Aggiornamento del 23 settembre 2026. Sui social circola la notizia di una «legge sui patti prematrimoniali approvata in Italia», a volte accompagnata dal riferimento a un registro dedicato. Non trova riscontro: nessuna legge in materia risulta approvata dal Parlamento né pubblicata in Gazzetta Ufficiale, e un registro dei patti prematrimoniali non esiste. L'unica novità reale è giurisprudenziale: l'ordinanza della Cassazione n. 20415/2025, che è una decisione su un caso concreto, non una legge. Quadro verificato al 23 settembre 2026.
Patti prematrimoniali in Italia: esiste una legge?
No, una legge organica non c'è ancora. Al 23 settembre 2026 in Italia non risulta una disciplina dedicata in vigore sui patti prematrimoniali in senso anglosassone, cioè accordi firmati prima delle nozze per predeterminare mantenimento, assegno divorzile, divisione dei beni in caso di crisi o rinunce preventive.
C'è però una novità che cambia il quadro rispetto agli anni scorsi: con l'ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025 la Corte di Cassazione (Prima Sezione civile) ha riconosciuto la validità di un accordo patrimoniale tra coniugi per il caso di fallimento del matrimonio, un'apertura che l'orientamento più rigido sull'art. 160 c.c. tendeva a escludere. Attenzione però: non è una legge e non rende automaticamente valido il prenup di modello statunitense. La Corte ha ammesso un tipo preciso di accordo, a determinate condizioni, lasciando fermi i divieti su mantenimento, assegno divorzile e figli.
Un disegno di legge o una proposta parlamentare, invece, non basta: finché non c'è una legge approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la cornice resta quella tracciata dal Codice Civile e dalla giurisprudenza. Il notaio può assistere i futuri coniugi sugli strumenti patrimoniali ammessi e sugli spazi di autonomia riconosciuti dalla Cassazione, ma non può trasformare un patto di modello statunitense in un accordo automaticamente vincolante per separazione o divorzio.
Esiste un registro dei patti prematrimoniali?
No. In Italia non esiste un registro dei patti prematrimoniali. La distinzione che conta è un'altra:
- le convenzioni matrimoniali sul regime patrimoniale sono atti previsti dal Codice Civile, richiedono l'atto pubblico (art. 162 c.c.) e si annotano a margine dell'atto di matrimonio;
- i patti prematrimoniali su crisi futura, mantenimento o assegno divorzile non hanno una disciplina organica né una forma di pubblicità dedicata;
- eventuali accordi privati possono essere valutati caso per caso, ma non sostituiscono il controllo del giudice quando riguardano diritti indisponibili o figli minori.
La lacuna dell'ordinamento italiano
In diversi paesi, dagli Stati Uniti a molti ordinamenti europei, i futuri coniugi possono stipulare un accordo che disciplini in anticipo le conseguenze patrimoniali di un'eventuale crisi, con limiti e controlli che cambiano da paese a paese.
L'ordinamento italiano non conosce una disciplina organica equivalente. La questione si colloca all'incrocio tra due principi in tensione: l'autonomia privata dei coniugi nella gestione del proprio patrimonio e la tutela inderogabile che la legge accorda ai diritti nascenti dal matrimonio.
Il limite dell'art. 160 c.c.
Il fondamento normativo che ha storicamente frenato i patti prematrimoniali in Italia è l'art. 160 c.c.: "Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio."
La giurisprudenza tradizionale ha letto questa norma in senso ampio, ritenendo nulli gli accordi con cui i futuri coniugi rinunciano preventivamente al mantenimento in caso di separazione o predeterminano l'assegno divorzile. La ratio è la tutela del coniuge economicamente più debole e l'indisponibilità dei diritti che nascono dal matrimonio.
Proprio sull'esatta portata di questo divieto si sono concentrate le aperture della giurisprudenza, fino alla Cass. 20415/2025: l'art. 160 c.c. continua a colpire la rinuncia o la predeterminazione di mantenimento e assegno divorzile, ma non ogni accordo a contenuto patrimoniale tra coniugi.
L'ambito dell'inderogabilità
Il limite riguarda i diritti e i doveri che la legge fa discendere dal matrimonio in quanto tale:
- obbligo di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione e coabitazione (art. 143 c.c.);
- obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia (art. 143, comma 3, c.c.);
- diritto al mantenimento del coniuge in caso di separazione (art. 156 c.c.);
- diritto all'assegno divorzile (L. 898/1970).
