Salta al contenuto principale
Donazioneproceduraimposte

Donazione Immobile 2026: Costi, Franchigia e Rischi | Guida Completa

Pubblicato il A cura di Redazione NotaiOnline

Donare oggi o aspettare la successione: il vero calcolo

Quasi tutti i genitori che chiedono un preventivo per donare casa al figlio arrivano allo studio convinti di una cosa: anticipare il passaggio adesso fa risparmiare tasse. La convinzione poggia su un'aritmetica che fino al 2024 reggeva, ma che la riforma fiscale ha sgretolato. Dal 2025 la disciplina di donazione e successione è stata uniformata in modo sostanziale: stesse aliquote, stesse franchigie, stessa base imponibile. La differenza fiscale netta tra donare oggi e ricevere domani, per il caso classico padre-figlio sotto il milione, è zero.

Il vantaggio fiscale residuo, quando esiste, è marginale. Sotto la franchigia da un milione per coniuge e figli, sia la donazione sia la successione costano lo stesso: imposta zero, restano solo ipotecaria e catastale al 2% e 1% sul valore catastale (D.Lgs. 347/1990 art. 1 e 10). Sopra la franchigia il 4% si paga in entrambi i casi. Anche il timore di una stretta sulle franchigie, agitato in più stagioni politiche, non si è tradotto in legge: nessuna delle ultime leggi di bilancio ha modificato l'impianto delle franchigie sui trasferimenti gratuiti tra parenti.

Cosa cambia davvero allora. Cambiano due cose, e nessuna delle due è strettamente fiscale. La prima: certezza dei tempi. Donare adesso significa sapere oggi che il bene è già del figlio, che la rendita o l'uso dell'immobile gli appartiene da subito, che eventuali interventi (ristrutturazione, mutuo per ampliamento) si finanziano sul suo merito creditizio. La successione, invece, può aprirsi tra cinque anni o tra trenta; lo scenario rimane sospeso. La seconda: tutela dei legittimari. Una donazione fatta a uno solo dei tre figli sposta un asse patrimoniale che la successione avrebbe distribuito secondo le quote di riserva. Questa scelta crea un debito latente che il sistema permette di rivendicare anche molti anni dopo. È il tema centrale di questa guida, sviluppato più avanti.

Esiste poi un calcolo opposto: chi ha più senso che doni è il proprietario anziano che vuole semplificare il futuro dei figli evitando perizie, asseverazioni, dichiarazione di successione. La donazione si conclude in una seduta dal notaio; la successione in dodici mesi di pratica fiscale, più l'eventuale divisione tra coeredi. Per un immobile da 300.000 euro lasciato a un unico figlio, il fastidio amministrativo è la vera variabile. Il fisco non lo è.

Un ultimo elemento entra raramente nei colloqui ma pesa sul ragionamento. Donare è irreversibile. Una volta firmato l'atto pubblico, il bene è uscito dal patrimonio del donante e il donante non può tornare indietro salvo casi tassativi (ingratitudine del donatario, sopravvenienza di figli al momento dell'atto: artt. 800-803 c.c.). La successione, invece, si modifica fino all'ultimo respiro con un testamento. Chi vuole flessibilità, sceglie il testamento. Chi vuole certezza adesso, sceglie la donazione. È una scelta di carattere, prima ancora che di pianificazione fiscale.

Franchigia, aliquote e calcolo concreto dell'imposta

Il sistema poggia su tre coppie franchigia-aliquota fissate dall'art. 56 del D.Lgs. 346/1990 e mai più modificate nella sostanza dal 2006. Coniuge e figli (e altri parenti in linea retta come i nipoti ex filio in caso di rappresentazione): un milione di euro di franchigia ciascuno, poi 4% sull'eccedenza. Fratelli e sorelle: 100.000 euro di franchigia, poi 6%. Altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo: nessuna franchigia, aliquota 6%. Tutti gli altri (estranei, conviventi non sposati, amici): nessuna franchigia, aliquota 8%.

