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Unioni civili: regime patrimoniale e ruolo del notaio

Aggiornato il A cura di Redazione NotaiOnline
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La legge Cirinnà: struttura e ambito

La L. 76/2016, nota come "legge Cirinnà", è composta da un solo articolo: i commi 1-35 introducono l'unione civile tra persone dello stesso sesso, i commi 36-65 disciplinano le convivenze di fatto, aperte anche alle coppie di sesso diverso. Sono due istituti distinti, con effetti giuridici diversi.

Lo statuto dell'unione civile è modellato in larga misura su quello del matrimonio, ma per rinvio selettivo. Il comma 20 estende all'unione le norme di legge che parlano di «coniuge», con due eccezioni espresse: le norme del Codice Civile non richiamate dalla legge stessa e la legge sull'adozione.

Costituzione dell'unione civile

L'unione civile si costituisce con una dichiarazione resa dalle due parti, maggiorenni, di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni (comma 2). L'ufficiale registra l'atto nell'archivio dello stato civile (comma 3).

Per la costituzione non serve il notaio. Il notaio entra in gioco sugli aspetti patrimoniali e successori dell'unione.

Il regime patrimoniale

Comunione dei beni come regime legale

Il comma 13 dice che il regime patrimoniale dell'unione civile, in mancanza di diversa convenzione, è la comunione dei beni. Lo stesso comma richiama, per forma, modifica, simulazione e capacità delle convenzioni, gli artt. 162, 163, 164 e 166 c.c., e rende applicabili le sezioni del Codice Civile su fondo patrimoniale, comunione legale, comunione convenzionale, separazione dei beni e impresa familiare (artt. 167-230-bis c.c.). Lo stesso comma riprende la regola dell'art. 160 c.c.: le parti non possono derogare ai diritti e ai doveri che la legge fa nascere dall'unione.

Gli effetti pratici sono quelli della comunione tra coniugi:

  • un immobile acquistato da una sola delle parti durante l'unione entra in comunione anche se intestato a lei sola, salvo che sia un bene personale (art. 179 c.c.);
  • per gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione dei beni comuni, come la vendita, serve il consenso di entrambe (art. 180 c.c.);
  • i beni comuni rispondono delle obbligazioni contratte, anche separatamente, nell'interesse della famiglia (art. 186 c.c.) e, se non bastano, i creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuna parte nella misura della metà del credito (art. 190 c.c.).

Scelta della separazione dei beni

Le parti possono scegliere la separazione dei beni:

  • alla costituzione dell'unione, con dichiarazione all'ufficiale di stato civile, come prevede per il matrimonio l'art. 162, comma 2, c.c.;
  • in qualsiasi momento successivo, con una convenzione per atto pubblico notarile. La scrittura privata autenticata non basta: l'art. 162, comma 1, c.c. vuole l'atto pubblico a pena di nullità, e la legge notarile richiede due testimoni (art. 48 L. 89/1913).

Il passaggio dalla comunione alla separazione, e viceversa, richiede quindi sempre il notaio dopo la costituzione dell'unione. Costi e imposte della convenzione sono gli stessi dei coniugi, spiegati nella guida su quanto costa la separazione dei beni.

Il fondo patrimoniale

Il comma 13 rende applicabile anche il fondo patrimoniale (artt. 167-171 c.c.): le parti, o un terzo, possono destinare beni determinati (immobili, mobili registrati, titoli di credito) ai bisogni della famiglia. Per l'art. 170 c.c. l'esecuzione su quei beni non può aver luogo per i debiti che il creditore sapeva contratti per scopi estranei ai bisogni familiari; i limiti di questa protezione sono spiegati nella guida sul fondo patrimoniale.

La costituzione tra vivi richiede l'atto pubblico notarile e va annotata a margine dell'atto di unione civile per essere opponibile ai terzi.

Convenzioni patrimoniali dal notaio

Le convenzioni che si stipulano più spesso nell'ambito di un'unione civile sono tre.

Convenzione di separazione dei beni. Atto pubblico con cui le parti adottano il regime di separazione. Le imposte fisse sono 200 € di registro, 45 € di bollo e 4,60 € di tassa d'archivio; se l'atto va trascritto perché ci sono immobili in comunione, il bollo sale a 155 € e si aggiungono l'imposta ipotecaria fissa e la tassa ipotecaria di 35 €; l'onorario del notaio è libero e va chiesto nel preventivo scritto.

Comunione convenzionale. Le parti possono modificare la comunione legale, per esempio includendo beni acquistati prima dell'unione (art. 210 c.c.). Non possono però farvi entrare i beni di uso strettamente personale, quelli che servono alla professione e i risarcimenti (lett. c, d ed e dell'art. 179 c.c.), né derogare alle regole su amministrazione e parità delle quote. Serve l'atto pubblico a pena di nullità (art. 162, comma 1, c.c.).

Costituzione del fondo patrimoniale. Atto pubblico con cui una o entrambe le parti, o un terzo, vincolano beni determinati ai bisogni della famiglia. Le imposte dipendono dal fatto che la proprietà dei beni si trasferisca o no.

Tutte le convenzioni si annotano a margine dell'atto di unione civile: senza annotazione non sono opponibili ai terzi (art. 162, comma 4, c.c.).

