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Trasferire la casa al coniuge in separazione o divorzio: cosa si paga davvero

Pubblicato il A cura di Redazione NotaiOnline
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Chi si separa dà quasi sempre per scontato che il passaggio della casa all'altro coniuge sia l'ultima batosta di una vicenda già cara. Imposta di registro, ipotecaria, catastale, bolli: la somma che si immagina è di quelle che fanno rimandare l'atto. Nella grande maggioranza dei casi quella somma non è dovuta, e non per un'agevolazione a scadenza ma per una norma che ha quasi quarant'anni.

Da dove viene l'esenzione

L'articolo 19 della L. 74/1987 esenta da imposta di bollo, imposta di registro e da ogni altra tassa tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. Nato per il divorzio, quindi. Per anni l'amministrazione finanziaria lo lesse alla lettera, lasciando fuori la separazione.

A chiudere la questione fu la Corte costituzionale. Con Corte cost. 154/1999 l'articolo 19 è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non estendeva l'esenzione agli atti del procedimento di separazione personale: due procedimenti che assolvono alla stessa funzione non possono avere trattamento fiscale diverso. Sette anni prima, con Corte cost. 176/1992, la stessa Corte aveva già portato dentro il perimetro le iscrizioni ipotecarie poste a garanzia delle obbligazioni assunte nel procedimento.

Cosa copre, e quanto è larga

La formula "ogni altra tassa" va presa sul serio. L'esenzione non si limita al registro: cadono anche l'ipotecaria, la catastale, i bolli e i tributi legati alla trascrizione e alla voltura, e il trasferimento immobiliare fra i coniugi rientra pienamente, quando avviene in attuazione degli accordi di separazione o di divorzio. La giurisprudenza di legittimità, da una decina d'anni, legge quegli accordi come una sistemazione unitaria della crisi familiare: il passaggio della casa non è un contratto autonomo che viaggia accanto alla separazione, è uno dei pezzi con cui la separazione si definisce.

Il beneficiario non deve per forza essere l'altro coniuge. Un trasferimento a favore dei figli, previsto negli accordi come modo di regolare il mantenimento, sta nella stessa logica.

L'unico argine è l'abuso. Se l'amministrazione sostiene che la separazione è stata usata come schermo per un'operazione che nulla ha a che vedere con la crisi coniugale, deve dimostrarlo: l'art. 10-bis c. 9 della L. 212/2000 mette su di lei l'onere di provare la condotta abusiva, mentre al contribuente resta quello di indicare le ragioni extrafiscali che giustificano l'atto.

Quello che l'esenzione non tocca

Qui casca la maggior parte delle aspettative, e vale la pena essere espliciti. L'esenzione riguarda i tributi, non il compenso del professionista. L'onorario del notaio resta dovuto per intero, con l'IVA al 22% e le spese vive dell'atto: visure, certificazioni, diritti. Un trasferimento della casa coniugale continua a costare qualche migliaio di euro, semplicemente non ne costa il triplo.

C'è una conseguenza pratica che conviene conoscere. I preventivi e i simulatori di costo tarati sulla compravendita ordinaria calcolano le imposte proporzionali sul valore dell'immobile, e su uno scenario di separazione restituiscono una cifra largamente sovrastimata. Quando si chiede un preventivo, la prima cosa da dire è che l'atto rientra nell'articolo 19.

Chi resta fuori

Il confine è netto e coincide con l'esistenza di un procedimento. Lo scioglimento giudiziale dell'unione civile ci sta dentro: l'Agenzia delle Entrate lo ha confermato con la Risposta AdE 573/2022, riferita proprio all'ipotesi giudiziale, per il rinvio del comma 25 dell'articolo 1 della L. 76/2016, che estende alle unioni civili le disposizioni dettate per il matrimonio e il procedimento di scioglimento.

E se la coppia non è sposata? Con la Risposta AdE 244/2022 l'Agenzia ha negato l'esenzione al trasferimento della quota di casa fra conviventi, per una ragione che non è formalistica: la convivenza di fatto non conosce un procedimento di scioglimento cui riferire l'agevolazione, quindi manca proprio l'oggetto che l'articolo 19 esenta. Un accordo patrimoniale fra ex conviventi, per quanto scritto e per quanto giusto, viene tassato come un qualsiasi trasferimento fra estranei. È un divario che pesa. Chi convive senza essere sposato conviene lo sappia prima di comprare casa insieme, non dopo.

Resta fuori anche la separazione conclusa davanti al sindaco (art. 12 D.L. 132/2014), che per legge non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

Perché l'esenzione operi serve infine che l'atto sia riferibile agli accordi: il notaio lo lega alla sentenza che chiude il procedimento (dal 2023, dopo il D.Lgs. 149/2022, è questa la forma anche della separazione consensuale, che si conclude con sentenza), al vecchio verbale omologato o all'accordo di negoziazione assistita. Senza quel collegamento, l'atto è un trasferimento come un altro. Conviene farsi fare un preventivo dallo studio dicendo fin dall'inizio che l'atto rientra nell'articolo 19.

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