I diritti successori del coniuge sono protetti da un'altra norma: il divieto dei patti successori (art. 458 c.c.) rende nulla la rinuncia preventiva a una successione non ancora aperta, quindi anche la rinuncia alla legittima firmata prima delle nozze.
Cosa si può fare: le convenzioni matrimoniali
Se i patti prematrimoniali in senso proprio incontrano limiti significativi, il diritto italiano consente comunque ai futuri coniugi di intervenire sul regime patrimoniale con le convenzioni matrimoniali (artt. 162-166-bis c.c.), stipulabili in ogni tempo, prima o dopo il matrimonio.
Separazione dei beni
È la scelta più frequente. I futuri sposi possono dichiararla nell'atto di celebrazione del matrimonio, senza costi, oppure stipulare una convenzione notarile prima o dopo le nozze; costi e procedura sono nella guida alla separazione dei beni. Con la separazione ciascun coniuge resta titolare esclusivo dei beni che acquista durante il matrimonio.
Comunione convenzionale
I coniugi possono modificare l'oggetto della comunione legale, per esempio includendo i beni acquistati prima del matrimonio (art. 210 c.c.). La legge pone due limiti: non possono entrare in comunione i beni di uso strettamente personale, quelli che servono alla professione, i risarcimenti del danno e la pensione per perdita della capacità lavorativa (art. 179, lettere c-e), e per i beni che sarebbero comunque entrati nella comunione legale non si può derogare alle regole su amministrazione e parità delle quote (art. 210, comma 3). La convenzione richiede l'atto pubblico notarile (art. 162, comma 1, c.c.).
Fondo patrimoniale
Uno o entrambi i futuri sposi, o un terzo, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni ai bisogni della famiglia. Per l'art. 170 c.c. l'esecuzione sui beni del fondo non può aver luogo per i debiti che il creditore sapeva contratti per scopi estranei ai bisogni familiari; è una protezione con limiti precisi, spiegati nella guida sul fondo patrimoniale.
Il fondo costituito prima del matrimonio produce effetti solo dalla data delle nozze.
Contratto di convivenza
Se la coppia non intende sposarsi, il tema non è più quello dei patti prematrimoniali ma quello del contratto di convivenza. La L. 76/2016 (art. 1, commi 50-64) consente ai conviventi di disciplinare alcuni rapporti patrimoniali della vita comune con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato. Non equivale a un accordo prematrimoniale sul futuro divorzio, ma può essere lo strumento corretto per coppie non sposate che vogliono regolare residenza, contribuzioni e regime dei beni.
Trust familiare
Nella prassi il trust (riconosciuto in Italia per effetto della Convenzione dell'Aja del 1985, ratificata con L. 364/1989) viene talvolta usato nella pianificazione patrimoniale della coppia. Consente di segregare beni e destinarli a finalità specifiche, come l'educazione dei figli, con una flessibilità maggiore di quella del fondo patrimoniale. Come funziona e quanto costa è spiegato nella guida sul trust in Italia.
Le aperture giurisprudenziali
Dal 2012 la Corte di Cassazione ha allentato il divieto di accordi in vista della crisi coniugale, fino all'ordinanza n. 20415 del 2025.
Cass. n. 23713/2012
Con la sentenza del 21 dicembre 2012 la Prima Sezione ha esaminato un accordo firmato dai futuri coniugi prima delle nozze: in caso di fallimento del matrimonio, la moglie si obbligava a trasferire al marito un immobile di sua proprietà, a compenso delle spese che lui aveva sostenuto per ristrutturare la casa destinata alla famiglia.
La Corte lo ha ritenuto valido come contratto atipico (art. 1322 c.c.), perché il fallimento del matrimonio non era la causa dell'accordo ma solo l'evento dedotto in condizione. Ha però tenuto ferma la nullità dei patti che, in vista del divorzio, regolano l'intero assetto economico fra i coniugi o un profilo rilevante come l'assegno.
