Perché scegliere oggi il proprio amministratore di sostegno
L'amministrazione di sostegno esiste dal 2004 (L. 6/2004) e protegge chi, per un'infermità o una menomazione fisica o psichica, non riesce a provvedere ai propri interessi, anche solo in parte o per un periodo (art. 404 c.c.). La nomina la fa il giudice tutelare del luogo di residenza o di domicilio. La finalità è scritta nell'art. 1 della legge: tutelare la persona «con la minore limitazione possibile della capacità di agire».
Quello che molti non sanno è che la persona interessata può scegliere il proprio amministratore prima di averne bisogno. L'art. 408 c.c. lo consente «in previsione della propria eventuale futura incapacità», e il caso tipico è chi ha appena ricevuto una diagnosi di Alzheimer o di un'altra malattia degenerativa e vuole decidere finché può. Serve anche a chi vive solo e non vuole che il giudice ripieghi su un estraneo, e a chi preferisce affidare l'incarico a una persona diversa dal parente più stretto.
Senza designazione, il giudice sceglie comunque guardando solo alla cura e agli interessi del beneficiario, e preferisce, dove possibile, il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, un figlio, un fratello o una sorella, un parente entro il quarto grado o la persona indicata dal genitore superstite per testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 408, comma 1, c.c.). La designazione serve a far pesare la propria voce prima di quell'elenco.
Come si fa la designazione e quanto vincola il giudice
La forma è fissata dalla legge: atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 408, comma 1, c.c.). Una scrittura privata semplice, o una lettera ai familiari, non basta. Con l'atto pubblico il notaio indaga la volontà di chi designa e cura lui la stesura dell'intero documento (art. 47 L. 89/1913); con la scrittura privata autenticata il testo lo porta chi designa e il notaio ne autentica la firma. In entrambi i casi il notaio non può ricevere né autenticare un atto espressamente proibito dalla legge o manifestamente contrario al buon costume o all'ordine pubblico (art. 28 L. 89/1913). Di regola non servono testimoni: l'art. 48 della legge notarile li impone per donazioni e convenzioni matrimoniali, e per questo atto solo se chi designa non sa o non può leggere e scrivere, o se lui o il notaio ne chiedono la presenza.
Si può designare chiunque sia idoneo, familiare o no, compreso un professionista di fiducia. Nessuno può invece fare l'amministratore se è un operatore dei servizi pubblici o privati che ha in cura o in carico il beneficiario (art. 408, comma 3, c.c.). Nella prassi si indica anche un sostituto, nel caso in cui il primo nome non possa o non voglia accettare, e si aggiungono le ragioni della scelta, utili al giudice. Si possono aggiungere indicazioni sul luogo in cui si vorrebbe vivere o sul modo di gestire il patrimonio. Sul compenso, invece, l'ultima parola è del giudice: l'ufficio è gratuito, ma il giudice può riconoscere un'equa indennità (art. 379 c.c., richiamato dall'art. 411).
Quanto conta la designazione? Il giudice può nominare una persona diversa solo «in presenza di gravi motivi», e deve farlo con decreto motivato (art. 408, comma 1, c.c.). Non è quindi un semplice desiderio: per scartare il nome indicato il giudice deve spiegare perché.
La designazione non scade. Si revoca «con le stesse forme», cioè con un nuovo atto pubblico o una nuova scrittura privata autenticata (art. 408, comma 2, c.c.), e finché si è in grado di farlo la si può cambiare quante volte si vuole. La legge non chiede di avvisare la persona designata, ma di solito conviene dirglielo.
Una cosa la designazione non è: non è un testamento e non contiene le disposizioni anticipate di trattamento. Le DAT della L. 219/2017 si fanno per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o con una scrittura privata consegnata di persona all'ufficio dello stato civile del comune di residenza (o, dove la Regione lo prevede, alla struttura sanitaria) (art. 4, comma 6), e possono indicare un «fiduciario» per il rapporto con i medici. Spesso designazione e DAT si firmano davanti al notaio lo stesso giorno, e il fiduciario e l'amministratore designato possono essere la stessa persona. La guida sulle DAT e il biotestamento dal notaio spiega il secondo atto.
