Chi cerca quanto costa pubblicare un testamento trova cifre da 100 a 2.000 €. La più bassa di solito parla d'altro: il deposito dell'olografo dal notaio mentre il testatore è in vita, che Altroconsumo colloca fra 100 e 300 €. La pubblicazione arriva dopo la morte.
Il testamento il defunto l'ha scritto da sé, magari su un foglio a quadretti, e per la legge basta: per intero di suo pugno, datato e sottoscritto (art. 602 c.c.). Il notaio, davanti a due testimoni, redige un verbale nella forma dell'atto pubblico, descrive lo stato del foglio, ne riproduce il contenuto e vi unisce l'originale e l'estratto dell'atto di morte (art. 620, comma 3, c.c.). Solo da quel momento il testamento ha esecuzione (art. 620, comma 5, c.c.).
Quali voci compongono la cifra
La parte fiscale è piccola e si calcola al centesimo. Il verbale paga 200 € di imposta di registro in misura fissa (D.P.R. 131/1986, con l'importo aggiornato dal D.L. 104/2013) e 45 € di bollo (D.P.R. 642/1972). All'archivio notarile vanno poi due tasse ricavate dal parametro di 91 € che il D.M. 265/2012 fissa per la pubblicazione: 9,10 € di tassa d'archivio, cioè il 10%, e 18,20 € per l'iscrizione nel Registro generale dei testamenti, il 20% (L. 307/1981, art. 10, e D.M. 265/2012, art. 3). Il bollo forfettario del verbale non copre l'iscrizione nel Registro: sulle schede, in triplice esemplare, va una marca da 16 € per ciascuna, quindi altri 48 € (Consiglio Nazionale del Notariato, studio 854-2014/T). In tutto 320,30 €. Se l'olografo era stato depositato formalmente da un notaio, l'iscrizione risale al deposito e il verbale di pubblicazione non la ripete (L. 307/1981, art. 4): i 18,20 € e i 48 € delle schede non si pagano.
Il resto è compenso del notaio, più IVA al 22%. Dal 2012 le tariffe notarili non sono più obbligatorie (D.L. 1/2012, art. 9), quindi la cifra cambia da studio a studio; per una pubblicazione semplice due notai torinesi, sul blog Notai di Torino, stimano un totale fra 1.200 e 1.500 €.
Con legati di immobili il bollo sale: nella prassi si versano 155 €, la misura del D.P.R. 642/1972 per gli atti con formalità nei registri immobiliari, anche se secondo il Consiglio Nazionale del Notariato la lettera della tariffa porterebbe a 230 €. Secondo la stessa stima si aggiungono visure, imposta e tassa ipotecaria per ogni conservatoria: si arriva a 1.800-2.000 €. Costa di più anche accettare l'eredità nello stesso atto, perché è un secondo negozio con un proprio importo (D.M. 265/2012, art. 7, comma 7).
Sulle 459 stime di successione salvate con il calcolatore fra l'8 maggio e il 22 settembre 2026, ricalcolate con le regole del calcolatore aggiornate al 23 settembre 2026, la metà non supera i 3.045 € fra imposte e compenso per la dichiarazione. La pubblicazione non è compresa in quella cifra, e da sola ne vale circa fra il 40 e il 50%.
Chi la chiede, chi paga, cosa fa il notaio
Non servono tutti gli eredi. Basta chi ha l'originale, anche un estraneo: la legge anzi obbliga chiunque possieda un testamento olografo a portarlo da un notaio appena ha notizia della morte (art. 620, comma 1, c.c.). Il notaio si sceglie liberamente, con un'eccezione: se il testatore aveva depositato il testamento presso un notaio, pubblica quel notaio (art. 620, comma 4, c.c.).
Chi presenta il testamento di solito anticipa le spese e, spiegano i Notai di Torino, può poi rivalersi su eredi e legatari per la quota che spetta a ciascuno.
Fatto il verbale, il notaio lo registra entro trenta giorni (D.P.R. 131/1986, art. 13), ne manda copia alla cancelleria del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (art. 622 c.c.) e comunica l'esistenza del testamento agli eredi e ai legatari di cui conosce domicilio o residenza (art. 623 c.c.). Dal 1° gennaio 2027 imposta di registro e bollo passano nel testo unico D.Lgs. 123/2025 (art. 205), che abroga le norme del D.P.R. 131/1986 e del D.P.R. 642/1972 citate qui (art. 204): fino al 31 dicembre 2026 i riferimenti restano quelli indicati.
Entro quando, e se nessuno lo pubblica
Un termine in giorni non c'è. C'è l'obbligo di presentarlo "appena" si sa della morte, e chi ha interesse può chiedere con ricorso al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione che a chi lo trattiene sia fissato un termine (art. 620, comma 2, c.c.). Il D.Lgs. 116/2017 sposta questa competenza al giudice di pace, ma il passaggio è stato rinviato più volte, da ultimo al 31 ottobre 2027 (art. 32, comma 3): fino ad allora il ricorso va al tribunale.
Un olografo mai pubblicato non perde validità, perché la pubblicazione non è fra i requisiti dell'art. 602 c.c.; finché manca il verbale, però, le sue disposizioni restano sulla carta.
Chi invece sopprime, cela o altera il testamento da cui la successione sarebbe stata regolata è escluso dall'eredità per indegnità (art. 463, n. 5, c.c.), e chi lo distrugge o lo occulta per trarne un vantaggio o per danneggiare altri commette un reato (art. 490 c.p.).
Prima di pubblicare conviene una verifica: con il certificato di morte, chiunque vi abbia interesse può chiedere al Registro generale dei testamenti quali atti di ultima volontà sono iscritti a nome del defunto (L. 307/1981, art. 6). Un testamento più recente può revocare quello che si ha in mano, in tutto o in parte se lo dice espressamente (art. 680 c.c.), e comunque nelle disposizioni che non si conciliano con le sue (art. 682 c.c.).
Anche il testamento segreto si pubblica con un verbale: il notaio lo apre appena gli arriva la notizia della morte (art. 621 c.c.). Quello pubblico no: dopo la morte, su richiesta di chi vi ha interesse, il notaio lo passa al repertorio generale degli atti (L. 89/1913, art. 61). Le differenze fra le tre forme sono nella guida al testamento olografo, pubblico e segreto; per le imposte del resto della successione c'è il calcolatore dei costi di successione.