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Revoca della procura notarile: forma, terzi e costi

Aggiornato il A cura di Redazione NotaiOnline
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Una procura si può revocare quando si vuole, ma la cosa che il codice chiede davvero non è una forma: è che i terzi lo sappiano. Le modificazioni e la revoca della procura vanno portate a loro conoscenza con mezzi idonei; se non lo sono, non si possono opporre a chi ha contrattato con il procuratore, a meno di provare che quel terzo, al momento del contratto, la revoca la conosceva (art. 1396 c.c.). Tradotto: si può revocare una procura in modo perfettamente valido e ritrovarsi lo stesso vincolati a un contratto che il procuratore ha firmato dopo, con qualcuno che non ne sapeva nulla.

Che forma deve avere la revoca

Qui c'è un equivoco diffuso, e va sciolto con precisione. L'art. 1392 c.c. dice che la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere. Della revoca non dice niente, e nemmeno l'art. 1396, che si occupa solo di come farla conoscere. Se la revoca di una procura notarile debba avere a sua volta la stessa forma è una questione che la dottrina discute, e non c'è una norma che la risolva.

Nella pratica la domanda si scioglie guardando all'effetto che serve. Una revoca fatta dal notaio porta una data certa e un'identità verificata; una lettera al procuratore ha valore fra le due parti ma, da sola, non raggiunge i terzi. Per questo, quando la procura è notarile e riguarda beni di valore, la strada prudente è revocarla davanti a un notaio (non per forza lo stesso che l'aveva ricevuta) e poi farlo sapere.

Il procuratore, a poteri cessati, deve restituire il documento da cui risultano (art. 1397 c.c.): chiedergli indietro l'originale o la copia che ha in mano toglie di mezzo lo strumento con cui potrebbe ancora presentarsi a qualcuno. Se la procura era stata data da più persone con un unico atto per un affare comune, la revoca ha effetto solo se la fanno tutte, salvo giusta causa (art. 1726 c.c., dettato per il mandato).

Farla sapere a chi potrebbe contrattare

I mezzi idonei non sono elencati: dipendono da chi potrebbe trattare con il procuratore. Non esiste un registro pubblico in cui cercare le procure (i registri immobiliari trascrivono i contratti sugli immobili, non le procure), quindi di solito la revoca si comunica per iscritto, con data certa, a chi si sa che potrebbe ricevere la procura: la banca, l'agenzia o l'acquirente con cui si stava trattando, il notaio presso cui era fissato il rogito. Il terzo, dal canto suo, ha diritto di farsi giustificare i poteri del rappresentante e di averne una copia firmata (art. 1393 c.c.), ed è spesso lì che una revoca comunicata per tempo produce il suo effetto.

C'è un'eccezione in cui il mezzo idoneo è scritto nella legge. Per l'institore e per i procuratori che agiscono stabilmente per un'impresa (artt. 2206 e 2209 c.c.), gli atti che limitano o revocano la procura vanno depositati per l'iscrizione nel Registro delle imprese, anche se la procura non era stata pubblicata; senza iscrizione la revoca non è opponibile ai terzi, salvo prova che la conoscessero (art. 2207 c.c.). E la forma qui conta: la procura dell'institore si deposita con la firma del preponente autenticata (art. 2206 c.c.), e il giudice del registro delle Marche ha ritenuto che per la revoca di una procura già iscritta serva la stessa forma. I dettagli sono nella guida sulla procura institoria.

Quando la revoca non basta: la procura irrevocabile

Il mandato che di solito sta dietro la procura è revocabile, ma con due limiti che vanno tenuti distinti (art. 1723 c.c.). Se le parti hanno pattuito l'irrevocabilità, chi revoca lo stesso ottiene l'effetto ma risponde dei danni, salvo giusta causa. Se invece il mandato è conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi, la revoca non lo estingue, a meno che l'atto disponga diversamente o ci sia una giusta causa, e non lo estinguono nemmeno la morte o l'incapacità sopravvenuta di chi l'ha dato.

Un esempio è la procura a vendere rilasciata dal promittente venditore al promissario acquirente dentro un preliminare, per garantire che il rogito si faccia. Chi la firma accetta di non poterla ritirare a piacimento, e prima di farlo conviene averlo chiaro. Se poi il procuratore è anche l'acquirente, c'è un'altra regola da rispettare: il contratto che il rappresentante conclude con se stesso è annullabile, salvo che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente o che il contenuto sia fissato in modo da escludere il conflitto di interessi (art. 1395 c.c.).

La revoca non è l'unico modo in cui una procura finisce. Il mandato si estingue anche per scadenza del termine, per compimento dell'affare, per rinuncia del mandatario e per morte, interdizione o inabilitazione di una delle parti (art. 1722 c.c.); chi rinuncia senza giusta causa risponde dei danni, e se il mandato è a tempo indeterminato ne risponde quando non ha dato un congruo preavviso (art. 1727 c.c.). Anche queste cause di estinzione non valgono contro i terzi che le hanno ignorate senza colpa (art. 1396, secondo comma, c.c.).

Quanto costa e cosa portare dal notaio

Il nostro calcolatore non ha una voce per la revoca, e non è un caso: l'onorario è libero e va chiesto nel preventivo. Le imposte, invece, dipendono dalla forma. Una revoca per atto pubblico o con firma autenticata è un atto notarile senza contenuto patrimoniale, e la tariffa dell'imposta di registro lo mette fra quelli da registrare in termine fisso con l'imposta fissa, oggi 200 € (D.P.R. 131/1986, Tariffa parte prima, art. 11); l'esonero previsto per le procure rilasciate per un solo atto (parte seconda, art. 6) riguarda appunto le procure, non le revoche. A questo si aggiungono il bollo e i diritti dell'atto. Per la revoca di un institore o di un procuratore d'impresa si pagano anche i diritti di segreteria e il bollo della pratica al Registro delle imprese. Per un confronto con quanto costa la procura stessa c'è la guida sul costo della procura notarile.

Da portare: un documento d'identità e il codice fiscale di chi revoca, gli estremi della procura da revocare (notaio, data, numero di repertorio, o una copia) e l'elenco delle persone a cui comunicarla. Se la procura era stata data da più persone con un unico atto per un affare comune, di regola devono revocarla tutte.

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