Convivenza di fatto: il quadro normativo dopo la Legge Cirinnà
La legge 20 maggio 2016, n. 76 — nota come Legge Cirinnà — ha introdotto nel diritto italiano la disciplina organica delle convivenze di fatto, colmando un vuoto legislativo che aveva lasciato per decenni milioni di coppie non coniugate prive di un inquadramento giuridico definito.
I commi da 36 a 65 dell'articolo unico della legge disciplinano la figura del convivente di fatto e l'istituto del contratto di convivenza, distinguendo tra diritti che sorgono automaticamente dalla mera condizione di convivenza e diritti che richiedono un'esplicita regolamentazione contrattuale.
Chi è il convivente di fatto
Ai sensi del comma 36 della L. 76/2016, sono conviventi di fatto due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. La definizione prescinde dal genere dei componenti della coppia.
La prova della convivenza di fatto può essere fornita mediante dichiarazione anagrafica, ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. La registrazione anagrafica, pur non essendo requisito costitutivo della convivenza, semplifica notevolmente la dimostrazione dello status.
Diritti automatici dei conviventi: cosa spetta senza contratto
Il legislatore ha riconosciuto ai conviventi di fatto una serie di diritti che operano automaticamente, senza necessità di formalizzazione contrattuale:
Diritti in ambito sanitario e penitenziario (comma 39). Il convivente di fatto ha diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere e delle strutture di assistenza pubblica o privata, in caso di malattia o di ricovero del partner. Il medesimo diritto si applica alle strutture penitenziarie.
Designazione come rappresentante (commi 40-41). Ciascun convivente può designare l'altro quale proprio rappresentante, con poteri pieni o limitati, in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, nonché per le decisioni relative alla donazione di organi, alle modalità di trattamento del corpo e alle celebrazioni funerarie.
Diritto abitativo (commi 42-44). In caso di morte del proprietario dell'abitazione comune, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a cinque, proporzionato alla durata della convivenza. Se nella convivenza sono presenti figli minori o figli disabili del convivente superstite, il diritto di abitazione si protrae per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto viene meno se il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nell'immobile o contragga matrimonio, unione civile o nuova convivenza di fatto.
Subentro nel contratto di locazione (comma 44). In caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione dell'abitazione comune, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.
Risarcimento del danno (comma 49). In caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite spetta il risarcimento del danno, nell'ambito della stessa cornice risarcitoria prevista per il coniuge.
Inserimento nelle graduatorie per l'edilizia popolare (comma 45). Al convivente di fatto spetta la partecipazione alle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare.
Il contratto di convivenza: contenuto e forma
Cos'è e a cosa serve
Il contratto di convivenza è l'atto mediante il quale i conviventi regolano i profili patrimoniali della loro vita comune. Si tratta di uno strumento facoltativo: la convivenza di fatto produce effetti giuridici anche in assenza del contratto, ma quest'ultimo consente di disciplinare aspetti che la legge non regola automaticamente.
Contenuto del contratto
Il comma 53 della L. 76/2016 elenca il contenuto possibile del contratto di convivenza:
- L'indicazione della residenza comune.
- Le modalità di contribuzione alle necessità della vita comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo.
- Il regime patrimoniale della comunione dei beni, secondo le norme di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del Codice Civile (artt. 177 e seguenti c.c.).
Quest'ultimo punto merita un approfondimento. Per i conviventi di fatto, a differenza dei coniugi, il regime patrimoniale di default è la separazione dei beni: ciascun convivente resta titolare esclusivo dei beni acquistati durante la convivenza. Mediante il contratto di convivenza è possibile optare per il regime della comunione dei beni, rendendo comuni gli acquisti successivi alla stipula.
Oltre ai contenuti espressamente previsti dalla legge, la dottrina prevalente ammette la possibilità di inserire ulteriori clausole, purché non contrastanti con norme imperative:
- obblighi reciproci di mantenimento in caso di cessazione della convivenza;
- modalità di utilizzo dell'abitazione comune, anche in caso di separazione;
- clausole relative alla gestione economica della vita quotidiana.
Forma e procedura
Il contratto di convivenza deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità (comma 51). Può essere stipulato:
- mediante atto pubblico notarile;
- mediante scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.
Nella prassi, la stipula davanti al notaio è la forma più frequente e più sicura, poiché il notaio verifica la regolarità formale e sostanziale dell'atto e procede direttamente agli adempimenti successivi.
Entro dieci giorni dalla stipula, il professionista che ha ricevuto l'atto o che ne ha autenticato le sottoscrizioni è tenuto a trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe (comma 52). Tale iscrizione è condizione di opponibilità del contratto ai terzi.
