La differenza sta nell'ampiezza, e ha conseguenze sulla forma, sulle tasse e sul rischio. La procura speciale dà il potere di compiere uno o più atti determinati: vendere quell'appartamento, firmare quel mutuo con quella banca. La procura generale riguarda tutti gli affari di chi la rilascia, ma si ferma all'ordinaria amministrazione: il codice lo dice per il mandato generale, che non comprende gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non sono indicati espressamente (art. 1708 c.c.). In entrambi i casi il contratto concluso dal procuratore nei limiti dei poteri produce effetto direttamente in capo a chi l'ha nominato (art. 1388 c.c.).
Cosa copre l'una e l'altra
Con una procura generale, di solito, il procuratore gestisce conti, incassa canoni e crediti, paga, firma i contratti della gestione ordinaria, la sostituisce presso uffici ed enti. Non può invece, se la procura non lo dice espressamente, vendere o comprare immobili, concedere ipoteche, accettare o rinunciare a un'eredità, transigere o donare. Per questi atti le strade sono due: una procura generale che li elenchi, o una procura speciale ad hoc, che è quella che si usa più spesso perché circoscrive i poteri a ciò che serve.
La speciale, infatti, si esaurisce con l'atto per cui è stata data e lascia poco spazio a usi diversi da quello previsto. Per una vendita conviene che dica almeno quale immobile, con i dati catastali, e a quale prezzo minimo o con quale criterio: oltre i limiti dei poteri il procuratore agisce senza potere e il contratto non vincola il rappresentato, salvo ratifica (artt. 1398 e 1399 c.c.). Due casi particolari: la donazione per procura si può fare, ma è nullo il mandato che lascia al procuratore la libera scelta del donatario o dell'oggetto; è valido se la scelta avviene fra persone o cose indicate dal donante, o entro limiti di valore da lui fissati (art. 778 c.c.); il matrimonio per procura è ammesso solo in tempo di guerra, per i militari e per chi si trova al seguito delle forze armate, oppure, con autorizzazione del tribunale, quando uno degli sposi risiede all'estero e ci sono gravi motivi; la procura deve indicare l'altro sposo, si fa di regola per atto pubblico e il matrimonio va celebrato entro 180 giorni (art. 111 c.c.).
La generale ha senso quando chi la rilascia starà lontano a lungo o non può seguire di persona una gestione fatta di tanti atti ricorrenti. Il prezzo è la fiducia: dura finché non si revoca o non si estingue, e copre molto.
Che forma deve avere
Qui le due procure si comportano allo stesso modo, perché la regola è una sola: la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere (art. 1392 c.c.). La forma dipende quindi dall'atto finale, non dal tipo di procura.
Per vendere o comprare un immobile il contratto va fatto per iscritto (art. 1350 c.c.) e, per essere trascritto, deve essere un atto pubblico o una scrittura con firma autenticata (art. 2657 c.c.); la procura, che il notaio allega all'atto (art. 51 L. 89/1913), passa quindi anch'essa dal notaio. Lo stesso vale per un mutuo con ipoteca, che si iscrive in base a un atto pubblico o a una scrittura autenticata (art. 2835 c.c.), e per una donazione, che si fa per atto pubblico (art. 782 c.c.). Per un contratto che la legge non vuole scritto, la procura non ha bisogno del notaio; per partecipare e votare in un'assemblea basta una delega scritta nella SPA (art. 2372 c.c.); nella SRL la legge ammette la rappresentanza e chiede di conservarne la documentazione (art. 2479-bis c.c.), salvo diversa previsione dello statuto. Nel dubbio conviene chiedere a chi riceverà la procura (la banca, il notaio del rogito) quale forma pretende.
La differenza vera fra le due, sul piano formale, è fiscale. Le procure rilasciate per il compimento di un solo atto si registrano solo in caso d'uso (D.P.R. 131/1986, Tariffa parte seconda, art. 6); una procura generale fatta dal notaio è invece un atto da registrare in termine fisso, con l'imposta fissa di 200 € (Tariffa parte prima, art. 11). Dal 1° gennaio 2027 queste regole passano nel testo unico dell'imposta di registro e degli altri tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025), che cambia la numerazione degli articoli.
Quanto costa
Per il nostro calcolatore una procura speciale per un solo atto costa fra 158,60 e 524,60 € in tutto, la generale fra 621,20 e 987,20 €, perché va registrata; una speciale che riguarda più atti va registrata come la generale. Le voci una per una, e i casi particolari come la firma a domicilio, sono nella guida sul costo della procura notarile; per usarla all'estero c'è la guida sulla procura dall'estero.
Durata, revoca e procura irrevocabile
Una procura non ha una scadenza di legge, salvo che la preveda. La speciale finisce con il compimento dell'atto; per il resto il mandato che accompagna la procura si estingue per scadenza del termine, revoca, rinuncia, morte, interdizione o inabilitazione di una delle parti (art. 1722 c.c.). Chi dovrà riceverla, come la banca o il notaio del rogito, può però pretenderne una di data recente: conviene chiedere, prima di farla, quale data accetta.
La revoca è sempre possibile, ma non basta decidere: modifiche e revoca vanno portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, altrimenti non sono loro opponibili, salvo prova che le conoscessero (art. 1396 c.c.), e il procuratore deve restituire il documento da cui risultano i poteri (art. 1397 c.c.). Come farlo in pratica è spiegato nella guida sulla revoca della procura notarile.
Esiste poi la procura detta irrevocabile. Se il mandato è conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi, la revoca non lo estingue, salvo patto contrario o giusta causa, e non lo estinguono nemmeno la morte o l'incapacità sopravvenuta di chi l'ha rilasciato (art. 1723 c.c.). Un esempio è la procura a vendere data dal promittente venditore al promissario acquirente dentro un preliminare, a garanzia del rogito. Quando il procuratore è anche l'acquirente, la procura deve autorizzarlo espressamente a contrattare con se stesso, o fissare il contenuto del contratto in modo da escludere il conflitto di interessi (art. 1395 c.c.).