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Criptovalute e successione: bitcoin, wallet ed eredità nel 2026

Pubblicato il A cura di Redazione NotaiOnline
Quanto costa una successione dal notaio

Imposte di successione, franchigie per erede e onorario notarile: calcola il costo della pratica.

Criptovalute e successione: bitcoin, wallet ed eredità nel 2026

Per anni la sorte di bitcoin, ether e degli altri asset digitali alla morte del titolare è rimasta in una zona grigia: beni dal valore spesso rilevante, ma senza una collocazione chiara nell'imposta di successione. Con il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 quella zona grigia è stata colmata. Le cripto-attività rientrano oggi a pieno titolo nell'asse ereditario e vanno indicate nella dichiarazione di successione, esattamente come un conto corrente o un portafoglio titoli.

Questa guida spiega come le criptovalute entrano nell'eredità, come si valorizzano, quanto si paga di imposta, cosa accade quando gli eredi non riescono ad accedere al wallet e come pianificare per tempo con testamento ed esecutore testamentario. Per il quadro generale di una successione ereditaria rimandiamo alla guida dedicata: qui il focus è sugli asset digitali.

Le criptovalute entrano nell'asse ereditario

Il punto di partenza è la definizione europea. Il Regolamento (UE) 2023/1114, noto come MiCA, ha fornito una nozione armonizzata di "cripto-attività", intesa come rappresentazione digitale di valore o di diritti trasferibile e memorizzabile elettronicamente. Su questa base, il D.Lgs. 139/2024, che ha riordinato l'imposta su successioni e donazioni, ha chiarito che le cripto-attività sono beni di natura patrimoniale rilevanti ai fini dell'imposta: possono cioè essere trasferite per donazione o per successione e concorrono a formare l'attivo ereditario.

In pratica, bitcoin e le altre criptovalute vengono assimilati ai beni mobili di natura finanziaria; lo stesso vale, secondo l'orientamento prevalente, per token e NFT, con valutazioni che dipendono però dalle caratteristiche del singolo asset. La novità si applica alle successioni aperte a partire dal 1° gennaio 2025, data di decorrenza della riforma. Nella stessa occasione il legislatore ha reso strutturali due cambiamenti che riguardano l'intera imposta di successione: l'autoliquidazione da parte del contribuente (è l'erede a calcolare e versare l'imposta in dichiarazione, non più l'ufficio a liquidarla) e l'abolizione del coacervo successorio ai fini del calcolo della franchigia, entrambi introdotti dalla riforma delle imposte di successione e donazione. Chi vuole approfondire la procedura trova il quadro completo nella guida alla dichiarazione di successione.

Un aspetto pratico spesso trascurato riguarda la territorialità. Se il defunto era residente fiscalmente in Italia, l'imposta di successione colpisce tutte le sue cripto-attività, ovunque siano custodite o registrate. Se invece era residente all'estero, in linea di principio rilevano solo i beni che si considerano esistenti nel territorio dello Stato, con valutazioni che dipendono dal caso concreto.

Come si valorizzano le criptovalute nella dichiarazione di successione

Il criterio è quello del valore di mercato. Le cripto-attività si indicano in dichiarazione al loro valore venale in comune commercio, espresso in euro, alla data di apertura della successione, cioè alla data del decesso. È lo stesso principio dettato dall'art. 19 del D.Lgs. 346/1990 per i beni la cui valutazione avviene a valore corrente, applicato ora anche alle cripto e alle donazioni di cripto.

Poiché le quotazioni delle criptovalute oscillano molto anche nell'arco di poche ore, il valore va fissato con riferimento a una fonte attendibile e alla data esatta del decesso. Sul piano operativo è consigliabile:

  • individuare il tasso di cambio cripto/euro alla data del decesso su una piattaforma o su un aggregatore di prezzi riconosciuto, conservandone evidenza (stampa, screenshot con data, estratto dell'exchange);
  • raccogliere gli estratti conto o la cronologia delle operazioni degli exchange su cui il defunto operava;
  • documentare la consistenza dei wallet non custoditi da terzi (indirizzi pubblici e relativi saldi), reperibile anche tramite un explorer della blockchain.

Questa documentazione svolge una doppia funzione: serve a determinare correttamente la base imponibile in successione e, come vedremo, a fissare il costo fiscalmente riconosciuto per il calcolo di eventuali plusvalenze future.

Quanto si paga: l'imposta di successione sulle criptovalute

Sulle criptovalute si applicano le aliquote ordinarie dell'imposta di successione, previste dal D.Lgs. 346/1990 e differenziate in base al rapporto di parentela tra erede e defunto, con le relative franchigie. Non esiste un'aliquota speciale per gli asset digitali: il loro valore si somma agli altri beni ereditati e concorre alla base imponibile complessiva.

