Il costo in breve: gratis al matrimonio, 249,60 € di imposte dopo
Sceglierla nell'atto di matrimonio non costa nulla: la dichiarazione si rende davanti all'ufficiale di stato civile al momento della celebrazione, senza notaio (art. 162, comma 2, c.c.). Optare per la separazione dopo le nozze, o tornare alla comunione, richiede invece una convenzione matrimoniale per atto pubblico notarile. Le imposte fisse sono 249,60 € (200 € di registro, 45 € di bollo, 4,60 € di tassa d'archivio); a queste si aggiunge l'onorario del notaio, che è libero e va chiesto nel preventivo, più l'IVA al 22%. Se i coniugi hanno immobili in comunione e la convenzione va trascritta, le imposte salgono a 594,60 € per una conservatoria, come spiegato nella sezione sui costi. L'eventuale divisione dei beni già in comunione si paga a parte.
Il regime patrimoniale della famiglia
Dal 20 settembre 1975, data di entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia (L. 151/1975), il regime patrimoniale legale tra i coniugi, in mancanza di diversa convenzione, è la comunione dei beni (art. 159 c.c.). La separazione dei beni è il regime alternativo: si adotta con una dichiarazione nell'atto di celebrazione del matrimonio oppure con una convenzione matrimoniale (art. 162 c.c.).
La scelta non è irrevocabile: le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo (art. 162, comma 3, c.c.), quindi i coniugi possono passare dalla comunione alla separazione e viceversa durante il matrimonio, sempre per atto notarile. Qui ci concentriamo su costi e differenze fra i due regimi.
Comunione legale dei beni (artt. 177-197 c.c.)
Nella comunione legale entrano, in parti uguali, gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio: tipicamente immobili e veicoli (art. 177, lett. a, c.c.). Altre voci entrano solo allo scioglimento e solo se non consumate, la cosiddetta comunione de residuo: i frutti dei beni personali e i proventi dell'attività separata di ciascun coniuge, cioè per esempio gli stipendi rimasti sul conto (art. 177, lett. b e c, c.c.). Le aziende gestite da entrambi e costituite dopo il matrimonio sono comuni (lett. d).
Restano esclusi dalla comunione (art. 179 c.c.) i beni personali:
- beni di cui il coniuge era proprietario, o titolare di un diritto reale di godimento, prima del matrimonio;
- beni ricevuti per donazione o successione durante il matrimonio, salvo che l'atto li attribuisca alla comunione;
- beni di uso strettamente personale e loro accessori;
- beni che servono all'esercizio della professione, tranne quelli destinati a un'azienda comune;
- beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno e la pensione per perdita della capacità lavorativa;
- beni acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali, o col loro scambio, purché sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
Per gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione dei beni comuni serve il consenso di entrambi i coniugi (art. 180 c.c.): la vendita di un immobile in comunione, per esempio, richiede la firma di tutti e due.
Separazione dei beni (artt. 215-219 c.c.)
Nel regime di separazione ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio (art. 215 c.c.) e ne ha il godimento e l'amministrazione (art. 217 c.c.). Non si forma alcun patrimonio comune per effetto del matrimonio; i coniugi possono comunque comprare insieme, e il bene sarà in comproprietà ordinaria per le quote indicate nell'atto.
La separazione dei beni viene scelta spesso quando:
- uno o entrambi i coniugi esercitano un'attività d'impresa, con rischi che non si vogliono estendere ai beni comuni;
- esistono patrimoni familiari pregressi di valore significativo;
- ci sono figli di precedenti relazioni con interessi patrimoniali da tutelare;
- i coniugi preferiscono gestire in autonomia i propri acquisti.
La separazione non tocca l'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia (art. 143 c.c.) né i diritti successori del coniuge superstite.
Come si adotta la separazione dei beni
Al momento della celebrazione
La via più semplice è dichiarare la scelta nell'atto di celebrazione del matrimonio (art. 162, comma 2, c.c.): la dichiarazione è inserita nell'atto dall'ufficiale di stato civile e non comporta costi notarili.
In alternativa i futuri coniugi possono stipulare una convenzione matrimoniale prima del matrimonio, davanti al notaio.
Durante il matrimonio
Dopo le nozze serve una convenzione matrimoniale per atto pubblico, a pena di nullità (art. 162, comma 1, c.c.), con due testimoni (art. 48 L. 89/1913). Verso i terzi vale solo dopo l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio (art. 162, comma 4, c.c.), e se ci sono immobili in comunione va anche trascritta nei registri immobiliari (art. 2647 c.c.), che è ciò che fa salire le imposte fisse nella tabella qui sotto. I passaggi, dall'annotazione alla divisione dei beni comuni, sono nella guida su come cambiare regime patrimoniale durante il matrimonio.
Scioglimento della comunione preesistente
Il mutamento convenzionale del regime scioglie la comunione legale (art. 191 c.c.). I beni già comuni restano in comproprietà ordinaria, di norma al 50%, finché i coniugi non li dividono: possono farlo nello stesso atto o più avanti con un atto separato.
