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Donazione denaro ai figli: serve il notaio? Costi e imposte

Aggiornato il A cura di Redazione NotaiOnline

Il trasferimento di denaro in famiglia: un fenomeno diffuso

Per donare denaro ai figli serve il notaio, a meno che la somma sia di modico valore rispetto al patrimonio di chi dona. L'imposta di donazione del 4% scatta solo oltre la franchigia di 1.000.000 € per ciascun figlio: sotto quella soglia non si paga nulla, ma il bonifico tracciabile resta la prova del trasferimento.

Il sostegno economico dei genitori ai figli (per l'acquisto della prima casa, l'avvio di un'attività, una spesa straordinaria) è una delle forme più comuni di solidarietà familiare. Sul piano giuridico, questo trasferimento può assumere forme diverse: donazione diretta, donazione indiretta, prestito infruttifero. Ciascuna ha requisiti formali, conseguenze fiscali e implicazioni successorie proprie.

La domanda ricorrente, "serve il notaio per regalare soldi ai figli?", ha una risposta che dipende dall'importo, dalla forma scelta e dalla finalità del trasferimento.

Donazione diretta: quando serve l'atto notarile

L'art. 769 c.c. definisce la donazione come il contratto con cui una parte arricchisce l'altra, disponendo a suo favore di un proprio diritto o assumendo un'obbligazione, per spirito di liberalità. L'art. 782 c.c. prescrive che la donazione deve essere fatta per atto pubblico, a pena di nullità, e l'art. 48 della legge notarile (L. 89/1913) richiede per gli atti di donazione la presenza di due testimoni.

Esiste un'eccezione rilevante: l'art. 783 c.c. esonera dalla forma solenne le donazioni di modico valore aventi per oggetto beni mobili, purché vi sia stata la consegna (traditio). La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

Ne discende una regola pratica:

  • Donazione di modico valore: è sufficiente la consegna materiale del denaro (o il bonifico bancario), senza necessità di atto notarile. La modicità si valuta sul valore della somma e anche in rapporto alle condizioni economiche del donante (art. 783 c.c.)
  • Donazione di non modico valore: serve l'atto pubblico notarile con due testimoni. In assenza di atto pubblico, la donazione è nulla e il donatario potrebbe essere tenuto alla restituzione

La soglia della "modicità"

La legge non fissa una soglia numerica. La giurisprudenza ha elaborato un criterio relativo: una donazione di 5.000 euro può essere di modico valore per un genitore con un patrimonio di 500.000 euro, ma potrebbe non esserlo per un genitore con un patrimonio di 30.000 euro.

Non esiste una percentuale del patrimonio sotto la quale una somma sia modica per definizione: il giudice valuta caso per caso, e chi dona non può saperlo in anticipo con certezza.

Per importi significativi, 50.000 o 100.000 euro per esempio, la prudenza suggerisce l'atto notarile, indipendentemente dalla capacità patrimoniale del donante. L'eccezione è il denaro che serve a comprare una casa, di cui si parla subito sotto.

La donazione indiretta: il bonifico per l'acquisto della casa

Si parla di donazione indiretta quando l'arricchimento del donatario passa per un negozio giuridico diverso dalla donazione tipica. Il caso più frequente in ambito immobiliare: il genitore paga direttamente il prezzo dell'immobile acquistato dal figlio, oppure bonifica la somma al figlio affinché questi la utilizzi per il rogito.

La distinzione conta, perché cambia la forma. Le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. SS.UU. 18725/2017) hanno stabilito che un trasferimento di valori fatto per pura liberalità con un ordine alla banca, dal conto di chi dona a quello di chi riceve, è una donazione tipica ad esecuzione indiretta: serve l'atto pubblico, salvo il modico valore. Quando invece il denaro serve a pagare l'acquisto di una casa, e il collegamento fra la somma e il rogito è provato, la giurisprudenza vede una donazione indiretta dell'immobile, valida con la sola forma della compravendita (Cass. SS.UU. 9282/1992). Lo è nel modo più pulito quando il genitore paga direttamente il venditore; con un bonifico al figlio il collegamento va provato, e il modo più semplice è dichiararlo nel rogito.

La donazione indiretta dell'immobile:

  • Non sconta l'imposta di donazione, perché sulla compravendita si pagano già il registro proporzionale o l'IVA (art. 1, comma 4-bis, D.Lgs. 346/1990), a condizione che il collegamento con l'acquisto si possa provare
  • Rileva ai fini successori (collazione e riduzione)
  • Conviene che risulti nel rogito di acquisto, che è la prova più semplice del collegamento

Franchigia e imposta di donazione

La disciplina fiscale delle donazioni è contenuta nel D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico dell'Imposta sulle Successioni e Donazioni), come reintrodotto dall'art. 2, comma 47, del D.L. 262/2006.

