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Imposta di successione 2026: aliquote, franchigie ed esempi di calcolo

Aggiornato il A cura di Redazione NotaiOnline
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Imposte di successione, franchigie per erede e onorario notarile: calcola il costo della pratica.

Cos'è l'imposta di successione

L'imposta di successione è il tributo che grava sui beni e diritti trasferiti agli eredi al momento dell'apertura della successione. È disciplinata dal D.Lgs. 346/1990 e si calcola applicando una aliquota differenziata, in funzione del rapporto di parentela tra erede e defunto, alla quota di patrimonio che eccede una franchigia personale.

Dal 2025, in attuazione della legge delega 111/2023, è cambiata la modalità di liquidazione (autoliquidazione da parte del contribuente in dichiarazione, non più liquidazione d'ufficio dell'Agenzia) ed è stato definitivamente abolito il coacervo successorio ai fini del calcolo della franchigia di successione. Restano invariate le tre aliquote 4%-6%-8% e le franchigie storicamente fissate dal D.Lgs. 346/1990.

Le aliquote 2026 in tabella

L'art. 2, comma 48, del D.L. 262/2006 (convertito in L. 286/2006), recepito nell'attuale art. 2 del D.Lgs. 346/1990, fissa le aliquote vigenti dal 2007 e tuttora applicabili:

Rapporto con il defuntoAliquotaFranchigia per beneficiario
Coniuge e parenti in linea retta (figli, nipoti, genitori, nonni)4%1.000.000 €
Fratelli e sorelle6%100.000 €
Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado6%nessuna
Tutti gli altri soggetti (compresi conviventi di fatto non uniti civilmente)8%nessuna
Beneficiari portatori di handicap grave (L. 104/1992)4%-6%-8% secondo il grado di parentela1.500.000 € indipendentemente dal grado

Le aliquote si applicano alla quota di patrimonio che eccede la franchigia. La franchigia opera "per beneficiario" e non "per defunto": nello stesso lascito, due figli del defunto godono ciascuno di una propria franchigia da 1 milione, non di una unica franchigia da spartire.

L'unione civile e la convivenza di fatto

Il coniuge unito civilmente ai sensi della L. 76/2016 è equiparato al coniuge. Gli effetti fiscali, aliquota 4% e franchigia 1 milione, sono pacificamente riconosciuti dal comma 20 della L. 76/2016, che estende al partner dell'unione civile le disposizioni tributarie applicabili al coniuge.

Per il convivente di fatto, invece, non esiste alcuna equiparazione fiscale. Il contratto di convivenza (L. 76/2016) regola i soli rapporti patrimoniali tra i conviventi e non incide sulla successione: vale il divieto di patti successori (art. 458 c.c.), quindi il convivente non sposato ricade comunque nella categoria degli "altri soggetti" e sconta l'8% senza franchigia. Le uniche vie per tutelarlo sono il testamento (nei limiti della quota disponibile, salvi i diritti dei legittimari) o l'unione civile. È una asimmetria significativa nella pianificazione successoria, soprattutto per coppie dello stesso sesso che abbiano scelto la convivenza in luogo dell'unione civile.

Cosa cambia dal 2025: l'addio al coacervo

Prima della riforma la franchigia di un milione (o di centomila per i fratelli) andava decurtata del valore delle donazioni ricevute in vita dal medesimo dante causa: il cosiddetto coacervo successorio. Se un genitore aveva donato 700.000 € al figlio in vita, alla sua morte la franchigia residua del figlio era di 300.000 €, non più di 1.000.000 €.

L'art. 1 del D.Lgs. 139/2024, in attuazione della L. 111/2023, ha definitivamente abolito il coacervo successorio. Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, le donazioni in vita non riducono la franchigia di successione: lo stesso erede beneficia in vita della franchigia di donazione (1 milione) e alla morte del dante causa di una nuova franchigia di successione (1 milione). In presenza di pianificazione mista, il risparmio è significativo.

Resta in vigore il coacervo donativo: le donazioni ricevute prima dal medesimo soggetto si cumulano fra loro per stabilire la franchigia di donazione. È una sopravvivenza normativa dell'art. 57 TUS che riguarda però solo il piano della donazione e non comunica con quello della successione.

