Una procura generale per un genitore anziano si firma davanti al notaio anche a casa, in RSA o in ospedale, e secondo la nostra stima costa 799,60-1.165,60 € con la trasferta, imposte comprese. Quando un genitore non riesce più a seguire i propri affari, in famiglia si parla spesso di "fare la procura", e l'errore tipico è pensare che procura e amministrazione di sostegno siano la stessa cosa, o due strade intercambiabili. Non lo sono, e la prima domanda da farsi è: il genitore è ancora capace di intendere e di volere?
Se la risposta è sì, la procura è lo strumento giusto: un atto volontario, conferito dall'anziano in persona, che di regola si può revocare quando si vuole (artt. 1396 e 1723 c.c.; la revoca va portata a conoscenza dei terzi). Se la risposta è no (una demenza in stadio avanzato, uno stato di incoscienza), la procura non va fatta. L'atto compiuto da chi era incapace di intendere o di volere in quel momento può essere annullato, su istanza sua o dei suoi eredi, se ne deriva un grave pregiudizio (art. 428 c.c.). La strada è allora l'amministrazione di sostegno, che nomina il giudice tutelare (artt. 404-413 c.c., introdotti dalla L. 6/2004). Non serve però che la capacità sia persa: l'amministratore si può chiedere anche per chi è lucido ma, per un'infermità o una menomazione fisica, non riesce a provvedere ai propri interessi, anche solo in parte o per un periodo (art. 404 c.c.). E finché è capace, il genitore può designare lui stesso, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, chi vorrebbe come amministratore di sostegno se un giorno servisse (art. 408 c.c.).
Su questo istituto è in arrivo una riforma. La L. 167/2025, in vigore dal 29 novembre 2025, all'art. 17 delega il Governo a riordinare interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno entro ventiquattro mesi, con il graduale superamento delle prime due e poteri dell'amministratore graduati sulla condizione della persona. Finché i decreti legislativi non saranno adottati resta in vigore la disciplina del 2004.
La verifica della capacità: il momento decisivo
Il notaio non si limita a leggere l'atto: la legge notarile gli chiede di indagare la volontà delle parti (art. 47 della L. 89/1913). Con un anziano questo vuol dire accertarsi che capisca che cosa sta firmando, a chi dà i poteri e per fare che cosa. Se il dubbio sulla capacità resta, il notaio può rifiutarsi di ricevere l'atto: una procura firmata da chi non era capace resta esposta all'annullamento (art. 428 c.c.).
Per questo conviene arrivare preparati. Un certificato medico recente è utile soprattutto quando ci sono patologie neurodegenerative, e il notaio può chiederlo prima di procedere. La presenza dei figli non è richiesta, e un notaio può preferire parlare con l'anziano da solo: è il modo più semplice di escludere pressioni. Se invece l'anziano non sa o non può più leggere e scrivere, per la vista o per le mani, all'atto servono due testimoni (art. 48 della L. 89/1913), e conviene dirlo allo studio in anticipo.
Notaio a domicilio: come si organizza
Quando l'anziano non può andare in studio (allettato, in RSA, ricoverato), è il notaio a spostarsi. La legge notarile glielo consente in tutta la regione in cui ha sede, o in tutto il distretto della Corte d'appello se questo comprende più regioni (artt. 26 e 27 della L. 89/1913). Anche il compenso per la trasferta si concorda con lo studio: il nostro calcolatore lo stima in 150 € in più sull'onorario, quindi con l'IVA, cioè 183 € in tutto.
Conviene dire subito allo studio dove si firmerà e in che condizioni è l'anziano, e avvisare la struttura, che ha le sue regole per l'ingresso di chi viene da fuori. Se c'è fretta, per esempio in un ricovero che si complica, va detto al momento della prima telefonata: quando lo studio fa pagare l'urgenza, il calcolatore aumenta l'onorario del 50% per una procura entro 48 ore e lo raddoppia entro 24.
