Documenti per la costituzione di SNC o SAS
Le società di persone sono caratterizzate dalla responsabilità personale dei soci per le obbligazioni sociali (illimitata in SNC, limitata per gli accomandanti SAS). Forma: scrittura privata autenticata (art. 2296 c.c.) o atto pubblico — la scrittura privata è più snella e meno costosa. Niente capitale minimo legale. L'iscrizione al Registro Imprese è dichiarativa: la società esiste dal contratto sociale ma è opponibile ai terzi solo dopo l'iscrizione (art. 2298 c.c.).
A cura di
Team editoriale NotaiOnline
Contenuto redatto sulla base del quadro normativo 2026.
1.Antiriciclaggio e adeguata verifica
Obbligo di leggeDocumenti obbligatori per legge in ogni costituzione di società ai sensi del D.Lgs. 231/2007. Il notaio identifica i soci fondatori e raccoglie le dichiarazioni sul titolare effettivo della costituenda società.
2.Identità soci, amministratori, sede e denominazione
Obbligo di leggeDocumenti per l'identificazione dei soci e degli amministratori designati nell'atto costitutivo, oltre alla verifica preventiva della disponibilità della denominazione sociale e della congruità della sede legale.
3.Atto costitutivo e statuto
Obbligo di leggeAtto costitutivo e statuto sociale. Per SRL/SPA è atto pubblico notarile (art. 2328/2463 c.c.) — i testimoni non sono richiesti dopo le semplificazioni introdotte dalla L. 246/2005. Per società di persone scrittura privata autenticata (art. 2296 c.c.); per SRLS statuto standard ministeriale; per cooperative clausole mutualistiche obbligatorie.
4.Adempimenti amministrativi (CF, P.IVA, INPS/INAIL)
CriticoCodice fiscale, partita IVA e posizioni INPS/INAIL — richiesti contestualmente via ComUnica del Registro Imprese (art. 9 D.L. 7/2007). I codici sono attribuiti automaticamente all'iscrizione al RI per la quasi totalità delle società.
5.Iscrizione al Registro Imprese
Obbligo di leggeDeposito dell'atto costitutivo + statuto al Registro Imprese entro 20 giorni dalla data dell'atto (art. 2330 c.c. SPA / art. 2463 c.c. SRL). Per le società di capitali l'iscrizione è costitutiva: la personalità giuridica nasce qui.
Fonti normative citate
- Codice civile — ipoteca (artt. 2808-2899), comunione (art. 184), accollo (art. 1273) — R.D. 16 marzo 1942, n. 262 (Codice civile) · testo ufficiale
- Normativa antiriciclaggio — D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 · testo ufficiale
- Testo Unico documentazione amministrativa (autocertificazioni) — DPR 28 dicembre 2000, n. 445 · testo ufficiale
- Ordinamento del notariato — identificazione parti, forma degli atti (artt. 47-49) — Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge Notarile) · testo ufficiale
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Domande frequenti
Qual è la differenza tra SNC e SAS?
Nella SNC (Società in Nome Collettivo, art. 2291 c.c.) tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali. Nella SAS (Società in Accomandita Semplice, art. 2313 c.c.) ci sono due categorie: accomandatari (responsabilità illimitata, gestiscono la società) e accomandanti (responsabilità limitata al conferimento, NON possono gestire — pena perdita della limitazione, art. 2320 c.c.). La SAS è utile quando alcuni soci vogliono solo investire senza responsabilità gestionale.
Serve sempre il notaio per costituire una SNC o SAS?
L'atto è valido fra le parti anche se redatto in forma privata non autenticata, ma la SNC/SAS può essere iscritta al Registro Imprese soltanto sulla base di una scrittura privata autenticata da notaio o atto pubblico (art. 2296 c.c.). Senza l'autentica notarile, la società è priva di registrazione e opera come società irregolare/di fatto, con le regole della società semplice (art. 2251 c.c.) — quindi senza protezione del patrimonio personale dei soci e con regime fiscale meno favorevole. In pratica, per ottenere la pubblicità al RI, l'autentica notarile è necessaria.
Posso conferire un immobile in SNC senza perizia di stima?
Sì, la perizia di stima non è formalmente obbligatoria per le società di persone (a differenza di SPA art. 2343 c.c. e SRL art. 2465 c.c.). I soci sono liberi di valutare i conferimenti come pattuito. Tuttavia: una stima prudenziale è sempre raccomandata per evitare contestazioni successive fra soci e per le imposte di registro/ipotecaria/catastale dovute sull'apporto.