Bitcoin, ether e gli altri asset digitali di chi muore passano agli eredi come qualunque altro bene, e con lo stesso trattamento fiscale. L'imposta di successione colpisce i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte senza distinguere il tipo di bene (D.Lgs. 346/1990, art. 1), e nessuna norma prevede per le criptovalute un'aliquota o un'esenzione proprie. A cambiare è la pratica: bisogna trovarle, dar loro un valore in euro riferito a un giorno preciso e, soprattutto, riuscire ad aprirle.
Per il quadro generale della successione ereditaria c'è la guida dedicata; qui si parla solo degli asset digitali.
Come si dichiarano e quanto si paga
La definizione di riferimento è quella del Regolamento (UE) 2023/1114, il MiCA: una cripto-attività è una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto, trasferibile e memorizzabile elettronicamente con un registro distribuito o una tecnologia analoga (art. 3, paragrafo 1, n. 5). Il testo unico sulle successioni non ha una voce apposita per questi beni, che ricadono fra gli «altri beni»: si dichiarano al valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione, cioè del decesso (D.Lgs. 346/1990, art. 19). Lo stesso criterio vale per token e NFT, anche se per un NFT senza un mercato attivo il valore è molto più difficile da documentare.
Le quotazioni cambiano nel giro di ore, quindi conviene fissare il cambio in euro del giorno del decesso da una fonte riconoscibile (un exchange o un aggregatore di prezzi) e conservarne la prova, insieme agli estratti degli exchange su cui il defunto operava e, per i wallet personali, agli indirizzi pubblici con i saldi leggibili su un explorer della blockchain. Quel valore serve due volte: subito per l'imposta, più avanti come costo fiscale per chi vende.
La dichiarazione si presenta entro dodici mesi dal decesso (art. 31); come si compila è spiegato nella guida alla dichiarazione di successione. Non serve affatto se l'eredità va al coniuge e ai parenti in linea retta, l'attivo non supera 100.000 € e non comprende immobili, salvo che in seguito emergano altri beni (art. 28, comma 7): un conto e qualche bitcoin lasciati ai figli possono stare sotto quella soglia. Se il defunto era residente in Italia contano tutti i suoi beni, ovunque si trovino; se era residente all'estero, solo quelli esistenti in Italia (art. 2), e per un bene che non ha un luogo fisico stabilirlo è una questione da esaminare caso per caso.
Le aliquote sono quelle ordinarie (art. 7): 4% sulla parte che supera 1.000.000 € per ciascun beneficiario fra coniuge e parenti in linea retta, 6% oltre 100.000 € per fratelli e sorelle, 6% senza franchigia per gli altri parenti fino al quarto grado, per gli affini in linea retta e per quelli in linea collaterale fino al terzo grado, 8% per tutti gli altri. Per una persona con disabilità grave (L. 104/1992, art. 3, comma 3) la franchigia sale a 1.500.000 €. Le criptovalute si sommano agli altri beni ricevuti e la franchigia si calcola sul totale. Oltre la franchigia, salvo inventario analitico, la legge considera compresi nell'attivo anche denaro, gioielli e mobilia per il 10% del valore netto imponibile (art. 9, comma 2), che la guida dell'Agenzia delle Entrate al calcolo in autoliquidazione applica alla quota netta dopo la franchigia: il calcolatore ne tiene conto; esempi e casi particolari sono nella guida ad aliquote e franchigie. Imposte ipotecaria e catastale, bollo e tasse per volture e trascrizioni riguardano solo gli immobili in successione: su un'eredità fatta soltanto di criptovalute non sono dovuti.
Quando l'erede vende: il costo fiscale e l'aliquota del 33%
L'imposta di successione colpisce il valore che passa agli eredi. La vendita successiva apre un altro capitolo: la plusvalenza su cripto-attività è un reddito diverso (D.P.R. 917/1986, art. 67, comma 1, lettera c-sexies), e per chi le ha ricevute in eredità il costo di partenza è il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato in successione (art. 68, comma 9-bis). L'erede paga quindi sull'aumento avvenuto dopo il decesso, non su tutta la storia dell'investimento. La stessa norma chiede che il costo sia documentato «con elementi certi e precisi» e, in mancanza, lo considera pari a zero: una ragione in più per conservare la prova del valore al decesso. Chi è esonerato dalla dichiarazione (art. 28, comma 7, D.Lgs. 346/1990) non ha né un valore definito né uno dichiarato a cui agganciare il costo, e la norma non dice quale valga: prima di vendere conviene chiarirlo con il notaio o con un commercialista.