Dal 1° gennaio 2026 la disciplina è confluita nel nuovo Testo unico dei tributi indiretti (TU.IND, D.Lgs. 123/2025), un intervento di riordino e non di riforma: aliquote 4-6-8%, franchigie, agevolazione prima casa e regime di autoliquidazione restano invariati. Cambia solo la collocazione formale delle norme, non il loro contenuto sostanziale.

Come si calcola l'imposta passo dopo passo

La sequenza di calcolo è la seguente.

  1. Determinazione della massa attiva ereditaria: somma del valore di tutti i beni e diritti caduti in successione (immobili a valore catastale, mobili al 10% del valore complessivo se non analiticamente inventariati, partecipazioni societarie, depositi, titoli).
  2. Sottrazione delle passività deducibili: debiti del defunto, spese mediche dell'ultimo periodo, spese funebri risultanti da regolari quietanze fino a 1.032,91 € (art. 24, D.Lgs. 346/1990).
  3. Determinazione della massa attiva netta.
  4. Suddivisione della massa per quote ereditarie (testamento o successione legittima).
  5. Per ciascun erede: applicazione della franchigia personale e calcolo dell'imposta sull'eccedenza con l'aliquota corrispondente al grado di parentela.
  6. Calcolo delle imposte ipotecaria e catastale sui soli immobili (vedi sezione dedicata).
  7. Autoliquidazione dell'imposta da parte del contribuente nella dichiarazione di successione, con versamento entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.

L'autoliquidazione, operativa dal 2025, sostituisce il vecchio meccanismo dell'avviso di liquidazione successivo all'invio della dichiarazione. È una semplificazione amministrativa che però comporta un onere di calcolo a carico del contribuente: errori in eccesso si traducono in versamenti maggiori del dovuto, errori in difetto in sanzioni e interessi.

Imposta ipotecaria e catastale sugli immobili ereditati

Quando in successione cadono beni immobili, oltre all'imposta di successione si applicano due imposte indirette specifiche, disciplinate dal D.Lgs. 347/1990:

ImpostaMisura ordinariaMisura agevolata (prima casa erede)
Ipotecaria2% del valore catastale200 € fissi
Catastale1% del valore catastale200 € fissi

L'agevolazione "prima casa" in successione richiede che almeno uno degli eredi accettanti possieda i requisiti previsti dalla nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986: residenza nel comune dove è ubicato l'immobile (o impegno a trasferirla entro 18 mesi), assenza di altri immobili nel comune e di altri immobili in qualunque comune acquistati con la stessa agevolazione, immobile non di lusso (cat. catastali diverse da A/1, A/8, A/9).

Per il calcolo del valore catastale, il moltiplicatore da applicare alla rendita catastale è:

  • Prima casa erede (cat. A escluse A/1, A/8, A/10): rendita × 115,5 (= 1,05 × 110)
  • Altre abitazioni cat. A (escluse A/10): rendita × 126 (= 1,05 × 120)
  • A/10 - uffici e studi privati: rendita × 63 (= 1,05 × 60)
  • C/1 - negozi e botteghe: rendita × 42,84 (= 1,05 × 40,8)

Il moltiplicatore include la rivalutazione del 5% prevista dall'art. 3, comma 48, della L. 662/1996.

Esempi pratici di calcolo

Esempio 1, Successione coniuge e due figli, immobile prima casa

Defunto: padre. Eredi: coniuge superstite e due figli. Asse ereditario: appartamento (rendita catastale 800 €, prima casa per il figlio convivente con la madre) + conti correnti per 300.000 €.

  • Valore catastale immobile = 800 × 115,5 = 92.400 €
  • Massa attiva = 92.400 + 300.000 = 392.400 €
  • Quota legittima coniuge: 1/3 = 130.800 €. Quota di ciascun figlio: 1/3 = 130.800 €.
  • Franchigia di ciascun erede: 1.000.000 €. La franchigia capiente assorbe interamente la quota: imposta di successione = 0 € per tutti e tre.
  • Imposta ipotecaria: 200 € (prima casa erede).
  • Imposta catastale: 200 € (prima casa erede).
  • Bollo, tassa ipotecaria, voltura: 85 + 35 + 55 = 175 €.
  • Totale imposte: 575 € + onorario del professionista per la dichiarazione di successione.

