📜 Successioneproceduracosti

Rinuncia all'Eredità: Procedura, Termini e Costi

Pubblicato il A cura di Redazione NotaiOnline

Rinuncia all'Eredità: Procedura, Termini e Costi

Ereditare non è un obbligo. Il codice civile italiano riconosce a ogni chiamato all'eredità la piena libertà di accettare o rinunciare alla successione. La rinuncia all'eredità -- disciplinata dagli artt. 519-527 c.c. -- costituisce un atto formale attraverso il quale il chiamato dichiara di non voler subentrare nella posizione giuridica del defunto, con la conseguenza di non acquisire né i beni né i debiti del de cuius.

Si tratta di una decisione che può assumere rilevanza cruciale, in particolare quando il patrimonio ereditario risulta gravato da debiti superiori al valore dei beni, da ipoteche, da fideiussioni o da contenziosi in corso. Comprendere la procedura, i termini e le alternative disponibili consente di operare una scelta consapevole in un momento già di per sé difficile.

Quando conviene rinunciare all'eredità

La rinuncia all'eredità rappresenta la scelta opportuna in diverse circostanze:

Debiti superiori all'attivo. La ragione più frequente alla base della rinuncia è la presenza di un patrimonio ereditario in cui le passività superano le attività. Poiché l'erede risponde dei debiti del defunto anche con il proprio patrimonio personale (salvo accettazione con beneficio d'inventario), rinunciare evita di farsi carico di obbligazioni potenzialmente rovinose.

Fideiussioni e garanzie personali. Il defunto potrebbe aver prestato garanzie personali (fideiussioni bancarie, avalli) il cui importo non emerge immediatamente dall'esame dell'asse ereditario. L'accettazione dell'eredità comporterebbe l'assunzione di queste obbligazioni.

Contenziosi pendenti. La presenza di cause civili in corso, il cui esito potenziale potrebbe generare condanne risarcitorie a carico dell'erede, suggerisce cautela.

Debiti tributari. I debiti fiscali del defunto (cartelle esattoriali, avvisi di accertamento, tributi non versati) si trasmettono agli eredi, comprensivi di sanzioni e interessi. Solo le sanzioni amministrative tributarie, a partire dalla L. 689/1981, non si trasmettono per il principio della personalità della sanzione, ma gli interessi e l'imposta dovuta gravano sugli eredi.

Preservazione di altri benefici. In taluni casi, l'accettazione dell'eredità potrebbe compromettere il diritto del chiamato ad altri benefici (ad esempio, l'ISEE familiare potrebbe aumentare significativamente, con la perdita di agevolazioni sociali).

La procedura di rinuncia

Dove si effettua la rinuncia

La dichiarazione di rinuncia all'eredità deve essere resa con atto formale, secondo le modalità tassativamente previste dall'art. 519 c.c.:

  1. Davanti al cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (ovvero il luogo dell'ultimo domicilio del defunto). Il cancelliere riceve la dichiarazione, che viene inserita nel Registro delle successioni tenuto presso il Tribunale.

  2. Davanti a un notaio del distretto in cui si è aperta la successione. Il notaio riceve la dichiarazione con atto pubblico e ne cura la trasmissione al Tribunale competente per l'iscrizione nel Registro delle successioni.

La dichiarazione resa davanti al notaio offre generalmente maggiore celerità e praticità, pur comportando un costo aggiuntivo rappresentato dall'onorario notarile.

La forma della dichiarazione

La rinuncia è un atto formale a pena di nullità: non produce effetto se non viene resa nelle forme previste dall'art. 519 c.c. Una dichiarazione verbale, una comunicazione scritta agli altri eredi, una lettera all'avvocato o una semplice astensione dal compimento di atti ereditari non costituiscono rinuncia valida.

La dichiarazione deve contenere:

  • i dati anagrafici del rinunciante;
  • i dati anagrafici del defunto, con indicazione della data e del luogo del decesso;
  • l'esplicita dichiarazione di rinuncia all'eredità;
  • la data e la sottoscrizione.

