Il regime si può cambiare, e quante volte si vuole
Senza una scelta diversa, due coniugi sono in comunione legale dei beni: è il regime che il codice applica per default dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 (L. 151/1975; art. 159 c.c.). La separazione si può dichiarare nell'atto di celebrazione del matrimonio, e in quel caso non serve il notaio. Ma la scelta non è definitiva. L'art. 162 c.c. dice che le convenzioni matrimoniali «possono essere stipulate in ogni tempo», quindi si può passare alla separazione dopo dieci anni di matrimonio, e anche tornare alla comunione più avanti. La legge non pone un limite al numero dei cambi: ognuno è una nuova convenzione, con i suoi costi.
Lo stesso vale per le unioni civili. La L. 76/2016 fa della comunione il regime di default anche per loro (comma 13) e rinvia agli artt. 162, 163, 164 e 166 c.c. per la forma e la modifica delle convenzioni: si cambia con un atto pubblico, allo stesso modo, e la convenzione si annota a margine dell'atto di costituzione dell'unione civile anziché dell'atto di matrimonio (art. 69, comma 1-bis, D.P.R. 396/2000).
Prima di decidere conviene avere chiaro cosa cambia davvero. In comunione legale diventano comuni gli acquisti fatti durante il matrimonio, da tutti e due o da uno solo, e le aziende gestite insieme e costituite dopo le nozze (art. 177 c.c.). Frutti dei beni personali e proventi del lavoro di ciascuno entrano nella comunione solo se non sono stati consumati quando la comunione si scioglie. Restano personali, fra gli altri, i beni posseduti prima del matrimonio, quelli ricevuti per donazione o successione (salvo che l'atto li attribuisca alla comunione), i beni di uso strettamente personale, quelli che servono alla professione e quelli comprati col ricavato di beni personali, se lo si dichiara nell'atto di acquisto (art. 179 c.c.). In separazione, invece, ciascuno resta titolare esclusivo di ciò che compra (art. 215 c.c.), e se i coniugi acquistano insieme nasce una comunione ordinaria per quote.
Come si fa: la convenzione, i testimoni e l'annotazione
Il cambio si fa con una convenzione matrimoniale per atto pubblico, a pena di nullità (art. 162, comma 1, c.c.), davanti al notaio e alla presenza di due testimoni: la legge notarile li richiede proprio per le convenzioni matrimoniali e le loro modifiche (art. 48 L. 89/1913). Servono entrambi i coniugi. Non esiste un cambio di regime unilaterale: il coniuge che vuole la separazione e non ottiene il consenso dell'altro non ha modo di imporla con un atto notarile (lo scioglimento della comunione arriva, per altre vie, con la separazione personale o con la separazione giudiziale dei beni, art. 191 c.c.).
Il passaggio decisivo viene dopo la firma. Una convenzione non può essere opposta ai terzi finché a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti (art. 162, ultimo comma, c.c.). L'annotazione la chiede il notaio all'ufficiale dello stato civile del comune in cui è registrato il matrimonio, entro trenta giorni dall'atto (art. 34-bis disp. att. c.c.). Fino a quel momento un creditore o un acquirente può fare affidamento sul regime che risulta dai registri. Se i coniugi hanno immobili in comunione, all'annotazione si aggiunge la trascrizione nei registri immobiliari: l'art. 2647 c.c. la impone, per i beni immobili, alle convenzioni che li escludono dalla comunione e agli atti di scioglimento della comunione.
Una cautela, per chi pensa al cambio come a uno scudo. Se il passaggio alla separazione è seguito da atti che spostano beni al coniuge non debitore, i creditori possono chiederne la revoca con l'azione dell'art. 2901 c.c., se ne ricorrono i presupposti. Il momento in cui si firma, e il perché, contano.