La franchigia è personale. Se un genitore dona a tre figli, ciascun figlio porta in casa il proprio milione di tetto esente. Il padre può quindi distribuire tre milioni di euro di patrimonio senza alcuna imposta sulla donazione. Il dato torna spesso a sorpresa, ma è uno dei meccanismi più potenti del sistema fiscale italiano sui trasferimenti gratuiti, e a oggi nessuna riforma lo ha intaccato.

La base imponibile, qui sta la sorpresa per molti, non è il prezzo di mercato dell'immobile ma il suo valore catastale rivalutato, identico a quello usato per la prima casa in compravendita: rendita catastale moltiplicata per 115,5 (prima casa) o per 126 (seconda casa o lusso). Un appartamento a Milano con rendita 1.500 EUR e moltiplicatore 126 vale 189.000 EUR ai fini dell'imposta di donazione, anche se il prezzo di mercato è il triplo. Questo allinea la donazione al regime prezzo-valore della compravendita tra privati (L. 266/2005 art. 1, comma 497) e produce un risparmio fiscale strutturale che ribadisce, dal lato pratico, perché donare resti spesso conveniente in valore assoluto contro una ipotetica vendita.

Un esempio concreto chiarisce tutto. Un padre dona ai due figli, in parti uguali, un appartamento a Bologna del valore di mercato di 400.000 EUR. La rendita catastale è 1.000 EUR; moltiplicatore 126 (seconda casa per i figli, che hanno già la prima); valore imponibile 126.000 EUR. Ciascun figlio riceve la metà, 63.000 EUR di base imponibile. Sotto franchigia per entrambi: imposta di donazione zero. Restano l'ipotecaria al 2% e la catastale all'1% sul valore imponibile complessivo, quindi 2.520 + 1.260 = 3.780 EUR di imposte ipocatastali, da pagare al rogito. Più l'onorario del notaio (in genere 1.500-2.500 EUR per una donazione semplice di questo importo, IVA inclusa) e i bolli.

Il calcolatore donazione restituisce il costo del singolo caso. Per una donazione genitore-figlio di un appartamento prima casa con rendita catastale di 1.000 EUR (valore catastale 115.500 EUR, valore di mercato indicativo 250.000 EUR), il totale tipico è 2.900-4.600 EUR: imposta ipotecaria fissa 200 EUR + catastale fissa 200 EUR per la prima casa del donatario (D.Lgs. 347/1990, regime prima casa donatario), onorario notarile 1.500-2.500 EUR oltre IVA al 22%, bollo sull'atto 230 EUR (D.P.R. 642/1972), visure ipotecarie e catastali circa 80 EUR. Sopra la franchigia da un milione si aggiunge il 4% dell'eccedenza come imposta di donazione. La forchetta riflette zona geografica e complessità (atti modali, riserve di usufrutto, donazioni a più beneficiari).

Una variante che spesso sfugge: la donazione con riserva di usufrutto. Il donante mantiene il diritto di abitare l'immobile fino alla morte (o per un periodo determinato); al figlio passa solo la nuda proprietà. Fiscalmente il valore della nuda proprietà si calcola applicando un coefficiente fissato per età del donante (D.P.R. 131/1986 art. 14 e annessa tabella). Un donante di 75 anni cede una nuda proprietà che vale circa il 50% dell'immobile pieno; la donazione resta dentro la franchigia anche su immobili di pregio. Quando il donante muore l'usufrutto si consolida automaticamente sul nudo proprietario, senza ulteriori imposte (è il vero meccanismo di pianificazione successoria via donazione, ed è anche quello su cui si concentrano le maggiori contestazioni dell'agenzia delle entrate quando il valore catastale appare manifestamente sproporzionato al mercato).

L'azione di riduzione: il rischio del ventesimo anno

Qui sta la parte della guida che vale lo studio prima di prendere appuntamento dal notaio. La donazione è un atto sostanziale, non un movimento meramente fiscale: incide sull'asse ereditario futuro del donante. La legge tutela alcuni parenti molto stretti (coniuge, figli, ascendenti in mancanza di figli) garantendo loro una quota minima del patrimonio, detta quota di legittima o quota di riserva (art. 536 c.c. e successivi). Una donazione che intacca questa quota può essere riequilibrata, dopo la morte del donante, dall'azione di riduzione (artt. 553-564 c.c.).

