I primi trenta giorni: cosa fare subito
La successione si apre nello stesso istante in cui si verifica il decesso (art. 456 c.c.). Non serve un atto. Non serve un'iscrizione, una pratica da avviare per farla "iniziare": è un evento di diritto. Gli eredi diventano titolari dei diritti e dei doveri del defunto in quel momento esatto, almeno in via potenziale; il fatto che lo sappiano o no, che siano d'accordo o no, che vogliano accettare l'eredità o rinunciarvi, non sposta il momento di apertura di un solo secondo. Quello che si fa nei giorni e nei mesi successivi serve a formalizzare, a quantificare, a rendere opponibile ai terzi quella titolarità già esistente.
Il primo passo concreto è il certificato di morte, che rilascia l'ufficio di stato civile del Comune. Con le pubbliche amministrazioni il coniuge e i parenti in linea retta possono autocertificare il decesso (D.P.R. 445/2000, art. 46, lett. h); gli altri eredi usano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47). Banche, assicurazioni e gestori di servizi di solito chiedono il certificato, e ognuno vuole la sua copia. Conviene chiederne più d'una.
Subito dopo viene la ricerca del testamento. Il posto da cui partire è uno solo: il Registro generale dei testamenti, tenuto dall'Ufficio centrale degli archivi notarili del Ministero della giustizia, dove vanno iscritti i testamenti pubblici e segreti, gli olografi depositati formalmente presso un notaio e i verbali di pubblicazione degli olografi (L. 307/1981, art. 4). Il certificato lo chiede chiunque vi abbia interesse, allegando il certificato di morte (L. 307/1981, art. 6): si manda per email, PEC o posta all'Ufficio centrale e costa 37,16 €. Per gli olografi non depositati il Ministero consiglia di aspettare almeno tre mesi dal decesso, il tempo perché il verbale di pubblicazione arrivi al Registro. Se il testamento era depositato presso un notaio, è quel notaio a pubblicarlo (art. 620, comma 4, c.c.). La pubblicazione è un atto pubblico a sé, con un costo separato: uno studio notarile torinese (notai Bigiotto e Strippoli) indica 1.200-1.500 € in tutto per un caso semplice.
Una distinzione che salva mesi di confusione: il decesso apre la successione, ma non rende automaticamente eredi. L'acquisto della qualità di erede richiede l'accettazione (art. 459 c.c.). Senza accettazione, gli eredi sono solo "chiamati". Possono ancora rinunciare. La rinuncia si fa con una dichiarazione davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (art. 519 c.c.); il compenso del notaio è libero e va chiesto in anticipo. Il diritto di accettare si prescrive in dieci anni (art. 480 c.c.), ma i tempi si accorciano in due casi: chi è nel possesso dei beni ereditari ha tre mesi per l'inventario (art. 485 c.c.), e chiunque vi abbia interesse, un creditore per esempio, può chiedere al giudice di fissare al chiamato un termine per decidere (art. 481 c.c.).
Per chi sospetta un'eredità più passiva che attiva (debiti, ipoteche, contenziosi pendenti) la strada giusta non è la rinuncia automatica, ma l'accettazione con beneficio di inventario (artt. 484-511 c.c.). Si dichiara davanti al notaio o in cancelleria, e si redige poi un inventario formale del patrimonio del defunto. L'effetto pratico: l'erede risponde dei debiti del defunto solo nei limiti dei beni ereditati. Senza beneficio, si risponde con il proprio patrimonio personale anche per debiti che superano l'attivo dell'eredità. Chi è già nel possesso dei beni deve fare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione o da quando ha saputo di essere chiamato (art. 485 c.c.); chi non li possiede può dichiarare il beneficio finché il diritto di accettare non è prescritto, e poi ha tre mesi per l'inventario (art. 487 c.c.). Per minori e interdetti il beneficio è obbligatorio (art. 471 c.c.), come per minori emancipati e inabilitati (art. 472 c.c.).
