Il regime patrimoniale della famiglia
Dal 20 settembre 1975, data di entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia (L. 151/1975), il regime patrimoniale legale tra i coniugi è la comunione dei beni (art. 159 c.c.). La separazione dei beni costituisce un regime alternativo, adottabile mediante convenzione matrimoniale (art. 162 c.c.) oppure con dichiarazione resa al momento della celebrazione del matrimonio.
La scelta del regime patrimoniale non è irrevocabile: i coniugi possono passare dalla comunione alla separazione e viceversa in qualsiasi momento durante il matrimonio, mediante atto notarile.
Comunione legale dei beni (artt. 177-197 c.c.)
Nella comunione legale, gli acquisti compiuti da ciascun coniuge durante il matrimonio — anche separatamente — entrano automaticamente nel patrimonio comune, in parti uguali. La regola si applica agli acquisti a titolo oneroso: immobili, veicoli, partecipazioni societarie, conti correnti cointestati.
Restano esclusi dalla comunione (art. 179 c.c.) i beni personali:
- Beni di proprietà del coniuge prima del matrimonio
- Beni ricevuti per successione o donazione durante il matrimonio
- Beni di uso strettamente personale
- Beni necessari all'esercizio della professione
- Beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno
- Beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali, purché ciò risulti dall'atto
La comunione legale comporta che per gli atti di straordinaria amministrazione sui beni comuni sia necessario il consenso di entrambi i coniugi (art. 180 c.c.). La vendita di un immobile in comunione, ad esempio, richiede la firma di entrambi.
Separazione dei beni (artt. 215-219 c.c.)
Nel regime di separazione, ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio, ne dispone liberamente e ne amministra i frutti. Non si forma alcun patrimonio comune per effetto automatico del matrimonio.
La separazione dei beni è adottata frequentemente quando:
- Uno o entrambi i coniugi esercitano attività imprenditoriale, esponendosi a rischi patrimoniali che non si intende estendere al coniuge
- Esistono patrimoni familiari pregressi di valore significativo
- Vi sono figli di precedenti relazioni con interessi patrimoniali da tutelare
- Ragioni pratiche consigliano una gestione patrimoniale autonoma
È opportuno precisare che la separazione dei beni non incide sugli obblighi di contribuzione ai bisogni della famiglia (art. 143 c.c.) né sui diritti successori del coniuge superstite.
Come si adotta la separazione dei beni
Prima del matrimonio o al momento della celebrazione
La scelta più semplice consiste nel dichiarare la separazione dei beni durante la celebrazione del matrimonio, direttamente all'ufficiale di stato civile. La dichiarazione viene annotata nell'atto di matrimonio e ha efficacia immediata, senza costi notarili.
In alternativa, i futuri coniugi possono stipulare una convenzione matrimoniale prima del matrimonio. La convenzione produce effetti dal momento della celebrazione.
Durante il matrimonio
Se i coniugi desiderano passare dalla comunione alla separazione dopo il matrimonio, è necessario un atto notarile. La convenzione matrimoniale richiede:
- La presenza personale di entrambi i coniugi (non è ammessa la rappresentanza)
- La forma dell'atto pubblico (art. 162 c.c.)
- La presenza di due testimoni
- L'annotazione a margine dell'atto di matrimonio a cura dell'ufficiale di stato civile
- La trascrizione nei registri immobiliari, se i coniugi possiedono beni immobili in comunione
La convenzione ha effetto tra i coniugi dalla data dell'atto; nei confronti dei terzi, dal momento dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Prima dell'annotazione, i terzi possono legittimamente presumere che il regime vigente sia la comunione legale.
Scioglimento della comunione preesistente
Il passaggio dalla comunione alla separazione comporta lo scioglimento della comunione sui beni fino a quel momento acquisiti. I coniugi possono contestualmente dividere i beni comuni nell'atto notarile, oppure mantenere una comproprietà ordinaria (non più "comunione legale") da dividere in seguito.
Costi della convenzione matrimoniale
| Voce | Importo indicativo |
|---|---|
| Onorario notarile | 500 - 1.000 euro |
| Imposta di registro | 200 euro (misura fissa) |
| Bollo | 16 euro per foglio |
| Tassa archivio | 8,39 euro |
| Annotazione stato civile | Gratuita |
| Totale indicativo | 730 - 1.230 euro |
Se la convenzione include la divisione di beni immobili comuni, si aggiungono le imposte di trascrizione e, se si tratta di divisione con conguaglio, le imposte sulla quota eccedente. La complessità dell'atto e il valore dei beni coinvolti influenzano l'onorario.