Rapporto con il defuntoAliquotaFranchigia per beneficiario
Coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori, nipoti in linea retta)4%1.000.000 €
Fratelli e sorelle6%100.000 €
Altri parenti fino al 4° grado e affini nei limiti di legge6%nessuna
Tutti gli altri soggetti8%nessuna
Eredi con handicap grave (L. 104/1992)4-6-8% secondo il grado1.500.000 €

La franchigia opera per ciascun beneficiario e si calcola sull'insieme dei beni ricevuti, criptovalute comprese. Per gli approfondimenti sul calcolo, sulle soglie e sugli esempi numerici resta valida la guida alle aliquote e franchigie dell'imposta di successione.

A differenza di quanto avviene per gli immobili in successione, le criptovalute non scontano le imposte ipotecaria e catastale, che colpiscono solo i beni immobili e i diritti reali immobiliari. Se l'eredità comprende anche immobili si aggiungono l'imposta di bollo e i tributi speciali collegati alle formalità ipotecarie e catastali; per un patrimonio composto di sole criptovalute questi tributi in genere non trovano applicazione.

Vendere le criptovalute ereditate: plusvalenza e imposta sostitutiva

Occorre tenere ben distinte due imposte diverse, che colpiscono momenti diversi.

La prima è l'imposta di successione, appena vista, che si paga sul valore trasmesso al momento del decesso. La seconda è l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, che l'erede paga solo se e quando decide di vendere o convertire le criptovalute ricevute, e soltanto sul guadagno maturato dopo l'eredità.

Il meccanismo del costo di acquisto è favorevole agli eredi. Per i beni ricevuti per successione, si assume come costo fiscalmente riconosciuto il valore dichiarato ai fini dell'imposta di successione (art. 68, comma 9-bis, del D.P.R. 917/1986, TUIR). Il valore fissato alla data del decesso diventa quindi la nuova base di costo: l'erede che rivende paga l'imposta sostitutiva solo sull'eventuale incremento di valore realizzato dopo l'apertura della successione, non su tutta la storia dell'investimento del defunto. È un motivo in più per documentare con cura il valore al decesso: in assenza di prova certa del costo, l'Agenzia delle Entrate può considerarlo pari a zero, con l'effetto di tassare l'intera somma incassata.

Sulle aliquote dell'imposta sostitutiva è in corso un cambiamento importante. La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha abolito, dal 1° gennaio 2025, la soglia di esenzione di 2.000 € che in precedenza lasciava fuori dalla tassazione le plusvalenze annue di modesto importo: oggi ogni plusvalenza è rilevante. La stessa legge ha previsto che, per le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2026, l'aliquota salga dal 26% al 33%. La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto un'eccezione: per i token di moneta elettronica denominati in euro (le stablecoin ancorate all'euro conformi al MiCA) l'aliquota resta al 26%, e la semplice conversione tra euro e questi token non genera di per sé una plusvalenza tassabile.

Il problema delle chiavi private: cosa succede se gli eredi non accedono al wallet

Qui sta la specificità delle criptovalute rispetto a ogni altro bene ereditario. Il controllo di una cripto-attività custodita in un wallet non custodito da terzi coincide con il possesso delle chiavi private, di solito rappresentate da una seed phrase di 12 o 24 parole. Chi ha le chiavi controlla i fondi; chi non le ha non può disporne, e nessuna autorità, tribunale o notaio può forzare l'accesso o farsi consegnare le monete.

Conviene distinguere due situazioni:

  • Exchange centralizzati (per esempio le grandi piattaforme di scambio): funzionano in modo simile a una banca. Gli eredi possono attivare la procedura di trasmissione mortis causa presentando alla piattaforma il certificato di morte e la documentazione che prova la qualità di erede, ottenendo lo sblocco e il trasferimento dei fondi. Le difficoltà pratiche derivano soprattutto dal fatto che molte piattaforme hanno sede all'estero.
  • Wallet non custoditi (self-custody): se gli eredi non ritrovano la seed phrase o le chiavi private, gli asset restano tecnicamente esistenti ma di fatto irrecuperabili, come una cassaforte di cui si è persa per sempre la combinazione.

Un punto va sottolineato perché è controintuitivo: l'irrecuperabilità di fatto non estingue l'obbligo fiscale. Se le criptovalute risultano parte del patrimonio del defunto, gli eredi sono comunque tenuti a indicarle nella dichiarazione di successione e a versare l'imposta dovuta sul valore accertabile, anche quando non riescono materialmente ad accedere al wallet. Proprio per evitare questo esito conviene pianificare per tempo.