Documentazione necessaria

Per la presentazione della rinuncia occorrono:

  • documento di identità del rinunciante;
  • codice fiscale del rinunciante;
  • certificato di morte del defunto (o autocertificazione);
  • copia dell'eventuale testamento;
  • marca da bollo (se la rinuncia viene resa in Tribunale).

I termini per la rinuncia

Termine ordinario: 10 anni

Il chiamato all'eredità che non si trovi nel possesso dei beni ereditari dispone di un termine di 10 anni dall'apertura della successione per esercitare il diritto di rinuncia (art. 480 c.c.). Questo termine coincide con il termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità. Decorsi i 10 anni senza che il chiamato abbia accettato o rinunciato, il diritto di accettare si prescrive e il chiamato perde ogni pretesa sull'eredità.

Termine abbreviato: 3 mesi (per chi è nel possesso)

Un termine significativamente più breve è previsto per il chiamato che si trovi nel possesso dei beni ereditari (art. 485 c.c.). In questo caso, il chiamato deve compiere l'inventario entro 3 mesi dal giorno dell'apertura della successione (o dalla notizia della devoluzione a proprio favore). Se l'inventario viene completato, il chiamato ha ulteriori 40 giorni per dichiarare se accetta o rinuncia. Se non compie l'inventario nel termine di 3 mesi, il chiamato è considerato erede puro e semplice e non può più rinunciare.

Si considera "nel possesso dei beni ereditari" il chiamato che, alla data del decesso, deteneva materialmente i beni del defunto -- tipicamente, il coniuge convivente o il figlio che abitava nella stessa casa del genitore.

Termine fissato dal giudice (actio interrogatoria)

Chiunque vi abbia interesse (un creditore del defunto, un coerede, un legatario) può chiedere al Tribunale di fissare un termine entro il quale il chiamato deve dichiarare se accetta o rinuncia all'eredità (art. 481 c.c.). Decorso il termine fissato dal giudice senza che il chiamato abbia reso alcuna dichiarazione, il diritto di accettare l'eredità si estingue.

Effetti della rinuncia

Effetto retroattivo

La rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo: il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredità (art. 521 c.c.). Questa retroattività comporta conseguenze significative:

  • il rinunciante non risponde dei debiti del defunto;
  • il rinunciante non è tenuto alla presentazione della dichiarazione di successione;
  • il rinunciante non deve corrispondere l'imposta di successione;
  • i beni ereditari che il rinunciante aveva eventualmente posseduto devono essere restituiti.

A chi si devolve la quota del rinunciante

La quota del rinunciante si devolve secondo le regole ordinarie:

  • se opera la rappresentazione (art. 467 c.c.), la quota si devolve ai discendenti del rinunciante, che subentrano per stirpi;
  • in assenza di rappresentazione, la quota si accresce a favore degli altri coeredi (art. 522 c.c.);
  • se il rinunciante era unico chiamato, la quota si devolve ai chiamati di grado successivo.

È essenziale considerare che la rinuncia di un genitore non preclude automaticamente la chiamata dei suoi figli per rappresentazione. Se si intende che anche i figli rinuncino (ad esempio perché l'eredità è gravata da debiti), ciascun figlio deve rendere a propria volta una autonoma dichiarazione di rinuncia.

La rinuncia dei minori e degli incapaci

Quando il chiamato all'eredità è un minore, la rinuncia (così come l'accettazione, che avviene necessariamente con beneficio d'inventario) deve essere autorizzata dal giudice tutelare (art. 320 c.c. per i figli sotto potestà genitoriale, art. 374 c.c. per i soggetti sottoposti a tutela). Il genitore o il tutore non può rinunciare all'eredità in nome del minore senza la preventiva autorizzazione giudiziaria.

La medesima disciplina si applica agli interdetti e, con le necessarie distinzioni, agli amministrati di sostegno il cui decreto di nomina preveda limitazioni in materia successoria.

