Testamento dal notaio: costo e scelta rapida
Il testamento può essere olografo, pubblico o segreto. L'olografo si scrive a mano senza notaio, ma può essere depositato per sicurezza; il pubblico si firma davanti al notaio e a due testimoni; il segreto viene consegnato sigillato. La scelta dipende da rischio di contestazioni, riservatezza e bisogno di conservazione.
| Tipo | Quando si usa | Costo indicativo |
|---|---|---|
| Olografo non depositato | Patrimonio semplice, massima autonomia | Nessun costo notarile iniziale |
| Deposito olografo dal notaio | Si vuole evitare smarrimento o distruzione | 197-502 € |
| Testamento pubblico | Serve massima sicurezza formale | 1.003-1.491 € complessivi |
| Pubblicazione dopo la morte | Necessaria per olografo e segreto | 1.187-1.492 € |
Il testamento nell'ordinamento italiano
Il testamento è l'atto revocabile con cui una persona dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (art. 587 c.c.). L'ordinamento italiano riconosce tre forme ordinarie di testamento: olografo, pubblico e segreto. Ciascuna risponde a esigenze diverse di riservatezza, sicurezza e costi. Il notaio interviene obbligatoriamente nel testamento pubblico e segreto; nel testamento olografo, il suo ruolo diventa centrale al momento del deposito e della pubblicazione.
Testamento olografo (art. 602 c.c.)
Il testamento olografo è la forma più semplice e diffusa. Deve essere scritto interamente a mano dal testatore, datato e sottoscritto. Tre requisiti inderogabili:
- Autografia integrale: l'intero testo deve essere di pugno del testatore. Non sono ammessi strumenti di scrittura meccanici o digitali, neppure parzialmente. Un testamento parzialmente dattiloscritto è nullo.
- Data: giorno, mese e anno, collocati in qualsiasi punto del documento. La data è essenziale per stabilire la capacità del testatore e, in caso di più testamenti, quale prevalga.
- Sottoscrizione: la firma del testatore, posta alla fine delle disposizioni. Non è necessaria la firma per esteso se il testatore è identificabile con certezza.
Il testamento olografo non richiede testimoni, né la presenza del notaio al momento della redazione. Il suo limite principale è la vulnerabilità: può essere smarrito, distrutto, alterato o contestato da chi ne neghi l'autenticità.
Deposito fiduciario presso il notaio
Per ridurre i rischi, il testatore può depositare il testamento olografo presso un notaio (art. 608 c.c.). Il notaio redige un verbale di deposito in presenza di due testimoni e conserva la scheda testamentaria nella propria cassaforte. Costo indicativo 197-502 euro fra onorario, IVA e tasse d'archivio, ma qui la forbice conta poco: parecchi studi trattano il deposito come una cortesia e chiedono cifre simboliche.
Il deposito non conferisce al testamento olografo il valore del testamento pubblico: restano applicabili le stesse regole formali e le stesse cause di nullità e annullabilità. Tuttavia, il deposito garantisce la conservazione e la reperibilità del documento.
Testamento pubblico (art. 603 c.c.)
Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. Il testatore dichiara le proprie volontà al notaio, che le traduce in forma giuridica e redige l'atto. Segue la lettura integrale al testatore e ai testimoni, le eventuali rettifiche, e la sottoscrizione.
I vantaggi del testamento pubblico sono significativi:
- Certezza formale: il notaio garantisce il rispetto delle formalità previste dalla legge, eliminando il rischio di nullità per vizi di forma.
- Verifica della capacità: il notaio accerta che il testatore sia in grado di intendere e di volere al momento della dichiarazione.
- Conservazione sicura: l'originale resta nell'archivio notarile.
- Accessibilità: le persone che non sanno o non possono scrivere (analfabeti, soggetti con disabilità motorie) possono disporre dei propri beni solo attraverso il testamento pubblico.
Costi del testamento pubblico
| Voce | Importo indicativo |
|---|---|
| Onorario notarile | 800 - 1.200 euro |
| IVA 22% sull'onorario | 176 - 264 euro |
| Imposta di registro | Non obbligatoria |
| Imposta di bollo | Non dovuta |
| Tassa d'archivio | 9,10 euro |
| Iscrizione al Registro dei testamenti | 18,20 euro |
| Totale indicativo | 1.003 - 1.491 euro |
Sul testamento non c'è obbligo di registrazione, e il bollo non si paga in nessuna delle tre forme: chi lo registra volontariamente paga la misura fissa. Quasi tutto il conto è onorario, ed è la sola voce che il notaio fissa da sé: le tariffe notarili minime e massime sono state abrogate nel 2012 (D.L. 1/2012, art. 9). La forbice di 800-1.200 euro qui sopra è quindi una stima di prassi, ricavata dai pochi studi che espongono un prezzo, non un importo dovuto, e due preventivi restano il modo più affidabile di sapere quanto costa davvero. La tassa d'archivio e l'iscrizione al Registro, invece, sono fisse e uguali per tutti.
L'onorario varia in funzione della complessità delle disposizioni: un testamento con un solo erede e lasciti semplici si colloca nella fascia bassa; disposizioni articolate con legati, condizioni, sostituzioni o trust testamentari comportano onorari più elevati.
Testamento segreto (art. 604 c.c.)
Il testamento segreto combina la riservatezza dell'olografo con la sicurezza della custodia notarile. Il testatore consegna al notaio, in presenza di due testimoni, una scheda testamentaria in busta chiusa (o che viene chiusa in presenza del notaio). La scheda può essere scritta a mano o anche a macchina o al computer, purché sia sottoscritta dal testatore in ogni mezzo foglio.
