Ereditare non è un obbligo. Si può rinunciare finché il diritto di accettare non si prescrive, dieci anni dall'apertura della successione, ma chi ha già in mano beni del defunto ha tre mesi, e nessuno può più rinunciare dopo aver accettato, nemmeno tacitamente. In cancelleria la rinuncia costa 200 € di imposta di registro più il bollo; dal notaio si aggiunge l'onorario, che è libero. Chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato (art. 521 c.c.): non riceve i beni e non risponde dei debiti del defunto.
Il caso tipico è un'eredità con più debiti che beni. Senza beneficio d'inventario l'erede risponde dei debiti ereditari anche con il proprio patrimonio, e fra quei debiti ci sono anche quelli che non si vedono subito: una fideiussione firmata dal defunto, una causa in corso, un avviso fiscale. Le imposte non pagate dal defunto passano agli eredi con gli interessi, mentre le sanzioni tributarie no (art. 8 D.Lgs. 472/1997).
Come si rinuncia e in quali termini
La rinuncia è un atto formale. Si fa con una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, cioè dell'ultimo domicilio del defunto, e inserita nel registro delle successioni (art. 519 c.c.). Una lettera agli altri eredi, una comunicazione all'avvocato o il semplice non fare nulla non sono una rinuncia. Deve riguardare tutta l'eredità, senza condizioni né termini (art. 520 c.c.), ed essere gratuita: rinunciare in cambio di un corrispettivo, o solo a favore di alcuni dei chiamati, vale accettazione (art. 478 c.c.).
In cancelleria si porta in genere il certificato di morte, i dati anagrafici e i documenti del defunto e del rinunciante, la marca da bollo e la ricevuta del versamento con F24 dell'imposta di registro; l'elenco preciso lo pubblica ciascun tribunale, e alcuni lavorano solo su appuntamento.
I termini dipendono da una domanda: il chiamato ha già in mano beni ereditari?
- No: può rinunciare finché non si prescrive il diritto di accettare, cioè per dieci anni dall'apertura della successione (art. 480 c.c.).
- Sì, anche un solo bene e a qualsiasi titolo, come il coniuge o il figlio che vivevano con il defunto: entro tre mesi dall'apertura della successione, o dalla notizia della chiamata, deve fare l'inventario, salvo proroga del giudice; se lascia passare il termine senza inventario è considerato erede puro e semplice (art. 485 c.c.). Entro quei tre mesi può anche rinunciare senza inventario; se invece l'ha completato, ha quaranta giorni per decidere se accettare o rinunciare.
Chiunque vi abbia interesse, per esempio un creditore del defunto o un altro chiamato, può chiedere al giudice di fissare un termine più breve: se il chiamato non si pronuncia entro quel termine perde il diritto di accettare (art. 481 c.c.). E chi sottrae o nasconde beni ereditari perde la facoltà di rinunciare e resta erede puro e semplice (art. 527 c.c.).
Gli atti che valgono accettazione
L'accettazione è tacita quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non potrebbe fare se non come erede (art. 476 c.c.). La legge ne nomina alcuni: vendere, donare o cedere i propri diritti di successione (art. 477 c.c.) e rinunciare a pagamento o a favore solo di alcuni (art. 478 c.c.). Restano invece permessi prima di decidere gli atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea dei beni (art. 460 c.c.).
La dichiarazione di successione, da sola, non è accettazione: ha finalità fiscali. La voltura catastale è un'altra storia. Secondo una parte della giurisprudenza, chi chiede la voltura catastale a proprio nome può essere considerato erede per accettazione tacita, e la dichiarazione telematica vale anche come domanda di voltura, che di regola viene eseguita in automatico salvo che si scelga di non chiederla (non accade, per esempio, con gli immobili nei territori del sistema tavolare o con l'eredità giacente). Chi sta valutando la rinuncia non ha interesse a presentare la dichiarazione: se rinuncia prima dei dodici mesi ne è esonerato (art. 28, comma 5, D.Lgs. 346/1990). Se la presenta comunque, può escludere la voltura automatica, ma allora deve chiederla entro 30 giorni dalla registrazione (Agenzia delle Entrate).
Che cosa succede dopo la rinuncia
Il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato (art. 521 c.c.). Non risponde dei debiti del defunto e, se rinuncia prima della scadenza dei dodici mesi, è esonerato dalla dichiarazione di successione, a condizione di informarne l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate con la copia autentica della rinuncia (art. 28, comma 5, D.Lgs. 346/1990). La retroattività opera anche sull'imposta: una rinuncia valida libera il chiamato dall'imposta di successione anche quando la pretesa fiscale è già definitiva: nel caso deciso, la rinuncia era arrivata dopo l'avviso di liquidazione non impugnato (Cass. 11832/2022), purché prima non abbia accettato, nemmeno tacitamente. La sentenza riguarda il sistema in cui l'imposta era liquidata dall'ufficio: per le successioni aperte dal 2025 l'imposta si autoliquida (art. 33 D.Lgs. 346/1990), e chi l'ha già versata e poi rinuncia deve verificare con l'ufficio se e come recuperarla. Può però tenere le donazioni ricevute in vita e chiedere i legati, nei limiti della disponibile (art. 521, secondo comma).
