Dichiarazione del donante sulla provenienza del bene
ObbligatorioAutodichiarazione del donante sull'origine del bene donato (acquisto, eredità, precedente donazione, risparmio per il denaro): è il sostituto della tracciabilità del prezzo, assente nella donazione.
- Dove si ottiene
- Compilata dal donante con allegata documentazione (atto di acquisto, denuncia di successione, estratti conto, contratti). Se l'origine non risulta chiara il notaio può sospendere e segnalare all'Unità di Informazione Finanziaria di Banca d'Italia (art. 35 D.Lgs. 231/2007).
- Costo indicativo
- Gratuito
- Validità
- Valida per l'atto in corso
- Se manca
- Origine non tracciabile = notaio sospende l'atto e valuta segnalazione UIF. Per donazioni di denaro la soglia di rilievo è 5.000 € (art. 49 D.Lgs. 231/2007).
Fonte: Normativa antiriciclaggio