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Plusvalenza vendita casa entro 5 anni: quando non si paga

Aggiornato il A cura di Redazione NotaiOnline

Quando scatta la plusvalenza sulla vendita di casa

Vendere un immobile a un prezzo più alto di quello pagato non significa automaticamente dover pagare le tasse sulla differenza. La plusvalenza è imponibile solo in presenza di specifiche condizioni, stabilite dall'art. 67, comma 1, lettera b) del TUIR.

La regola base è questa: se vendi entro cinque anni dalla data del rogito di acquisto, la plusvalenza realizzata entra in gioco fiscalmente. Se vendi dopo i cinque anni, la plusvalenza è esente da tassazione, salvo che l'immobile sia stato ricevuto per donazione (in quel caso il quinquennio si calcola dalla data di acquisto del donante, secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate).

Esistono però tre situazioni in cui la plusvalenza non è tassabile anche prima dei cinque anni:

La prima riguarda l'immobile adibito ad abitazione principale del venditore o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo di possesso. Attenzione: non basta aver stabilito la residenza anagrafica per qualche mese. La norma richiede che l'utilizzo come abitazione principale abbia coperto più della metà del tempo trascorso tra acquisto e vendita. Un immobile acquistato come prima casa ai fini fiscali, ma in cui il proprietario non ha mai vissuto stabilmente, non gode di questa esenzione.

L'esenzione vale anche quando l'immobile è stato acquisito per successione ereditaria, oppure quando si tratta di una pertinenza dell'abitazione principale (garage, cantina) che rientra nei limiti previsti.

Come si calcola la plusvalenza

La base imponibile è la differenza tra il corrispettivo percepito (il prezzo di vendita) e il costo di acquisto aumentato di tutti gli oneri accessori documentati: imposta di registro o IVA pagata all'acquisto, parcella notarile, provvigioni di agenzia, spese di ristrutturazione con regolare fattura. Più spese si riescono a documentare, minore è la plusvalenza.

Sulla plusvalenza così determinata si può scegliere tra due strade. La prima: concorrere al reddito complessivo IRPEF del venditore, con aliquote progressive che, per redditi medi, possono collocarsi tra il 33% e il 43%. In alternativa si può optare per l'imposta sostitutiva del 26%, versata dal notaio al rogito. Quest'ultima opzione è quasi sempre più conveniente per chi ha un reddito imponibile medio-alto, e offre il vantaggio della certezza: si chiude tutto il giorno della firma.


Quanto incide sul rogito

La scelta dell'imposta sostitutiva cambia concretamente il contenuto economico del rogito. Il notaio funge da sostituto d'imposta: riscuote il 26% sulla plusvalenza dichiarata dal venditore e lo versa all'Erario. Questo importo si aggiunge alle normali imposte di trasferimento che paga l'acquirente.

Vediamo due scenari pratici riferiti allo stesso immobile: un appartamento con rendita catastale di 750 euro, acquistato nel 2022 da un privato a 165.000 euro e venduto nel 2026 a 210.000 euro. Le spese documentate all'acquisto (imposta di registro, notaio, agenzia, piccoli lavori con fattura) ammontano a 12.000 euro. La plusvalenza netta è quindi 210.000 - 165.000 - 12.000 = 33.000 euro.

Per il venditore l'imposta sulla plusvalenza è identica nei due scenari: dipende solo dalla plusvalenza realizzata, non da come l'acquirente inquadra l'acquisto. Quello che cambia tra Scenario A e Scenario B è soltanto il lato dell'acquirente, perché l'aliquota di registro varia tra seconda e prima casa.

Scenario A, Acquirente acquista come seconda casa (da privato)

Il valore catastale è 750 × 126 = 94.500 euro. Su questa base l'imposta di registro si applica al 9%: 94.500 × 9% = 8.505 euro (oltre alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 50 euro ciascuna).

A carico del venditore, se sceglie l'imposta sostitutiva al rogito: 33.000 × 26% = 8.580 euro, versati tramite il notaio.

Scenario B, Acquirente acquista come prima casa (da privato)

Il valore catastale è 750 × 115,5 = 86.625 euro. Qui l'imposta di registro scende al 2%: 86.625 × 2% = 1.732 euro (superiore al minimo di 1.000 euro), sempre con ipotecaria e catastale fisse di 50 euro.

A carico del venditore, se sceglie l'imposta sostitutiva: sempre 8.580 euro.

Per l'acquirente la differenza tra i due scenari, di poco superiore a 6.700 euro, è interamente dovuta all'aliquota di registro (9% contro 2%): l'aliquota ridotta spetta solo se chi compra rispetta i requisiti, che trovi spiegati nella guida ai benefici per chi compra la prima abitazione. A questi importi si aggiunge l'onorario del notaio, che non incide sulla plusvalenza del venditore e segue una propria scala: per una stima completa dei costi di acquisto vedi la guida alle spese del rogito oppure prova il calcolatore dedicato.


In pratica

Se stai pianificando una vendita entro il quinquennio, quattro passaggi concreti possono ridurre il carico fiscale o eliminarlo del tutto.

Raccogli tutta la documentazione di spesa relativa all'immobile: il rogito di acquisto, le fatture dei lavori eseguiti, le ricevute dell'agenzia immobiliare, la parcella del notaio. Ogni euro documentato abbassa la plusvalenza tassabile.

Verifica la tua situazione di residenza. Se hai vissuto nell'immobile come abitazione principale per più della metà del periodo intercorso tra acquisto e vendita, potresti essere esente. Controlla le date di iscrizione e cancellazione anagrafica presso il tuo Comune.

Confronta le due opzioni fiscali con un commercialista prima di firmare. Se il tuo reddito complessivo è basso, la tassazione ordinaria IRPEF potrebbe risultare più conveniente dell'imposta sostitutiva al 26%. Se invece sei in uno scaglione alto, il 26% fisso è quasi certamente la scelta migliore.

Comunica al notaio la tua scelta prima del rogito. L'opzione per l'imposta sostitutiva va esercitata nell'atto stesso: non si può scegliere dopo la firma.


Domande frequenti

Quando non si paga la plusvalenza sulla vendita di casa?

Non si paga se vendi dopo 5 anni dall'acquisto, se l'immobile è stato la tua abitazione principale per la maggior parte del possesso, o se lo hai ricevuto per successione.

Cos'è l'imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza immobiliare?

È un'aliquota fissa del 26% sulla plusvalenza, versata al notaio al rogito in alternativa alla tassazione IRPEF ordinaria. L'opzione è stata introdotta dalla L. 266/2005 e l'aliquota è stata portata al 26% dalla L. 160/2019.

Le spese di ristrutturazione riducono la plusvalenza tassabile?

Sì, ma solo se documentate con fatture regolari. Si sommano al costo di acquisto originario, abbassando la differenza imponibile.

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