Cass. SS.UU. n. 21761/2021
Le Sezioni Unite hanno riconosciuto validi gli accordi con cui i coniugi trasferiscono diritti reali immobiliari nell'ambito della separazione consensuale o del divorzio congiunto: hanno una causa propria, legata alla crisi coniugale, e recepiti nel verbale d'udienza costituiscono titolo idoneo alla trascrizione. Riguardano però accordi presi a crisi aperta, non prima delle nozze.
Cass. SS.UU. n. 18287/2018
Le Sezioni Unite hanno ridefinito la funzione dell'assegno divorzile, assistenziale ma anche compensativo-perequativa, superando il criterio del tenore di vita goduto durante il matrimonio: l'assegno si determina valutando in concreto il contributo dato dal richiedente alla vita familiare. Questo ha cambiato il modo in cui si quantifica l'assegno, non la regola per cui l'assegno non si predetermina con un patto preventivo.
Cass. 20415/2025: l'apertura del 2025
Con l'ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025, la Prima Sezione civile della Cassazione ha riconosciuto valido l'accordo con cui i coniugi regolano i loro rapporti patrimoniali per il caso di fallimento del matrimonio.
Il passaggio chiave è la qualificazione giuridica. Secondo la massima, si tratta di un contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell'autonomia negoziale dei coniugi e diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, c.c.: il fallimento del matrimonio non è la causa dell'accordo ma un mero evento condizionale, cioè un evento futuro e incerto al cui verificarsi l'obbligo diventa efficace. È la stessa costruzione della sentenza del 2012.
L'ordinanza non tocca però i limiti che già valevano, ed è la parte che conta di più per chi cerca un prenup di modello statunitense:
- restano nulli i patti che predeterminano o fanno rinunciare al mantenimento del coniuge o all'assegno divorzile, per il limite dell'art. 160 c.c. e per l'orientamento della Cassazione ricordato sopra;
- resta indisponibile tutto ciò che riguarda i figli (mantenimento, affidamento, scelte educative), sempre soggetto al controllo del giudice;
- nessun accordo privato può incidere sui diritti inderogabili che nascono dal matrimonio.
Per questo è più corretto parlare di un'apertura prudente che di una rivoluzione: la Cassazione non ha introdotto per via giurisprudenziale i patti prematrimoniali all'americana, ma ha confermato che un accordo patrimoniale tra coniugi, costruito come contratto sottoposto a condizione e rispettoso dei diritti indisponibili, può essere valido. Trattandosi di una decisione recente, in una materia ancora in evoluzione, ogni clausola va calibrata con il notaio sul caso concreto.
Lo stato attuale
Dopo l'ordinanza 20415/2025 la posizione della giurisprudenza si può riassumere così:
- gli accordi a contenuto patrimoniale tra coniugi o futuri coniugi possono essere validi quando la crisi è costruita come condizione di un'obbligazione con una propria giustificazione (nel caso del 2012, il rimborso delle spese di ristrutturazione della casa familiare), senza incidere sui diritti indisponibili (Cass. 23713/2012 e Cass. 20415/2025);
- restano nulli gli accordi che rinunciano in via preventiva al mantenimento o predeterminano l'assegno divorzile, e quelli che regolano l'intero assetto economico della crisi;
- gli accordi di trasferimento di beni presi nella separazione consensuale o nel divorzio congiunto sono validi e trascrivibili (Cass. SS.UU. 21761/2021);
- è in ogni caso sottratto all'autonomia delle parti tutto ciò che riguarda i figli.
Il punto sulle proposte di riforma
Il dibattito sulla legalizzazione dei patti prematrimoniali è aperto da decenni e diverse proposte di legge sono state presentate in Parlamento, senza arrivare all'approvazione. Per chi cerca informazioni operative oggi il punto è semplice: una proposta non è una legge in vigore. In assenza di una disciplina dedicata, sono le pronunce della Cassazione, da ultimo l'ordinanza 20415/2025, a disegnare i confini di ciò che è ammesso.
Il confronto con altri paesi europei
In Francia, Germania e Spagna l'accordo con cui i futuri coniugi scelgono il proprio regime patrimoniale è un atto formale, che passa dal notaio: il codice civile francese vuole il contrat de mariage redatto per atto notarile, quello tedesco vuole l'Ehevertrag concluso davanti al notaio con entrambi i coniugi presenti, quello spagnolo vuole le capitulaciones matrimoniales in atto pubblico. È la stessa scelta di forma dell'Italia per le convenzioni matrimoniali (art. 162 c.c.): la differenza sta in quanto spazio ciascun ordinamento lascia agli accordi sulle conseguenze economiche della crisi, e in Italia quello spazio, per ora, lo disegna la giurisprudenza.
