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Successione Ereditaria 2026: Imposte, Tempi e Documenti | Guida Completa

Pubblicato il A cura di Redazione NotaiOnline

I primi trenta giorni: cosa fare subito

La successione si apre nello stesso istante in cui si verifica il decesso (art. 456 c.c.). Non serve un atto. Non serve un'iscrizione, una pratica da avviare per farla "iniziare": è un evento di diritto. Gli eredi diventano titolari dei diritti e dei doveri del defunto in quel momento esatto, almeno in via potenziale; il fatto che lo sappiano o no, che siano d'accordo o no, che vogliano accettare l'eredità o rinunciarvi, non sposta il momento di apertura di un solo secondo. Quello che si fa nei giorni e nei mesi successivi serve a formalizzare, a quantificare, a rendere opponibile ai terzi quella titolarità già esistente.

Il primo passo concreto è il certificato di morte. Lo rilascia il Comune del luogo del decesso, di solito entro 24-48 ore dalla notifica dell'evento. Serve in molte copie. Ogni ufficio (banca, INPS, gestore utenze, agenzia immobiliare, scuola dei figli, datore di lavoro, ente previdenziale, polizza assicurativa) ne chiede una propria e raramente accetta una scansione. Costo zero in originale presso l'anagrafe; alcuni Comuni applicano un piccolo diritto di segreteria sulle copie aggiuntive. Tenerne pronte almeno dieci.

Subito dopo viene la ricerca del testamento. Il posto da cui partire è uno solo: il Registro Generale dei Testamenti, tenuto presso l'Archivio Notarile Centrale di Roma, dove ogni notaio italiano che riceve un testamento pubblico (o un olografo in deposito) ha l'obbligo di iscriverlo a margine. Il certificato di esistenza si richiede via PEC o presso un qualsiasi archivio notarile distrettuale; tempi: 5-15 giorni. Se il testamento esiste, e se è depositato presso un notaio, il notaio è obbligato a pubblicarlo entro tempi ragionevoli dalla notizia del decesso (art. 620 c.c.). La pubblicazione è un atto pubblico a sé. Costo separato: 250-400 EUR.

Una distinzione che salva mesi di confusione: il decesso apre la successione, ma non rende automaticamente eredi. L'acquisto della qualità di erede richiede l'accettazione (art. 459 c.c.). Senza accettazione, gli eredi sono solo "chiamati". Possono ancora rinunciare. La rinuncia si fa con atto pubblico davanti al notaio o con dichiarazione in cancelleria del tribunale del luogo di apertura della successione (art. 519 c.c.); costo notarile tipico 150-300 EUR. Il termine ordinario è dieci anni dall'apertura della successione (art. 480 c.c.), ma diventa urgente in due circostanze tipiche: quando esistono debiti del defunto e si vuole evitare la confusione patrimoniale, oppure quando un creditore minaccia di costituire in mora il chiamato per spingerlo a decidersi.

Per chi sospetta un'eredità più passiva che attiva (debiti, ipoteche, contenziosi pendenti) la strada giusta non è la rinuncia automatica, ma l'accettazione con beneficio di inventario (artt. 484-511 c.c.). Si dichiara davanti al notaio o in cancelleria, e si redige poi un inventario formale del patrimonio del defunto. L'effetto pratico: l'erede risponde dei debiti del defunto solo nei limiti dei beni ereditati. Senza beneficio, si risponde con il proprio patrimonio personale anche per debiti che superano l'attivo dell'eredità. Il termine per dichiarare il beneficio è 3 mesi se l'erede è già nel possesso dei beni, altrimenti coincide con quello dell'accettazione (10 anni). Per i minori e gli interdetti il beneficio è obbligatorio per legge (art. 471 c.c.); per i maggiorenni capaci è una scelta strategica che il notaio aiuta a valutare.

Una notazione spesso trascurata: il conto corrente del defunto viene bloccato dalla banca al momento della notifica del decesso. I cointestatari ne mantengono l'uso solo per la propria quota nominale. Sbloccarlo a favore degli eredi richiede la prova della successione tramite dichiarazione registrata, più la documentazione di identificazione di ciascuno. Le pratiche urgenti hanno un canale. Rate di mutuo, utenze, premio assicurativo in scadenza: molte banche concedono prelievi documentati di importo contenuto su istanza specifica. Per i bonifici grossi serve l'attesa.

Successione legittima e testamentaria: chi eredita e quanto

Tutto il sistema italiano di successione ruota attorno a un principio: ci sono parenti che la legge protegge in modo speciale, e li chiama legittimari. Sono il coniuge, i figli (legittimi, naturali, adottivi) e, in assenza di figli, gli ascendenti. La loro quota di legittima è intangibile dal testatore (artt. 536-564 c.c.). Il testatore può disporre solo della parte residua. Quella parte si chiama quota disponibile.

Le frazioni della legittima dipendono dalla composizione del nucleo familiare al momento del decesso. Coniuge solo, senza figli e senza ascendenti: 1/2 al coniuge, 1/2 disponibile. Coniuge più un figlio: 1/3 al coniuge, 1/3 al figlio, 1/3 disponibile. Coniuge più due o più figli: 1/4 al coniuge, 1/2 ai figli in parti uguali, 1/4 disponibile. Un figlio senza coniuge: 1/2 al figlio, 1/2 disponibile. Più figli senza coniuge: 2/3 ai figli, 1/3 disponibile (art. 537 c.c.). Le quote sono calcolate sulla riunione fittizia del patrimonio del defunto al momento del decesso più tutte le donazioni fatte in vita (art. 556 c.c.); il calcolo serve per verificare se la legittima sia stata lesa.

Quando la legittima viene lesa, sia per testamento sia per donazioni in vita, il legittimario leso può proporre l'azione di riduzione (artt. 553-555 c.c.). Prima si riducono le disposizioni testamentarie eccedenti la disponibile, poi le donazioni partendo dalla più recente. Il termine ordinario di prescrizione è dieci anni dall'apertura della successione (art. 2946 c.c., applicato dalla giurisprudenza all'azione di riduzione). Per le donazioni si aggiunge il limite ventennale dell'art. 563 c.c. per la riduzione contro i terzi acquirenti del bene donato.

In assenza di testamento si applica la successione legittima (artt. 565-586 c.c.). L'ordine è gerarchico. Prima i discendenti, poi gli ascendenti, poi il coniuge, poi i fratelli, infine i collaterali fino al sesto grado. Il coniuge concorre sempre con figli, ascendenti e fratelli, salvo separazione con addebito (in quel caso non eredita ma può percepire un assegno vitalizio, art. 548 c.c.). I figli ereditano in parti uguali, indipendentemente dal fatto che siano nati dentro o fuori dal matrimonio. Senza parenti entro il sesto grado, l'eredità va allo Stato (art. 586 c.c.). Lo Stato accetta sempre con beneficio d'inventario.

Una zona spesso fraintesa: la successione testamentaria non sostituisce la legittima, la integra. Il testatore che dispone di tutto il patrimonio a favore di un solo figlio (escludendo coniuge e altri figli) non rende le sue disposizioni nulle, ma le rende impugnabili dai legittimari lesi. Se nessuno impugna, il testamento prevale. Se anche solo uno impugna, il giudice riequilibra ricalcolando le quote. Per questo motivo i testamenti redatti senza assistenza notarile producono spesso contenziosi: lo schema "lascio tutto a mio figlio Marco" su una busta lasciata in cassetto è giuridicamente valido ma operativamente debole, perché chiunque sia stato escluso ha dieci anni di tempo per riaprire la pratica.

Imposta di successione 2026: franchigie, aliquote, esempio pratico

L'imposta di successione (D.Lgs. 346/1990) si applica al valore netto dell'asse ereditario, cioè all'attivo meno il passivo certo e documentato. Le aliquote sono tre, in funzione del grado di parentela. Il coniuge e i discendenti diretti (figli, nipoti in linea retta) pagano il 4% sulla parte eccedente la franchigia di 1.000.000 EUR a testa. Fratelli e sorelle pagano il 6% sulla parte eccedente i 100.000 EUR per ciascuno. Tutti gli altri parenti entro il quarto grado e gli affini in linea retta pagano il 6% senza franchigia. I non parenti e i parenti più lontani pagano l'8% senza franchigia (D.Lgs. 346/1990 art. 2, comma 48). Le donazioni ricevute in vita dal defunto non erodono la franchigia successoria: la prassi consolidata della Cassazione (sentenze 11815/2016, 727/2021, 10449/2021) è stata recepita dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 29/E del 19 ottobre 2023, che ha definitivamente abbandonato il coacervo successorio. Il coacervo donativo, però, resta in vigore per il calcolo delle franchigie sulle donazioni successive fra le stesse parti.