Costi del contratto di convivenza
I costi per la stipula del contratto di convivenza davanti a un notaio variano in funzione della complessità dell'atto e delle tariffe praticate dal professionista. A titolo orientativo:
| Voce | Importo indicativo |
|---|---|
| Onorario notarile | 200 - 600 € |
| Imposta di registro (misura fissa) | 200 € |
| Imposta di bollo | 16 € ogni 4 facciate / 100 righe |
| Diritti e spese accessorie | 50 - 100 € |
| Totale indicativo | 300 - 800 € |
L'imposta di registro è dovuta in misura fissa, trattandosi di un atto a contenuto non patrimoniale — salvo il caso in cui il contratto contenga disposizioni patrimoniali specifiche (ad esempio, il trasferimento di diritti reali su immobili), nel qual caso si applicano le imposte proprie dell'atto dispositivo.
Modifica e risoluzione del contratto
Modifica
Il contratto di convivenza può essere modificato in qualsiasi momento con il consenso di entrambe le parti, mediante un nuovo atto avente la medesima forma dell'originale (atto pubblico o scrittura privata autenticata).
Risoluzione
Il contratto si risolve (comma 59) per:
- accordo delle parti, con le stesse modalità della stipula;
- recesso unilaterale di uno dei conviventi, comunicato all'altro mediante atto scritto autenticato da notaio o da avvocato e notificato all'altro convivente (con la particolarità che, se il recedente è proprietario esclusivo dell'abitazione comune, il termine di preavviso non può essere inferiore a novanta giorni);
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un terzo;
- morte di uno dei conviventi.
In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice può stabilire il diritto del convivente che si trovi in stato di bisogno a ricevere dall'altro gli alimenti per un periodo proporzionato alla durata della convivenza (comma 65).
Differenze tra contratto di convivenza e convenzione matrimoniale
Un aspetto che genera frequente confusione riguarda la distinzione tra il contratto di convivenza e la convenzione matrimoniale prevista dagli artt. 159 e seguenti del Codice Civile.
| Aspetto | Contratto di convivenza | Convenzione matrimoniale |
|---|---|---|
| Destinatari | Conviventi di fatto | Coniugi |
| Regime patrimoniale di default | Separazione dei beni | Comunione dei beni |
| Modifica possibile | Adozione della comunione | Adozione della separazione o del fondo patrimoniale |
| Forma | Atto pubblico o scrittura privata autenticata | Atto pubblico notarile (art. 162 c.c.) |
| Pubblicità | Iscrizione anagrafica | Annotazione a margine dell'atto di matrimonio |
Il contratto di convivenza nella pratica successoria
Un limite significativo del contratto di convivenza emerge in ambito successorio. Il convivente di fatto, a differenza del coniuge, non rientra tra gli eredi legittimi né tra i legittimari ai sensi del Codice Civile. Il contratto di convivenza non modifica tale assetto: per tutelare il convivente nella successione, è necessario predisporre un testamento che disponga in suo favore, nei limiti della quota disponibile.
La combinazione tra contratto di convivenza e testamento consente di costruire un assetto di tutele ragionevolmente completo, pur senza equiparare integralmente la posizione del convivente a quella del coniuge.
Domande frequenti
Il contratto di convivenza è obbligatorio? No, la stipula del contratto è facoltativa. Anche senza contratto, i conviventi di fatto godono dei diritti riconosciuti automaticamente dalla legge (accesso ospedaliero, subentro nella locazione, risarcimento del danno). Il contratto serve a regolamentare aspetti patrimoniali che la legge non disciplina in modo automatico, come l'adozione del regime di comunione dei beni.
Si può stipulare un contratto di convivenza tra persone dello stesso sesso? Sì. La definizione di conviventi di fatto contenuta nella L. 76/2016 non pone alcuna restrizione in relazione al genere dei componenti della coppia. Il contratto di convivenza è accessibile a tutte le coppie che soddisfino i requisiti di legge, indipendentemente dal genere.
Il convivente eredita automaticamente? No. A differenza del coniuge, il convivente di fatto non è erede legittimo né legittimario. Per attribuire al convivente diritti successori è necessario redigere un testamento. Il contratto di convivenza non incide sulla disciplina successoria.
Cosa succede al contratto se i conviventi si sposano? Il matrimonio tra i conviventi determina la risoluzione automatica del contratto di convivenza (comma 59 della L. 76/2016). Al matrimonio si applicano le norme proprie del diritto matrimoniale, inclusa l'adozione del regime di comunione dei beni come regime patrimoniale legale.
Per approfondire gli aspetti patrimoniali della famiglia e il ruolo del notaio, consultare le guide disponibili.
Fonti normative: L. 76/2016, commi 36-65; Codice Civile, artt. 177 e ss.; D.P.R. 223/1989.
Avvertenza: Questa guida ha finalità esclusivamente informativa e non costituisce parere legale. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Per valutazioni specifiche relative al proprio caso concreto, si raccomanda di consultare un notaio.