Tre forme ordinarie, e la differenza vera non è il prezzo. È chi scrive, chi conserva il foglio e quanto è facile, dopo la morte, metterlo in dubbio. In ogni forma il testamento resta un atto revocabile fino all'ultimo (art. 587 c.c.); cambiano i requisiti, e con loro i rischi.
Olografo: gratuito, e il più fragile
Basta un foglio. Il testamento dev'essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (art. 602 c.c.), senza testimoni e senza notaio. La data indica giorno, mese e anno; la firma va in fondo alle disposizioni, e vale anche senza nome e cognome se designa con certezza chi scrive.
I tre requisiti non pesano allo stesso modo. Senza autografia o senza firma il testamento è nullo, mentre un difetto della data lo rende solo annullabile, con un'azione che si prescrive in cinque anni dall'esecuzione delle disposizioni (art. 606 c.c.). L'autografia la Cassazione la intende in modo rigoroso: qualunque intervento di un terzo nella scrittura la esclude (Cass. 20703/2013), anche quando un altro si è limitato a guidare la mano del testatore e il testo corrisponde a ciò che voleva (Cass. 9319/2025).
I rischi sono tre, e il primo è banale: il foglio può non essere trovato. Un olografo tenuto in casa non è iscritto da nessuna parte, e se sparisce la successione segue la legge. Poi qualcuno può farlo sparire di proposito; chi sopprime, cela o altera il testamento perde l'eredità per indegnità (art. 463, n. 5, c.c.), e chi lo distrugge o lo occulta per trarne un vantaggio o per danneggiare altri commette un reato (art. 490 c.p.). Ma va provato. Infine l'autenticità si può contestare, e secondo la giurisprudenza della Cassazione non basta disconoscere la scrittura: chi nega che sia del testatore deve promuovere un'azione di accertamento e provare lui che non è autentica, di solito con una perizia grafica.
Il deposito dal notaio attenua i primi due rischi senza cambiare la natura del testamento, che resta olografo con gli stessi requisiti. Il deposito formale si fa con un verbale e viene iscritto nel Registro generale dei testamenti (L. 307/1981, art. 4). Quello fiduciario è una custodia informale, che dal 6 novembre 2023 il notaio può annotare nel Registro volontario dei testamenti olografi del Consiglio nazionale del notariato.
Pubblico: lo scrive il notaio, davanti a due testimoni
Il testatore dichiara la sua volontà al notaio in presenza di due testimoni; il notaio la mette per iscritto e la legge al testatore davanti a loro, e l'atto indica il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione (art. 603 c.c.). Firmano testatore, testimoni e notaio. Se il testatore non può firmare, o può farlo solo con grave difficoltà, ne dichiara la causa, e il notaio la menziona prima della lettura.
Il vantaggio più concreto si vede dopo. Come ogni atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso (art. 2700 c.c.), quindi chi lo contesta deve promuovere un giudizio apposito e portarne l'onere della prova. Il notaio valuta la capacità di chi dispone, può avvertire se una disposizione lede la legittima, e conserva il testamento nella propria raccolta, iscritto nel Registro generale. Costa più delle altre forme, 1.000-2.000 € secondo Altroconsumo (2022), e quasi tutto è compenso: all'Archivio notarile vanno 27,30 € (D.M. 265/2012). Le voci, forma per forma, sono nella guida ai costi del testamento dal notaio.
Segreto: riservato, e quasi mai usato
La scheda può scriverla il testatore o un altro, a mano o a macchina. Se la scrive il testatore la firma in fondo; se è scritta da altri o a macchina, la firma va anche su ciascun mezzo foglio (art. 604 c.c.). Chi sa leggere ma non scrivere, o non ha potuto firmare la scheda, dichiara al notaio di averla letta e perché non l'ha firmata; chi non sa o non può leggere questa forma non la può usare. Il testatore consegna la carta sigillata al notaio davanti a due testimoni, e il notaio scrive sulla carta, o su un involucro che sigilla, l'atto di ricevimento: la consegna, la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei sigilli (art. 605 c.c.).
Unisce la riservatezza dell'olografo alla custodia del notaio, che però il contenuto non lo conosce e quindi non può verificarne la tenuta. Altroconsumo (2022) lo colloca fra 500 e 1.500 €.
Confronto, scelta, e che cosa succede dopo
| Olografo | Pubblico | Segreto | |
|---|---|---|---|
| Norma | Art. 602 c.c. | Art. 603 c.c. | Artt. 604-605 c.c. |
| Chi scrive | Il testatore, a mano | Il notaio, su dichiarazione del testatore | Il testatore o un altro, anche a macchina |
| Testimoni | Nessuno | Due | Due, alla consegna |
| Chi conserva | Il testatore, o il notaio se depositato | Il notaio | Il notaio |
| Come se ne contesta l'autenticità | Azione di accertamento, prova a carico di chi contesta | Querela di falso | Querela di falso sull'atto di ricevimento |
| Costo indicativo (Altroconsumo, 2022) | Nessuno, 100-300 € se depositato | 1.000-2.000 € | 500-1.500 € |
L'olografo basta quando le disposizioni sono semplici e la famiglia è in pace, per esempio con un erede unico; depositarlo costa poco e ne attenua i rischi. Il pubblico conviene quando il patrimonio è rilevante, ci sono figli di unioni diverse o legittimari che potrebbero contestare, o il testatore è anziano o malato e qualcuno potrebbe mettere in dubbio la sua capacità. In ogni forma, le disposizioni che eccedono la quota disponibile non sono nulle: si riducono se il legittimario leso agisce (art. 554 c.c.). Termini e cause per impugnare sono nella guida all'impugnazione del testamento.
Alla morte, olografo e segreto vanno pubblicati da un notaio con un verbale davanti a due testimoni. Chi ha un olografo deve portarlo a un notaio appena sa della morte (art. 620, comma 1, c.c.); il segreto lo apre il notaio che lo custodisce (art. 621 c.c.). La pubblicazione non è un giudizio sulla validità: il notaio descrive lo stato del foglio e ne riproduce il contenuto (art. 620, comma 3, c.c.). Le voci di spesa del verbale sono nella guida ai costi del testamento dal notaio. Il pubblico non si pubblica: il notaio lo passa fra gli atti tra vivi su richiesta di chi vi ha interesse (L. 89/1913, art. 61) e ne comunica l'esistenza agli eredi e ai legatari di cui conosce domicilio o residenza (art. 623 c.c.).
Per sapere se un testamento esiste si chiede il certificato del Registro generale dei testamenti (L. 307/1981, art. 6). La legge vuole la prova del decesso, che per le richieste in Italia si dà con una dichiarazione sostitutiva (D.P.R. 445/2000) nel modulo del Ministero della giustizia, allegando copia del proprio documento d'identità. Per gli olografi non depositati il Ministero della giustizia consiglia di aspettare almeno tre mesi dal decesso, perché il verbale di pubblicazione ci mette tempo ad arrivare al Registro.