Il fondo patrimoniale (artt. 167-171 c.c.)
Il fondo patrimoniale è un istituto diverso dalla separazione dei beni, ma spesso valutato congiuntamente nelle scelte di pianificazione familiare. Con il fondo patrimoniale, uno o entrambi i coniugi (o un terzo) vincolano determinati beni — immobili, mobili registrati, titoli di credito — a far fronte ai bisogni della famiglia.
I beni conferiti nel fondo non possono essere pignorati per debiti estranei ai bisogni familiari (art. 170 c.c.), costituendo una forma di protezione patrimoniale. Tuttavia, la giurisprudenza ha progressivamente ristretto l'efficacia protettiva del fondo, richiedendo che il creditore fosse consapevole dell'estraneità del debito ai bisogni familiari.
Il fondo patrimoniale richiede atto pubblico notarile, con costi analoghi alla convenzione matrimoniale (onorario 600-1.200 euro, più imposte). Si tratta di un istituto in fase di declino nella prassi, spesso sostituito da strumenti più moderni come il trust o i vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c.
Separazione dei beni e acquisto immobiliare
La scelta del regime patrimoniale ha conseguenze dirette sull'acquisto di un immobile:
- In comunione legale: l'immobile acquistato da un solo coniuge entra comunque nella comunione, salvo che si tratti di bene personale ai sensi dell'art. 179 c.c. Il coniuge non acquirente deve intervenire nell'atto per rendere le dichiarazioni di legge.
- In separazione dei beni: l'immobile acquistato da un coniuge è di sua esclusiva proprietà. L'altro coniuge non deve intervenire nell'atto.
Nella compravendita, il notaio rogante verifica il regime patrimoniale dei coniugi e ne dà atto nel rogito. Se il regime non è annotato a margine dell'atto di matrimonio, il notaio richiede certificato di matrimonio aggiornato.
Unioni civili e convivenze
La disciplina dei regimi patrimoniali si applica anche alle unioni civili (L. 76/2016, art. 1, comma 13). I partner di un'unione civile possono scegliere la separazione dei beni con le medesime modalità previste per i coniugi.
Per le convivenze di fatto, non si applica il regime della comunione legale. Ciascun convivente conserva la titolarità esclusiva dei propri beni, salvo diversi accordi patrimoniali stipulati mediante i "contratti di convivenza" (art. 1, commi 50-63, L. 76/2016), anch'essi soggetti ad atto notarile o autenticazione.
Domande Frequenti
Si può tornare alla comunione dei beni dopo aver scelto la separazione?
Il passaggio dalla separazione alla comunione dei beni è sempre possibile, mediante una nuova convenzione matrimoniale per atto notarile. La comunione opererà solo sugli acquisti successivi alla nuova convenzione, non retroattivamente.
La separazione dei beni protegge dai debiti del coniuge?
In regime di separazione, i creditori di un coniuge non possono aggredire i beni dell'altro, a meno che si dimostri che i beni del coniuge "non debitore" sono stati acquistati con fondi del debitore (azione revocatoria). La separazione non protegge dalle obbligazioni assunte congiuntamente, come un mutuo cointestato.
La separazione dei beni incide sull'eredità?
No. Il regime patrimoniale disciplina i rapporti tra coniugi durante il matrimonio, non i diritti ereditari. Il coniuge superstite in separazione dei beni ha gli stessi diritti di legittima del coniuge in comunione. La differenza riguarda la composizione dell'asse ereditario: in comunione, la metà dei beni comuni non rientra nell'eredità del defunto.
Quanto costa dichiarare la separazione dei beni al momento del matrimonio?
Se la scelta viene effettuata al momento della celebrazione del matrimonio, con dichiarazione all'ufficiale di stato civile, il costo è zero. Non è necessario l'atto notarile. L'annotazione nell'atto di matrimonio è sufficiente.
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Fonti e riferimenti normativi:
- Artt. 159-230 c.c. - Regime patrimoniale della famiglia
- Art. 162 c.c. - Forma delle convenzioni matrimoniali
- Artt. 167-171 c.c. - Fondo patrimoniale
- L. 151/1975 - Riforma del diritto di famiglia
- L. 76/2016 - Unioni civili e convivenze
Le informazioni contenute in questa guida hanno carattere puramente informativo e non costituiscono consulenza legale o notarile. Per una consulenza personalizzata, si raccomanda di rivolgersi a un notaio. Ultimo aggiornamento: 2026-04-10.