Cosa succede quando serve davvero
La designazione resta ferma finché qualcuno non chiede l'amministrazione di sostegno. Il ricorso al giudice tutelare lo può presentare lo stesso beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, oppure il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore o il curatore, il pubblico ministero (artt. 406 e 417 c.c.). I responsabili dei servizi sanitari e sociali che seguono la persona sono tenuti a presentarlo, o almeno a informare il pubblico ministero.
Il giudice deve sentire personalmente la persona interessata, anche andando dove si trova (art. 407 c.c.), e provvede entro sessanta giorni dal ricorso con un decreto immediatamente esecutivo (art. 405 c.c.). Il decreto indica la durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato, gli atti che l'amministratore compie in nome del beneficiario, quelli che il beneficiario compie da sé con la sua assistenza, i limiti di spesa e ogni quanto l'amministratore deve riferire al giudice. Tutto ciò che il decreto non affida all'amministratore resta al beneficiario, che conserva sempre gli atti della vita quotidiana (art. 409 c.c.). Il decreto viene annotato nel registro delle amministrazioni di sostegno e comunicato entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile, che lo annota a margine dell'atto di nascita.
Per capire perché questo istituto ha quasi sostituito gli altri due, basta un confronto:
| Amministrazione di sostegno | Interdizione | Inabilitazione | |
|---|---|---|---|
| Per chi | Chi non riesce a provvedere ai propri interessi, anche in parte o per un periodo (art. 404) | Chi è in abituale infermità di mente, quando serve per proteggerlo adeguatamente (art. 414) | Infermità di mente meno grave, prodigalità, abuso di alcol o stupefacenti (art. 415) |
| Chi decide | Giudice tutelare, con decreto | Tribunale, con sentenza | Tribunale, con sentenza |
| Cosa resta alla persona | Tutto ciò che il decreto non le toglie | Solo gli atti di ordinaria amministrazione che la sentenza le lascia (art. 427) | Gli atti di ordinaria amministrazione, gli altri con il curatore |
| Chi la affianca | Amministratore di sostegno | Tutore | Curatore |
L'interdizione, dal 2004, si pronuncia solo «quando ciò è necessario per assicurare» alla persona «adeguata protezione» (art. 414 c.c.): è diventata l'ultima strada, non la prima.
Quanto costa la designazione dal notaio
La parte fiscale è leggera. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti del titolo XII del libro primo del codice, che è quello dell'amministrazione di sostegno, «non sono soggetti all'obbligo di registrazione» (art. 46-bis disp. att. c.c., introdotto dall'art. 13 della L. 6/2004). Nella rubrica delle risposte ai lettori di FiscoOggi, la rivista dell'Agenzia delle Entrate, il 19 novembre 2025 si legge che l'esenzione copre anche la designazione fatta per atto notarile: l'imposta di registro non si paga. L'imposta di bollo, di regola 16 € per foglio (art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972), non è coperta dall'esenzione dell'art. 46-bis, che riguarda la registrazione e il contributo unificato: conviene farsela indicare nel preventivo. Le DAT sono esenti da bollo e da ogni altro tributo (art. 4, comma 6, L. 219/2017), ma l'esenzione la legge la scrive per le DAT, non per l'atto che le contiene: se si firmano insieme alla designazione, conviene chiedere al notaio come viene trattato l'atto ai fini del bollo.
Il resto è l'onorario, che il notaio fissa liberamente e che cambia da studio a studio e con il contenuto dell'atto (una designazione con sostituti, indicazioni patrimoniali e DAT richiede più lavoro di una designazione secca). Il notaio deve comunque consegnare un preventivo scritto prima di iniziare (L. 124/2017, art. 1, comma 150), e per confrontarne più d'uno si può richiedere un preventivo ai notai della propria zona.