Il ruolo attuale del notaio
In attesa di una riforma legislativa, il notaio accompagna la pianificazione patrimoniale della coppia con gli strumenti oggi disponibili:
- la consulenza sulla scelta del regime patrimoniale più adatto alla situazione economica e professionale dei futuri sposi;
- la redazione della convenzione matrimoniale (separazione dei beni, comunione convenzionale);
- la costituzione del fondo patrimoniale;
- l'istituzione di trust per patrimoni che richiedono una gestione dedicata;
- gli atti di donazione tra futuri coniugi, eventualmente con riserva di usufrutto;
- la consulenza sui profili internazionali per coppie con elementi di estraneità (cittadinanza diversa, patrimoni all'estero), alla luce del Regolamento UE 2016/1103 sui regimi patrimoniali tra coniugi.
Domande frequenti
È stata approvata una legge sui patti prematrimoniali?
No. Alla data di revisione del 23 settembre 2026 non risulta una legge organica in vigore sui patti prematrimoniali, e la notizia contraria circolata sui social non trova riscontro in alcuna fonte ufficiale. È però intervenuta la Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025, ha riconosciuto la validità di un accordo patrimoniale tra coniugi per il caso di fallimento del matrimonio: un'apertura giurisprudenziale significativa, ma diversa da una legge generale, perché lascia fermi i divieti dell'art. 160 c.c. su mantenimento, assegno divorzile e figli. Le proposte di riforma diventano operative solo dopo approvazione definitiva e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Esiste un registro dei patti prematrimoniali in Italia?
No. Le convenzioni matrimoniali previste dalla legge si annotano a margine dell'atto di matrimonio, ma non esiste un registro pubblico dedicato ai patti prematrimoniali in senso anglosassone.
Un accordo prematrimoniale stipulato all'estero è valido in Italia?
Dipende dalla legge applicabile, e bisogna distinguere. Per il regime patrimoniale, il Regolamento UE 2016/1103 si applica ai coniugi che si sono sposati, o che hanno scelto la legge applicabile, dopo il 29 gennaio 2019 (art. 69): possono scegliere la legge dello Stato di residenza abituale o di cittadinanza di uno dei due, e un accordo conforme a quella legge può essere riconosciuto in Italia nei limiti dell'ordine pubblico. Per chi si è sposato prima, senza scegliere dopo quella data la legge applicabile, vale la legge italiana di diritto internazionale privato (L. 218/1995, art. 30): il regime segue la legge dei rapporti personali fra i coniugi, che possono scegliere per iscritto quella dello Stato di cui almeno uno è cittadino o in cui risiede. Le clausole sul mantenimento e sull'assegno restano invece fuori da quel regolamento e seguono regole proprie: per queste serve una valutazione caso per caso con il notaio o un avvocato.
In assenza di patti prematrimoniali, quali strumenti di protezione patrimoniale esistono?
La separazione dei beni è lo strumento più diretto per tenere distinti i patrimoni. Il fondo patrimoniale vincola beni specifici ai bisogni della famiglia, con una protezione dai creditori che ha limiti precisi. Il trust offre una flessibilità maggiore. Convenzioni matrimoniali, fondo patrimoniale e trust su immobili passano dal notaio.
Quando sarà approvata una legge sui patti prematrimoniali in Italia?
Non è possibile prevedere i tempi dell'iter legislativo. La giurisprudenza sta ampliando l'autonomia negoziale dei coniugi (da ultimo con Cass. 20415/2025), ma una disciplina organica richiede l'intervento del legislatore. Finché questo non accade, la via sicura resta usare gli strumenti già previsti dal Codice Civile e far valutare dal notaio ogni clausola patrimoniale.
Si desidera pianificare il regime patrimoniale prima del matrimonio? Il notaio può illustrare le opzioni disponibili (separazione dei beni, comunione convenzionale, fondo patrimoniale, trust) e assistere nella scelta e nella redazione della convenzione più adeguata alla situazione patrimoniale e familiare.