Fondo Patrimoniale: Costituzione dal Notaio, Costi e Protezione del Patrimonio

Pubblicato il A cura di Redazione NotaiOnline

Funzione e natura giuridica

Il fondo patrimoniale, disciplinato dagli artt. 167-171 del Codice Civile, è un istituto del diritto di famiglia che consente ai coniugi di destinare determinati beni -- immobili, mobili registrati o titoli di credito -- al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. I beni conferiti nel fondo non possono essere aggrediti dai creditori per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni familiari.

L'istituto è stato concepito come strumento di protezione del patrimonio familiare, ma la sua efficacia è stata progressivamente ridimensionata dalla giurisprudenza, che ne ha circoscritto la portata protettiva con orientamenti restrittivi, in particolare in materia tributaria.

Chi può costituire il fondo patrimoniale

L'art. 167 c.c. individua tre modalità di costituzione:

Da entrambi i coniugi: è il caso più frequente. I coniugi destinano al fondo beni di proprietà comune o esclusiva. Se un coniuge conferisce un bene di proprietà esclusiva, si intende che la proprietà resta a lui, salva diversa pattuizione.

Da uno solo dei coniugi: anche un solo coniuge può costituire il fondo, destinandovi beni propri.

Da un terzo: un soggetto estraneo alla coppia (tipicamente un genitore di uno dei coniugi) può costituire un fondo patrimoniale a favore della famiglia. La costituzione da parte del terzo può avvenire per atto tra vivi o per testamento. Se avviene per atto tra vivi, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi.

Unioni civili e convivenze

Con la L. 76/2016 (cosiddetta Legge Cirinnà), l'art. 1, comma 13, ha esteso alle parti dell'unione civile la possibilità di costituire il fondo patrimoniale. I conviventi di fatto, invece, non possono avvalersene: il fondo patrimoniale presuppone il matrimonio o l'unione civile.

Forma e pubblicità

La costituzione del fondo patrimoniale richiede l'atto pubblico notarile (art. 167, comma 1, c.c.). L'atto deve essere annotato a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 162 c.c. L'annotazione ha funzione di pubblicità dichiarativa: in assenza di annotazione, il fondo non è opponibile ai terzi.

Oltre all'annotazione, per i beni immobili è necessaria la trascrizione nei registri immobiliari (art. 2647 c.c.), che rende il vincolo opponibile ai terzi acquirenti e ai creditori.

Beni conferibili

Possono far parte del fondo patrimoniale esclusivamente:

  • Beni immobili: abitazioni, terreni, immobili commerciali
  • Beni mobili registrati: autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili
  • Titoli di credito: obbligazioni, titoli di Stato, azioni

Non è possibile conferire nel fondo beni mobili non registrati, denaro contante, quote di fondi comuni di investimento, polizze assicurative o crediti.

L'effetto protettivo: portata e limiti

L'art. 170 c.c. stabilisce il principio cardine: l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

La norma tutela il patrimonio familiare dai debiti "non familiari", ma la sua applicazione pratica è più complessa di quanto appaia.

Il concetto di "bisogni della famiglia"

La giurisprudenza ha progressivamente ampliato la nozione di "bisogni della famiglia", ricomprendendo non solo le necessità di sopravvivenza (vitto, alloggio, vestiario), ma anche le esigenze di mantenimento del tenore di vita e di sviluppo della famiglia in senso ampio.

La Cassazione (tra le altre, sent. n. 15862/2009) ha chiarito che rientrano nei bisogni della famiglia anche le spese relative all'istruzione dei figli, alle cure mediche, al mantenimento dell'abitazione, e più in generale tutte le obbligazioni assunte per il soddisfacimento delle esigenze familiari, direttamente o indirettamente.

Debiti tributari

L'orientamento giurisprudenziale più rilevante per la prassi riguarda i debiti tributari. Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 4077/2010) hanno stabilito che i debiti tributari sorti per l'attività professionale o imprenditoriale di uno dei coniugi devono presumersi contratti per i bisogni della famiglia, in quanto il reddito prodotto serve ordinariamente al mantenimento del nucleo familiare.