Un punto spesso trascurato: saputo del decesso, la banca blocca i rapporti del defunto. Non è zelo: l'art. 48 del D.Lgs. 346/1990 vieta ai debitori del defunto, banche comprese, di pagare agli eredi senza la prova che la dichiarazione di successione è stata presentata, o la dichiarazione scritta che non era dovuta. Per questo la dichiarazione conviene presentarla presto, anche se il termine è di dodici mesi, e chiedere nella stessa pratica la copia conforme che le banche chiedono per lo svincolo.
Successione legittima e testamentaria: chi eredita e quanto
Tutto il sistema italiano di successione ruota attorno a un principio: ci sono parenti che la legge protegge in modo speciale, e li chiama legittimari. Sono il coniuge (o la parte dell'unione civile), i figli, nati nel matrimonio o fuori e adottivi, e, in assenza di figli, gli ascendenti (artt. 536 e 538 c.c.). La loro quota di legittima il testatore non può toccarla (artt. 536-564 c.c.). Il testatore può disporre solo della parte residua. Quella parte si chiama quota disponibile.
Le frazioni della legittima dipendono dalla composizione del nucleo familiare al momento del decesso. Coniuge solo, senza figli e senza ascendenti: 1/2 al coniuge, 1/2 disponibile. Coniuge più un figlio: 1/3 al coniuge, 1/3 al figlio, 1/3 disponibile. Coniuge più due o più figli: 1/4 al coniuge, 1/2 ai figli in parti uguali, 1/4 disponibile. Un figlio senza coniuge: 1/2 al figlio, 1/2 disponibile. Più figli senza coniuge: 2/3 ai figli, 1/3 disponibile (artt. 537, 540 e 542 c.c.). Le quote si calcolano su una massa fittizia: i beni del defunto al momento del decesso, meno i debiti, più le donazioni fatte in vita (art. 556 c.c.); il calcolo serve per verificare se la legittima sia stata lesa. Tutte le combinazioni familiari, con e senza testamento, sono raccolte nelle tabelle di calcolo delle quote ereditarie.
Quando la legittima viene lesa, per testamento o per donazioni in vita, il legittimario può proporre l'azione di riduzione (artt. 553-564 c.c.). Prima si riducono le disposizioni testamentarie, poi le donazioni partendo dalla più recente (artt. 555, 558 e 559 c.c.). La prescrizione è quella ordinaria di dieci anni (art. 2946 c.c.): per le donazioni decorre dall'apertura della successione, per le disposizioni testamentarie, secondo la Cassazione a Sezioni Unite, dall'accettazione dell'eredità da parte di chi ne beneficia. Con la L. 182/2025 (art. 44, in vigore dal 18 dicembre 2025) la riduzione di una donazione non pregiudica più il terzo che ha acquistato dal donatario: il donatario compensa in denaro il legittimario, e se è insolvente risponde chi ha ricevuto il bene gratuitamente, nei limiti del vantaggio. Il terzo resta esposto quando la domanda di riduzione era già trascritta prima del suo acquisto (art. 2652, primo comma, n. 1, c.c.). Per le successioni aperte prima del 18 dicembre 2025 vale il vecchio regime solo se il legittimario aveva notificato e trascritto la domanda di riduzione, o un atto di opposizione alla donazione, entro il 18 giugno 2026; altrimenti si applica anche a loro la regola nuova.
In assenza di testamento si applica la successione legittima (artt. 565-586 c.c.). Vengono prima il coniuge e i figli, che concorrono fra loro (art. 581 c.c.). Senza figli, il coniuge concorre con genitori, altri ascendenti e fratelli e sorelle (art. 582 c.c.), e se non c'è nessuno di loro prende tutto (art. 583 c.c.). Senza coniuge né figli ereditano i genitori insieme a fratelli e sorelle (artt. 568, 570 e 571 c.c.); se mancano i genitori, al loro posto vengono gli altri ascendenti (artt. 569 e 571 c.c.); solo in mancanza di tutti questi ereditano gli altri parenti fino al sesto grado (art. 572 c.c.). Il coniuge separato con addebito non eredita, ma ha diritto a un assegno vitalizio se riceveva gli alimenti (artt. 548 e 585 c.c.). I figli ereditano in parti uguali, nati nel matrimonio o fuori. Senza parenti entro il sesto grado l'eredità va allo Stato, che la acquista di diritto, senza accettazione, e non risponde dei debiti oltre il valore dei beni (art. 586 c.c.).
