Per revocare una procura notarile basta una raccomandata al delegato. Idea diffusa, sbagliata. Quella raccomandata serve a far cessare il rapporto interno tra rappresentato e rappresentante, ma non rende la revoca opponibile ai terzi che, ignari, continuano a contrattare con il procuratore. La differenza non è teorica: chi vende casa al delegato di un'altra persona "convinto" che la procura sia stata revocata può vedersi rispedire l'atto al mittente, perché in buona fede ha confidato nei poteri ancora apparenti.
La legge è esplicita. La revoca segue la stessa forma della procura originaria (art. 1396 c.c.): se la procura era atto pubblico, anche la revoca è atto pubblico; se autenticata, idem. Senza questa simmetria formale, la revoca vale solo tra le parti.
Forma della revoca: la regola di simmetria
L'art. 1396 c.c. fissa il principio. Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei e con la stessa forma dell'atto originario. In pratica: se la procura era stata firmata davanti al notaio per una compravendita, la revoca va firmata davanti al notaio. Una lettera, anche raccomandata, non sostituisce l'atto notarile.
Il principio vale anche al contrario. Una procura per atti che non richiedono forma scritta (riscossione di un assegno, partecipazione a un'assemblea condominiale, ritiro di documenti presso un ufficio) può essere revocata con una semplice comunicazione scritta. La forma della revoca segue sempre quella della procura, non viceversa.
Per i terzi la revoca è opponibile solo se sono in grado di conoscerla. Per le procure trascritte nei registri immobiliari (es. una procura speciale a vendere un determinato immobile), la revoca va trascritta nei registri stessi (art. 2645 c.c.): senza trascrizione, l'acquirente che compra dal procuratore in buona fede acquista comunque validamente la proprietà.
Quando la procura è irrevocabile
Esiste un'eccezione importante. L'art. 1723 c.c. disciplina il mandato in rem propriam, cioè conferito anche nell'interesse del mandatario o di un terzo. In questi casi la procura non è revocabile salvo che sia diversamente stabilito o sussista una giusta causa (art. 1723, comma 2, c.c.). L'interesse del mandatario rilevante ai fini dell'irrevocabilità deve essere distinto e qualificato, non un semplice interesse al compenso.
Caso pratico più comune: la procura irrevocabile a vendere conferita dal promittente venditore al promissario acquirente all'interno di un contratto preliminare. Serve a garantire l'adempimento. Il promittente venditore non può ritirare i poteri unilateralmente; può farlo solo per giusta causa documentabile. È uno strumento contrattuale forte, da usare con cautela: il rappresentato perde il controllo sull'operazione.
L'altra causa di estinzione della procura è automatica e merita di essere ricordata. Morte, interdizione o inabilitazione del rappresentato o del rappresentante. Compimento dell'atto, nelle procure speciali per un singolo affare. Rinuncia del procuratore (art. 1727 c.c., con preavviso ragionevole se la procura è onerosa). Scadenza del termine, se previsto.
Quanto costa e cosa portare in studio
Una revoca di procura speciale non registrata ha costi limitati. Onorario notarile €100-300 secondo studio, IVA 22%, bolli atto €32, diritti repertorio €4,60. Range totale tipico €160-403. Per la revoca di procura generale, che è stata registrata al momento del rilascio, anche la revoca va registrata: €200 di registro, €45 di bollo registrazione, €4,60 di archivio per €249,60 di imposte fisse aggiuntive. Range totale €410-650.
Se la procura era trascritta nei registri immobiliari, la trascrizione della revoca aggiunge i diritti di trascrizione e di voltura (circa €90 complessivi tra Conservatoria e Catasto). I tempi: 5-15 giorni lavorativi per la trascrizione, durante i quali la procura appare ancora attiva nei pubblici registri. Per stimare il costo nel tuo caso prova il calcolatore della procura.
Documenti da portare in studio: identità e codice fiscale del rappresentato; copia della procura da revocare (o riferimenti dell'atto: notaio, repertorio, data); eventuale documentazione di trascrizione nei registri immobiliari. Conviene anche informare per iscritto il delegato della revoca, in parallelo all'atto notarile: serve a interrompere subito il rapporto interno mentre la trascrizione formale segue i suoi tempi.
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