Cos'è l'imposta di successione
L'imposta di successione è il tributo che grava sui beni e diritti trasferiti agli eredi al momento dell'apertura della successione. È disciplinata dal D.Lgs. 346/1990 e si calcola applicando una aliquota differenziata, in funzione del rapporto di parentela tra erede e defunto, alla quota di patrimonio che eccede una franchigia personale.
Dal 2026, in attuazione della legge delega 111/2023, è cambiata la modalità di liquidazione (autoliquidazione da parte del contribuente in dichiarazione, non più liquidazione d'ufficio dell'Agenzia) ed è stato definitivamente abolito il coacervo successorio ai fini del calcolo della franchigia di successione. Restano invariate le tre aliquote 4%-6%-8% e le franchigie storicamente fissate dal D.Lgs. 346/1990.
Le aliquote 2026 in tabella
L'art. 2, comma 48, del D.L. 262/2006 (convertito in L. 286/2006), recepito nell'attuale art. 2 del D.Lgs. 346/1990, fissa le aliquote vigenti dal 2007 e tuttora applicabili:
| Rapporto con il defunto | Aliquota | Franchigia per beneficiario |
|---|---|---|
| Coniuge e parenti in linea retta (figli, nipoti, genitori, nonni) | 4% | 1.000.000 € |
| Fratelli e sorelle | 6% | 100.000 € |
| Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado | 6% | nessuna |
| Tutti gli altri soggetti (compresi conviventi di fatto non uniti civilmente) | 8% | nessuna |
| Beneficiari portatori di handicap grave (L. 104/1992) | 4%-6%-8% secondo il grado di parentela | 1.500.000 € indipendentemente dal grado |
Le aliquote si applicano alla quota di patrimonio che eccede la franchigia. La franchigia opera "per beneficiario" e non "per defunto": nello stesso lascito, due figli del defunto godono ciascuno di una propria franchigia da 1 milione, non di una unica franchigia da spartire.
L'unione civile e la convivenza di fatto
Il coniuge unito civilmente ai sensi della L. 76/2016 è equiparato al coniuge. Gli effetti fiscali — aliquota 4% e franchigia 1 milione — sono pacificamente riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate (circolare 28/E/2016).
Per il convivente di fatto, invece, non esiste alcuna equiparazione fiscale: salvo che vi sia un patto di convivenza con specifiche pattuizioni patrimoniali, il convivente non sposato ricade nella categoria degli "altri soggetti" e sconta l'8% senza franchigia. È una asimmetria significativa nella pianificazione successoria, soprattutto per coppie dello stesso sesso che abbiano scelto la convivenza in luogo dell'unione civile.
Cosa cambia nel 2026: l'addio al coacervo
Fino al 2025 la franchigia di un milione (o di centomila per i fratelli) andava decurtata del valore delle donazioni ricevute in vita dal medesimo dante causa: il cosiddetto coacervo successorio. Se un genitore aveva donato 700.000 € al figlio in vita, alla sua morte la franchigia residua del figlio era di 300.000 €, non più di 1.000.000 €.
L'art. 1 del D.Lgs. 139/2024, in attuazione della L. 111/2023, ha definitivamente abolito il coacervo successorio. Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2026, le donazioni in vita non riducono la franchigia di successione: lo stesso erede beneficia in vita della franchigia di donazione (1 milione) e alla morte del dante causa di una nuova franchigia di successione (1 milione). In presenza di pianificazione mista, il risparmio è significativo.
Resta in vigore il coacervo donativo (Cass. 20937/2023): le donazioni ricevute prima dal medesimo soggetto si cumulano fra loro per stabilire la franchigia di donazione. È una sopravvivenza giurisprudenziale che riguarda però solo il piano della donazione e non comunica con quello della successione.
Come si calcola l'imposta passo dopo passo
La sequenza di calcolo è la seguente.
- Determinazione della massa attiva ereditaria: somma del valore di tutti i beni e diritti caduti in successione (immobili a valore catastale, mobili al 10% del valore complessivo se non analiticamente inventariati, partecipazioni societarie, depositi, titoli).
- Sottrazione delle passività deducibili: debiti del defunto, spese mediche dell'ultimo periodo, spese funebri fino a 1.550 € (art. 8, D.Lgs. 346/1990).
- Determinazione della massa attiva netta.
- Suddivisione della massa per quote ereditarie (testamento o successione legittima).
- Per ciascun erede: applicazione della franchigia personale e calcolo dell'imposta sull'eccedenza con l'aliquota corrispondente al grado di parentela.
- Calcolo delle imposte ipotecaria e catastale sui soli immobili (vedi sezione dedicata).
