Due situazioni diverse finiscono spesso sotto la stessa domanda: "nessuno accetta l'eredità, e adesso?". Una è l'eredità giacente. L'altra è il coerede che esiste ma non si trova. Le soluzioni non coincidono.
Quando l'eredità è giacente
L'eredità è giacente quando il chiamato non l'ha ancora accettata e non è nel possesso dei beni ereditari. In quel vuoto il patrimonio resta senza nessuno che lo gestisca, e la legge lo riempie così: il tribunale del luogo in cui si è aperta la successione nomina un curatore dell'eredità, su istanza di chi ha interesse (un creditore del defunto, per esempio) oppure d'ufficio (art. 528 c.c.).
Non serve che gli eredi manchino o siano sconosciuti. Bastano le due condizioni del codice: nessuna accettazione e nessun chiamato in possesso dei beni. Anche con figli noti e reperibili l'eredità può restare giacente, se nessuno di loro si decide.
Cosa fa il curatore e quando finisce
Il curatore non eredita nulla. Amministra. Deve fare l'inventario, far valere i diritti dell'eredità e rispondere alle pretese contro di essa, depositare il denaro su un conto indicato dal tribunale e alla fine rendere conto della gestione (art. 529 c.c.). I debiti ereditari e i legati li paga solo con l'autorizzazione del tribunale, e se un creditore si oppone deve procedere alla liquidazione dell'eredità (art. 530 c.c.). Per inventario, amministrazione e rendiconto valgono le regole dell'erede con beneficio d'inventario (art. 531 c.c.), autorizzazioni per vendere comprese. Fra i suoi compiti c'è anche la dichiarazione di successione, che la legge mette in capo ai curatori delle eredità giacenti (art. 28 D.Lgs. 346/1990).
La curatela cessa quando l'eredità viene accettata (art. 532 c.c.), e da lì la gestione passa all'erede. Se invece il chiamato lascia prescrivere il diritto di accettare, dieci anni dall'apertura della successione (art. 480 c.c.), l'eredità passa agli altri chiamati secondo le regole ordinarie; solo quando non c'è più nessun successibile va allo Stato, che non risponde dei debiti oltre il valore dei beni (art. 586 c.c.).
Il coerede irreperibile è un altro problema
Capita più spesso questo: gli eredi sono noti, ma uno di loro è sparito da anni e senza la sua firma non si vende né si divide. Di solito il rimedio non passa dalla curatela dell'eredità giacente, perché gli altri eredi hanno accettato e amministrano i beni: il problema è la persona che manca.
La via dipende da com'è fatta l'irreperibilità.
- Se il coerede è scomparso dal suo ultimo domicilio senza lasciare notizie, il tribunale può nominare un curatore che lo rappresenti anche negli inventari e nelle divisioni in cui è interessato (art. 48 c.c.).
- Trascorso un anno dall'ultima notizia, i presunti successori e chi ha diritti che dipendono dalla sua morte possono chiedere la dichiarazione di assenza (art. 49 c.c.). Fino al 17 dicembre 2025 ne servivano due: il termine è stato dimezzato dalla L. 182/2025 (art. 38), che ha portato da dieci a cinque anni anche quello per la dichiarazione di morte presunta (art. 58 c.c.).
- Se il coerede non ha ancora accettato, chiunque vi abbia interesse può chiedere al giudice di fissargli un termine per decidere: se lo lascia scadere, perde il diritto di accettare (art. 481 c.c.).
- Quando il coerede è solo poco collaborativo, la strada è la divisione, che ogni coerede può chiedere anche contro la volontà degli altri (art. 713 c.c.): i dettagli sono nella guida sulla divisione dei beni ereditari.
Cosa serve in pratica
Per la nomina del curatore dell'eredità giacente si presenta un'istanza al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, con i dati del defunto e gli elementi che mostrano che nessun chiamato ha accettato né possiede i beni. I tempi dipendono dal carico dell'ufficio e dalla complessità del patrimonio. Chi è chiamato e vuole chiudere la propria posizione senza restare in mezzo ha due strade pulite: la rinuncia all'eredità o l'accettazione con beneficio d'inventario, se teme i debiti.