Pianificare con testamento ed esecutore testamentario

La regola d'oro è separare due informazioni: chi eredita le criptovalute e come si accede tecnicamente ad esse. La prima può stare nel testamento; la seconda, cioè chiavi private, seed phrase e password, non va mai scritta in un testamento, che dopo la morte diventa conoscibile e la cui pubblicazione esporrebbe i fondi al furto.

Gli strumenti più usati sono:

  • Il testamento, con cui il titolare individua i beneficiari degli asset digitali e può nominare un esecutore testamentario. Sul valore, sulle forme e sui costi del testamento è utile la guida al testamento dal notaio.
  • L'esecutore testamentario, figura particolarmente adatta agli asset digitali: una persona di fiducia, possibilmente con competenze tecniche, incaricata di individuare i wallet, recuperare gli asset e consegnarli agli eredi seguendo le istruzioni del defunto.
  • Il deposito presso il notaio delle istruzioni di accesso. Nella prassi, il titolare può consegnare al notaio in busta sigillata il supporto o le indicazioni necessarie a reperire le credenziali; il notaio redige verbale e certifica il deposito, e la busta viene aperta solo dal soggetto designato al momento del decesso. È uno strumento che unisce riservatezza in vita e certezza giuridica alla morte, da valutare con il proprio notaio in base al caso concreto.

Una pianificazione ben fatta evita il paradosso peggiore: eredi tenuti a pagare l'imposta su criptovalute che non riusciranno mai a incassare.

Il ruolo del notaio

Il notaio non custodisce le criptovalute né sostituisce gli exchange, ma interviene in più punti della vicenda successoria. Assiste nella redazione del testamento che dispone degli asset digitali e nella nomina dell'esecutore testamentario; può ricevere in deposito, con le cautele viste, le istruzioni di accesso; rilascia gli atti che provano la qualità di erede, spesso necessari per interloquire con le piattaforme; e affianca gli eredi nella corretta valorizzazione e indicazione delle cripto nella dichiarazione di successione. Sui costi complessivi dell'assistenza notarile in una successione è disponibile la guida ai costi del notaio per la successione.

Quando il patrimonio in criptovalute è modesto rispetto ai debiti ereditari, resta valida la possibilità, per il chiamato, di valutare la rinuncia all'eredità, tenendo però presente che gli asset digitali concorrono comunque a formare l'attivo da considerare nella scelta.

Domande frequenti

I bitcoin ereditati vanno dichiarati anche se sono pochi?

Sì. Dopo il D.Lgs. 139/2024 le cripto-attività fanno parte dell'attivo ereditario indipendentemente dall'importo, e vanno indicate nella dichiarazione di successione al valore di mercato alla data del decesso. L'eventuale imposta dipende poi dalla franchigia collegata al grado di parentela.

Se ho perso le chiavi private del wallet del defunto devo comunque pagare l'imposta?

Sì, in linea di massima. L'obbligo di dichiarare le criptovalute e di versare l'imposta di successione sorge in ragione della loro appartenenza al patrimonio del defunto, non della materiale possibilità di accedervi. L'impossibilità tecnica di recuperare i fondi non estingue di per sé l'obbligo fiscale, ma è una situazione delicata su cui è bene farsi assistere.

Che valore devo usare, visto che il prezzo cambia in continuazione?

Il valore da dichiarare è quello di mercato in euro alla data esatta del decesso. Va documentato con una fonte di quotazione attendibile riferita a quel giorno, conservando l'evidenza a supporto della dichiarazione.

Quando vendo le cripto ereditate, su quale guadagno pago?

Paghi l'imposta sostitutiva solo sulla plusvalenza maturata dopo l'eredità, perché il valore dichiarato in successione diventa il tuo costo fiscalmente riconosciuto. Dal 1° gennaio 2026 l'aliquota ordinaria è del 33%, ridotta al 26% per i token di moneta elettronica in euro.

Posso scrivere la seed phrase nel testamento?

No. Il testamento, dopo la morte, diventa conoscibile: inserirvi chiavi private o seed phrase esporrebbe i fondi al furto. Nel testamento si indicano i beneficiari e, se si vuole, l'esecutore testamentario; le credenziali si custodiscono separatamente, per esempio tramite deposito riservato presso il notaio.

Calcola le imposte di successione

Per stimare le imposte dovute sulla propria successione, comprensive dell'imposta di successione e degli altri tributi, si può utilizzare il calcolatore di successione disponibile su questo portale, ricordando di sommare al patrimonio anche il valore delle criptovalute alla data del decesso.

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