Fra genitori e figli la franchigia è di 1.000.000 euro per ciascun beneficiario, e sulla parte che la supera l'imposta è del 4% (art. 56, comma 1, lett. a, D.Lgs. 346/1990). La franchigia è per ciascun genitore e per ciascun figlio. Due genitori possono dunque donare complessivamente fino a 2.000.000 di euro a ciascun figlio senza che sia dovuta alcuna imposta di donazione.

La franchigia tiene conto delle donazioni che lo stesso genitore ha già fatto allo stesso figlio, al loro valore attuale e solo per la parte che la franchigia aveva coperto (art. 57 D.Lgs. 346/1990; Circolare 3/E del 22 gennaio 2008); quelle registrate a imposta fissa non contano. Non è un plafond annuale, ma un importo complessivo che si erode progressivamente.

Esempio pratico

Il padre ha già donato 200.000 euro al figlio nel 2020 con atto notarile. Nel 2026 intende donargli ulteriori 300.000 euro per l'acquisto di un immobile. La franchigia residua è di 800.000 euro (1.000.000 - 200.000). La seconda donazione, pari a 300.000 euro, rientra interamente nella franchigia residua: nessuna imposta di donazione è dovuta.

Se invece la seconda donazione fosse di 900.000 euro, la franchigia residua di 800.000 euro verrebbe interamente assorbita, e l'imposta del 4% si applicherebbe sui 100.000 euro eccedenti, per un totale di 4.000 euro.

Tracciabilità bancaria: il ruolo del bonifico

La normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) limita la circolazione del contante: dal 2023 è vietato trasferire contanti fra persone diverse per importi pari o superiori a 5.000 euro (art. 49, comma 3-bis, D.Lgs. 231/2007, come modificato dalla L. 197/2022).

Da quella soglia in su il mezzo tracciabile (bonifico bancario, assegno non trasferibile) è obbligatorio. Ma anche per importi inferiori, il bonifico è fortemente consigliato per ragioni probatorie.

La causale del bonifico

La causale non è disciplinata dalla legge, ma riveste importanza pratica ai fini della qualificazione del trasferimento. Alcune indicazioni:

  • "Donazione a favore di [nome figlio]": causale chiara che qualifica il trasferimento come liberalità
  • "Contributo acquisto abitazione [nome figlio]": utile per collegare la donazione all'acquisto immobiliare
  • "Prestito infruttifero": attenzione, questa causale esclude la liberalità e implica un obbligo di restituzione. Se la somma non viene restituita, l'Agenzia delle Entrate potrebbe riqualificarla come donazione

Una causale generica ("versamento", "giroconto") non è di per sé problematica, ma può generare contestazioni in sede di accertamento fiscale o in caso di controversie ereditarie.

Implicazioni successorie: la collazione

La donazione di denaro ai figli, qualunque sia la sua forma, rileva ai fini della successione del donante. L'istituto della collazione (artt. 737-751 c.c.) impone ai figli che concorrono alla successione del genitore di conferire nell'asse ereditario il valore delle donazioni ricevute in vita, salvo che il donante li abbia espressamente dispensati dalla collazione.

La dispensa dalla collazione può essere contenuta nell'atto di donazione o nel testamento, ma opera solo nei limiti della quota disponibile: non può mai ledere la quota di legittima degli altri eredi.

Un caso frequente

Marco e Luca sono figli di Anna. Anna dona a Marco 200.000 euro con atto notarile, senza collegarli all'acquisto di un bene. Alla morte di Anna, l'asse ereditario è di 400.000 euro. Senza dispensa dalla collazione, Marco deve "conferire" (contabilmente) i 200.000 euro ricevuti. L'asse ereditario virtuale diventa 600.000 euro, da dividere in parti uguali: 300.000 euro a ciascuno. Marco, avendo già ricevuto 200.000 euro, riceverà dall'eredità solo 100.000 euro; Luca riceverà 300.000 euro.

Se invece i 200.000 euro fossero serviti a Marco per comprare casa, con il collegamento provato, la donazione sarebbe della casa e non della somma: Marco conferirebbe il valore della casa al momento della morte di Anna, non i 200.000 euro (art. 747 c.c.; Cass. SS.UU. 9282/1992). Se nel frattempo la casa vale 260.000 euro, l'asse virtuale diventa 660.000 euro, cioè 330.000 euro a ciascuno: Marco riceve dall'eredità 70.000 euro e Luca 330.000.

Se Anna avesse dispensato Marco dalla collazione, i 200.000 euro donati non verrebbero conteggiati, ma solo entro il limite della quota disponibile (un terzo dell'asse, con due figli). Se la dispensa eccedesse la quota disponibile, Luca potrebbe agire in riduzione.

La dichiarazione nel rogito di acquisto

Nel rogito le parti devono indicare in modo analitico come è stato pagato il prezzo, con gli estremi di bonifici e assegni (art. 35, comma 22, del D.L. 223/2006, convertito con L. 248/2006). Quella norma chiede come si è pagato, non da dove vengono i soldi.

