In Italia non si può diseredare chi si vuole. Coniuge, figli e ascendenti hanno diritto a una fetta dell'eredità che la legge protegge, e nessun testamento può cancellarla del tutto. Quando qualcuno prova a farlo, o quando le donazioni fatte in vita hanno svuotato il patrimonio, entra in gioco la tutela dei legittimari.
Chi sono i legittimari e quanto spetta
I legittimari sono il coniuge, i figli e, in mancanza di figli, gli ascendenti (art. 536 c.c.). A loro spetta una quota riservata, la legittima, di cui non possono essere privati. Il resto del patrimonio è la quota disponibile, quella di cui il defunto poteva disporre liberamente con testamento o donazioni.
Le proporzioni cambiano con la composizione della famiglia. Un figlio unico ha una riserva diversa da quella di tre figli, e la presenza del coniuge ridisegna le quote. Il principio resta fisso: una parte è blindata, il resto è libero.
Quando c'è lesione
La lesione non si misura a occhio sul testamento. Si calcola su una massa ricostruita: ai beni lasciati alla morte si sommano, idealmente, tutte le donazioni fatte in vita, con un'operazione che il codice chiama riunione fittizia (art. 556 c.c.). Su quel totale si determina la quota di legittima spettante a ciascun avente diritto. Se quanto il legittimario ha effettivamente ricevuto, per testamento o per donazione, è inferiore alla sua riserva, la legittima è lesa.
È per questo che donazioni generose fatte anni prima della morte possono tornare a galla: pesano nel conteggio.
L'azione di riduzione
Il legittimario leso recupera la propria quota con l'azione di riduzione (art. 553 c.c.). L'ordine è preciso: si riducono prima le disposizioni del testamento, poi, se non bastano, le donazioni, partendo dall'ultima e risalendo nel tempo (art. 554 c.c.). L'azione si prescrive in dieci anni, ma il punto di partenza cambia: per le lesioni che nascono dal testamento il termine decorre dall'accettazione dell'eredità di chi è stato istituito, per quelle che nascono da donazioni dall'apertura della successione.
C'è poi una condizione tecnica che spesso decide l'esito. Per ridurre donazioni o legati a favore di chi non è coerede, il legittimario che ha accettato l'eredità deve averlo fatto con beneficio d'inventario (art. 564 c.c.). Chi invece è stato escluso del tutto, il legittimario pretermesso, ne è esonerato: diventa erede solo vincendo la riduzione. È una distinzione sottile. Sbagliarla manda all'aria la causa.
Cosa succede ai beni già donati
Qui sta il nodo pratico che per anni ha reso delicata la rivendita di un immobile arrivato per donazione. La riduzione può intaccare le donazioni, e in passato il legittimario poteva agire anche contro chi aveva poi comprato il bene dal donatario, fino a farselo restituire. La L. 182/2025, in vigore dal 18 dicembre 2025, ha riscritto questo punto: per le donazioni l'azione di riduzione non colpisce più il terzo acquirente, che conserva stabilmente il bene, e il legittimario leso ottiene dal donatario una compensazione in denaro. Anche l'ipoteca della banca che ha finanziato l'acquisto resta tutelata.
Del vecchio regime sopravvive un solo residuo, ormai circoscritto: per le successioni aperte prima del 18 dicembre 2025 il legittimario poteva conservare l'azione contro il terzo solo notificando e trascrivendo la domanda di riduzione o un'opposizione alla donazione entro il 18 giugno 2026. Quel termine è scaduto: se in quei mesi nessun legittimario si è attivato, la protezione del terzo acquirente vale anche per queste eredità più risalenti. Prima di acquistare o vendere un immobile di provenienza donativa resta comunque utile un confronto con il notaio, che verifica dalle visure se in quei rari casi l'opposizione era stata effettivamente trascritta. Per approfondire ci sono le guide dedicate all'acquisto di un immobile donato e alla vendita di una casa ricevuta in donazione.