Dal 2013 la legge non distingue più tra figli "legittimi" e "naturali": tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico (art. 315 c.c., nel testo della L. 219/2012 e del D.Lgs. 154/2013). Resta però una differenza di partenza. Il figlio di genitori sposati è figlio di entrambi con l'atto di nascita; quello nato fuori dal matrimonio lo diventa verso ciascun genitore solo se quel genitore lo riconosce.
Chi riconosce, e in quale forma
Possono riconoscere la madre e il padre, anche se all'epoca del concepimento erano sposati con un'altra persona, insieme o separatamente (art. 250, primo comma, c.c.). Chi non ha compiuto sedici anni ha bisogno dell'autorizzazione del giudice (art. 250, quinto comma).
Le forme sono quattro, e sono solo queste (art. 254 c.c.):
- nell'atto di nascita, al momento della dichiarazione di nascita;
- con una dichiarazione successiva alla nascita, o al concepimento, davanti a un ufficiale dello stato civile;
- con un atto pubblico, che di regola si stipula davanti al notaio;
- in un testamento, di qualunque forma.
Al Comune la dichiarazione non costa nulla, e l'ufficiale annota il riconoscimento sull'atto di nascita (art. 43 D.P.R. 396/2000). Chi sceglie il notaio lo fa di solito per riservatezza, o perché il riconoscimento si inserisce in un atto più ampio. In quel caso paga il compenso del professionista, che è libero e va concordato prima con un preventivo scritto (art. 9, comma 4, D.L. 1/2012); qui si spiega come leggerlo. Paga anche le imposte dell'atto pubblico, perché il riconoscimento non è fra gli atti esenti da registrazione (D.P.R. 131/1986, art. 7 e Tabella): l'imposta di registro in misura fissa di 200 € (Tariffa, parte I, art. 11, con l'importo del D.L. 104/2013), il bollo di 45 € (D.P.R. 642/1972, Tariffa, art. 1, comma 1-bis.1) e una tassa d'archivio di pochi euro (D.M. 265/2012).
Il testamento ha una regola sua. Vale anche se revocato: il riconoscimento che contiene produce effetti dalla morte del testatore (art. 256 c.c.).
Il consenso dell'altro genitore e l'assenso del figlio
Il riconoscimento si può fare anche prima della nascita, dopo il concepimento. Il padre però può riconoscere il nascituro solo insieme alla madre, oppure dopo che lei lo ha riconosciuto e ha dato il suo consenso (art. 44 D.P.R. 396/2000, che rinvia all'art. 250, terzo comma, c.c.). Nella pratica lo usano i genitori non sposati che vogliono comparire entrambi fin dall'atto di nascita.
Quando un genitore ha già riconosciuto il figlio e l'altro arriva dopo, contano due soglie d'età.
Sotto i quattordici anni serve il consenso del genitore che ha riconosciuto per primo (art. 250, terzo comma). Quel consenso non può essere rifiutato se il riconoscimento risponde all'interesse del figlio. Se viene negato, l'altro genitore ricorre al giudice, che assume informazioni, dispone l'ascolto del minore e decide con una sentenza che tiene luogo del consenso mancante, stabilendo anche affidamento, mantenimento e cognome (art. 250, quarto comma).
Dai quattordici anni in su il consenso dell'altro genitore non serve più. Serve invece l'assenso del figlio, senza il quale il riconoscimento non produce effetto (art. 250, secondo comma). L'assenso può essere dato nello stesso atto oppure dopo, e in quel caso viene annotato (art. 45 D.P.R. 396/2000).
E se il figlio, magari adulto, l'assenso non lo dà? Il genitore non ha modo di superare il rifiuto. L'azione per far dichiarare dal giudice la paternità o la maternità appartiene al figlio, per il quale è imprescrittibile (art. 270 c.c.); per il minore la può promuovere il genitore che esercita la responsabilità genitoriale, ma dai quattordici anni serve comunque il consenso del figlio (art. 273 c.c.).
Cosa cambia con il riconoscimento
Il riconoscimento produce effetti verso il genitore che lo ha fatto e verso i parenti di quel genitore (art. 258 c.c.). Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente (art. 315-bis c.c.). Il genitore che lo ha riconosciuto esercita la responsabilità genitoriale, e se lo hanno riconosciuto entrambi l'esercizio spetta a tutti e due (art. 316, quarto comma, c.c.). Sul piano successorio il figlio riconosciuto è un figlio come gli altri, anche come legittimario (art. 536 c.c.).
Poi il cognome. Segue l'ordine dei riconoscimenti: il figlio prende il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo (art. 262, primo comma, c.c.). Se i genitori lo riconoscono contemporaneamente, prende i cognomi di entrambi nell'ordine che concordano, salvo che si accordino per uno solo: è l'effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 131/2022, che ha dichiarato illegittima la regola del solo cognome paterno. Se il padre riconosce dopo la madre, il figlio può aggiungere il cognome paterno, anteporlo o sostituirlo a quello materno (art. 262, secondo comma). Per il figlio minorenne decide il giudice, dopo averlo ascoltato se ha compiuto dodici anni, o anche prima se è capace di discernimento (art. 262, quarto comma).
Quando il riconoscimento si può impugnare
Il riconoscimento è irrevocabile (art. 256 c.c.): chi lo ha fatto non può ritirarlo. Può però essere impugnato in tre casi.
Il primo è il difetto di veridicità, quando chi ha riconosciuto non è il genitore (art. 263 c.c.). Possono agire l'autore del riconoscimento, il figlio e chiunque vi abbia interesse, con termini diversi:
- per il figlio l'azione è imprescrittibile;
- l'autore del riconoscimento ha un anno dall'annotazione sull'atto di nascita, oppure dal giorno in cui ha saputo di non essere il padre (Corte costituzionale, sentenza n. 133/2021) o di essere stato impotente al tempo del concepimento, ma mai oltre cinque anni dall'annotazione;
- gli altri legittimati hanno cinque anni dall'annotazione.
Sul limite dei cinque anni la stessa sentenza n. 133/2021 ha respinto la questione: resta fermo anche per chi scopre la verità più tardi.
Il secondo è la violenza: l'autore del riconoscimento può impugnarlo entro un anno da quando la violenza è cessata, o dalla maggiore età se era minorenne (art. 265 c.c.). Il terzo è l'interdizione giudiziale di chi ha riconosciuto: agisce il suo rappresentante oppure, revocata l'interdizione, lui stesso entro un anno dalla revoca (art. 266 c.c.).