Cosa significa nella pratica. Il padre dona casa al figlio maggiore, escludendo gli altri due. Alla sua morte i due figli esclusi possono agire in giudizio per ottenere la riduzione della donazione fino al ripristino della loro legittima. Il termine di prescrizione decennale decorre dall'apertura della successione (art. 2946 c.c., termine ordinario applicato dalla giurisprudenza all'azione di riduzione). Il termine è lungo e la giurisprudenza recente delle Sezioni Unite ne ha confermato l'ampiezza in ipotesi controverse.

Il vero problema arriva quando il donatario nel frattempo ha venduto. L'azione di riduzione produce effetti reali, non solo personali: se il bene donato è stato alienato a terzi, i legittimari possono chiedere la restituzione anche contro l'acquirente, sempre che non siano decorsi vent'anni dalla trascrizione della donazione (art. 561 c.c.). È il termine che ha reso, di fatto, le case oggetto di donazione molto difficili da vendere e quasi impossibili da ipotecare per i primi vent'anni. Le banche scrupolose chiedono il decorso di questo termine, oppure una polizza assicurativa che copra il rischio di riduzione, prima di concedere mutuo all'eventuale acquirente.

Esistono due rimedi tecnici per chi vuole donare senza appesantire il bene per due decenni. Il primo, oggetto di dibattito dottrinale e ancora controverso, è la rinuncia preventiva all'azione di riduzione da parte dei figli viventi del donante (atto pubblico contestuale alla donazione). Il secondo è l'opposizione alla donazione introdotta dalla L. 80/2005, che ha modificato gli artt. 561 e 563 c.c.: gli eredi legittimari possono notificare un atto formale al donatario per interrompere il termine ventennale di prescrizione (art. 563, comma 4, c.c.). Senza questa opposizione, il termine ventennale decorre regolarmente; con l'opposizione, il rischio resta in vita finché il legittimario è in vita o non rinuncia.

Il secondo rimedio, di gran lunga il più utilizzato nella pratica notarile attuale, è l'atto di provenienza donativa abbinato a una polizza assicurativa donazione (in genere stipulata dal donatario stesso al momento dell'eventuale vendita). Costa circa lo 0,3-0,8% del valore garantito, una tantum, e copre il futuro acquirente contro il rischio. Le compagnie italiane (Allianz, UnipolSai, ARAG con polizze specifiche) la propongono come standard sulle compravendite di case provenienti da donazione. Per il donatario che vuole vendere casa entro i vent'anni, è la via maestra.

C'è un caso pratico che vale la pena conoscere. Il padre, vedovo e con un solo figlio, dona al figlio l'unica casa di proprietà. Alla sua morte non esistono altri legittimari oltre al figlio donatario. L'azione di riduzione non può essere esercitata da nessuno. La donazione è sostanzialmente blindata sin dal primo giorno, anche se in teoria il termine ventennale di trascrizione esiste lo stesso. Le banche e i futuri acquirenti, però, ragionano in termini di rischio astratto: la prassi richiede comunque la polizza o il decorso dei vent'anni, anche quando il rischio concreto è inesistente. La distanza tra legge e prassi bancaria è una delle frustrazioni più ricorrenti per chi acquista una casa di provenienza donativa.

Procedura, documenti e tempi dal notaio

L'atto di donazione di un immobile richiede la forma dell'atto pubblico con due testimoni (art. 782 c.c.). Senza testimoni l'atto è nullo. La presenza di due persone capaci di intendere e volere, estranee alla famiglia delle parti, è uno dei pochi residui del diritto romano nella pratica notarile italiana contemporanea. Lo studio del notaio fornisce in genere i testimoni (impiegati o praticanti) se il cliente non porta i propri.

I documenti richiesti coincidono con quelli di una compravendita più una verifica patrimoniale aggiuntiva. Lato immobile: visura catastale aggiornata, planimetria catastale conforme allo stato dei luoghi, certificato di destinazione urbanistica se il bene è un terreno o una casa rurale, attestato di prestazione energetica (APE) in corso di validità. Lato persone: codice fiscale e documento di identità di donante, donatario e testimoni; certificato di stato civile del donante per la dichiarazione di stato libero o matrimoniale; in caso di donante coniugato in comunione, il consenso del coniuge non donante se il bene è in comunione (art. 180 c.c.). Lato fiscale: gli estremi di provenienza del bene per ricostruire la catena dei trasferimenti, utile sia ai fini delle imposte ipotecarie sia per il file di provenienza che resta in studio per dieci anni.