Una zona spesso fraintesa: la successione testamentaria non sostituisce la legittima, la integra. Il testatore che lascia tutto a un solo figlio, escludendo coniuge e altri figli, non scrive un testamento nullo: scrive un testamento riducibile su domanda dei legittimari lesi. Se nessuno agisce, il testamento resta com'è. Se uno agisce, il giudice riduce le disposizioni quanto basta a reintegrare la sua quota. Per questo lo schema "lascio tutto a mio figlio Marco" scritto a mano e chiuso in un cassetto è valido ma fragile: il coniuge e gli altri figli esclusi hanno dieci anni per chiedere la riduzione.
Imposta di successione 2026: franchigie, aliquote, esempio pratico
L'imposta di successione si applica alla quota netta di ciascun beneficiario, con tre aliquote (art. 7 D.Lgs. 346/1990): 4% per il coniuge e i parenti in linea retta sulla parte che supera 1.000.000 € a testa, 6% per fratelli e sorelle oltre 100.000 €, 6% o 8% senza franchigia per tutti gli altri. Quando l'imposta è dovuta la base cresce di un 10% presunto per denaro, gioielli e mobilia (art. 9, comma 2), mentre le donazioni ricevute in vita dal defunto non erodono la franchigia. Il calcolo completo, con franchigie, presunzione del 10% ed esempi per ogni grado di parentela, è nella guida all'imposta di successione.
Per gli immobili dell'asse ereditario si pagano in aggiunta l'imposta ipotecaria (2% del valore catastale, minimo 200 €) e l'imposta catastale (1% del valore catastale, minimo 200 €). C'è uno sconto importante. Se almeno un erede ha i requisiti della prima casa, le due imposte scendono a 200 € ciascuna in misura fissa, qualunque sia il valore (art. 69, comma 3, L. 342/2000). L'abitazione non deve essere di categoria A/1, A/8 o A/9, e l'erede deve avere la residenza nel comune o stabilirla entro 18 mesi dall'apertura della successione. Il beneficio va chiesto nella dichiarazione di successione e si perde se l'immobile viene venduto o donato prima di cinque anni senza ricomprare entro un anno un'altra abitazione principale: si pagano allora le imposte ordinarie più una sovrattassa del 30% (nota II-bis, comma 4, alla Tariffa del D.P.R. 131/1986, richiamata dall'art. 69, comma 4, L. 342/2000). A queste si aggiungono, per ogni conservatoria in cui si trovano gli immobili, 85 € di bollo e 120 € di tassa per i servizi ipotecari e catastali.
Il valore catastale dell'immobile si calcola moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5%, per un coefficiente. Per ipotecaria e catastale, che sono proporzionali quando nessun erede ha i requisiti prima casa, il moltiplicatore delle abitazioni è 120, cioè 126 sulla rendita non rivalutata. Per l'imposta di successione la norma lascia un dubbio su ogni abitazione: l'art. 34, comma 5, del testo unico parla di cento volte la rendita rivalutata (105), perché gli aumenti a 110 e a 120 valgono ai soli fini di registro, ipotecaria e catastale. FiscoOggi, la rivista dell'Agenzia delle Entrate, usa 100 per la prima casa dell'erede e 120 negli altri casi; l'Agenzia, osservava Il Sole 24 Ore nel 2020, non ha mai chiarito il punto, e molti operatori dichiarano 115,5 e 126, come fa il nostro calcolatore. Il dettaglio è nella guida alla successione degli immobili. Per i terreni agricoli si parte da 75 volte il reddito dominicale rivalutato del 25%; con l'aumento previsto per registro e ipocatastali si arriva a 90, che in prassi si usa per lo stesso motivo visto sopra per le abitazioni. I terreni edificabili non hanno moltiplicatore: si tassano sul valore venale in comune commercio. Contano i requisiti dell'erede, non quelli del defunto. Chi possiede già una casa comprata con le agevolazioni può chiedere il beneficio sull'immobile ereditato se si impegna a venderla entro due anni (nota II-bis, comma 4-bis).