Il notaio redige l'atto di ricevimento sulla busta, indicando il fatto della consegna, il numero e l'impronta dei sigilli, e la data. Il contenuto resta sconosciuto al notaio e ai testimoni.
Il testamento segreto è raramente utilizzato nella prassi odierna: la sua complessità procedurale non offre vantaggi decisivi rispetto al deposito dell'olografo o al testamento pubblico. I costi sono simili a quelli del testamento pubblico.
Pubblicazione del testamento (art. 620 c.c.)
Alla morte del testatore, il testamento olografo e il testamento segreto devono essere pubblicati dal notaio affinché producano effetti. Il testamento pubblico, essendo già un atto notarile, non richiede pubblicazione.
La pubblicazione consiste nella redazione, da parte del notaio, di un verbale in cui il testamento è riprodotto integralmente. Il verbale viene registrato presso l'Agenzia delle Entrate e trascritto, se il testamento contiene disposizioni relative a immobili.
Chiunque sia in possesso di un testamento olografo ha l'obbligo di presentarlo a un notaio per la pubblicazione non appena viene a conoscenza della morte del testatore (art. 620, comma 2, c.c.). L'occultamento del testamento può costituire reato (art. 490 c.p.).
Costi di pubblicazione
| Voce | Importo indicativo |
|---|---|
| Onorario notarile | 750 - 1.000 euro |
| IVA 22% sull'onorario | 165 - 220 euro |
| Imposta di registro | 200 euro |
| Imposta di bollo sul verbale di pubblicazione | 45 euro |
| Tassa d'archivio | 9,10 euro |
| Iscrizione al Registro dei testamenti, se l'olografo non era già depositato | 18,20 euro |
| Totale indicativo | 1.187 - 1.492 euro |
| Tassa ipotecaria, solo con legato immobiliare da trascrivere | + 35 euro |
Anche qui l'onorario è libero dal 2012 e cambia da studio a studio: la forbice indicata è una stima di prassi, non una tariffa.
Registro generale dei testamenti
Il Registro Generale dei Testamenti, tenuto presso il Ministero della Giustizia, annota l'esistenza dei testamenti pubblici, dei testamenti segreti e dei depositi di testamenti olografici. Non ne registra il contenuto, ma solo l'esistenza, il notaio che li ha ricevuti e la data.
Dopo la morte del testatore, chiunque vi abbia interesse può richiedere un certificato al Registro per verificare se il defunto abbia lasciato disposizioni testamentarie e presso quale notaio siano depositate. La richiesta si effettua tramite l'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili.
Impugnazione del testamento
Il testamento può essere impugnato per diverse cause:
Nullità (art. 606, comma 1, c.c.): si verifica quando manca un requisito di forma essenziale. Nel testamento olografo, la mancanza di autografia o di sottoscrizione produce nullità. L'azione di nullità è imprescrittibile.
Annullabilità (art. 606, comma 2, c.c.): riguarda i vizi meno gravi, come difetti di forma nella data o nella redazione del testamento pubblico. L'azione si prescrive in cinque anni dall'esecuzione delle disposizioni.
Incapacità del testatore (art. 591 c.c.): il testamento è annullabile se il testatore era incapace di intendere e di volere al momento della redazione. La prova dell'incapacità grava su chi impugna.
Vizi della volontà (artt. 624-625 c.c.): errore, violenza e dolo. L'azione si prescrive in cinque anni dalla scoperta dell'errore o dal cessare della violenza.
Lesione della legittima (artt. 553-564 c.c.): gli eredi legittimari (coniuge, figli, ascendenti) cui il testamento assegna meno della quota riservata dalla legge possono esercitare l'azione di riduzione.
Testamento e pianificazione successoria
Il testamento è solo uno degli strumenti di pianificazione successoria. Per patrimoni complessi, il notaio può assistere nella valutazione di soluzioni integrate: donazioni con riserva di usufrutto, patti di famiglia (art. 768-bis c.c.), vincoli di destinazione (art. 2645-ter c.c.) o trust. La scelta dello strumento più adeguato dipende dalla composizione del patrimonio, dalla struttura familiare e dalle finalità del disponente.
Domande frequenti
Il testamento olografo scritto al computer è valido?
No. L'art. 602 c.c. richiede l'autografia integrale: il testamento olografo deve essere scritto interamente a mano dal testatore. Un testamento redatto al computer, anche se firmato a mano, è nullo per difetto di forma.
Quanto costa fare testamento dal notaio?
Il testamento pubblico ha un costo complessivo di 1.003-1.491 euro: indicativamente 800-1.200 euro di onorario notarile più IVA; sull'atto non si paga il bollo e non c'è obbligo di registrarlo. Il deposito di un testamento olografo costa meno, 197-502 euro. La pubblicazione post mortem è un atto a sé e comporta 1.187-1.492 euro.
Si può modificare un testamento già fatto?
Il testamento è per definizione revocabile (art. 587 c.c.). Il testatore può revocare o modificare le proprie disposizioni in qualsiasi momento, con un nuovo testamento o con un atto di revoca. Un testamento successivo revoca il precedente nella misura in cui le disposizioni sono incompatibili.
Il notaio è obbligato a comunicare il contenuto del testamento dopo la morte?
Il notaio non comunica autonomamente il contenuto del testamento. Alla morte del testatore, chi è in possesso del testamento olografo deve presentarlo al notaio per la pubblicazione. Per i testamenti pubblici e segreti, gli eredi o gli interessati possono verificare l'esistenza di un testamento tramite il Registro Generale dei Testamenti e rivolgersi al notaio che lo custodisce.
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Fonti e riferimenti normativi: