Il trust è un rapporto in cui una persona, il disponente, trasferisce beni a un'altra, il trustee, perché li amministri nell'interesse di uno o più beneficiari o per uno scopo, secondo le regole scritte nell'atto istitutivo. Il codice civile non lo disciplina. In Italia funziona perché il Paese ha ratificato con la L. 364/1989 la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trusts, in vigore per l'Italia dal 1° gennaio 1992.
Come funziona e perché vale anche in Italia
La Convenzione riconosce i trust istituiti volontariamente e provati per iscritto (art. 3), retti da una legge straniera che conosce l'istituto. Il cuore dell'effetto è la separazione: i beni in trust non fanno parte del patrimonio personale del trustee, quindi i suoi creditori non li possono aggredire e non entrano nella sua successione (art. 11 della Convenzione). La giurisprudenza italiana prevalente ammette anche il cosiddetto trust interno, quello in cui disponente, beneficiari e beni sono tutti in Italia e di straniero c'è soltanto la legge scelta.
I ruoli sono quattro, uno dei quali facoltativo:
- il disponente istituisce il trust e conferisce i beni; l'atto può riservargli alcuni poteri (approvare le vendite, sostituire il trustee), nei limiti della legge scelta, ma se se ne tiene troppi il trust rischia di essere considerato interposto, cioè inesistente per il fisco (se ne parla più sotto);
- il trustee, persona fisica o società (una società fiduciaria o una trust company), ha la titolarità dei beni e l'obbligo di gestirli secondo l'atto e nell'interesse esclusivo dei beneficiari;
- i beneficiari, indicati per nome o per categoria («i discendenti del disponente»), possono avere diritto ai redditi durante la vita del trust o ai beni alla sua fine;
- il guardiano (protector), se previsto, vigila sul trustee e a volte deve autorizzarne gli atti più importanti.
La legge regolatrice non è un dettaglio: decide poteri e doveri del trustee, cause di invalidità, durata. Fra quelle che si possono scegliere ci sono la Trusts (Jersey) Law 1984, il diritto inglese (fra cui il Trustee Act 2000), la legge sammarinese sul trust del 1° marzo 2010, n. 42, e il Trusts and Trustees Act maltese (Cap. 331). Sulla durata, ad esempio, divergono parecchio: il diritto di Jersey non pone limiti di perpetuità, quello inglese fissa un periodo massimo di 125 anni (Perpetuities and Accumulations Act 2009, sezione 5).
Atto istitutivo, dotazione e ruolo del notaio
Gli atti sono due, anche se spesso stanno in un solo documento. L'atto istitutivo fissa le regole: legge applicabile, durata, beneficiari, poteri del trustee e del guardiano, come si sostituisce il trustee e come finisce il trust. L'atto di dotazione trasferisce i beni al trustee. Tenerli separati serve quando il disponente pensa di conferire beni in più momenti.
La Convenzione chiede solo la forma scritta. Il notaio diventa necessario quando entrano immobili: la trascrizione nei registri immobiliari si fa solo in base ad atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 2657 c.c.), e il bene viene intestato al trustee in quanto tale, come consente l'art. 12 della Convenzione. Per il trust «dopo di noi» l'atto pubblico è invece un requisito delle agevolazioni.
Il compenso del notaio non ha una tariffa: è libero dal 2012 (D.L. 1/2012, art. 9) e il notaio deve indicarlo in un preventivo scritto (L. 124/2017, art. 1, comma 150). Dipende molto da quanto è su misura l'atto istitutivo. Sull'atto di dotazione, se non si sceglie di pagare subito l'imposta di donazione, restano imposte fisse: registro 200 €, ipotecaria e catastale in misura fissa, 200 € ciascuna (Circolare 34/E del 2022, par. 4.4), più, quando si conferiscono immobili, la tassa ipotecaria di 35 € per la trascrizione, i 55 € della voltura catastale e l'imposta di bollo di 230 € (D.P.R. 642/1972, Tariffa, art. 1-bis). Poi ci sono i costi che il notaio non vede: il compenso del trustee professionale, del guardiano, dei consulenti, e le dichiarazioni dei redditi del trust anno per anno.
Le imposte: quando si pagano e quanto
Per anni il punto è stato controverso. La Circolare 48/E del 2007 tassava con l'imposta di donazione il conferimento al trustee; la Cassazione ha poi ritenuto che il conferimento non arricchisca nessuno e che l'imposta vada pagata solo quando i beni arrivano ai beneficiari, e l'Agenzia ha seguito questa linea con la Circolare 34/E del 2022. Oggi la regola è scritta nella legge: l'art. 4-bis del D.Lgs. 346/1990, introdotto dal D.Lgs. 139/2024 e applicabile dal 1° gennaio 2025 anche ai trust già esistenti, stabilisce che l'imposta si applica «al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari», con aliquote e franchigie calcolate sul rapporto fra disponente e beneficiario. Dal 1° gennaio 2027 la stessa regola passa all'art. 90 del testo unico delle imposte indirette (D.Lgs. 123/2025), che abroga l'art. 4-bis.
| Rapporto disponente-beneficiario | Aliquota | Franchigia |
|---|---|---|
| Coniuge e parenti in linea retta | 4% | 1.000.000 € per beneficiario |
| Fratelli e sorelle | 6% | 100.000 € per beneficiario |
| Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3° grado | 6% | Nessuna |
| Altri soggetti | 8% | Nessuna |
Se il beneficiario è una persona con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992, l'imposta si applica solo sulla parte che supera 1.500.000 € (art. 56 D.Lgs. 346/1990).
C'è un'alternativa: il disponente, o il trustee di un trust testamentario, può optare per pagare al conferimento (art. 4-bis, comma 3). In quel caso l'imposta si calcola sul valore dei beni a quella data, le attribuzioni successive ai beneficiari della stessa categoria non pagano più e l'imposta versata non si rimborsa mai. Se al momento del conferimento non si sa ancora a quale categoria appartengano i beneficiari, si paga l'aliquota più alta, l'8%, senza franchigia. Dal 12 agosto 2026 il testo precisa che l'opzione copre anche le imposte ipotecaria e catastale. Può convenire quando si prevede che i beni si rivalutino e i beneficiari sono già certi.
Per gli immobili, ipotecaria e catastale seguono la stessa logica: fisse sulla dotazione, proporzionali (2% e 1%) sull'attribuzione al beneficiario, che se ne ha i requisiti può chiedere l'agevolazione prima casa (Circolare 34/E, par. 4.4.6 e 4.4.9).
Sul fronte dei redditi, il trust è opaco quando i beneficiari non hanno un diritto attuale a riceverli: paga l'IRES al 24% (art. 77 D.P.R. 917/1986). È trasparente quando ci sono beneficiari individuati con diritto a pretendere il reddito: in quel caso lo tassano loro, con l'IRPEF. L'IMU la paga il trustee, che degli immobili è il proprietario.
Il trust «dopo di noi»
La L. 112/2016 riserva un regime a parte ai trust istituiti per l'assistenza di persone con disabilità grave. L'art. 6 esenta dall'imposta sulle successioni e donazioni i beni conferiti, senza soglia (alla morte della persona con disabilità, però, il residuo che passa ai destinatari indicati nell'atto è tassato secondo il loro rapporto con il disponente, comma 5); registro, ipotecaria e catastale sui conferimenti sono in misura fissa, gli atti del trustee sono esenti dal bollo e i comuni possono ridurre l'IMU. Le condizioni sono rigide: atto pubblico, finalità esclusiva di cura e inclusione della persona, beneficiaria esclusiva, durata fino alla sua morte, destinazione del residuo scritta nell'atto. Manca una di queste e resta il regime ordinario, con la franchigia di 1.500.000 € vista sopra.
Cosa il trust non fa
Non mette al riparo da debiti che già ci sono. Un conferimento in trust è un atto a titolo gratuito, e i creditori del disponente possono farlo dichiarare inefficace nei loro confronti con l'azione revocatoria dimostrando il pregiudizio e che il disponente ne era consapevole; se il debito è nato dopo, devono provare che l'atto era preordinato a danneggiarli (art. 2901 c.c.). Su immobili e mobili registrati il creditore con un credito anteriore al conferimento non ha nemmeno bisogno della revocatoria: munito di titolo esecutivo, può procedere direttamente all'esecuzione forzata se trascrive il pignoramento entro un anno dalla trascrizione del conferimento (art. 2929-bis c.c.). Chi pensa al trust dopo una lettera di diffida è quasi sempre fuori tempo.
Non aggira la legittima. La Convenzione fa salve le norme inderogabili della legge che regola la successione, in particolare la quota riservata ai legittimari (art. 15), e la giurisprudenza ammette l'azione di riduzione contro le attribuzioni fatte attraverso un trust. Come funziona la tutela lo spiega la guida sulla lesione della legittima e l'azione di riduzione.
E non regge se è una finzione. Se il disponente conserva un controllo tale da svuotare il trasferimento, il trust è interposto: per il fisco i redditi sono imputati a chi controlla davvero i beni (di regola il disponente, a volte il beneficiario) come se il trust non esistesse, e alla morte del disponente quei beni entrano nella sua successione (Circolare 34/E, par. 3.4).
Per chi cerca soprattutto di proteggere la casa di famiglia ci sono strumenti più semplici e meno costosi da mantenere, come il fondo patrimoniale, con limiti diversi. Le altre guide sulla pianificazione successoria sono nella sezione guide.