- Autoliquidazione dell'imposta da parte del contribuente nella dichiarazione di successione e versamento entro i termini di legge.
L'autoliquidazione, operativa dal 2026, sostituisce il vecchio meccanismo dell'avviso di liquidazione successivo all'invio della dichiarazione. È una semplificazione amministrativa che però comporta un onere di calcolo a carico del contribuente: errori in eccesso si traducono in versamenti maggiori del dovuto, errori in difetto in sanzioni e interessi.
Imposta ipotecaria e catastale sugli immobili ereditati
Quando in successione cadono beni immobili, oltre all'imposta di successione si applicano due imposte indirette specifiche, disciplinate dal D.Lgs. 347/1990:
| Imposta | Misura ordinaria | Misura agevolata (prima casa erede) |
|---|---|---|
| Ipotecaria | 2% del valore catastale | 200 € fissi |
| Catastale | 1% del valore catastale | 200 € fissi |
L'agevolazione "prima casa" in successione richiede che almeno uno degli eredi accettanti possieda i requisiti previsti dalla nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986: residenza nel comune dove è ubicato l'immobile (o impegno a trasferirla entro 18 mesi), assenza di altri immobili nel comune e di altri immobili in qualunque comune acquistati con la stessa agevolazione, immobile non di lusso (cat. catastali diverse da A/1, A/8, A/9).
Per il calcolo del valore catastale, il moltiplicatore da applicare alla rendita catastale è:
- Prima casa erede (cat. A escluse A/1, A/8, A/10): rendita × 115,5 (= 1,05 × 110)
- Altre abitazioni cat. A (escluse A/10): rendita × 126 (= 1,05 × 120)
- A/10 - uffici e studi privati: rendita × 63 (= 1,05 × 60)
- C/1 - negozi e botteghe: rendita × 42,84 (= 1,05 × 40,8)
Il moltiplicatore include la rivalutazione del 5% prevista dall'art. 3, comma 48, della L. 662/1996.
Esempi pratici di calcolo
Esempio 1 — Successione coniuge e due figli, immobile prima casa
Defunto: padre. Eredi: coniuge superstite e due figli. Asse ereditario: appartamento (rendita catastale 800 €, prima casa per il figlio convivente con la madre) + conti correnti per 300.000 €.
- Valore catastale immobile = 800 × 115,5 = 92.400 €
- Massa attiva = 92.400 + 300.000 = 392.400 €
- Quota legittima coniuge: 1/3 = 130.800 €. Quota di ciascun figlio: 1/3 = 130.800 €.
- Franchigia di ciascun erede: 1.000.000 €. La franchigia capiente assorbe interamente la quota: imposta di successione = 0 € per tutti e tre.
- Imposta ipotecaria: 200 € (prima casa erede).
- Imposta catastale: 200 € (prima casa erede).
- Bollo, tassa ipotecaria, voltura: 85 + 35 + 55 = 175 €.
- Totale imposte: 575 € + onorario del professionista per la dichiarazione di successione.
Esempio 2 — Successione tra fratelli, patrimonio di 400.000 €
Defunta: sorella nubile, senza figli, genitori premorti. Erede unico: il fratello, ai sensi degli artt. 570 e ss. c.c. Asse ereditario: 400.000 € in conti correnti e titoli.
- Massa attiva = 400.000 €
- Aliquota fratelli: 6%
- Franchigia: 100.000 €
- Imponibile = 400.000 - 100.000 = 300.000 €
- Imposta di successione = 300.000 × 6% = 18.000 €
Se fra i beni ci fosse stato un appartamento del valore catastale di 100.000 € (al posto di 100.000 € in liquidità), si sarebbero aggiunti ipotecaria 2% (2.000 €) + catastale 1% (1.000 €), per un totale imposte ipocatastali pari a 3.000 €. La franchigia da 100.000 € avrebbe coperto la stessa quota di patrimonio, lasciando l'imposta di successione invariata a 18.000 €.
Esempio 3 — Successione testamentaria a favore di un convivente di fatto
Defunto: uomo single, lega per testamento al compagno convivente non unito civilmente l'intero patrimonio di 500.000 € (di cui 200.000 € in immobile non di lusso, non prima casa, valore catastale 200.000 €).
- Aliquota: 8% (estraneo)
- Franchigia: nessuna
- Imponibile = 500.000 €
- Imposta di successione = 500.000 × 8% = 40.000 €
- Imposta ipotecaria: 2% × 200.000 = 4.000 €
- Imposta catastale: 1% × 200.000 = 2.000 €
- Totale imposte: 46.000 € circa.
