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Riforma successioni 2025: coacervo, franchigie e autoliquidazione

Aggiornato il A cura di Redazione NotaiOnline

Cosa ha cambiato la riforma, in breve

Il D.Lgs. 139/2024, attuativo della delega fiscale (L. 111/2023), ha riscritto buona parte del testo unico sulle successioni e donazioni. Si applica agli atti formati, alle successioni aperte e alle donazioni fatte dal 1° gennaio 2025 (art. 9, comma 3). Per chi eredita, le novità concrete sono tre:

  1. Autoliquidazione. L'imposta di successione non la calcola più l'ufficio: la calcola chi presenta la dichiarazione e la versa entro 90 giorni dal termine di presentazione.
  2. Coacervo successorio abrogato. Le donazioni ricevute in vita non riducono la franchigia di successione. Ma questo, in pratica, valeva già prima, come si vede più sotto.
  3. Aliquote e franchigie spostate, non cambiate. Sono le stesse del 2006, ora scritte nell'art. 7 del testo unico per le successioni e nell'art. 56 per le donazioni.

Da ricordare anche che cosa non è cambiato: le donazioni fatte dallo stesso donante continuano a sommarsi fra loro ai fini della franchigia (art. 57).

Il D.Lgs. 123/2025 ha approvato il testo unico dell'imposta di registro e degli altri tributi indiretti, che raccoglie anche le regole sulle successioni e sulle donazioni e prenderà il posto degli articoli corrispondenti del D.Lgs. 346/1990. Si applica dal 1° gennaio 2027 (art. 205). È un riordino: cambierà la numerazione degli articoli da citare. Fino al 31 dicembre 2026 i riferimenti restano quelli del D.Lgs. 346/1990.

Coacervo e franchigie dopo la riforma

Una regola già caduta prima della riforma

Il coacervo successorio era la regola dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 346/1990: al valore dell'eredità si sommavano le donazioni fatte in vita dal defunto agli eredi. Nata quando le aliquote erano progressive, dopo il 2006 l'Agenzia delle Entrate la usava per erodere la franchigia: se un genitore aveva donato 700.000 € al figlio, alla sua morte la franchigia del figlio sarebbe scesa a 300.000 €.

La Cassazione ha smesso di seguirla con la pronuncia del 6 dicembre 2016 (Cass. 24940/2016), ritenendo la norma implicitamente abrogata, e l'orientamento si è consolidato negli anni successivi. L'Agenzia si è adeguata con la circolare 29/E del 19 ottobre 2023: il coacervo successorio non si applica né per le aliquote né per le franchigie. Il D.Lgs. 139/2024 ha poi abrogato formalmente l'art. 8, comma 4, per le successioni aperte dal 2025.

Il risparmio, quindi, non è nato con la riforma. Dall'ottobre 2023 l'Agenzia stessa non riduceva più la franchigia di successione per le donazioni ricevute; la riforma ha scritto la regola nella legge, togliendo il rischio che un ufficio tornasse sulla vecchia linea.

Le franchigie oggi: una per la successione, un cumulo per le donazioni

Dopo la riforma le regole sono due, ed è facile confonderle.

In successione la franchigia si confronta con la sola quota ereditata. Un figlio che ha ricevuto 700.000 € in donazione dal padre e alla sua morte eredita 600.000 € in conti e titoli paga imposta di successione zero: la sua quota sta dentro la franchigia di 1.000.000 €, che le donazioni non intaccano.

Fra donazioni il cumulo resta. L'art. 57, riscritto dalla riforma, stabilisce che il valore di una donazione si maggiora, ai soli fini delle franchigie, del valore attuale delle donazioni già fatte dallo stesso donante allo stesso donatario. Quindi la franchigia di 1.000.000 € per coniuge e figli vale per l'insieme delle donazioni ricevute da quel genitore, non per ciascuna. Restano fuori le donazioni fatte fra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, quando l'imposta era abrogata (circolare 29/E del 2023).

Un esempio. Un padre dona al figlio 600.000 € in titoli, e qualche anno dopo altri 600.000 €. Sulla seconda donazione la franchigia residua è 400.000 €: si paga il 4% sui 200.000 € eccedenti, cioè 8.000 € di imposta di donazione. Alla morte del padre, però, la franchigia di successione del figlio sarà di nuovo 1.000.000 € pieno.

Le aliquote non sono cambiate:

Rapporto con il defunto o il donanteAliquotaFranchigia per beneficiario
Coniuge e parenti in linea retta4%1.000.000 €
Fratelli e sorelle6%100.000 €
Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado6%nessuna
Tutti gli altri8%nessuna

Per chi ha una disabilità grave riconosciuta (art. 3, comma 3, L. 104/1992) la franchigia è di 1.500.000 €, qualunque sia il grado di parentela; l'aliquota resta quella del rapporto con il defunto o il donante. I calcoli completi, con la presunzione del 10% per denaro, gioielli e mobilia, sono nella guida all'imposta di successione 2026.

L'autoliquidazione dell'imposta di successione

Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 l'imposta la liquida chi presenta la dichiarazione (art. 33). Il modello dell'Agenzia la calcola nel quadro EF sulla base dei dati inseriti, ma i dati li mette il dichiarante.