Questo orientamento ha drasticamente ridotto l'efficacia del fondo patrimoniale come scudo fiscale. L'Agenzia delle Entrate e l'Agente della riscossione possono aggredire i beni del fondo per debiti tributari, salvo che il contribuente dimostri -- con onere della prova a proprio carico -- che il debito è sorto per finalità del tutto estranee ai bisogni familiari.

Creditori anteriori alla costituzione

Il fondo patrimoniale non è opponibile ai creditori il cui credito è sorto prima della sua costituzione. Questi creditori possono aggredire i beni conferiti nel fondo senza alcuna limitazione, indipendentemente dalla natura del credito.

L'art. 2929-bis c.c.: l'azione esecutiva semplificata

Il D.L. 83/2012 (convertito con L. 134/2012) ha introdotto l'art. 2929-bis c.c., che consente al creditore pregiudicato di procedere ad esecuzione forzata sui beni oggetto di atti a titolo gratuito -- tra cui la costituzione del fondo patrimoniale -- senza preventiva azione revocatoria, purché:

  • Il credito sia anteriore all'atto
  • L'azione sia proposta entro un anno dalla trascrizione dell'atto
  • Sussistano i presupposti dell'azione revocatoria (pregiudizio del creditore)

Questa norma ha ulteriormente indebolito l'efficacia protettiva del fondo patrimoniale, rendendo più agevole per i creditori l'aggressione dei beni conferiti.

Amministrazione del fondo

L'amministrazione dei beni del fondo è regolata dalle norme sulla comunione legale (art. 168, comma 3, c.c.). Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti da ciascun coniuge disgiuntamente; gli atti di straordinaria amministrazione (alienazione, costituzione di ipoteca, concessione in locazione ultranovennale) richiedono il consenso di entrambi i coniugi.

Se vi sono figli minori, l'alienazione dei beni del fondo richiede l'autorizzazione del tribunale, che la concede solo in caso di necessità o utilità evidente (art. 169 c.c.).

I frutti dei beni del fondo (ad esempio, i canoni di locazione di un immobile conferito) sono destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Cessazione del fondo

Il fondo patrimoniale cessa nelle seguenti ipotesi (art. 171 c.c.):

  • Annullamento del matrimonio
  • Scioglimento del matrimonio (divorzio)
  • Cessazione degli effetti civili del matrimonio

Se vi sono figli minori, il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. Il giudice può comunque disporre la cessazione anticipata del fondo su istanza di chi vi ha interesse.

La separazione personale dei coniugi, invece, non determina la cessazione del fondo patrimoniale, salvo diversa disposizione del giudice.

Costi di costituzione

VoceImporto indicativo
Onorario notarile800-1.500 euro
Imposta di registro200 euro (misura fissa)
Imposta ipotecaria (per ogni immobile)200 euro
Imposta catastale (per ogni immobile)200 euro
Tassa di trascrizione35 euro per ogni nota
Annotazione a margine dell'atto di matrimonioEsente
IVA sull'onorario notarile (22%)176-330 euro

Per un fondo patrimoniale contenente un singolo immobile, il costo complessivo si colloca indicativamente tra 1.400 e 2.300 euro.

Valutazioni di opportunità

Prima di costituire un fondo patrimoniale, è opportuno considerare:

L'istituto non protegge dai debiti tributari, che nella pratica rappresentano la causa più frequente di aggressione del patrimonio familiare. Chi cerca protezione dai debiti fiscali derivanti dall'attività professionale o imprenditoriale troverà nel fondo patrimoniale uno scudo inadeguato.

L'istituto non protegge dai creditori anteriori. La costituzione del fondo in prossimità di una situazione debitoria nota può configurare un atto in frode ai creditori, revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c. o aggredibile ex art. 2929-bis c.c.

Alternative: il trust, il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e la società semplice possono offrire, in determinati contesti, tutele più articolate. L'analisi comparativa richiede una consulenza specializzata.

Il notaio, in sede di costituzione, è tenuto a informare le parti dei limiti dell'istituto e delle possibili alternative, affinché la scelta sia consapevole e fondata su una valutazione realistica dell'efficacia protettiva.

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