L'esempio mostra perché, in presenza di un convivente di fatto, la pianificazione successoria attraverso unione civile o donazioni mirate (con franchigia di donazione che resta a 1 milione per il coniuge unito civilmente) può produrre risparmi fiscali considerevoli.
Termini, sanzioni e adempimenti
La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dall'apertura della successione (art. 31, D.Lgs. 346/1990). Dal 2026, il versamento avviene contestualmente alla presentazione (autoliquidazione).
Sanzioni per omessa dichiarazione: dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 € (art. 50, D.Lgs. 346/1990). Per dichiarazione infedele (omessa o incorretta indicazione di beni): dal 80% al 160%.
Sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997). Il ravvedimento è oggi possibile entro un termine relativamente lungo (fino al termine di accertamento) e con sanzione che cresce all'aumentare del ritardo, da un minimo di 1/10 (entro 30 giorni) fino a 1/5 (oltre 24 mesi).
Domande frequenti
Quanto si paga di imposta di successione nel 2026?
Dipende dal grado di parentela. Per coniuge e figli si applica il 4% sulla parte che eccede la franchigia di 1.000.000 € per ciascun erede; sotto questa soglia non si paga nulla. Per fratelli si applica il 6% sulla parte eccedente i 100.000 € per ciascun erede. Per altri parenti fino al 4° grado si applica il 6% senza franchigia. Per gli estranei l'8% senza franchigia. Sui soli immobili si aggiungono ipotecaria 2% + catastale 1%, ridotte a 200 € l'una se almeno un erede dichiara prima casa.
Cosa cambia con la riforma 2026?
Tre cose. Primo, è stato definitivamente abolito il coacervo successorio: le donazioni ricevute in vita non riducono più la franchigia di successione. Secondo, l'imposta è autoliquidata dal contribuente in dichiarazione (non più liquidata dall'Agenzia con avviso successivo). Terzo, le aliquote 4-6-8% restano invariate. La riforma riguarda la modalità di calcolo e versamento, non i tassi.
La franchigia di un milione vale per ogni figlio o complessiva?
Vale per ogni erede. Se due figli ereditano dal padre, ciascuno ha una propria franchigia personale di 1.000.000 €. Stesso meccanismo per il coniuge: ha una propria franchigia indipendente da quella dei figli. La franchigia non è "del defunto" da ripartire, ma "del beneficiario" da cumulare al netto delle altre eredità ricevute dal medesimo soggetto.
Se il defunto mi aveva donato un milione di euro in vita, posso ricevere altro un milione in successione senza tasse?
Dal 1° gennaio 2026 sì. Le donazioni in vita del medesimo soggetto non riducono più la franchigia di successione (abolito il coacervo successorio). Continua ad applicarsi il coacervo solo all'interno della categoria delle donazioni: se il donante ti ha già fatto due donazioni precedenti, queste si cumulano ai fini della franchigia di donazione, ma non comunicano con quella di successione.
Quando si paga l'imposta di successione?
Entro 12 mesi dall'apertura della successione, contestualmente alla presentazione della dichiarazione. Dal 2026 vige il sistema di autoliquidazione: il contribuente calcola l'imposta dovuta e la versa con F24 prima o all'atto del deposito della dichiarazione. Il vecchio meccanismo dell'avviso di liquidazione dell'Agenzia, con pagamento successivo, non si applica più alle successioni aperte dal 1° gennaio 2026.
Su un immobile ereditato si paga sempre la doppia imposta ipocatastale?
Sì, ipotecaria 2% e catastale 1% sul valore catastale. Si pagano in misura fissa di 200 € ciascuna se almeno uno degli eredi possiede i requisiti prima casa per quell'immobile (residenza nel comune, niente altri immobili nello stesso comune, niente altre prima casa altrove, immobile non di lusso). L'agevolazione vale per ogni atto e per ogni erede che la richieda.
Per stimare in pochi secondi le imposte e gli oneri specifici del proprio caso, è disponibile il calcolatore successione, aggiornato con le aliquote e franchigie 2026 e con il regime di autoliquidazione. Per un confronto fra il regime fiscale e civilistico della donazione e quello della successione, vedi la guida Donazione o successione: quale conviene?.
Fonti e riferimenti normativi:
- D.Lgs. 346/1990 - Testo Unico Imposta sulle Successioni e Donazioni
- D.Lgs. 347/1990 - Testo Unico Imposte Ipotecaria e Catastale
- D.Lgs. 139/2024 - Riforma imposte indirette successioni e donazioni
- Agenzia delle Entrate - Dichiarazione di successione
- Cass. SS.UU. 19 luglio 2023 n. 20937 (sopravvivenza del coacervo donativo).