Esempio 2, Successione tra fratelli, patrimonio di 400.000 €

Defunta: sorella nubile, senza figli, genitori premorti. Erede unico: il fratello, ai sensi degli artt. 570 e ss. c.c. Asse ereditario: 400.000 € in conti correnti e titoli.

  • Massa attiva = 400.000 €
  • Aliquota fratelli: 6%
  • Franchigia: 100.000 €
  • Imponibile = 400.000 - 100.000 = 300.000 €
  • Imposta di successione = 300.000 × 6% = 18.000 €

Se fra i beni ci fosse stato un appartamento del valore catastale di 100.000 € (al posto di 100.000 € in liquidità), si sarebbero aggiunti ipotecaria 2% (2.000 €) + catastale 1% (1.000 €), per un totale imposte ipocatastali pari a 3.000 €. La franchigia da 100.000 € avrebbe coperto la stessa quota di patrimonio, lasciando l'imposta di successione invariata a 18.000 €.

Esempio 3, Successione testamentaria a favore di un convivente di fatto

Defunto: uomo single, lega per testamento al compagno convivente non unito civilmente l'intero patrimonio di 500.000 € (di cui 200.000 € in immobile non di lusso, non prima casa, valore catastale 200.000 €).

  • Aliquota: 8% (estraneo)
  • Franchigia: nessuna
  • Imponibile = 500.000 €
  • Imposta di successione = 500.000 × 8% = 40.000 €
  • Imposta ipotecaria: 2% × 200.000 = 4.000 €
  • Imposta catastale: 1% × 200.000 = 2.000 €
  • Totale imposte: 46.000 € circa.

L'esempio mostra perché, in presenza di un convivente di fatto, la pianificazione successoria attraverso unione civile o donazioni mirate (con franchigia di donazione che resta a 1 milione per il coniuge unito civilmente) può produrre risparmi fiscali considerevoli.

Termini, sanzioni e adempimenti

La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dall'apertura della successione (art. 31, D.Lgs. 346/1990). Dal 2025, con l'autoliquidazione, l'imposta principale va versata entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione (quindi 12 mesi + 90 giorni dall'apertura della successione). Per importi pari o superiori a 1.000 € è ammessa la rateizzazione: un acconto di almeno il 20% entro il termine, e il residuo in un massimo di 8 rate trimestrali (fino a 20.000 €) o 12 rate (oltre i 20.000 €).

Sanzioni per omessa dichiarazione: 120% dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 € (art. 50, D.Lgs. 346/1990, come riformato dal D.Lgs. 87/2024 per le violazioni dal 1/9/2024; in precedenza la sanzione andava dal 120% al 240%). Per dichiarazione infedele (omessa o incorretta indicazione di beni): 80%.

Sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997). Il ravvedimento è oggi possibile entro un termine relativamente lungo (fino al termine di accertamento) e con sanzione che cresce all'aumentare del ritardo, da un minimo di 1/10 (entro 30 giorni) fino a 1/5 (oltre 24 mesi).

Domande frequenti

Quanto si paga di imposta di successione nel 2026?

Dipende dal grado di parentela. Per coniuge e figli si applica il 4% sulla parte che eccede la franchigia di 1.000.000 € per ciascun erede; sotto questa soglia non si paga nulla. Per fratelli si applica il 6% sulla parte eccedente i 100.000 € per ciascun erede. Per altri parenti fino al 4° grado si applica il 6% senza franchigia. Per gli estranei l'8% senza franchigia. Sui soli immobili si aggiungono ipotecaria 2% + catastale 1%, ridotte a 200 € l'una se almeno un erede dichiara prima casa.

Cosa cambia con la riforma 2025?

Tre cose. Primo, è stato definitivamente abolito il coacervo successorio: le donazioni ricevute in vita non riducono più la franchigia di successione. Secondo, l'imposta è autoliquidata dal contribuente in dichiarazione (non più liquidata dall'Agenzia con avviso successivo). Terzo, le aliquote 4-6-8% restano invariate. La riforma riguarda la modalità di calcolo e versamento, non i tassi.

La franchigia di un milione vale per ogni figlio o complessiva?

Vale per ogni erede. Se due figli ereditano dal padre, ciascuno ha una propria franchigia personale di 1.000.000 €. Stesso meccanismo per il coniuge: ha una propria franchigia indipendente da quella dei figli. La franchigia non è "del defunto" da ripartire, ma "del beneficiario" da cumulare al netto delle altre eredità ricevute dal medesimo soggetto.

Se il defunto mi aveva donato un milione di euro in vita, posso ricevere altro un milione in successione senza tasse?

Dal 1° gennaio 2025 sì. Le donazioni in vita del medesimo soggetto non riducono più la franchigia di successione (abolito il coacervo successorio). Continua ad applicarsi il coacervo solo all'interno della categoria delle donazioni: se il donante ti ha già fatto due donazioni precedenti, queste si cumulano ai fini della franchigia di donazione, ma non comunicano con quella di successione.

Quando si paga l'imposta di successione?

La dichiarazione va presentata entro 12 mesi dall'apertura della successione; dal 2025 vige il sistema di autoliquidazione, in cui il contribuente calcola l'imposta dovuta e la versa con F24 entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Per importi pari o superiori a 1.000 € è possibile rateizzare (acconto minimo del 20% e fino a 8 o 12 rate trimestrali secondo l'importo). Il vecchio meccanismo dell'avviso di liquidazione dell'Agenzia, con pagamento successivo, non si applica più alle successioni aperte dal 1° gennaio 2025.

Su un immobile ereditato si paga sempre la doppia imposta ipocatastale?

Sì, ipotecaria 2% e catastale 1% sul valore catastale. Si pagano in misura fissa di 200 € ciascuna se almeno uno degli eredi possiede i requisiti prima casa per quell'immobile (residenza nel comune, niente altri immobili nello stesso comune, niente altre prima casa altrove, immobile non di lusso). L'agevolazione vale per ogni atto e per ogni erede che la richieda.


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Fonti e riferimenti normativi:

Fonti

  1. D.Lgs. 346/1990 - Testo Unico Imposta sulle Successioni e Donazioniverificato 29 apr 2026
  2. D.Lgs. 347/1990 - Testo Unico Imposte Ipotecaria e Catastaleverificato 29 apr 2026
  3. Agenzia delle Entrate - Dichiarazione di successioneverificato 29 apr 2026
  4. Codice Civile — Codice Civile italiano (R.D. 262/1942)verificato 23 mag 2026
  5. D.L. 262/2006 — Reintroduzione imposta successioni e donazioniverificato 23 mag 2026
  6. D.Lgs. 123/2025 — Testo unico imposta di registro e altri tributi indirettiverificato 8 giu 2026
  7. D.Lgs. 139/2024 — Riforma imposte indirette (TUS rifusione 2024, donazioni/successioni)verificato 23 mag 2026
  8. D.Lgs. 472/1997 — Disposizioni generali sulle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarieverificato 25 mag 2026
  9. D.Lgs. 87/2024 — Riforma sistema sanzionatorio tributario — sanzioni ridotte 30% → 25%verificato 23 mag 2026
  10. D.P.R. 131/1986 — Testo unico imposta di registro (TUR)verificato 23 mag 2026
  11. L. 104/1992 — Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappateverificato 23 mag 2026
  12. L. 111/2023 — Delega al Governo per la riforma fiscaleverificato 25 mag 2026
  13. L. 286/2006 — Conversione D.L. 262/2006 — reintroduzione imposta successioni e donazioniverificato 23 mag 2026
  14. L. 662/1996 — Finanziaria 1997 — art. 3 c. 48 rivalutazione rendite catastali (+5%) ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastaleverificato 24 mag 2026
  15. L. 76/2016 — Regolamentazione delle unioni civili e disciplina convivenze (Legge Cirinnà)verificato 23 mag 2026
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