Che fine fanno i beni già comuni
Il passaggio alla separazione scioglie la comunione legale: il «mutamento convenzionale del regime patrimoniale» è una delle cause di scioglimento elencate dall'art. 191 c.c. Ma scioglimento non vuol dire divisione. I beni comprati fino a quel giorno non tornano a chi li ha pagati e non vengono assegnati a nessuno: restano dei due coniugi, ora in comunione ordinaria, a metà ciascuno, perché la divisione dei beni della comunione legale si fa «ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo» (art. 194 c.c.). Da lì le strade sono tre: dividere i beni nello stesso atto della convenzione, dividerli più avanti con un atto separato, o restare in comproprietà, che ciascuno dei due potrà sempre chiedere di sciogliere (art. 1111 c.c.). Con degli immobili, la divisione è un atto che si trascrive nei registri immobiliari e che ha le sue imposte (registro dell'1% sul valore della massa, ipotecaria e catastale fisse di 200 € l'una, più i conguagli tassati come vendita oltre una certa soglia), spiegate nella guida sulla divisione di un immobile dal notaio.
All'inverso, chi torna dalla separazione alla comunione legale mette in comune solo gli acquisti successivi. Esiste però anche la comunione convenzionale: con la stessa convenzione i coniugi possono decidere di farvi entrare beni che già possiedono, esclusi i beni di uso strettamente personale, quelli che servono alla professione, i risarcimenti e la pensione per la perdita della capacità lavorativa (art. 210, comma 2, che rinvia all'art. 179 c.c.). Se si conferiscono beni, l'atto cambia natura e anche il suo costo.
Due effetti pratici del regime scelto si vedono soprattutto quando si compra casa. In comunione, l'immobile acquistato da un coniuge entra in comunione anche se all'atto firma solo lui, a meno che sia un bene personale ai sensi dell'art. 179. Quali requisiti contano per le agevolazioni prima casa quando uno dei coniugi possiede già una casa, da solo o in comunione, è spiegato nella guida sulle agevolazioni prima casa. In separazione compra chi firma, e l'altro coniuge non acquista alcun diritto sull'immobile. Sul piano della gestione, poi, la comunione chiede la firma di tutti e due per gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione (art. 180 c.c.), e i creditori personali di un coniuge possono soddisfarsi sui beni comuni, in via sussidiaria, fino al valore della sua quota (art. 189 c.c.): è la ragione per cui chi avvia un'impresa o una professione esposta a rischi pensa spesso alla separazione.
Quanto costa la convenzione
Una convenzione che si limita a cambiare regime, senza trasferire né dividere beni, ha una parte fiscale fissa. Cambia solo se ci sono immobili in comunione, perché allora l'atto va anche trascritto (art. 2647 c.c.):
| Voce | Senza immobili in comunione | Con immobili in comunione (trascrizione) |
|---|---|---|
| Imposta di registro | 200 €, misura fissa (art. 11 Tariffa parte prima D.P.R. 131/1986) | 200 € |
| Imposta di bollo | 45 € forfettari per l'atto registrato per via telematica (art. 1, comma 1-bis.1, n. 4, Tariffa D.P.R. 642/1972) | 155 € (art. 1, comma 1-bis, n. 3, Tariffa D.P.R. 642/1972) |
| Tassa d'archivio | 4,60 €, il 10% del parametro fisso di 46 € della convenzione di scelta del regime patrimoniale (D.M. 265/2012, artt. 2 e 6) | 4,60 € |
| Tributi della nota di trascrizione | nessuno | imposta ipotecaria in misura fissa e tassa ipotecaria di 35 € |
A questo si aggiunge l'onorario, che il notaio fissa liberamente e sul quale va chiesto un preventivo scritto (L. 124/2017, art. 1, comma 150). Se nello stesso atto si divide un immobile, ai costi della convenzione si sommano le imposte e l'onorario della divisione. Chi sta ancora scegliendo il regime, prima o subito dopo il matrimonio, trova il confronto fra le due strade nella guida sulla separazione dei beni e quando è gratis.