Per gli immobili dell'asse ereditario si pagano in aggiunta l'imposta ipotecaria (2% del valore catastale, minimo 200 EUR) e l'imposta catastale (1% del valore catastale, minimo 200 EUR). C'è uno sconto importante. Se per almeno un erede sussistono i requisiti di prima casa sull'immobile, le due imposte scendono a 200 EUR ciascuna in misura fissa, indipendentemente dal valore (art. 69, L. 342/2000). Il bonus prima casa successione richiede dichiarazione esplicita nella dichiarazione di successione e blocca per cinque anni la rivendita senza riacquisto.

Il valore catastale dell'immobile si calcola moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per il coefficiente: 110 per la prima casa, 120 per le altre abitazioni, 168 per i terreni edificabili, 90 per i terreni agricoli. Il coefficiente "prima casa" si applica quando uno degli eredi rivendica i benefici prima casa sull'immobile ricevuto in successione, anche se il defunto non li aveva mai applicati. Questa è una delle leve fiscali più sottostimate dell'intera procedura: l'erede che possedeva già un immobile può temporaneamente rinunciare ai benefici prima casa sul proprio per spostarli sull'eredità, se il calcolo conviene. Il notaio (o un commercialista che cura la dichiarazione) verifica il punto sulla base dei valori catastali e di mercato.

Un esempio pratico chiarisce il punto. Decesso del padre senza testamento, lascia coniuge e due figli. Patrimonio: appartamento a Milano (rendita catastale 1.200 EUR, valore catastale prima casa 138.600 EUR; valore di mercato circa 450.000 EUR), conto corrente 80.000 EUR, titoli 120.000 EUR. Asse ereditario totale ai fini fiscali: 338.600 EUR (valore catastale dell'immobile + finanziario). In successione legittima con coniuge e due o più figli si applica l'art. 581 c.c.: 1/3 al coniuge, 2/3 ai figli diviso in parti uguali. Quote: 112.866 EUR al coniuge, 112.867 EUR a ciascun figlio. Tutte e tre stanno sotto la franchigia di 1.000.000 EUR ciascuna. Imposta di successione: zero. Ipotecaria + catastale prima casa (un figlio dichiara i benefici): 200 + 200 = 400 EUR. Tassa fissa di registrazione: 200 EUR. Costo totale fiscale del passaggio: 600 EUR su un patrimonio di mercato da 650.000 EUR. Il sistema italiano di successione è, sul ceto medio, molto più mite di quanto la rete fa pensare.

Il calcolatore successione restituisce il costo del singolo caso. Per una successione tra coniuge e due figli con patrimonio sotto la soglia di franchigia (1 milione per ciascun beneficiario, art. 2 comma 48 D.Lgs. 346/1990), il costo fiscale totale è tipicamente 400-1.350 EUR finiti: ipotecaria + catastale fissa 200+200 EUR sull'immobile prima casa (D.Lgs. 347/1990, regime prima casa erede), bolli 85 EUR, voltura 55 EUR, tassa ipotecaria 35 EUR. Sopra la franchigia entra l'imposta di successione al 4%: su un'eredità di 3 milioni di euro a coniuge + 1 figlio (art. 581 c.c., divisione 50/50 in successione legittima), ciascun beneficiario riceve 1,5 milioni, eccede la franchigia di 500.000 EUR, e paga 20.000 EUR di imposta di successione, per un totale di 40.000 EUR tra i due eredi oltre le imposte indirette.

La dichiarazione di successione va presentata all'Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dall'apertura della successione (D.Lgs. 346/1990 art. 31). Il termine decorre dalla data del decesso. Non dalla scoperta del decesso. Se la dichiarazione contiene immobili, vale anche come voltura catastale automatica (richiede la spunta nel modello telematico). La dichiarazione in sé è gratuita; le imposte si pagano via F24 contestualmente. In caso di tardiva presentazione si applicano sanzioni dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, sostanzialmente ridotte con il ravvedimento operoso se la situazione si regolarizza spontaneamente prima di un atto di accertamento.