Conviene però aggiungere una dichiarazione esplicita: che quella somma è una liberalità del genitore collegata all'acquisto. È ciò che rende provabile il collegamento, e con esso l'esclusione dall'imposta di donazione dell'art. 1, comma 4-bis, D.Lgs. 346/1990. E aiuta in un eventuale accertamento sul reddito del figlio, perché spiega come abbia potuto pagare quel prezzo.

Il costo dell'atto di donazione dal notaio

Quando la donazione richiede l'atto pubblico notarile, i costi comprendono:

VoceImporto indicativo
Onorario notarile1% fino a 150.000 euro, 0,8% fino a 500.000, con un minimo di 1.500 euro, più IVA 22%
Imposta di bollo45 euro, la misura forfettaria degli atti notarili che non riguardano immobili
Tassa d'archivio10% del parametro del D.M. 265/2012 sulla somma donata: 27,50 euro fino a 37.000 euro, 43,40 euro su 100.000, 59,40 euro su 300.000
Imposta di donazione4% sull'importo eccedente 1.000.000 euro (se applicabile)

Sotto la franchigia, per somme fra 30.000 e 300.000 euro il costo complessivo va da circa 1.900 a 3.030 euro, IVA sull'onorario compresa: 1.902,50 euro su 30.000, 1.918,40 su 100.000, 3.032,40 su 300.000, le stesse cifre del calcolatore donazione. L'imposta di registro non si paga, perché l'atto sconta l'imposta di donazione anche quando la franchigia la azzera; il bollo è quello forfettario di 45 euro che l'art. 1, comma 1-bis.1, n. 4, della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972 prevede per gli atti notarili registrati per via telematica che non rientrano nelle altre voci, come la donazione di una somma di denaro.

Alternativa: il prestito infruttifero

In alcuni casi, i genitori preferiscono configurare il trasferimento come prestito infruttifero anziché come donazione. Il prestito infruttifero tra familiari è ammesso dalla legge e presenta vantaggi:

  • Non richiede l'atto notarile (basta una scrittura privata, meglio se con data certa)
  • Non rileva ai fini della collazione ereditaria
  • Non è soggetto all'imposta di donazione

Il prestito però presuppone l'obbligo di restituzione. Se il denaro non viene mai restituito, il rapporto può essere riqualificato come donazione: sul piano fiscale, con l'imposta se si supera la franchigia, e su quello civile, senza atto notarile e per importi non modici, con la nullità.

Fonti

  1. Codice Civile - artt. 737, 769, 782, 783verificato 23 set 2026
  2. D.Lgs. 346/1990 - Testo Unico Imposta sulle Successioni e Donazioni (artt. 1 c. 4-bis, 56, 57)verificato 24 set 2026
  3. Agenzia delle Entrate - Imposta sulle donazioniverificato 23 set 2026
  4. D.M. 265/2012 - Tasse e contributi dovuti agli Archivi notarili (Tabella B, voce donazione)verificato 23 set 2026
  5. Consiglio Nazionale del Notariato - Studio 854-2014/T, attività notarile ed imposta di bolloverificato 23 set 2026
  6. L. 89/1913 (legge notarile), art. 48 - due testimoni negli atti di donazioneverificato 24 set 2026
  7. Codice Civile: Codice Civile italiano (R.D. 262/1942)verificato 27 set 2026
  8. D.L. 223/2006: "Bersani" — accise + visure ipocatastali gratuiteverificato 27 set 2026
  9. D.L. 262/2006: Reintroduzione imposta successioni e donazioniverificato 27 set 2026
  10. D.Lgs. 231/2007: Antiriciclaggio (recepimento Dir. UE) — verifica adeguata clientela atti ≥ 15.000 €verificato 27 set 2026
  11. D.P.R. 642/1972: Disciplina imposta di bollo — atti notarili, registri pubblici, copie autenticheverificato 27 set 2026
  12. L. 197/2022: Legge di Bilancio 2023 — disposizioni in materia tributaria e di entrate erarialiverificato 27 set 2026
  13. L. 248/2006: Conversione D.L. 223/2006 — IVA strumentali + cessioni immobili fra impreseverificato 27 set 2026
  14. L. 89/1913: Legge notarile — ordinamento del notariato e archivi notariliverificato 27 set 2026
  15. Circolare 3/E del 22 gennaio 2008: Imposta su successioni e donazioni e vincoli di destinazione — fondo patrimoniale traslativo soggetto all'imposta di donazione, non traslativo a registro fissoverificato 27 set 2026
  16. Cass. SS.UU. 18725/2017: Trasferimento di valori per liberalità con ordine alla banca — donazione tipica, serve l'atto pubblico salvo modico valoreverificato 23 set 2026
  17. Cass. SS.UU. 9282/1992: Donazione indiretta di immobile — acquisto pagato dal disponente e intestato al beneficiario: oggetto della liberalità è l'immobile, non il denaroverificato 25 mag 2026

Vedi anche

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