I tempi reali dalla prima telefonata al rogito sono in genere 3-5 settimane: una settimana per la richiesta delle visure ipotecarie e catastali, una per la lettura della provenienza del bene e la predisposizione della bozza di atto, una per il confronto con il cliente sulle clausole (riserva di usufrutto sì o no, dispensa da collazione sì o no, eventuale apposizione di condizioni), una per la fissazione dell'appuntamento di firma. La donazione tra coniugi non residenti nello stesso Comune può allungare i tempi di altri 7-10 giorni per le verifiche di stato civile.

Una nota sulla clausola di dispensa da collazione (art. 737 c.c.): il donante può inserire nell'atto una dichiarazione che esonera il donatario dal portare il valore del bene donato nella massa ereditaria al momento della successione. Senza la dispensa, l'art. 737 prevede che il figlio che ha ricevuto la donazione debba conferire il valore del bene, in sede di divisione ereditaria, per garantire parità tra coeredi. La dispensa è quasi sempre raccomandata quando l'intenzione del donante è davvero quella di favorire uno solo dei figli. Senza la dispensa, l'effetto pratico della donazione viene neutralizzato in sede di divisione (resta solo l'effetto fiscale, già visto sopra come modesto).

Una domanda ricorrente sui costi accessori. Quanto pesa l'onorario notarile sulla donazione di un immobile, in concreto. La regola pratica è la stessa della compravendita: scala regressiva sul valore catastale, con un floor minimo intorno ai 1.500 EUR. Una donazione su immobile a Milano con valore catastale di 180.000 EUR sconta in genere 1.800-2.200 EUR di onorario; sopra i 500.000 EUR di valore catastale si sale a 3.500-5.000 EUR. Più IVA al 22%. Lo studio applica spesso uno sconto del 10-20% sulle donazioni "semplici" (un solo donante, un solo donatario, immobile libero da iscrizioni pregiudizievoli) perché la pratica è meno impegnativa di una compravendita. Vale la pena chiedere preventivi a due o tre studi prima di prenotare la firma.

Le imposte ipotecaria e catastale meritano un'ultima nota. Si pagano sul valore imponibile della donazione (rendita catastale × moltiplicatore), non sul valore di mercato. Per la donazione tra parenti in linea retta, beneficio prima casa per il donatario, l'ipotecaria scende a 200 EUR fissi e la catastale a 200 EUR fissi (D.Lgs. 347/1990 art. 1 e tariffa allegata). Non è un dettaglio: su un immobile da 300.000 EUR di valore catastale il risparmio è di circa 8.600 EUR. La condizione è che il donatario non possieda già una prima casa nel territorio nazionale, e che dichiari nell'atto di donazione l'intenzione di stabilire la residenza nel Comune dell'immobile entro 18 mesi (le stesse regole della compravendita prima casa, già note al lettore). Il beneficio è cumulabile con la franchigia di un milione di euro.

Il file completo dei documenti necessari, con il dettaglio per ciascuna situazione (donazione con riserva di usufrutto, donazione tra coniugi, donazione di nuda proprietà, donazione di terreno agricolo) è disponibile nella sezione /documenti/donazione/. Il calcolatore al link /calcolo-notaio/donazione/ produce una stima dei costi totali (imposta, ipotecaria, catastale, onorario, bolli) calibrata sul valore catastale dell'immobile e sul grado di parentela tra le parti. Per i casi specifici (donazione al figlio sopra il milione, donazione tra fratelli, donazione con riserva di usufrutto, donazione di immobile gravato da mutuo) il sito ospita guide dedicate sotto la sezione /guida/ con tag donazione.

Calcola i tuoi costi notarili

Stima gratuita e dettagliata in pochi secondi

Vai al calcolatore

Vedi anche

Altre guide su questo tema