La procedura prevede il deposito di un ricorso al giudice tutelare del Tribunale del luogo di residenza del minore, corredato dalla documentazione relativa alla composizione dell'asse ereditario. Il giudice valuta se la rinuncia corrisponda all'interesse del minore -- tipicamente, se i debiti superano le attività -- e, in caso affermativo, emette il decreto autorizzativo.

I costi della rinuncia

I costi della rinuncia all'eredità variano in funzione della modalità prescelta:

Rinuncia in Tribunale

  • Imposta di registro: 200 euro in misura fissa (art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986)
  • Marca da bollo: 16 euro
  • Diritti di cancelleria: variabili in funzione del Tribunale, generalmente tra 5 e 30 euro

Il costo complessivo si attesta indicativamente tra 220 e 250 euro.

Rinuncia davanti al notaio

Ai costi sopra indicati si aggiunge l'onorario notarile, che varia in funzione del professionista e della complessità della pratica, generalmente compreso tra 150 e 400 euro oltre IVA. Il costo complessivo si attesta indicativamente tra 400 e 700 euro.

Costi per la rinuncia dei minori

Alla rinuncia per conto di un minore si aggiunge il costo della procedura di autorizzazione del giudice tutelare, che comprende il contributo unificato (attualmente esente per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di famiglia) e l'eventuale assistenza legale per la predisposizione del ricorso.

L'accettazione con beneficio d'inventario: l'alternativa alla rinuncia

Quando il chiamato all'eredità si trova in una situazione di incertezza sulla composizione del patrimonio ereditario -- non sapendo se i debiti superino le attività -- l'ordinamento offre uno strumento intermedio tra l'accettazione pura e semplice e la rinuncia: l'accettazione con beneficio d'inventario (artt. 484-511 c.c.).

Come funziona

L'accettazione con beneficio d'inventario produce l'effetto fondamentale di separare il patrimonio dell'erede da quello del defunto: l'erede risponde dei debiti ereditari solo nei limiti del valore dei beni ereditati, senza che il proprio patrimonio personale possa essere aggredito dai creditori del de cuius.

La procedura

L'accettazione con beneficio d'inventario richiede:

  1. La dichiarazione resa davanti al cancelliere del Tribunale o davanti a un notaio (art. 484 c.c.).
  2. La redazione dell'inventario dei beni ereditari, che deve essere completata entro 3 mesi dall'apertura della successione (se il chiamato è nel possesso dei beni) o entro 3 mesi dalla dichiarazione di accettazione (se il chiamato non è nel possesso).

L'inventario viene redatto da un notaio o dal cancelliere del Tribunale, con la descrizione analitica di tutti i beni mobili e immobili, dei crediti e dei debiti del defunto.

Quando è obbligatoria

L'accettazione con beneficio d'inventario è obbligatoria per legge in alcune circostanze:

  • quando il chiamato è un minore (art. 471 c.c.);
  • quando il chiamato è un interdetto o un inabilitato;
  • quando il chiamato è un ente o una persona giuridica (ad eccezione dello Stato).

In questi casi, l'accettazione pura e semplice non è consentita e il beneficio d'inventario opera come tutela necessaria per i soggetti considerati meritevoli di protezione.

Costi dell'accettazione con beneficio d'inventario

I costi comprendono:

  • imposta di registro: 200 euro;
  • onorario del notaio per la redazione dell'inventario: variabile in funzione della complessità dell'asse ereditario, indicativamente tra 500 e 2.000 euro;
  • bollo e diritti;
  • eventuali spese di pubblicazione nel registro delle imprese (se nell'asse figurano aziende).

Revoca della rinuncia

La rinuncia all'eredità può essere revocata dal rinunciante, a condizione che (art. 525 c.c.):

  • non sia ancora decorso il termine di prescrizione del diritto di accettare (10 anni);
  • l'eredità non sia già stata accettata da altri chiamati che siano subentrati per effetto della rinuncia.