Dal 2025 non c'è più la soglia di 2.000 € sotto la quale le plusvalenze annue restavano fuori, e su quelle realizzate dal 1° gennaio 2026 l'imposta sostitutiva è del 33% invece del 26% (L. 207/2024, art. 1, commi 24 e 25). Resta al 26% per i token di moneta elettronica denominati in euro, cioè ancorati stabilmente all'euro e con fondi di riserva detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea; convertire euro in questi token, o farseli rimborsare al valore nominale, non genera plusvalenza (L. 199/2025, art. 1, comma 28).
Le chiavi private: il problema che la legge non risolve
Qui le criptovalute si separano da ogni altro bene. Su un exchange che custodisce i fondi per conto del cliente il percorso somiglia a quello di un conto online: gli eredi si rivolgono alla piattaforma con il certificato di morte e i documenti che provano la qualità di erede, e la difficoltà concreta è che molte piattaforme hanno sede all'estero. In un wallet personale, invece, chi ha le chiavi private (di solito una seed phrase di 12 o 24 parole) controlla i fondi, e chi non le ha non può muoverli: nessun giudice e nessun notaio può forzare l'accesso.
Il decalogo del Consiglio nazionale del notariato sull'eredità digitale lo dice in modo netto: le password non fanno parte dell'eredità digitale, sono chiavi di accesso, e il problema principale è recuperarle quando il defunto non le ha condivise per tempo.
Resta un punto che nessuna norma affronta espressamente: se un wallet che nessuno sa aprire vada dichiarato, e a quale valore. La legge chiede di indicare i beni al loro valore venale (art. 19), ma non dice quanto valga un bene che esiste sulla blockchain e che nessuno può spostare. È una valutazione da fare con un professionista e da motivare nella pratica. La soluzione vera, però, arriva prima, finché il titolare è in vita.
Pianificare: chi eredita e come si accede, in due posti diversi
La regola pratica è tenere separate due informazioni. Chi riceve le criptovalute si scrive nel testamento, che per lo stesso decalogo è lo strumento più adatto ai beni digitali con valore economico. Chiavi e seed phrase, invece, nel testamento non vanno: dopo la morte l'olografo viene pubblicato da un notaio che ne riproduce il contenuto in un verbale (art. 620 c.c.), una copia va alla cancelleria del tribunale (art. 622 c.c.) e l'esistenza del testamento viene comunicata a eredi e legatari (art. 623 c.c.). Una seed phrase letta da tante persone non protegge più nessuno. Su forme e costi c'è la guida al testamento dal notaio.
Nel testamento si può nominare anche un esecutore testamentario (art. 700 c.c.), una persona di fiducia e magari pratica di wallet ed exchange, che cura l'esecuzione delle disposizioni e, salvo diversa volontà del testatore, amministra i beni ereditari per non più di un anno dalla dichiarazione con cui ha accettato l'incarico in cancelleria (artt. 702 e 703 c.c.), prorogabile dal giudice, per motivi di evidente necessità e sentiti gli eredi, di un altro anno al massimo (art. 703 c.c.). Le credenziali restano da custodire a parte, con istruzioni chiare su dove trovarle, da aggiornare ogni volta che cambiano; il decalogo indica il notaio come la persona che può aiutare a scriverle.
Il notaio non custodisce criptovalute e non sostituisce un exchange. Riceve o pubblica il testamento, rilascia le copie che gli eredi presentano alle piattaforme e, se incaricato, prepara la dichiarazione di successione: i costi sono nella guida ai costi del notaio per la successione. Se i debiti del defunto superano quanto valgono le criptovalute e il resto dell'eredità, prima di accettare conviene leggere la guida alla rinuncia all'eredità. Per stimare le imposte, il calcolatore di successione accetta il valore delle criptovalute alla data del decesso fra gli altri beni.