Un esempio. Il padre muore senza testamento e lascia coniuge e due figli. Patrimonio: un appartamento a Milano con rendita catastale di 1.200 € (valore di mercato intorno a 450.000 €), un conto corrente da 80.000 € e un portafoglio di azioni da 120.000 €. Il coniuge vive nell'appartamento e ha i requisiti prima casa, quindi con il moltiplicatore del nostro calcolatore il valore catastale è 1.200 × 115,5 = 138.600 € (126.000 € alla lettera dell'art. 34). Asse ai fini fiscali: 338.600 €. Con coniuge e due figli si applica l'art. 581 c.c.: un terzo al coniuge e due terzi ai figli: al lordo del diritto di abitazione che il coniuge acquista per legge sulla casa familiare (art. 540 c.c.), circa 112.866,67 € a testa, tutti sotto la franchigia di 1.000.000 €. Imposta di successione: zero. Restano ipotecaria e catastale fisse (200 + 200 €), 85 € di bollo e 120 € di tasse ipotecarie: 605 € su un patrimonio che sul mercato vale 650.000 €. Per il proprio caso c'è il calcolatore successione.
La dichiarazione di successione va presentata all'Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dall'apertura della successione (D.Lgs. 346/1990 art. 31). Il termine decorre di regola dalla data del decesso, non da quando gli eredi lo scoprono; l'art. 31 prevede eccezioni, per esempio per chi accetta con beneficio d'inventario. Con immobili, la dichiarazione telematica vale anche come domanda di voltura catastale, che si esegue in automatico salvo che il dichiarante scelga di non chiederla. Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 vale l'autoliquidazione (D.Lgs. 139/2024): l'imposta di successione la calcola chi dichiara, e il servizio web dell'Agenzia la calcola in automatico con un prospetto per ciascun erede; si versa entro 90 giorni dal termine di presentazione, o insieme alla dichiarazione (art. 37). Se non è inferiore a 1.000 € si può rateizzare: almeno il 20% entro il termine, il resto in 8 rate trimestrali, 12 sopra 20.000 € (art. 38). In caso di omessa presentazione la sanzione è il 120% dell'imposta (da 250 a 1.000 € quando l'imposta non è dovuta); con un ritardo fino a 30 giorni scende al 45%, o da 150 a 500 € senza imposta (art. 50, come modificato dal D.Lgs. 87/2024 per le violazioni dal 1° settembre 2024). Se la dichiarazione arriva entro 90 giorni dalla scadenza, il ravvedimento operoso riduce la sanzione a un decimo del minimo (art. 13 D.Lgs. 472/1997).
Quando entra davvero il notaio nella successione
La domanda che più spesso si pone agli sportelli: "devo andare dal notaio per la successione?" La risposta è meno automatica di quanto sembra. Per la maggior parte delle pratiche, il notaio non serve. La dichiarazione di successione la può presentare un commercialista, un CAF o un notaio, e molti la presentano da soli con la dichiarazione precompilata web dell'Agenzia delle Entrate. Conti correnti, libretti postali e dossier titoli li sbloccano poi le banche e gli intermediari, una volta ricevuta la prova della presentazione e i documenti degli eredi.
Il notaio entra in scena in cinque situazioni specifiche. La prima è la pubblicazione del testamento olografo o segreto: chi possiede un olografo deve presentarlo a un notaio appena ha notizia della morte (art. 620 c.c.), e il segreto lo apre e lo pubblica il notaio che lo custodisce (art. 621 c.c.). Solo dopo la pubblicazione il testamento olografo ha esecuzione (art. 620 c.c.). La pubblicazione costa 1.200-1.500 € in tutto per un caso semplice secondo uno studio notarile torinese (notai Bigiotto e Strippoli).