La revoca della rinuncia equivale a un'accettazione dell'eredità e deve essere manifestata nelle forme previste dalla legge. Non è invece possibile revocare un'accettazione dell'eredità già perfezionata.

La rinuncia e l'impugnazione

La rinuncia all'eredità può essere impugnata dai creditori del rinunciante che dimostrino che la rinuncia è stata effettuata in pregiudizio delle loro ragioni (art. 524 c.c.). L'impugnazione deve essere proposta entro 5 anni dalla rinuncia e mira a far dichiarare l'inefficacia della rinuncia nei confronti del creditore agente, consentendogli di soddisfarsi sui beni ereditari.

Atti incompatibili con la rinuncia

Alcuni comportamenti del chiamato all'eredità sono considerati dalla legge come accettazione tacita, che preclude la possibilità di rinunciare. In particolare, ai sensi dell'art. 476 c.c., si considerano atti di accettazione tacita:

  • la vendita o la donazione dei beni ereditari;
  • la sottoscrizione di atti relativi ai beni ereditari che presuppongano la qualità di erede;
  • la riscossione di crediti del defunto;
  • la proposizione di azioni giudiziarie relative ai beni ereditari.

Non costituiscono invece accettazione tacita gli atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea dei beni ereditari (art. 460 c.c.), né il pagamento delle spese funerarie con fondi dell'asse ereditario.


Domande frequenti

Chi è nel possesso dei beni ereditari può rinunciare?

Sì, ma con un vincolo temporale stringente. Il chiamato nel possesso dei beni (ad esempio, il coniuge convivente) deve compiere l'inventario entro 3 mesi dall'apertura della successione. Se l'inventario viene completato, ha ulteriori 40 giorni per dichiarare la rinuncia. Se non compie l'inventario nei termini, viene considerato erede puro e semplice e perde il diritto di rinunciare.

I figli del rinunciante ereditano al suo posto?

Sì, se opera il meccanismo della rappresentazione (art. 467 c.c.). I discendenti del rinunciante subentrano nella sua posizione ereditaria, per stirpi. Se l'eredità è gravata da debiti, anche i discendenti dovranno valutare se rinunciare a propria volta, ciascuno con una propria autonoma dichiarazione.

Quanto tempo ho per decidere se rinunciare?

Il termine ordinario è di 10 anni dall'apertura della successione. Tuttavia, se il chiamato si trova nel possesso dei beni ereditari, il termine si riduce drasticamente: 3 mesi per l'inventario e 40 giorni ulteriori per la dichiarazione. Inoltre, qualsiasi interessato può chiedere al giudice di fissare un termine più breve (actio interrogatoria).

Si può rinunciare all'eredità dopo averla accettata?

No. L'accettazione dell'eredità è irrevocabile (art. 475 c.c.). Una volta accettata -- anche tacitamente, compiendo atti incompatibili con la qualità di rinunciante -- l'erede non può più sottrarsi alle obbligazioni ereditarie. Per questo motivo, prima di compiere qualsiasi atto sui beni del defunto, è fondamentale valutare attentamente la composizione dell'asse ereditario.


Calcola le imposte di successione

Per stimare le imposte dovute in caso di accettazione dell'eredità e confrontare la convenienza economica delle diverse opzioni, è possibile utilizzare il calcolatore di successione disponibile su questo portale.


Fonti normative

  • Codice Civile, artt. 456-486 -- Dell'apertura della successione e dell'accettazione dell'eredità
  • Codice Civile, artt. 519-527 -- Della rinunzia all'eredità
  • Codice Civile, artt. 484-511 -- Del beneficio d'inventario
  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 -- Testo unico dell'imposta di registro
  • L. 24 novembre 1981, n. 689 -- Personalità della sanzione amministrativa

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere meramente informativo e non costituiscono consulenza legale o fiscale. Per una valutazione specifica della propria situazione successoria si raccomanda di rivolgersi a un notaio o a un professionista abilitato.

Calcola i tuoi costi notarili

Stima gratuita e dettagliata in pochi secondi

Vai al calcolatore