Chi sono i conviventi di fatto e cosa spetta senza contratto
La legge 20 maggio 2016, n. 76 (la legge Cirinnà) dedica i commi da 36 a 65 dell'articolo unico alle convivenze di fatto. I conviventi di fatto sono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile (comma 36). La definizione non fa distinzioni di sesso, quindi vale anche per le coppie dello stesso sesso che non hanno costituito un'unione civile. Per accertare la stabile convivenza si guarda alla dichiarazione anagrafica prevista dal regolamento anagrafico, il D.P.R. 223/1989 (comma 37).
Una parte delle tutele arriva senza firmare nulla. In caso di malattia o di ricovero i conviventi hanno diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, secondo le regole previste per i coniugi (comma 39), e nell'ordinamento penitenziario hanno gli stessi diritti del coniuge (comma 38). Se muore il proprietario della casa comune, il superstite può continuare ad abitarvi per due anni, o per quanto è durata la convivenza se più di due anni, ma non oltre cinque; con figli minori o disabili del superstite che vi abitano, per almeno tre anni (comma 42). Il diritto si perde se il superstite smette di abitarvi stabilmente o si sposa, costituisce un'unione civile o una nuova convivenza (comma 43). Se il convivente che aveva in affitto la casa muore o recede, l'altro può subentrare nel contratto di locazione (comma 44). A parità di condizioni, i conviventi godono dei titoli di preferenza legati al nucleo familiare nelle graduatorie per le case popolari (comma 45). E se il convivente muore per fatto illecito di un terzo, il danno al superstite si liquida con gli stessi criteri usati per il coniuge (comma 49).
Altre tutele richiedono un atto, ma non il contratto di convivenza. Ciascun convivente può designare l'altro come proprio rappresentante, con poteri pieni o limitati, per le decisioni sulla salute in caso di incapacità e, in caso di morte, per la donazione di organi, il trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie; basta una designazione scritta e autografa, o fatta davanti a un testimone se non si è in grado di scriverla (commi 40-41). Il convivente può inoltre essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'altro (comma 48): chi vuole essere sicuro di questa scelta può indicarlo in anticipo, come spiega la guida sulla designazione preventiva dell'amministratore di sostegno.
Cosa si può scrivere in un contratto di convivenza
Il contratto serve a disciplinare «i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune» (comma 50). Deve indicare l'indirizzo al quale ciascuno riceve le comunicazioni che lo riguardano, e può contenere tre cose, elencate dal comma 53:
- la residenza;
- le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
- la scelta del regime della comunione dei beni, regolata dagli artt. 177 e seguenti del codice civile.
L'ultimo punto è quello che molti cercano. Una coppia sposata è in comunione legale se non sceglie altro; una coppia di fatto, invece, non ha alcun regime patrimoniale finché non lo sceglie: ciascuno resta titolare di ciò che compra, e se comprano insieme sono comproprietari per quote. Con il contratto i conviventi possono adottare la comunione dei beni, che da quel momento riguarda gli acquisti successivi, e possono cambiarla in qualunque momento con la stessa forma (comma 54).
Il contratto non può essere sottoposto a termine o a condizione: se le parti li inseriscono, si hanno per non apposti (comma 56). Ed è nullo, di una nullità che chiunque abbia interesse può far valere, se lo firma chi è già sposato, in unione civile o legato da un altro contratto di convivenza, chi è minorenne o interdetto, in mancanza dei requisiti del comma 36 o dopo una condanna per il delitto dell'art. 88 c.c. (comma 57). Qualunque clausola, anche fuori dall'elenco del comma 53, deve comunque rispettare le norme imperative e l'ordine pubblico: è proprio questa conformità che il professionista attesta (comma 51), e su quali altri patti patrimoniali siano ammessi conviene chiedere a lui. Se il contratto porta con sé il trasferimento di un diritto reale su un immobile, quel trasferimento resta di competenza del notaio (comma 60).
Forma, iscrizione all'anagrafe e risoluzione
Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione vanno fatti per iscritto, a pena di nullità, con atto pubblico oppure con scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico (comma 51). Entro i dieci giorni successivi il professionista trasmette copia del contratto al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe (comma 52): è questa iscrizione che rende il contratto opponibile ai terzi.
Il contratto si risolve in quattro casi: accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile fra i conviventi o fra uno di loro e un'altra persona, morte di uno dei due (comma 59). Accordo e recesso richiedono la stessa forma della stipula, e se il contratto aveva scelto la comunione dei beni la risoluzione la scioglie (comma 60). Nel recesso il professionista che riceve o autentica l'atto lo notifica all'altro all'indirizzo indicato nel contratto; se la casa familiare è nella disponibilità esclusiva di chi recede, la dichiarazione deve concedere all'altro almeno novanta giorni per lasciarla, a pena di nullità (comma 61). Chi si sposa o costituisce un'unione civile deve notificarlo all'altro contraente e al professionista (comma 62); in caso di morte lo fanno il superstite o gli eredi (comma 63).
Finita la convivenza, il giudice riconosce al convivente che si trova in stato di bisogno e non è in grado di mantenersi il diritto agli alimenti, per un periodo proporzionato alla durata della convivenza (comma 65). Alimenti, non mantenimento: una somma per i bisogni essenziali.
Resta fuori dal contratto l'eredità. Il convivente di fatto non è erede legittimo né legittimario, e il contratto di convivenza non cambia le regole della successione: per lasciargli qualcosa serve un testamento, nei limiti della quota disponibile. Rispetto a un coniuge, le differenze principali stanno qui:
| Contratto di convivenza | Convenzione matrimoniale | |
|---|---|---|
| Chi la firma | Conviventi di fatto | Coniugi (o uniti civilmente) |
| Regime senza scelta | Nessun regime: ognuno resta titolare dei propri acquisti | Comunione legale (art. 159 c.c.) |
| Forma | Atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocato | Atto pubblico notarile con due testimoni (art. 162 c.c., art. 48 L. 89/1913) |
| Pubblicità verso i terzi | Iscrizione all'anagrafe del comune | Annotazione a margine dell'atto di matrimonio (o dell'atto di costituzione dell'unione civile) |
| Diritti successori | Nessuno | Il coniuge (o l'unito civilmente) è erede legittimo e legittimario, per effetto del vincolo e non della convenzione |
Quanto costa
L'atto pubblico e la scrittura privata autenticata si registrano. Se il contratto si limita alla residenza, alle regole di contribuzione e alla scelta del regime, senza obblighi di pagare somme determinate, l'imposta di registro è di regola quella fissa di 200 € prevista per gli atti che non hanno per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (art. 11 Tariffa parte prima D.P.R. 131/1986). Se invece contiene prestazioni patrimoniali precise, come l'obbligo di versare una somma, quella parte segue l'imposta propria di quelle prestazioni (il 3% dell'art. 9 della stessa Tariffa, se non sono previste altrove), e un eventuale trasferimento di immobili sconta le imposte del trasferimento.
Quando il contratto lo riceve o lo autentica un notaio e viene registrato per via telematica, il bollo è forfettario, 45 € (art. 1, comma 1-bis.1, n. 4, Tariffa D.P.R. 642/1972), e la tassa d'archivio per un atto di valore indeterminabile è di 4,60 €, il 10% del parametro fisso di 46 € (D.M. 265/2012, artt. 2 e 6). Il resto è il compenso del professionista, che è libero: notaio o avvocato devono comunque presentare un preventivo scritto (L. 124/2017, art. 1, comma 150). Se si sceglie il notaio, si può chiedere un preventivo a più studi della propria zona e confrontarli.