Diritti successori

Il comma 21 applica alle parti dell'unione civile le norme del Codice Civile su indegnità, legittimari, successione legittima, collazione e patto di famiglia. In concreto la parte superstite ha, come il coniuge:

  • la quota di legittima: la metà del patrimonio se non ci sono figli (anche se concorre con gli ascendenti del defunto, ai quali va un quarto), un terzo se concorre con un solo figlio, un quarto se concorre con più figli (artt. 540, 542 e 544 c.c.);
  • i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni (art. 540, comma 2, c.c.);
  • la collazione: quando concorre con i figli, deve conferire nella divisione ciò che ha ricevuto in donazione dal defunto (art. 737 c.c.);
  • la successione legittima: in assenza di testamento eredita secondo le regole previste per il coniuge.

Il notaio interviene per la pubblicazione del testamento olografo, per gli atti di accettazione o rinuncia all'eredità e può occuparsi della dichiarazione di successione, che però non è un atto notarile e può essere presentata anche dagli eredi o da altri professionisti.

Testamento

Il testamento è particolarmente utile per le coppie unite civilmente, per destinare alla parte superstite anche la quota disponibile o beni specifici. Il notaio riceve il testamento pubblico e il testamento segreto, e può ricevere in deposito il testamento olografo. Costi e differenze fra le forme sono nella guida sul testamento dal notaio.

Reversibilità della pensione

Il diritto alla pensione di reversibilità della parte superstite discende dalla clausola di equivalenza del comma 20: le norme che si riferiscono al «coniuge», comprese quelle previdenziali, si applicano anche a ciascuna parte dell'unione civile. Il comma 17 riguarda invece un'altra cosa: in caso di morte del lavoratore, le indennità degli artt. 2118 e 2120 c.c. (indennità di preavviso e trattamento di fine rapporto) vanno corrisposte anche alla parte dell'unione civile.

Obblighi reciproci

Il comma 11 stabilisce che dall'unione civile derivano:

  • l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione;
  • l'obbligo di contribuire ai bisogni comuni, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo.

Il comma 12 aggiunge che le parti concordano l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune.

A differenza dell'art. 143 c.c. per il matrimonio, la legge non elenca l'obbligo di fedeltà fra i doveri delle parti dell'unione civile.

Scioglimento

L'unione civile si scioglie:

  • per morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti (comma 22);
  • nei casi di scioglimento giudiziale richiamati dall'art. 3 della L. 898/1970, numero 1 e numero 2, lettere a), c), d) ed e) (comma 23), per esempio certe condanne penali;
  • per manifestazione di volontà, anche di una sola delle parti, davanti all'ufficiale di stato civile: la domanda di scioglimento si propone decorsi tre mesi da quella dichiarazione (comma 24);
  • per sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti (comma 26). La Corte costituzionale, sentenza n. 66 del 2024, ha dichiarato illegittimo questo automatismo nella parte in cui non prevede che, se le parti dichiarano personalmente e insieme al giudice, entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, di voler contrarre matrimonio, il giudice sospenda gli effetti dello scioglimento fino alla celebrazione, e comunque per non oltre 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione.

Allo scioglimento si applicano, in quanto compatibili, varie norme della legge sul divorzio (L. 898/1970) e, per la via consensuale, la negoziazione assistita da avvocati e l'accordo davanti all'ufficiale di stato civile (artt. 6 e 12 del D.L. 132/2014, richiamati dal comma 25). La separazione personale, per le unioni civili, non esiste: si arriva direttamente allo scioglimento.

Aspetti patrimoniali dello scioglimento

Con lo scioglimento:

  • la comunione dei beni si scioglie (art. 191 c.c.) e i beni comuni possono essere divisi;
  • può essere riconosciuto un assegno alla parte economicamente più debole, alle condizioni dell'art. 5 della L. 898/1970, richiamato dal comma 25;
  • il fondo patrimoniale cessa, ma se ci sono figli minori dura fino alla maggiore età dell'ultimo figlio (art. 171 c.c.).

Convivenze di fatto: un istituto diverso

La L. 76/2016 disciplina anche le convivenze di fatto (commi 36-65), aperte a coppie dello stesso sesso e di sesso diverso. La convivenza di fatto non ha la comunione dei beni come regime legale. I conviventi possono però regolare i rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza, redatto per atto pubblico o per scrittura privata con firma autenticata da un notaio o da un avvocato (comma 51).

Secondo il comma 53 il contratto può contenere:

  • l'indicazione della residenza;
  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune;
  • la scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni. Non serve invece un contratto per restare in separazione, che per i conviventi è già la situazione di partenza.

Domande frequenti

Le parti di un'unione civile hanno gli stessi diritti successori dei coniugi?

Sì. Il comma 21 della L. 76/2016 applica all'unione civile le norme sulla successione legittima, sui legittimari e sulla collazione. La parte superstite ha diritto alla quota di legittima, al diritto di abitazione sulla casa familiare e a quello di uso sui mobili che la corredano (art. 540 c.c.); la pensione di reversibilità le spetta per la clausola di equivalenza del comma 20.

Per cambiare il regime patrimoniale dell'unione civile serve il notaio?

Sì, se il cambio avviene dopo la costituzione dell'unione. La convenzione di separazione o di comunione convenzionale va stipulata per atto pubblico, con due testimoni, e annotata a margine dell'atto di unione civile: la scrittura privata autenticata non è sufficiente.

Le unioni civili prevedono la separazione prima del divorzio?

No. Per le unioni civili non esiste la separazione personale. Dopo la dichiarazione di volontà all'ufficiale di stato civile e il decorso di tre mesi si può chiedere direttamente lo scioglimento, che segue in quanto compatibili le regole del divorzio.


Occorre stipulare una convenzione patrimoniale o un testamento nell'ambito di un'unione civile? Il notaio redige le convenzioni di separazione o di comunione dei beni, il fondo patrimoniale e il testamento pubblico, e ne cura l'annotazione negli atti di stato civile quando è prevista.

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