Quando entra davvero il notaio nella successione

La domanda che più spesso si pone agli sportelli: "devo andare dal notaio per la successione?" La risposta è meno automatica di quanto sembra. Per la maggior parte delle pratiche, il notaio non serve. La dichiarazione di successione è competenza del commercialista, del CAF o di un consulente fiscale; molti la presentano anche da soli, sul portale dell'Agenzia delle Entrate, con il servizio "Dichiarazione di successione web". Conti correnti, libretti postali e dossier titoli li sbloccano direttamente le banche e gli intermediari, una volta ricevuta copia della dichiarazione registrata e l'identificazione completa degli eredi.

Il notaio entra in scena in cinque situazioni specifiche. La prima è la pubblicazione del testamento olografo o segreto: chiunque trovi un testamento è tenuto a depositarlo presso un notaio, che lo pubblica con atto pubblico entro tempi ragionevoli dalla notizia del decesso (art. 620 c.c.). Senza pubblicazione, il testamento non produce effetti formali. La pubblicazione costa 250-400 EUR.

La seconda è l'accettazione con beneficio di inventario. Si dichiara davanti al notaio o in cancelleria del tribunale (art. 484 c.c.); l'atto notarile costa 200-400 EUR. Subito dopo si redige l'inventario formale dei beni del defunto, a cura del notaio o di un cancelliere su delega. I costi dell'inventario sono proporzionali al numero di cespiti, in genere 800-3.000 EUR su patrimoni medi, e l'inventario va completato entro tre mesi dalla dichiarazione del beneficio.

La terza è la divisione ereditaria. Numericamente, la più ricorrente per gli eredi proprietari di immobili. Quando più eredi condividono un immobile in comunione ereditaria e vogliono uscire dal regime, assegnandolo a uno solo con conguaglio agli altri o vendendolo a un terzo e ripartendo il ricavato, serve un atto di divisione. L'atto è notarile. Costa 1.500-3.500 EUR più imposte: 1% di imposta di registro sul valore della massa divisa (art. 3 della tariffa parte I, D.P.R. 131/1986). Esiste l'alternativa giudiziale davanti al tribunale, con tempi e costi maggiori. Conviene la via notarile salvo conflitti irriducibili.

La quarta è la vendita dell'immobile ereditato. Per vendere un immobile pervenuto per successione, va prima accettata l'eredità in modo espresso o tacito. L'accettazione tacita si configura quando l'erede compie atti che presuppongono la qualità di erede (art. 476 c.c.); la vendita è uno di questi atti, e il notaio rogante lo annota nell'atto. Più ordinatamente, il notaio chiede agli eredi un'accettazione espressa con dichiarazione in atto. Sui beni ereditati non si applicano le regole della plusvalenza nei primi cinque anni: il regime IRPEF ordinario non scatta sulle vendite di immobili ricevuti in successione (art. 67, comma 1, lett. b, TUIR). Differenza significativa rispetto alle donazioni.

La quinta è la trascrizione dell'accettazione di eredità. Quando nell'eredità rientra un immobile, l'accettazione (anche tacita) va trascritta nei Registri Immobiliari per essere opponibile ai terzi (art. 2648 c.c.). Senza trascrizione, agli occhi del catasto e dei creditori l'erede figura ancora come "chiamato". La trascrizione passa dal notaio: redige un atto di accettazione espressa o, se l'accettazione è già avvenuta in modo tacito, un atto di ricognizione che serve solo a permettere la trascrizione. Costo: 400-800 EUR più imposta ipotecaria.

Una nota sul tema "successione online". Esistono CAF e commercialisti che gestiscono via web l'intera dichiarazione di successione, raccogliendo i documenti via portale e firmando digitalmente. Funziona. Funziona, però, solo quando il patrimonio è semplice e gli eredi sono d'accordo fra loro: testamenti da pubblicare, accettazioni con beneficio, contenziosi fra eredi, immobili da dividere chiedono la presenza fisica davanti al notaio o al giudice, e nessuna piattaforma digitale ha oggi i poteri pubblici per sostituirli. Il pacchetto "successione completa online" che si trova pubblicizzato copre, in genere, solo la dichiarazione fiscale. Gli altri passaggi restano.

Per inquadrare i singoli passaggi nel dettaglio operativo, il sito ospita guide dedicate sotto la sezione /guida/ con tag successione: dichiarazione di successione modello 2026, accettazione con beneficio di inventario, rinuncia all'eredità, divisione ereditaria, costo del notaio per la successione. Il calcolatore al link /calcolo-notaio/successione/ produce stime calibrate sul caso concreto.

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