  • Si paga entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione (art. 37), che a sua volta è di dodici mesi dall'apertura della successione. Si può anche pagare subito, insieme agli altri tributi, con addebito sul conto indicato nella dichiarazione.
  • Si può rateizzare: almeno il 20% entro il termine e il resto in otto rate trimestrali, o fino a dodici se l'importo supera 20.000 €; la dilazione non è ammessa sotto 1.000 € (art. 38).
  • Se il calcolo è sbagliato, l'ufficio controlla l'autoliquidazione e, se l'imposta versata è inferiore, notifica entro due anni dalla presentazione un avviso con la differenza, la sanzione per il versamento insufficiente (art. 13 D.Lgs. 471/1997) e gli interessi; la sanzione si riduce a un terzo se si paga entro 60 giorni (art. 33, comma 3).
Successioni aperte fino al 31/12/2024Successioni aperte dal 1/1/2025
Chi calcola l'imposta di successioneL'ufficio dell'AgenziaChi presenta la dichiarazione
Quando si pagaEntro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazioneEntro 90 giorni dal termine di presentazione
RateSì, con acconto del 20%Sì, con acconto del 20%

Ipotecaria, catastale, bollo e tasse sugli immobili si autoliquidavano già prima e si versano prima di presentare la dichiarazione: su questo la riforma non ha cambiato niente.

Cosa fare in concreto

Se hai ricevuto donazioni in vita dalla persona di cui erediti, non riducono la tua franchigia di successione, qualunque ne sia l'importo. Contano ancora, invece, se la stessa persona ti fa altre donazioni.

Se stai pianificando più donazioni allo stesso figlio, ricorda che si sommano: la franchigia di 1.000.000 € copre il totale di quelle che contano, non ciascuna. Il confronto fra donare oggi e lasciare in eredità domani, anche sul piano civilistico, è nella guida donazione o successione.

Se devi presentare una dichiarazione per una successione aperta dal 2025, il calcolo dell'imposta è tuo. Raccogli visure ed estratti conto e fai una stima con il calcolatore della successione prima di trasmettere. Se preferisci farla preparare da un professionista, puoi cercare un notaio nella tua zona.

Domande frequenti

Il coacervo successorio è stato abolito?

Sì. Il D.Lgs. 139/2024 ha abrogato l'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 346/1990 per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025. La regola però non si applicava già da prima: dal 2016 la Cassazione la considera implicitamente abrogata (Cass. 24940/2016) e l'Agenzia delle Entrate si è adeguata con la circolare 29/E del 19 ottobre 2023.

Per una successione aperta prima del 2025 le donazioni riducono la franchigia?

No, secondo la stessa circolare 29/E, che ha abbandonato la vecchia posizione dell'Agenzia. Per quelle successioni resta invece il vecchio modo di pagare: l'imposta la liquida ancora l'ufficio, con un avviso da pagare entro 60 giorni dalla notifica.

Le donazioni allo stesso figlio si sommano?

Sì. Fra donazioni dello stesso donante allo stesso donatario il cumulo resta, ai soli fini della franchigia (art. 57 D.Lgs. 346/1990). Non si contano le donazioni fatte fra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, quando l'imposta era abrogata. Il cumulo non tocca la franchigia di successione.

Entro quando si paga l'imposta di successione?

Per le successioni aperte dal 2025, entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, cioè di regola entro dodici mesi e novanta giorni dall'apertura della successione. Da 1.000 € in su si può rateizzare, con un acconto di almeno il 20%.

La riforma ha cambiato le aliquote?

No. Restano 4% per coniuge e parenti in linea retta oltre 1.000.000 € a testa, 6% per fratelli e sorelle oltre 100.000 €, 6% senza franchigia per gli altri parenti e affini indicati dalla legge, 8% per tutti gli altri.

Fonti

  1. D.Lgs. 139/2024: riforma dell'imposta di successione e donazione, efficace dal 1° gennaio 2025 per successioni aperte e donazioni fatte da quella data (art. 9, comma 3)verificato 23 set 2026
  2. D.Lgs. 346/1990 nel testo vigente: aliquote e franchigie (artt. 7 e 56), art. 8 comma 4 abrogato, autoliquidazione e controllo (art. 33), versamento entro 90 giorni dal termine (art. 37), rate (art. 38), donazioni anteriori ai soli fini delle franchigie (art. 57)verificato 23 set 2026
  3. Agenzia delle Entrate, circolare 29/E del 19 ottobre 2023: il coacervo successorio è implicitamente abrogato e non si applica né alle aliquote né alle franchigie; il coacervo fra donazioni (art. 57) restaverificato 23 set 2026
  4. Agenzia delle Entrate: autoliquidazione per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, versamento entro 90 giorni dal termine di presentazione, rate con acconto del 20%; liquidazione dell'ufficio per le successioni aperte primaverificato 23 set 2026
  5. D.Lgs. 123/2025, testo unico dell'imposta di registro e degli altri tributi indiretti: si applica dal 1° gennaio 2027 (art. 205)verificato 23 set 2026
  6. D.Lgs. 471/1997: Sanzioni amministrative tributarie (regime pre-DLgs 87/2024)verificato 27 set 2026
  7. L. 104/1992: Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappateverificato 27 set 2026
  8. L. 111/2023: Delega al Governo per la riforma fiscaleverificato 27 set 2026
  9. Circolare 29/E del 19 ottobre 2023: Circolare AdE su coacervo successorio e donativo nell'imposta su successioni e donazioniverificato 27 set 2026
  10. Cass. 24940/2016: Coacervo successorio — sentenza fondante sull'abrogazione implicita art. 8 c. 4 TUSverificato 23 mag 2026

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