Documenti per la costituzione di una SRLS
La SRL Semplificata (art. 2463-bis c.c., introdotta nel 2012) è una forma agevolata pensata per ridurre i costi di accesso all'imprenditoria. Capitale 1-9.999 €; statuto standard ministeriale (D.M. 138/2012) non modificabile; conferimenti SOLO in denaro versati integralmente; soci esclusivamente persone fisiche. Il vantaggio principale è economico: l'onorario notarile per la costituzione non è dovuto (art. 3 c. 1-bis L. 99/2013) — il notaio rinuncia al compenso; restano dovuti diritti CCIAA + bolli.
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Team editoriale NotaiOnline
Contenuto redatto sulla base del quadro normativo 2026.
1.Antiriciclaggio e adeguata verifica
Obbligo di leggeDocumenti obbligatori per legge in ogni costituzione di società ai sensi del D.Lgs. 231/2007. Il notaio identifica i soci fondatori e raccoglie le dichiarazioni sul titolare effettivo della costituenda società.
2.Identità soci, amministratori, sede e denominazione
Obbligo di leggeDocumenti per l'identificazione dei soci e degli amministratori designati nell'atto costitutivo, oltre alla verifica preventiva della disponibilità della denominazione sociale e della congruità della sede legale.
3.Atto costitutivo e statuto
Obbligo di leggeAtto costitutivo e statuto sociale. Per SRL/SPA è atto pubblico notarile (art. 2328/2463 c.c.) — i testimoni non sono richiesti dopo le semplificazioni introdotte dalla L. 246/2005. Per società di persone scrittura privata autenticata (art. 2296 c.c.); per SRLS statuto standard ministeriale; per cooperative clausole mutualistiche obbligatorie.
4.Conferimenti e capitale sociale
Obbligo di leggeDocumenti per i conferimenti in denaro o in natura che compongono il capitale sociale. Per SPA/SRL i conferimenti in natura richiedono perizia di stima formale (art. 2343/2465 c.c.); per SRLS i conferimenti devono essere esclusivamente in denaro versati integralmente.
5.Adempimenti amministrativi (CF, P.IVA, INPS/INAIL)
CriticoCodice fiscale, partita IVA e posizioni INPS/INAIL — richiesti contestualmente via ComUnica del Registro Imprese (art. 9 D.L. 7/2007). I codici sono attribuiti automaticamente all'iscrizione al RI per la quasi totalità delle società.
6.Iscrizione al Registro Imprese
Obbligo di leggeDeposito dell'atto costitutivo + statuto al Registro Imprese entro 20 giorni dalla data dell'atto (art. 2330 c.c. SPA / art. 2463 c.c. SRL). Per le società di capitali l'iscrizione è costitutiva: la personalità giuridica nasce qui.
Fonti normative citate
- Codice civile — ipoteca (artt. 2808-2899), comunione (art. 184), accollo (art. 1273) — R.D. 16 marzo 1942, n. 262 (Codice civile) · testo ufficiale
- Normativa antiriciclaggio — D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 · testo ufficiale
- Testo Unico documentazione amministrativa (autocertificazioni) — DPR 28 dicembre 2000, n. 445 · testo ufficiale
- Ordinamento del notariato — identificazione parti, forma degli atti (artt. 47-49) — Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge Notarile) · testo ufficiale
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Domande frequenti
Posso modificare lo statuto standard della SRLS?
No, lo statuto della SRLS deve essere conforme al modello standard del D.M. 138/2012 (allegato A). Le uniche personalizzazioni ammesse sono: capitale (1-9.999 €), denominazione, sede, durata. Modifiche ad altre clausole fanno decadere dal regime SRLS: la società si considera SRL ordinaria con relativi obblighi (capitale minimo, oneri pieni di costituzione).
Quando conviene la SRLS rispetto alla SRL ordinaria?
Quando la priorità è il risparmio sui costi di costituzione (onorario notarile non dovuto ex art. 3 c. 1-bis L. 99/2013, salvo diritti CCIAA + bolli) e si accetta lo statuto standard ministeriale. La SRL ordinaria con capitale 1 € — possibile dal 2013 — offre invece flessibilità statutaria piena ma onorario notarile pieno (~2.500-4.000 € totali). Se il modello standard SRLS è sufficiente, la SRLS resta la scelta più economica.
Posso passare da SRLS a SRL ordinaria in seguito?
Sì, mediante delibera assembleare di trasformazione che modifica lo statuto, recepisce le clausole non standard e adegua il capitale (deve restare ≥ 1 €). La trasformazione richiede atto pubblico notarile e iscrizione al Registro Imprese; non c'è soluzione di continuità giuridica (è la stessa società che cambia regime).