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Documenti per la costituzione di una cooperativa

Le cooperative (art. 2511-2548 c.c.) sono società a capitale variabile con scopo mutualistico. La cooperativa a mutualità prevalente (art. 2512 c.c.) gode di agevolazioni fiscali ma deve includere nello statuto le clausole obbligatorie dell'art. 2514 c.c. (limiti alla distribuzione di utili, indisponibilità delle riserve, devoluzione del patrimonio residuo). L'atto costitutivo è atto pubblico; minimo 3 soci (9 per le cooperative ordinarie, 3 per le piccole cooperative ex art. 2522 c.c.). Iscrizione al Registro Imprese + Albo nazionale Cooperative.

A cura di

Team editoriale NotaiOnline

Contenuto redatto sulla base del quadro normativo 2026.

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Dettagli

1.Antiriciclaggio e adeguata verifica

Obbligo di legge

Documenti obbligatori per legge in ogni costituzione di società ai sensi del D.Lgs. 231/2007. Il notaio identifica i soci fondatori e raccoglie le dichiarazioni sul titolare effettivo della costituenda società.

Il giorno della costituzione2 documenti

Modulo di adeguata verifica dei soci

Obbligatorio
Fornito dal notaio

Modulo dello studio notarile con i dati identificativi di tutti i soci fondatori che intervengono all'atto, incluso il titolare effettivo della costituenda società.

Dove si ottiene
Fornito dallo studio notarile prima dell'atto. Compilato e firmato da ciascun socio. Il notaio verifica un documento d'identità per ogni firmatario e conserva copia per 10 anni ex art. 31 D.Lgs. 231/2007.
Costo indicativo
Gratuito (a cura dello studio notarile)
Validità
Valido per l'atto in corso
Se manca
Senza adeguata verifica il notaio non può rogare l'atto (art. 42 D.Lgs. 231/2007). Sanzioni 2.000-50.000 €.

Fonte: Normativa antiriciclaggio · Ordinamento del notariato — identificazione parti, forma degli atti (artt. 47-49)

Dichiarazione sul titolare effettivo della società

Obbligatorio
A cura dei soci

Autodichiarazione resa in atto sul titolare effettivo della costituenda società (persona fisica che possiede direttamente o indirettamente >25% del capitale o esercita controllo di fatto, art. 20 D.Lgs. 231/2007).

Dove si ottiene
Resa dai soci in atto, su modulo dello studio. La società iscritta al Registro Imprese deve poi comunicare il titolare effettivo al Registro dei Titolari Effettivi (D.M. MIMIT 55/2022, operativo dopo Cons. Stato 2546/2024) tramite gli amministratori entro 30 giorni dall'iscrizione.
Costo indicativo
Gratuito
Validità
Valida per l'atto in corso
Se manca
Senza dichiarazione il notaio non può rogare. Dichiarazione mendace: responsabilità penale (art. 76 DPR 445/2000).

Fonte: Normativa antiriciclaggio · Testo Unico documentazione amministrativa (autocertificazioni)

2.Identità soci, amministratori, sede e denominazione

Obbligo di legge

Documenti per l'identificazione dei soci e degli amministratori designati nell'atto costitutivo, oltre alla verifica preventiva della disponibilità della denominazione sociale e della congruità della sede legale.

Prima della costituzione2 documenti

Verifica disponibilità denominazione sociale

Camera di Commercio

Controllo presso il Registro Imprese (e marchi) dell'assenza di una società già iscritta con denominazione identica o confondibile. Tutela ex art. 2564 c.c. e art. 7 cod. propr. industriale.

Dove si ottiene
Verifica via portale Registro Imprese (registroimprese.it) o tramite il notaio. La verifica non è formalmente obbligatoria ma molto raccomandata: una denominazione confondibile può essere oggetto di ordine di modifica (art. 2564 c.c.) e di azioni risarcitorie.
Costo indicativo
5-15 € (visure)
Validità
Recente (entro 30 giorni)
Se manca
Denominazione confondibile = ordine di modifica del tribunale + risarcimento danni alla società preesistente.

Fonte: Codice civile — ipoteca (artt. 2808-2899), comunione (art. 184), accollo (art. 1273)

Titolo di disponibilità della sede legale

Obbligatorio
A cura dei soci

Atto che documenta la disponibilità dell'immobile indicato come sede legale (proprietà, locazione, comodato, ospitalità con consenso scritto). Necessario per evitare contestazioni successive in fase di iscrizione al Registro Imprese.

Dove si ottiene
Atto di proprietà o contratto di locazione registrato; per ospitalità presso terzi (es. domicilio del socio) serve autocertificazione del proprietario + copia del suo titolo. La domiciliazione presso uno studio professionale richiede contratto formale di domiciliazione (in genere 200-600 €/anno).
Costo indicativo
Gratuito (ospitalità) o 200-600 €/anno (domiciliazione)
Validità
Per la durata della disponibilità
Se manca
Sede irregolare = rilievo del conservatore del Registro Imprese in fase di iscrizione, con sospensione della domanda finché non si regolarizza.

Fonte: Codice civile — ipoteca (artt. 2808-2899), comunione (art. 184), accollo (art. 1273)

Il giorno della costituzione1 documento

Documento d'identità e codice fiscale dei soci

Obbligatorio
A cura dei soci

Carta d'identità (o passaporto) in corso di validità + codice fiscale di ciascun socio fondatore. Per soci persona giuridica: visura camerale + delibera autorizzativa + identità del rappresentante legale.

Dove si ottiene
Procurato direttamente dai soci. Per soci esteri persona fisica: passaporto o documento di identità del Paese di origine + codice fiscale italiano (richiesto all'Agenzia Entrate). Per soci persona giuridica estera: equivalente della visura camerale (Apostille o legalizzazione).
Costo indicativo
Gratuito (CF italiano per soci esteri: gratuito)
Validità
Documento in corso di validità
Se manca
Senza identificazione il notaio non può rogare l'atto (art. 49 L. 89/1913).

Fonte: Ordinamento del notariato — identificazione parti, forma degli atti (artt. 47-49)

3.Atto costitutivo e statuto

Obbligo di legge

Atto costitutivo e statuto sociale. Per SRL/SPA è atto pubblico notarile (art. 2328/2463 c.c.) — i testimoni non sono richiesti dopo le semplificazioni introdotte dalla L. 246/2005. Per società di persone scrittura privata autenticata (art. 2296 c.c.); per SRLS statuto standard ministeriale; per cooperative clausole mutualistiche obbligatorie.

Il giorno della costituzione1 documento

Clausole mutualistiche per cooperativa a mutualità prevalente

Obbligatorio
Fornito dal notaio

Clausole obbligatorie ex art. 2514 c.c. per beneficiare del regime di cooperativa a mutualità prevalente: divieto di distribuzione di utili oltre certi limiti, indisponibilità delle riserve, devoluzione del patrimonio residuo a fondi mutualistici.

Dove si ottiene
Predisposte dal notaio nello statuto. La mancata previsione delle clausole esclude la cooperativa dal regime di mutualità prevalente, con perdita delle agevolazioni fiscali (art. 12 L. 904/1977 + art. 223-duodecies disp. att. c.c.).
Costo indicativo
Compreso nell'onorario notarile
Validità
Per la durata della cooperativa
Se manca
Senza clausole mutualistiche prevalenti la cooperativa rientra nelle cooperative non a mutualità prevalente con disciplina fiscale ordinaria.

Fonte: Codice civile — ipoteca (artt. 2808-2899), comunione (art. 184), accollo (art. 1273)

4.Adempimenti amministrativi (CF, P.IVA, INPS/INAIL)

Critico

Codice fiscale, partita IVA e posizioni INPS/INAIL — richiesti contestualmente via ComUnica del Registro Imprese (art. 9 D.L. 7/2007). I codici sono attribuiti automaticamente all'iscrizione al RI per la quasi totalità delle società.

Dopo la costituzione1 documento

Pratica ComUnica per CF / P.IVA / INPS / INAIL

Obbligatorio
A cura degli amministratori

Pratica telematica unificata trasmessa al Registro Imprese che attiva contestualmente codice fiscale, partita IVA, posizione INPS (per dipendenti) e INAIL (assicurazione obbligatoria) — art. 9 D.L. 7/2007 conv. L. 40/2007.

