Chi si separa dà quasi sempre per scontato che il passaggio della casa all'altro coniuge sia l'ultima batosta di una vicenda già cara. Imposta di registro, ipotecaria, catastale, bolli: la somma che si immagina è di quelle che fanno rimandare l'atto. Quando il trasferimento attua gli accordi di separazione o di divorzio, quella somma non è dovuta, e non per un'agevolazione a scadenza ma per una regola stabile: in vigore dal 1987 per il divorzio, estesa alla separazione dalla Corte costituzionale nel 1999.
Da dove viene l'esenzione
L'articolo 19 della L. 74/1987 esenta da imposta di bollo, imposta di registro e da ogni altra tassa tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. Nato per il divorzio, quindi: la separazione, nella lettera, non c'era.
Ce l'ha portata la Corte costituzionale, in due tempi. Con Corte cost. 176/1992 ha fatto entrare un solo atto della separazione, l'iscrizione di ipoteca a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge separato. Sette anni dopo, con Corte cost. 154/1999 (depositata il 10 maggio 1999), ha dichiarato l'articolo 19 illegittimo nella parte in cui non estendeva l'esenzione a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti del procedimento di separazione personale: separazione e divorzio sono procedimenti paralleli e funzionalmente complementari, e l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che giustifica l'esenzione per il divorzio, vale ancor più per la separazione. Trattarli in modo diverso sul piano fiscale violava i principi di eguaglianza e di ragionevolezza dell'articolo 3 della Costituzione.
Dal 1° gennaio 2027 la stessa esenzione passa all'art. 195 del testo unico dei tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025), che abroga l'art. 19 e nomina espressamente anche la separazione personale; fino ad allora il riferimento resta l'art. 19.
Cosa copre, e quanto è larga
La formula "ogni altra tassa" va presa sul serio. Nei giudizi decisi con la sentenza del 1999 i ricorrenti chiedevano indietro registro, bollo, imposte ipotecarie e catastali e INVIM pagati sugli atti della separazione, e la Corte ha esteso l'esenzione alla totalità di quei tributi. Per l'Agenzia delle Entrate il trasferimento della casa, o di una quota, da un coniuge all'altro in adempimento di un obbligo assunto nella separazione o nel divorzio è un atto relativo al procedimento, quindi esente (Circolare 27/E del 21 giugno 2012, par. 2.2). Il passaggio della casa non è un contratto che viaggia accanto alla separazione: è uno dei pezzi con cui la separazione si definisce.
Il beneficiario non deve per forza essere l'altro coniuge. La stessa circolare, al par. 2.1, estende l'esenzione alle disposizioni a favore dei figli (il caso esaminato era la nuda proprietà della casa coniugale) a una condizione precisa: l'accordo deve dire espressamente che quel trasferimento è indispensabile e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale. Senza quella frase, per l'Agenzia, l'esenzione non spetta.
Poi c'è la prima casa, che è la domanda di chi ha comprato da poco. Il coniuge che cede all'altro la propria quota, acquistata con le agevolazioni prima casa, prima che siano passati cinque anni non decade dal beneficio se la cessione adempie gli accordi di separazione o divorzio, e non deve nemmeno ricomprare un'altra abitazione entro l'anno: lo dice sempre la Circolare 27/E del 21 giugno 2012 al par. 2.2, richiamata dieci anni dopo nella Risposta AdE 573/2022.
Quello che l'esenzione non tocca
Qui casca la maggior parte delle aspettative, e vale la pena essere espliciti. L'esenzione riguarda i tributi, non il compenso del professionista. L'onorario del notaio resta dovuto, con l'IVA al 22%, insieme alle spese per visure e certificati. Una tariffa non c'è più dal 2012 (art. 9 del D.L. 1/2012): il compenso si concorda con lo studio, che deve comunicarlo prima dell'incarico con un preventivo in forma scritta o digitale (comma 4 dello stesso articolo, nel testo modificato dalla L. 124/2017).
C'è una conseguenza pratica che conviene conoscere. I preventivi e i simulatori di costo tarati sulla compravendita ordinaria applicano le imposte proporzionali sul valore dell'immobile, e su uno scenario di separazione restituiscono imposte che l'atto esente non paga.
Chi resta fuori
Il confine è netto e coincide con l'esistenza di un procedimento. Lo scioglimento giudiziale dell'unione civile ci sta dentro: l'Agenzia delle Entrate lo ha confermato con la Risposta AdE 573/2022, in forza dei commi 20 e 25 dell'articolo 1 della L. 76/2016, che estendono alle parti dell'unione civile le disposizioni sul matrimonio e buona parte della disciplina del divorzio. Le regole dell'unione, scioglimento compreso, sono nella guida alle unioni civili e al ruolo del notaio.
E se la coppia non è sposata? Con la Risposta AdE 244/2022 l'Agenzia ha negato l'esenzione alla cessione di metà della casa fra due ex conviventi, e lo ha fatto anche se il Tribunale aveva approvato le condizioni concordate per la fine della convivenza, le figlie e la casa (ricorso ai sensi degli artt. 316 e 337-bis c.c.). La ragione non è formalistica: la L. 76/2016 non prevede alcun procedimento di scioglimento della convivenza di fatto, quindi manca proprio l'oggetto che l'articolo 19 esenta. Un accordo patrimoniale fra ex conviventi, per quanto scritto e per quanto giusto, sconta le imposte di un qualsiasi trasferimento. È un divario che pesa, e chi convive senza essere sposato conviene lo sappia prima di comprare casa insieme, non dopo. Per regolare i rapporti patrimoniali della vita comune la L. 76/2016 offre il contratto di convivenza.
Restano fuori anche la separazione e il divorzio conclusi davanti all'ufficiale dello stato civile (art. 12 D.L. 132/2014): per legge quell'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, e per la separazione l'Agenzia lo ha escluso espressamente dall'esenzione (Risposta AdE 573/2022).
Perché l'esenzione operi serve infine che l'atto sia riferibile agli accordi. Il notaio lo lega alla sentenza che chiude il procedimento (per i procedimenti avviati dopo il 28 febbraio 2023, con la riforma del D.Lgs. 149/2022, anche la separazione consensuale si chiude con sentenza), al verbale omologato delle separazioni precedenti o all'accordo di negoziazione assistita dell'art. 6 D.L. 132/2014. Per quest'ultimo la Risoluzione 65/E del 16 luglio 2015 pretende che dal testo risulti che le disposizioni patrimoniali sono funzionali e indispensabili alla risoluzione della crisi. Senza quel collegamento, l'atto è un trasferimento come un altro. Quando chiedi un preventivo allo studio notarile, dillo fin dall'inizio: l'atto rientra nell'articolo 19.