La sua quota non resta vuota. Se il rinunciante è un figlio, un fratello o una sorella del defunto e ha figli o altri discendenti, subentrano loro per rappresentazione (artt. 467-468 c.c.), salvo che il testamento abbia previsto un sostituto, che in quel caso prevale, e diventano a loro volta chiamati all'eredità, con i suoi stessi debiti: se l'eredità è passiva, anche loro devono rinunciare, ciascuno con una propria dichiarazione. Per gli altri chiamati, per esempio il coniuge o un genitore del defunto, la rappresentazione non opera: i loro figli non subentrano al loro posto, e la quota segue le regole che seguono. Senza rappresentazione, nella successione legittima la quota si accresce a chi avrebbe concorso con il rinunciante e, se era l'unico chiamato, passa a chi verrebbe dopo di lui (art. 522 c.c.); con un testamento valgono prima la sostituzione prevista dal testatore, poi l'accrescimento fra coeredi o la devoluzione agli eredi legittimi (art. 523 c.c.). Come si ripartiscono le quote fra chi resta è spiegato nella guida alle quote ereditarie.
Tre regole completano il quadro:
- I creditori del rinunciante possono farsi autorizzare dal giudice ad accettare l'eredità in suo nome, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, anche se la rinuncia non era fraudolenta; il diritto si prescrive in cinque anni dalla rinuncia (art. 524 c.c.).
- La revoca: finché il diritto di accettare non è prescritto, il rinunciante può ancora accettare, purché l'eredità non sia già stata acquistata da un altro chiamato e senza pregiudizio dei diritti acquistati da terzi (art. 525 c.c.).
- L'impugnazione: la rinuncia si impugna solo se è frutto di violenza o dolo, entro cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo (art. 526 c.c.).
Minori, costi e l'alternativa del beneficio d'inventario
Per un figlio minore i genitori non possono rinunciare né accettare senza l'autorizzazione del giudice tutelare, che la concede per necessità o utilità evidente del figlio (art. 320 c.c.); lo stesso vale per il tutore (art. 374, n. 6, c.c.) e, entro i limiti del decreto di nomina, per l'amministratore di sostegno. Se la rinuncia si fa dal notaio, che la riceve come atto pubblico, l'autorizzazione può rilasciarla il notaio rogante stesso, su richiesta scritta (art. 21 D.Lgs. 149/2022): la comunica alla cancelleria del tribunale e al pubblico ministero, e diventa efficace dopo venti giorni se nessuno la impugna. Se invece l'eredità va accettata, per il minore e per l'interdetto si accetta solo con beneficio d'inventario (art. 471 c.c.). I costi del ricorso al giudice tutelare (contributo unificato o esenzione, diritti di cancelleria) li indica il tribunale competente.
Quanto ai costi della rinuncia in sé:
| Voce | In cancelleria | Dal notaio |
|---|---|---|
| Imposta di registro | 200 €, per atto (Tariffa, parte I, art. 11, D.P.R. 131/1986) | 200 € |
| Imposta di bollo | 16 € ogni quattro facciate | Dovuta anche sull'atto notarile |
| Copie conformi | Bollo e diritti di copia | Da chiedere nel preventivo |
| Onorario | Nessuno | Libero, da preventivare per iscritto |
L'imposta di registro è dovuta per l'atto, non per persona: più chiamati che rinunciano insieme con la stessa dichiarazione la pagano una volta sola, come chiarisce il Tribunale di Napoli Nord nelle istruzioni per il pubblico. Dal notaio l'onorario è libero (art. 9 D.L. 1/2012) e va comunicato per iscritto prima dell'incarico (art. 1, comma 150, L. 124/2017). Dal 1° gennaio 2027 le regole fiscali citate qui, del D.P.R. 131/1986 e del D.Lgs. 346/1990, passano nel testo unico dell'imposta di registro e degli altri tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025, art. 205), che cambia la numerazione degli articoli; dalla stessa data l'art. 8 D.Lgs. 472/1997 sulle sanzioni è abrogato e le sanzioni tributarie passano nel testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024). Fino al 31 dicembre 2026 valgono i riferimenti indicati.
Se non si sa ancora se i debiti superano i beni, l'alternativa è l'accettazione con beneficio d'inventario (art. 484 c.c.): si diventa eredi, ma si risponde dei debiti solo entro il valore di quanto si riceve, dopo un inventario redatto nei termini degli artt. 485 e 487 c.c. È obbligatoria per minori, interdetti, emancipati e inabilitati (artt. 471-472 c.c.) e per gli enti diversi dalle società (art. 473 c.c.). Termini, costi e cause di decadenza sono nella guida sull'eredità con debiti e il beneficio d'inventario.
Si può rinunciare dopo aver accettato?
No. Chi ha accettato, anche solo tacitamente, è erede, e l'accettazione si può impugnare solo se è frutto di violenza o dolo, non di errore (artt. 482-483 c.c.). Per questo, prima di compiere qualsiasi atto sui beni del defunto, conviene capire com'è fatto il patrimonio e, nel dubbio, rinunciare o scegliere il beneficio d'inventario.