Dove si ottiene
Predisposta dal notaio (per le società di capitali) o dal commercialista del nuovo organismo. Necessari: atto costitutivo + statuto firmati digitalmente, elenco soci + amministratori + sindaci, dichiarazione di inizio attività con codici ATECO. Termine di trasmissione: contestuale all'iscrizione RI (entro 20 giorni dall'atto, art. 2330 SPA / art. 2463 SRL c.c.).
Costo indicativo
Diritti di segreteria CCIAA + bollo (~210 € totali); onorario professionale a parte
Validità
Adempimento entro 20 giorni dall'atto
Se manca
Senza ComUnica: la società non è operativa (no fatturazione, no apertura conti correnti intestati, no assunzioni). L'omessa o tardiva iscrizione al Registro Imprese espone alle sanzioni ex art. 2630 c.c. (società di capitali); l'omessa apertura della partita IVA, alle sanzioni ex art. 35 DPR 633/1972.

Fonte: Codice civile — ipoteca (artt. 2808-2899), comunione (art. 184), accollo (art. 1273)

5.Iscrizione al Registro Imprese

Obbligo di legge

Deposito dell'atto costitutivo + statuto al Registro Imprese entro 20 giorni dalla data dell'atto (art. 2330 c.c. SPA / art. 2463 c.c. SRL). Per le società di capitali l'iscrizione è costitutiva: la personalità giuridica nasce qui.

Dopo la costituzione1 documento

Deposito atto costitutivo + statuto al Registro Imprese

Obbligatorio
Fornito dal notaio

Pratica telematica curata dal notaio rogante con firma digitale: atto costitutivo, statuto, elenco soci e amministratori, eventuale perizia conferimenti in natura. Per le società di capitali l'iscrizione è costitutiva (art. 2331 c.c. SPA / art. 2463 c.c. SRL); termine 20 giorni dalla data dell'atto.

Dove si ottiene
Curato interamente dal notaio mediante ComUnica del Registro Imprese, contestualmente alle posizioni CF / P.IVA / INPS / INAIL (vedi sezione 4). Diritti CCIAA circa 90 € + bollo 156 €; per SRLS l'iscrizione è esente da diritti (art. 3 c. 3 D.L. 1/2012).
Costo indicativo
Diritti di segreteria CCIAA: ~90 € + bollo 156 € (esente per SRLS standard); onorario notarile a parte solo quando dovuto
Validità
Adempimento entro 20 giorni dall'atto
Se manca
Per SPA/SRL: senza iscrizione la società non esiste (no personalità giuridica). Gli atti compiuti dai promotori restano a carico loro personale. Per cooperative e società di persone: l'inopponibilità ai terzi si traduce in responsabilità solidale dei soci.

Fonte: Codice civile — ipoteca (artt. 2808-2899), comunione (art. 184), accollo (art. 1273)

Fonti normative citate

  • Codice civile — ipoteca (artt. 2808-2899), comunione (art. 184), accollo (art. 1273) (R.D. 16 marzo 1942, n. 262 (Codice civile)) · testo ufficiale
  • Normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231) · testo ufficiale
  • Testo Unico documentazione amministrativa (autocertificazioni) (DPR 28 dicembre 2000, n. 445) · testo ufficiale
  • Ordinamento del notariato — identificazione parti, forma degli atti (artt. 47-49) (Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge Notarile)) · testo ufficiale

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Vedi anche

Domande frequenti

Quanti soci servono per costituire una cooperativa?

Art. 2522 c.c.: minimo 3 soci se si tratta di sola cooperativa fra persone fisiche e l'attività rientra nei tipi ammessi al regime SRL ("piccola cooperativa"). In tutti gli altri casi minimo 9 soci. Con 3-8 soci si applica la disciplina della SRL in quanto compatibile con la natura cooperativa, salvo quanto disposto dalle norme cooperativistiche speciali.

Cosa cambia tra cooperativa a mutualità prevalente e non prevalente?

La mutualità prevalente (art. 2512 c.c.) significa che la cooperativa svolge la sua attività prevalentemente con/per i propri soci (es. > 50% del fatturato verso soci per le cooperative di consumo). Le cooperative a mutualità prevalente devono includere nello statuto le clausole dell'art. 2514 c.c. e godono di agevolazioni fiscali (esenzione IRES sui redditi destinati a riserva indivisibile ex L. 904/1977, agevolazioni IVA per cooperative agricole/sociali). Le cooperative non prevalenti non hanno questi vincoli ma neppure le agevolazioni.

Devo iscrivere la cooperativa all'Albo Nazionale?

Sì, l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative (D.Lgs. 220/2002) è obbligatoria entro 30 giorni dall'iscrizione al Registro Imprese. La sezione di iscrizione (cooperative a mutualità prevalente vs non prevalente) determina l'accesso alle agevolazioni fiscali. La gestione dell'Albo è del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy).