Amministratore di Sostegno: Designazione Preventiva dal Notaio

Pubblicato il A cura di Redazione NotaiOnline

L'amministrazione di sostegno nell'ordinamento italiano

La legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha introdotto nell'ordinamento italiano l'amministrazione di sostegno, un istituto di protezione giuridica pensato per le persone che, a causa di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità — anche parziale o temporanea — di provvedere ai propri interessi.

A differenza dei più invasivi istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, l'amministrazione di sostegno si fonda sul principio della minima limitazione possibile della capacità di agire del beneficiario. L'art. 1 della legge ne chiarisce la finalità: tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire.

Differenze tra amministrazione di sostegno, tutela e interdizione

Il panorama degli strumenti di protezione delle persone vulnerabili comprende tre istituti, profondamente diversi per presupposti e conseguenze.

Amministrazione di sostegno (artt. 404-413 c.c.)

Si applica a chi si trova in condizioni di fragilità che non giustificano misure più drastiche. Il giudice tutelare nomina un amministratore con poteri specifici e circoscritti, individuati nel decreto di nomina. Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non rientrano nell'oggetto dell'amministrazione. Non è richiesta una condizione di totale incapacità: basta una difficoltà, anche temporanea, nella gestione dei propri affari.

Interdizione (art. 414 c.c.)

Riservata a chi si trova in condizioni di abituale infermità di mente che lo rendono incapace di provvedere ai propri interessi. L'interdetto perde la capacità di agire e viene nominato un tutore che lo sostituisce in tutti gli atti giuridici. Si tratta della misura più gravosa, applicata ormai in via residuale dopo la riforma del 2004.

Inabilitazione (art. 415 c.c.)

Misura intermedia, si applica a chi non si trova in condizioni tali da giustificare l'interdizione ma non è comunque in grado di gestire autonomamente i propri affari. L'inabilitato conserva la capacità di compiere gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione necessita dell'assistenza di un curatore.

CaratteristicaAmministrazione di sostegnoInterdizioneInabilitazione
Capacità residuaAmpia, salvo atti indicati nel decretoNessunaSolo ordinaria amministrazione
Organo decisoreGiudice tutelareTribunale collegialeTribunale collegiale
FlessibilitàMassimaNessunaLimitata
PubblicitàRegistro amministrazioni di sostegnoRegistro interdizioniRegistro inabilitazioni

La designazione preventiva: scegliere oggi chi si prenderà cura domani

L'art. 408, comma 1, c.c. riconosce una facoltà di grande rilevanza pratica: ogni persona, in previsione della propria futura eventuale incapacità, può designare il soggetto che ritiene più idoneo a ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno.

Si tratta di un atto di autodeterminazione con il quale si esprime una preferenza vincolante — salvo gravi motivi — per il giudice tutelare. La designazione può riguardare:

  • il coniuge, il convivente di fatto o il partner dell'unione civile;
  • un figlio, un genitore, un fratello o altro parente;
  • una persona di fiducia estranea alla famiglia;
  • un avvocato o un professionista di fiducia.

Non possono essere designati gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario (art. 408, comma 3, c.c.).

Perché è opportuno procedere alla designazione

La designazione preventiva risponde a un'esigenza concreta: evitare che sia il giudice a scegliere, in un momento di crisi, un amministratore che il beneficiario non avrebbe voluto. Risulta particolarmente utile per:

  • persone senza coniuge o figli, che vogliono evitare la nomina di un estraneo;
  • soggetti con diagnosi di malattie degenerative (Alzheimer, SLA, demenze);
  • imprenditori che intendono garantire continuità nella gestione del patrimonio;
  • persone separate o divorziate, che desiderano escludere l'ex coniuge.

L'atto notarile di designazione preventiva

La designazione preventiva dell'amministratore di sostegno può avvenire con atto pubblico o con scrittura privata autenticata dal notaio. L'art. 408 c.c. non impone la forma notarile in senso stretto — è ammessa anche la scrittura privata non autenticata — ma il ricorso al notaio garantisce vantaggi significativi.

Forma dell'atto pubblico

L'atto pubblico, redatto dal notaio alla presenza di due testimoni, offre il massimo grado di certezza giuridica. Il notaio:

  • verifica l'identità e la capacità di intendere e di volere del designante;
  • accerta che la volontà sia espressa liberamente e consapevolmente;
  • conserva l'originale dell'atto nel proprio repertorio;
  • ne assicura la reperibilità nel tempo attraverso il deposito negli archivi notarili.

Forma della scrittura privata autenticata

Il notaio si limita ad autenticare la firma del designante, dopo averne verificato l'identità. La certezza sulla data e sull'autenticità della sottoscrizione è garantita, ma il contenuto dell'atto non è controllato dal notaio nella stessa misura dell'atto pubblico.

Contenuto dell'atto

L'atto di designazione, nella prassi notarile, contiene generalmente:

  1. L'indicazione del designato, con dati anagrafici completi e codice fiscale.
  2. Le motivazioni della scelta, utili al giudice per valutare l'idoneità del designato.
  3. Eventuali indicazioni operative: disposizioni circa la gestione del patrimonio, le scelte sanitarie, il luogo di residenza preferito.
  4. La nomina di un sostituto, per l'ipotesi in cui il primo designato non possa o non voglia accettare l'incarico.
  5. Le disposizioni sul compenso dell'amministratore, che può essere gratuito o retribuito.

Cosa non può contenere l'atto

La designazione preventiva non è un testamento biologico né una procura. Non può contenere disposizioni di carattere patrimoniale-successorio (che restano riservate al testamento) né direttive anticipate di trattamento in senso proprio, disciplinate dalla legge 219/2017. Nella prassi, tuttavia, è frequente che i due atti vengano redatti contestualmente.

Costi della designazione preventiva dal notaio

Il costo dell'atto notarile di designazione preventiva varia in funzione della forma prescelta e della complessità del contenuto.

VoceAtto pubblicoScrittura privata autenticata
Onorario notaio250 – 500 €150 – 300 €
Imposta di bollo45 €16 €
Imposta di registro200 € (misura fissa)200 € (misura fissa)
DirittiVariabiliVariabili
Totale indicativo350 – 600 €250 – 400 €

I costi indicati sono orientativi e possono variare in base alla sede notarile, alla complessità dell'atto e alle eventuali disposizioni accessorie (come la contestuale redazione delle DAT).

Il procedimento di nomina da parte del giudice tutelare

La designazione preventiva non produce effetti immediati: l'amministratore di sostegno entra in funzione solo quando il giudice tutelare ne dispone la nomina, su ricorso degli interessati.

Chi può presentare il ricorso

Ai sensi dell'art. 406 c.c., possono presentare ricorso per la nomina:

  • lo stesso beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato;
  • il coniuge, il convivente di fatto, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado;
  • il tutore o il curatore;
  • il pubblico ministero;
  • i responsabili dei servizi sanitari e sociali che hanno in carico la persona.

Il decreto di nomina

Il giudice tutelare, con decreto motivato, nomina l'amministratore di sostegno indicando:

  • la durata dell'incarico (determinata o indeterminata);
  • gli atti che l'amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario;
  • gli atti per i quali è richiesta l'assistenza dell'amministratore;
  • la periodicità con cui l'amministratore deve riferire al giudice;
  • i limiti di spesa che l'amministratore può gestire autonomamente.

Se il designante ha provveduto alla designazione preventiva con atto notarile, il giudice è tenuto a rispettare quella scelta, salvo che sussistano gravi motivi per discostarsene (art. 408, comma 3, c.c.). Si tratta di una preferenza fortemente vincolante, che la giurisprudenza ha interpretato in senso restrittivo: il giudice deve motivare specificamente le ragioni per cui ritiene di non seguire l'indicazione del beneficiario.

Revoca e modifica della designazione

Il designante può revocare o modificare la designazione in qualsiasi momento, purché sia ancora capace di intendere e di volere. La revoca deve avvenire con le stesse forme dell'atto originario (atto pubblico o scrittura privata autenticata). Non è necessario comunicare la revoca al designato, ma è opportuno farlo per ragioni di trasparenza.

Rapporto con le disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

La legge 22 dicembre 2017, n. 219 ha introdotto le disposizioni anticipate di trattamento, con le quali ogni persona maggiorenne e capace può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari. Le DAT e la designazione dell'amministratore di sostegno sono atti distinti ma complementari.

Nella prassi notarile è frequente che entrambi gli atti vengano redatti nello stesso contesto. Il notaio può redigere un unico atto pubblico contenente sia la designazione dell'amministratore di sostegno sia le DAT, con un contenimento dei costi complessivi rispetto alla redazione separata.

Il fiduciario nominato nelle DAT e l'amministratore di sostegno designato possono coincidere nella stessa persona, ma non è obbligatorio.


Domande frequenti

La designazione preventiva è obbligatoria?

No. Si tratta di una facoltà, non di un obbligo. In assenza di designazione, il giudice tutelare sceglie l'amministratore di sostegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 408 c.c., privilegiando il coniuge, il convivente, i genitori, i figli o i fratelli del beneficiario.

La designazione preventiva ha una scadenza?

No, la designazione non ha un termine di validità. Resta efficace fino a revoca espressa da parte del designante o fino alla sua morte. Può essere modificata in qualsiasi momento.

Il giudice è vincolato dalla designazione?

Il giudice tutelare è tenuto a rispettare la scelta del designante, salvo che sussistano gravi motivi ostativi. La giurisprudenza ha costantemente interpretato questa clausola in senso restrittivo: il giudice deve motivare specificamente le ragioni del mancato recepimento della volontà espressa.

Si può designare più di un amministratore?

L'art. 408 c.c. non prevede espressamente la designazione congiunta, ma nella prassi è ammesso indicare un designato principale e uno o più sostituti, nell'ordine preferito.


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Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere informativo e non costituiscono parere legale. Per valutazioni specifiche relative alla propria situazione è opportuno rivolgersi a un notaio o a un avvocato.

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