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Eredità con debiti: come funziona il beneficio d'inventario

Aggiornato il A cura di Redazione NotaiOnline
Stima imposte di successione e franchigia per gli eredi

Imposte di successione, franchigie per erede e onorario notarile: calcola il costo della pratica.

Ereditare significa subentrare in tutto: i beni, ma anche i debiti. È la paura più diffusa di chi riceve una chiamata all'eredità e non conosce davvero cosa nasconde il patrimonio del defunto. La legge offre una via di mezzo tra accettare al buio e rinunciare a tutto, e si chiama accettazione con beneficio d'inventario.

Chi accetta in modo puro e semplice confonde il proprio patrimonio con quello del defunto, e dei debiti ereditari finisce per rispondere anche con i beni personali, senza alcun limite. Con il beneficio d'inventario i due patrimoni restano separati. È la differenza tra rischiare la propria casa e rischiare soltanto quello che si è ricevuto.

Cosa cambia davvero

L'effetto è scritto nell'art. 490 c.c.: l'erede beneficiato risponde dei debiti e dei legati soltanto entro il valore dei beni ricevuti, quello che i giuristi chiamano intra vires hereditatis. Un esempio rende l'idea. Se il defunto lascia un appartamento da 150.000 € e debiti per 200.000 €, l'erede non mette mai mano al proprio conto corrente: i creditori si soddisfano sul valore ereditario, e oltre quella soglia non possono andare.

La separazione protegge anche nella direzione opposta. Sui beni della successione i creditori del defunto e i legatari hanno la precedenza rispetto ai creditori personali dell'erede (art. 490 c.c.). Due masse distinte, due ordini di priorità.

I termini, dove quasi tutti sbagliano

Il punto critico non è la convenienza. Sono le scadenze. La dichiarazione di accettazione beneficiata si rende davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, viene inserita nel registro delle successioni ed entro un mese va trascritta nei registri immobiliari (art. 484 c.c.).

Chi è già nel possesso dei beni ereditari, a qualsiasi titolo, ha tempi stretti: deve redigere l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione o da quando ha saputo dell'eredità (art. 485 c.c.). Se l'ha cominciato senza riuscire a finirlo può chiedere una proroga, di regola non oltre altri tre mesi. Lo lascia scadere senza inventario? La legge lo considera erede puro e semplice, e il beneficio svanisce. Fatto l'inventario, se non ha ancora dichiarato nulla ha quaranta giorni per decidere se accettare o rinunciare; passati quelli senza una scelta, è considerato erede puro e semplice.

Chi non possiede i beni ha più respiro: può presentare la dichiarazione finché il diritto di accettare non si prescrive, di regola dieci anni dall'apertura della successione (artt. 480 e 487 c.c.). Una volta dichiarata l'accettazione, però, ha tre mesi per fare l'inventario, altrimenti è considerato erede puro e semplice. E se fa prima l'inventario, la dichiarazione va resa nei quaranta giorni successivi, o perde il diritto di accettare (art. 487 c.c.).

Quando il beneficio si perde, e per chi è obbligatorio

Il beneficio non è acquisito una volta per tutte. Si decade se l'erede vende, ipoteca, dà in pegno o transige sui beni ereditari senza l'autorizzazione prevista (del tribunale o, per gli atti notarili, anche del notaio che stipula, art. 21 D.Lgs. 149/2022), che per i beni mobili serve solo nei primi cinque anni dalla dichiarazione (art. 493 c.c.), oppure se in malafede omette beni nell'inventario o vi denuncia passività inesistenti (art. 494 c.c.). In entrambi i casi si torna a rispondere dei debiti senza limiti, ed è proprio l'errore che vanifica anni di prudenza.

Per alcuni soggetti, infine, l'accettazione beneficiata non è una scelta ma un obbligo. Le eredità devolute ai minori e agli interdetti si accettano solo col beneficio d'inventario (art. 471 c.c.), e lo stesso vale per minori emancipati e inabilitati (art. 472 c.c.) e per enti e associazioni, società escluse (art. 473 c.c.). Il genitore che accetta per il figlio minore deve essere autorizzato dal giudice tutelare (art. 320 c.c.) o, se la dichiarazione è resa davanti al notaio, dal notaio stesso che la riceve (art. 21 D.Lgs. 149/2022). Se durante la minore età i termini per l'inventario o per la dichiarazione non vengono rispettati, il figlio non perde per questo il beneficio: ne decade solo se entro un anno dalla maggiore età non si è messo in regola (art. 489 c.c.).

Beneficio d'inventario o rinuncia?

La scelta dipende da cosa pesa di più. Se il passivo è certo e supera il valore dei beni, la rinuncia all'eredità spesso conviene di più, perché evita anche i costi dell'inventario. Se invece il patrimonio è in attivo, o semplicemente non si conosce con certezza l'entità dei debiti, il beneficio d'inventario protegge senza costringere a rinunciare a un'eredità magari positiva. Nel dubbio, di solito, è la scelta più prudente.

Sul piano dei costi l'accettazione beneficiata pesa più di una rinuncia, perché gli atti sono due. La dichiarazione va trascritta: il Tribunale di Rimini, per fare un esempio concreto, chiede per la trascrizione un versamento F24 di 294 € (200 € di imposta ipotecaria, 35 € di tassa ipotecaria, 59 € di bollo), più le marche per l'atto reso in cancelleria. Poi c'è l'inventario, un verbale a sé redatto dal notaio o dal cancelliere, che va registrato a sua volta, con imposte proprie, e che, se lo redige il notaio, comporta un compenso che cresce con i beni da descrivere. Resta comunque una frazione del rischio che si evita. Le imposte della successione vera e propria sono un altro capitolo: una stima si ottiene dal calcolatore di successione, gli adempimenti dalla guida sulla dichiarazione di successione.

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