Cosa conferire: generale o speciale
Per la gestione corrente del patrimonio (il conto, le utenze, gli affitti) di solito si sceglie una procura generale, che copre gli atti di ordinaria amministrazione (art. 1708 c.c., dettato per il mandato). Per gli atti che la eccedono, come la vendita di un immobile o un mutuo, il procuratore non ha poteri se la procura non li indica espressamente: l'atto firmato senza quei poteri non vincola il genitore, salvo che lui lo ratifichi (artt. 1398 e 1399 c.c.), e per questo il notaio, prima di stipulare, controlla che cosa la procura consente. La donazione ha una regola più stretta: è nullo il mandato che lascia al procuratore la scelta del donatario o dell'oggetto (art. 778 c.c.), quindi chi riceve e che cosa li decide il genitore nella procura. Per un immobile, poi, la procura deve avere la forma richiesta per l'atto da compiere (art. 1392 c.c.), quindi passa comunque dal notaio. Per il solo conto corrente, prima di andare dal notaio, vale la pena chiedere alla banca che cosa accetta: la guida sulla procura per banca e mutuo spiega perché.
Non conviene esagerare con i poteri. Una procura molto ampia espone l'anziano se chi la riceve non agisce nel suo interesse, e il rimedio arriva dopo il danno: il contratto concluso dal procuratore in conflitto di interessi si può annullare su domanda del rappresentato, ma solo se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dall'altra parte (art. 1394 c.c.). Spesso è più prudente una procura mirata agli atti che servono davvero, da estendere se ne servono altri.
Quanto costa la procura generale, a domicilio e in studio
La procura generale si registra con l'imposta fissa di 200 € (D.P.R. 131/1986, Tariffa parte prima, art. 11); a questa si aggiungono 30 € di bollo forfettario sulla registrazione (D.P.R. 642/1972, Tariffa, art. 1, comma 1-bis.1, n. 2) e 4,60 € di tassa d'archivio (D.M. 265/2012, art. 6, lett. d) n. 7: il 10% del parametro di 46 €), per 234,60 € di imposte fisse. Poi ci sono l'onorario, che il calcolatore stima fra 300 e 600 €, la trasferta di 150 € se il notaio viene a casa, l'IVA al 22% su entrambi (99-165 € con la trasferta, 66-132 € senza) e 16 € di bollo sulla copia conforme. Dal 1° gennaio 2027 imposta di registro e bollo passano nel testo unico dei tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025), che cambia gli articoli da citare; fino ad allora valgono i riferimenti indicati qui.
| Dove si firma | Totale stimato |
|---|---|
| A domicilio, in RSA o in ospedale | 799,60-1.165,60 € |
| In studio | 616,60-982,60 € |
Una procura speciale per un solo atto, per esempio per riscuotere un credito o firmare un contratto, non si registra se non in caso d'uso (D.P.R. 131/1986, Tariffa parte seconda, art. 6) e costa molto meno: 154-398 € in studio, 337-581 € con la trasferta. A queste cifre si aggiunge al massimo una tassa d'archivio di 2,30 € (il 10% del parametro di 23 € delle procure diverse dalla generale, D.M. 265/2012, art. 6, lett. e) n. 2), che l'art. 2 dello stesso decreto lega agli atti soggetti a registrazione. Per rifare il conto sul tuo caso c'è il calcolatore della procura, che però oggi aggiunge a ogni procura una seconda voce di 4,60 € («diritti di repertorio») che il D.M. 265/2012 non prevede, e quindi mostra fino a 4,60 € in più delle cifre di questa guida: qui si applica la sola tassa d'archivio del decreto (art. 2).
Documenti da preparare: documento d'identità e codice fiscale dell'anziano e del procuratore, l'eventuale certificato medico recente, l'elenco dei beni e dei rapporti da gestire. Se invece l'anziano non è più in grado di provvedere ai propri interessi, il ricorso per l'amministrazione di sostegno va al giudice tutelare del luogo in cui ha la residenza o il domicilio (art. 404 c.c.), e possono presentarlo l'interessato stesso, il coniuge o la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo e il pubblico ministero (artt. 406 e 417 c.c.); se l'anziano è seguito da una struttura sanitaria o sociale, i suoi responsabili sono tenuti a presentarlo o a segnalare il caso al pubblico ministero (art. 406 c.c.). Il percorso è nella guida su amministratore di sostegno e notaio.
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