate sull'accertamento di valore è precluso per registro/ipo/cat (è il principale vantaggio non monetario del c. 497) ma resta aperto per Irpef sulla plusvalenza in caso di rivendita entro 5 anni; chi prevede una rivendita rapida può valutare il regime ordinario per allineare la base imponibile dichiarata su tutti i fronti. Decisione da fare con il commercialista, non in autonomia.
Valore catastale e valore di mercato: come si conciliano nell'atto?
Sono due numeri che convivono in modo legittimo nello stesso rogito. Nell'atto va sempre indicato il prezzo reale pattuito tra le parti (corrispettivo effettivo): dichiarazioni mendaci espongono a sanzioni penali ex art. 1418 Codice Civile e fiscali ex art. 72 DPR 131/1986. Il regime prezzo-valore non chiede di dichiarare un prezzo finto: chiede di dichiarare quello vero e calcolare le imposte sul valore catastale. La differenza tra i due numeri è perfettamente trasparente per l'Agenzia delle Entrate. Per una rendita di €1.000 il valore catastale prima casa è €115.500, ma in molte aree del centro Italia l'appartamento corrispondente si vende sui €200.000–250.000; quel prezzo va in atto, le imposte si liquidano sui €115.500. Effetto collaterale utile: l'art. 1 c. 497 chiude l'accertamento di valore per registro/ipo/cat, quindi l'AE non può rettificare in aumento la base imponibile dichiarata, anche se il valore di mercato fosse molto più alto. Resta facoltà di accertamento sull'effettività del prezzo dichiarato come corrispettivo.
Il bonus prima casa under 36 è ancora attivo nel 2026?
Le esenzioni fiscali del bonus introdotte dall'art. 64 DL 73/2021 (azzeramento di registro, ipo e cat per under 36 con ISEE sotto €40.000) sono scadute il 31 dicembre 2023 e la Legge di Bilancio 2026 non le ha reintrodotte. Nel 2026 gli under 36 pagano le stesse imposte degli altri acquirenti prima casa: registro al 2% sul valore catastale, ipo e cat €50 ciascuna. Resta attivo solo il Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa (Consap): per under 36 con ISEE fino a €40.000 la garanzia statale sale all'80% del mutuo (contro il 50% ordinario), con importo massimo garantito €250.000 e durata della misura prorogata fino al 31 dicembre 2027. Non è un'agevolazione fiscale (non riduce le imposte sul rogito) ma facilita l'accesso al credito per chi non ha garanzie immobiliari proprie.