La seconda è l'accettazione con beneficio di inventario. Si dichiara davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale (art. 484 c.c.). Poi si redige l'inventario dei beni del defunto, con le forme del codice di procedura civile (artt. 769 e seguenti), a cura di un notaio o del cancelliere; chi non è nel possesso dei beni ha tre mesi dalla dichiarazione per completarlo (art. 487 c.c.). Il costo dipende dal numero dei beni da inventariare e va chiesto in anticipo.
La terza è la divisione ereditaria. Quando più eredi hanno un immobile in comunione e vogliono uscirne assegnandolo a uno solo, con un conguaglio agli altri, serve un atto di divisione, di regola notarile. Sconta l'imposta di registro dell'1% sul valore della massa (Tariffa, parte I, art. 3, D.P.R. 131/1986), più ipotecaria e catastale fisse di 200 € ciascuna; ma se il conguaglio supera il 5% della quota di diritto, è tassato come una vendita, con l'aliquota dei trasferimenti (art. 34 D.P.R. 131/1986). Il compenso del notaio è libero. Come si calcola il conguaglio, con un esempio, è nella guida alla divisione ereditaria dal notaio. Se invece l'immobile si vende a un terzo, la divisione riguarda il ricavato. L'alternativa è la divisione giudiziale davanti al tribunale, preceduta dalla mediazione obbligatoria (art. 5 D.Lgs. 28/2010), più lunga e più costosa.
La quarta è la vendita dell'immobile ereditato. Per vendere un immobile pervenuto per successione, va prima accettata l'eredità in modo espresso o tacito. L'accettazione tacita si ha quando il chiamato compie un atto che presuppone la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non come erede (art. 476 c.c.); la vendita è uno di questi atti. Più spesso il notaio fa rendere agli eredi un'accettazione espressa nell'atto stesso. La vendita di un fabbricato ricevuto in successione non genera plusvalenza tassabile, qualunque sia il tempo trascorso: l'art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR (D.P.R. 917/1986) esclude gli immobili acquisiti per successione. La stessa norma fa eccezione per i terreni edificabili, la cui plusvalenza si tassa in ogni caso: il costo di partenza è il valore dichiarato in successione, più l'imposta di successione pagata (art. 68, comma 2, TUIR). Per gli immobili ricevuti in donazione, invece, i cinque anni si contano dall'acquisto del donante.
La quinta è la trascrizione dell'accettazione di eredità. Quando nell'eredità c'è un immobile, l'accettazione, espressa o tacita, va trascritta nei registri immobiliari (art. 2648 c.c.). La dichiarazione di successione non basta: la trascrizione del certificato di successione che l'Agenzia esegue non vale come trascrizione dell'acquisto (art. 5 D.Lgs. 347/1990). Senza quella dell'accettazione si interrompe la continuità delle trascrizioni (art. 2650 c.c.), e il problema emerge alla prima vendita. Si fa con un atto pubblico o una scrittura autenticata; dal 18 dicembre 2025, per l'accettazione tacita, basta anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenuta in un atto pubblico o in una scrittura autenticata (L. 182/2025, art. 41). Il compenso del notaio è libero.
Una nota sul tema "successione online". Esistono CAF e commercialisti che gestiscono via web l'intera dichiarazione di successione, raccogliendo i documenti via portale e firmando digitalmente. Funziona. Funziona, però, solo quando il patrimonio è semplice e gli eredi sono d'accordo fra loro: testamenti da pubblicare, accettazioni con beneficio, contenziosi fra eredi, immobili da dividere chiedono la presenza fisica davanti al notaio o al giudice, e nessuna piattaforma digitale ha oggi i poteri pubblici per sostituirli. Il pacchetto "successione completa online" che si trova pubblicizzato copre, in genere, solo la dichiarazione fiscale. Gli altri passaggi restano.
Per i singoli passaggi ci sono guide dedicate: la dichiarazione di successione, l'accettazione con beneficio d'inventario, la rinuncia all'eredità, la divisione dei beni ereditari e i costi della successione dal notaio.