In Italia non si può diseredare chi si vuole. Coniuge, figli e ascendenti hanno diritto a una fetta dell'eredità che la legge protegge, e nessun testamento può cancellarla del tutto. Quando qualcuno prova a farlo, o quando le donazioni fatte in vita hanno svuotato il patrimonio, entra in gioco la tutela dei legittimari.
Chi sono i legittimari e quanto spetta
I legittimari sono il coniuge, i figli e, in mancanza di figli, gli ascendenti (artt. 536 e 538 c.c.); alla parte di un'unione civile spettano gli stessi diritti del coniuge (L. 76/2016, art. 1, comma 21). A loro spetta una quota riservata, la legittima, di cui non possono essere privati. Il resto del patrimonio è la quota disponibile, quella di cui il defunto poteva disporre liberamente con testamento o donazioni.
Le proporzioni cambiano con la composizione della famiglia. Un figlio unico ha una riserva diversa da quella di tre figli, e la presenza del coniuge ridisegna le quote. Il principio resta fisso: una parte è blindata, il resto è libero. Le frazioni esatte sono nella guida alle quote ereditarie per ogni scenario familiare.
Quando c'è lesione
La lesione non si misura a occhio sul testamento. Si calcola su una massa ricostruita: dai beni lasciati alla morte si tolgono i debiti, e al risultato si sommano, sulla carta, tutte le donazioni fatte in vita, con un'operazione che il codice chiama riunione fittizia (art. 556 c.c.). Su quel totale si determina la quota di legittima spettante a ciascun avente diritto. Se quanto il legittimario ha effettivamente ricevuto, per testamento o per donazione, è inferiore alla sua riserva, la legittima è lesa.
È per questo che donazioni generose fatte anni prima della morte possono tornare a galla: pesano nel conteggio.
L'azione di riduzione
Il legittimario leso recupera la propria quota con l'azione di riduzione, che colpisce le disposizioni testamentarie e le donazioni eccedenti la quota disponibile (artt. 554 e 555 c.c.) e spetta solo ai legittimari, ai loro eredi e aventi causa (art. 557 c.c.). L'ordine è preciso: si riducono prima le disposizioni del testamento, in proporzione (art. 558 c.c.), poi, se non bastano, le donazioni, partendo dall'ultima e risalendo nel tempo (artt. 555 e 559 c.c.). L'azione si prescrive in dieci anni, ma il punto di partenza cambia: per le lesioni che nascono dal testamento il termine decorre dall'accettazione dell'eredità da parte di chi è stato istituito, per quelle che nascono da donazioni dall'apertura della successione. È l'orientamento fissato dalle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. SS.UU. 20644/2004).
C'è poi una condizione tecnica che spesso decide l'esito. Per ridurre donazioni o legati fatti a chi non è chiamato come coerede, il legittimario che ha accettato l'eredità deve averlo fatto con beneficio d'inventario (art. 564 c.c.). Secondo la giurisprudenza la condizione non vale per chi è stato escluso del tutto, il legittimario pretermesso, che diventa erede solo vincendo la riduzione. È una distinzione sottile. Sbagliarla manda all'aria la causa.
Cosa succede ai beni già donati
Qui sta il nodo pratico che per anni ha reso delicata la rivendita di un immobile arrivato per donazione. La riduzione può intaccare le donazioni, e in passato il legittimario poteva agire anche contro chi aveva poi comprato il bene dal donatario, fino a farselo restituire. La L. 182/2025, in vigore dal 18 dicembre 2025, ha riscritto questo punto (art. 44): la riduzione della donazione non pregiudica più i terzi ai quali il donatario ha trasferito l'immobile (venduto, ma anche donato), e il legittimario leso ottiene dal donatario una compensazione in denaro (nuovo art. 563 c.c.). Restano efficaci anche le ipoteche e i pesi con cui il donatario ha gravato il bene (art. 561 c.c.). Per le successioni aperte dopo quella data l'unica eccezione è la domanda di riduzione trascritta prima dell'acquisto del terzo (art. 2652, n. 1, c.c.), che però si può proporre solo dopo la morte del donante. Se il donatario è insolvente, a compensare è chi ha ricevuto il bene da lui a titolo gratuito, nei limiti del vantaggio avuto.
Del vecchio regime sopravvive un solo residuo, ormai circoscritto: per le successioni aperte prima del 18 dicembre 2025 il legittimario poteva conservare l'azione di restituzione contro il terzo solo notificando e trascrivendo la domanda di riduzione, o un atto di opposizione alla donazione, entro il 18 giugno 2026; restano salve anche le opposizioni già trascritte prima della riforma. Quel termine è scaduto: dove nessun legittimario si era attivato, la protezione del terzo acquirente vale anche per queste eredità più risalenti. Prima di acquistare o vendere un immobile di provenienza donativa resta comunque utile un confronto con il notaio, che verifica dalle visure se una domanda o un'opposizione risulta effettivamente trascritta. Per approfondire ci sono le guide dedicate all'acquisto di un immobile donato e alla vendita di una casa ricevuta in donazione.