Costi della convenzione matrimoniale
Le imposte e la tassa d'archivio sono fissate per legge e uguali ovunque:
| Voce | Senza immobili da trascrivere | Con immobili in comunione (trascrizione) | Fonte |
|---|---|---|---|
| Imposta di registro | 200 € | 200 € | Tariffa, parte I, art. 11, D.P.R. 131/1986 |
| Imposta di bollo | 45 € | 155 € | Tariffa D.P.R. 642/1972, art. 1, c. 1-bis.1 n. 4 e c. 1-bis n. 3 |
| Tassa d'archivio | 4,60 € | 4,60 € | D.M. 265/2012, art. 6, lett. d) n. 1 (parametro 46 € al 10%) |
| Tributi della nota di trascrizione | nessuno | 200 € di imposta ipotecaria fissa e 35 € di tassa ipotecaria, per ogni conservatoria | D.Lgs. 347/1990, Tariffa, con l'importo del D.L. 104/2013, art. 26; Tabella delle tasse ipotecarie, punto 1.1 |
| Annotazione a margine dell'atto di matrimonio | la chiede il notaio entro 30 giorni | la chiede il notaio entro 30 giorni | art. 34-bis disp. att. c.c. (R.D. 318/1942) |
| Imposte fisse | 249,60 € | 594,60 € per una conservatoria |
A queste voci si aggiunge l'onorario del notaio, più l'IVA al 22%. L'onorario è libero dal 2012 e cambia da studio a studio, quindi non esiste una cifra valida per tutti: il notaio deve indicarlo in un preventivo scritto (L. 124/2017, art. 1, comma 150), e conviene chiederne più d'uno.
Se nello stesso atto i coniugi dividono anche i beni comuni, la divisione ha un costo proprio: l'imposta di registro dell'1% sul valore della massa (Tariffa, parte I, art. 3, D.P.R. 131/1986), salvo i conguagli superiori al 5% della quota, tassati come un trasferimento (art. 34, comma 2, D.P.R. 131/1986), le imposte della trascrizione e un onorario più alto; il dettaglio è nella guida sulla divisione di un immobile dal notaio.
Il fondo patrimoniale (artt. 167-171 c.c.)
Il fondo patrimoniale è un istituto diverso dalla separazione dei beni, spesso valutato insieme a essa. Con il fondo, uno o entrambi i coniugi (o un terzo) vincolano beni determinati (immobili, mobili registrati, titoli di credito) ai bisogni della famiglia.
Per l'art. 170 c.c. i creditori non possono agire sui beni del fondo per i debiti che sapevano contratti per scopi estranei ai bisogni familiari. La protezione è però più stretta di quanto sembri: la Cassazione intende i bisogni della famiglia in senso ampio e fa gravare su chi oppone il fondo la prova dell'estraneità del debito, anche per i debiti fiscali. Forma, limiti e imposte sono spiegati nella guida sul fondo patrimoniale.
Separazione dei beni e acquisto immobiliare
Il regime patrimoniale ha conseguenze dirette sull'acquisto di una casa:
- in comunione legale, l'immobile comprato da un solo coniuge entra comunque nella comunione, salvo che sia un bene personale ai sensi dell'art. 179 c.c. Per escluderlo nei casi delle lettere c), d) ed f) l'esclusione deve risultare dall'atto di acquisto e anche l'altro coniuge deve esserne parte (art. 179, comma 2, c.c.); se nessuno vuole escludere il bene, l'altro coniuge non è tenuto a intervenire;
- in separazione dei beni, l'immobile comprato da un coniuge è di sua proprietà esclusiva, e l'altro coniuge non interviene.
Nel rogito il notaio dà atto del regime patrimoniale dell'acquirente coniugato; il regime risulta dalle annotazioni sull'atto di matrimonio, che si leggono nell'estratto dell'atto rilasciato dal Comune. Le imposte e l'onorario della compravendita non cambiano con il regime scelto: per stimarli c'è il calcolatore delle spese di acquisto.
Unioni civili e convivenze
La L. 76/2016, art. 1, comma 13, estende alle unioni civili il regime patrimoniale della famiglia: in mancanza di diversa convenzione vale la comunione dei beni, e per forma e modifica delle convenzioni si applicano gli artt. 162, 163, 164 e 166 c.c. Le parti di un'unione civile possono quindi scegliere la separazione dei beni con le stesse modalità dei coniugi. Il dettaglio è nella guida sulle unioni civili.
Per le convivenze di fatto la comunione legale non si applica: ciascun convivente resta titolare dei propri beni. Con un contratto di convivenza (art. 1, commi 50-64, L. 76/2016), redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, i conviventi possono scegliere il regime della comunione dei beni (comma 53).
Domande frequenti
Si può tornare alla comunione dei beni dopo aver scelto la separazione?
Sì, con una nuova convenzione matrimoniale per atto notarile, alle stesse condizioni di forma e con le stesse imposte fisse. La comunione opererà solo sugli acquisti successivi alla nuova convenzione, non retroattivamente.
La separazione dei beni protegge dai debiti del coniuge?
In separazione, i creditori personali di un coniuge non possono aggredire i beni dell'altro. Restano due eccezioni: le obbligazioni assunte insieme, come un mutuo cointestato, di cui rispondono entrambi; e i beni che il coniuge debitore abbia trasferito all'altro in pregiudizio dei propri creditori, che questi possono recuperare con l'azione revocatoria (art. 2901 c.c.). In comunione legale, invece, i creditori personali di un coniuge possono soddisfarsi in via sussidiaria anche sui beni comuni, fino al valore della quota del coniuge obbligato (art. 189 c.c.).
La separazione dei beni incide sull'eredità?
Non sui diritti: il coniuge superstite in separazione ha gli stessi diritti di legittima di quello in comunione. Cambia la composizione dell'asse ereditario: in comunione, la metà dei beni comuni spetta già al coniuge superstite e non entra nell'eredità del defunto.
Quanto costa dichiarare la separazione dei beni al momento del matrimonio?
Niente: la scelta dichiarata nell'atto di celebrazione non richiede il notaio e non comporta imposte. Basta dirlo all'ufficiale di stato civile, che la riporta nell'atto di matrimonio.
Fonti e riferimenti normativi: