La scissione tra proprietà e godimento
Vendere la nuda proprietà di una casa riservandosi l'usufrutto (quello che molti chiamano "atto di usufrutto") costa dal notaio 1.500-2.500 € più IVA di onorario su un valore di 210.000 €: è la forchetta di mercato per un atto di questa dimensione. Le imposte si calcolano sulla sola nuda proprietà: 1.347 € per una prima casa con rendita catastale di 900 € e usufruttuario di 72 anni. La piena proprietà di un immobile comprende due facoltà: il diritto di disporre del bene (nuda proprietà) e il diritto di goderne, traendone i frutti (usufrutto). L'ordinamento consente di separare queste due componenti, attribuendole a soggetti diversi. Il nudo proprietario conserva la titolarità del bene ma non può utilizzarlo né percepirne i redditi; l'usufruttuario ha il diritto di abitare l'immobile, concederlo in locazione e percepire i canoni, per tutta la durata dell'usufrutto.
L'art. 979 c.c. stabilisce che l'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario. Alla morte di quest'ultimo, l'usufrutto si estingue e la piena proprietà si ricongiunge automaticamente in capo al nudo proprietario, senza necessità di ulteriori atti o pagamenti. Questo meccanismo di consolidamento è il fondamento economico dell'investimento in nuda proprietà.
Perché si acquista la nuda proprietà
Le motivazioni variano a seconda della prospettiva.
Per l'acquirente (nudo proprietario): l'immobile viene acquistato a un prezzo significativamente inferiore al valore di mercato della piena proprietà. Lo sconto dipende dall'età dell'usufruttuario: più è giovane, più lungo è il periodo di attesa per il consolidamento, maggiore è lo sconto. Si tratta di un investimento a medio-lungo termine, particolarmente interessante per chi non ha necessità abitative immediate.
Per il venditore (che riserva l'usufrutto): ottiene liquidità mantenendo il diritto di abitare l'immobile per il resto della propria vita. La soluzione è diffusa tra anziani proprietari che necessitano di risorse economiche senza rinunciare alla propria abitazione.
Come si calcola il valore della nuda proprietà
Il valore della nuda proprietà si determina sottraendo dal valore della piena proprietà il valore dell'usufrutto. Il valore dell'usufrutto, a sua volta, si calcola applicando i coefficienti stabiliti dal Prospetto allegato al D.P.R. 131/1986, aggiornati periodicamente con decreto del Ministero dell'Economia.
La formula è:
Valore usufrutto = Valore piena proprietà x Coefficiente (in base all'età dell'usufruttuario)
Valore nuda proprietà = Valore piena proprietà - Valore usufrutto
Tabella dei coefficienti per il calcolo dell'usufrutto
I coefficienti dipendono dall'età dell'usufruttuario e dal tasso di interesse legale. C'è però un punto spesso frainteso: per il calcolo di usufrutto e nuda proprietà la legge impone di non assumere un saggio inferiore al 2,5% (D.Lgs. 139/2024, che ha inserito questo minimo nel D.P.R. 131/1986 e nel D.Lgs. 346/1990). Così, anche se dal 1° gennaio 2026 il saggio legale ordinario è sceso all'1,6% (decreto del Ministero dell'Economia del 10 dicembre 2025), i coefficienti fiscali restano quelli basati sul 2,5%: sono invariati rispetto al 2024-2025 e confermati per il 2026. La tabella seguente riporta quindi i valori vigenti.
| Età dell'usufruttuario | Coefficiente usufrutto (%) | Valore nuda proprietà (%) |
|---|---|---|
| Da 0 a 20 anni | 95,00 | 5,00 |
| Da 21 a 30 anni | 90,00 | 10,00 |
| Da 31 a 40 anni | 85,00 | 15,00 |
| Da 41 a 45 anni | 80,00 | 20,00 |
| Da 46 a 50 anni | 75,00 | 25,00 |
| Da 51 a 53 anni | 70,00 | 30,00 |
| Da 54 a 56 anni | 65,00 | 35,00 |
| Da 57 a 60 anni | 60,00 | 40,00 |
| Da 61 a 63 anni | 55,00 | 45,00 |
| Da 64 a 66 anni | 50,00 | 50,00 |
| Da 67 a 69 anni | 45,00 | 55,00 |
| Da 70 a 72 anni | 40,00 | 60,00 |
| Da 73 a 75 anni | 35,00 | 65,00 |
| Da 76 a 78 anni | 30,00 | 70,00 |
| Da 79 a 82 anni | 25,00 | 75,00 |
| Da 83 a 86 anni | 20,00 | 80,00 |
| Da 87 a 92 anni | 15,00 | 85,00 |
| Da 93 a 99 anni | 10,00 | 90,00 |
I coefficienti indicati sono quelli applicabili ai fini fiscali. Il prezzo effettivamente negoziato tra le parti può discostarsi da questi valori, essendo rimesso alla libera contrattazione.
Le imposte nella compravendita della nuda proprietà
L'aspetto fiscalmente più rilevante: le imposte sulla compravendita della nuda proprietà si calcolano sul valore della nuda proprietà, non sul valore della piena proprietà.
Acquisto da privato (prima casa)
Il valore catastale si determina applicando il moltiplicatore alla rendita catastale (115,5 per la prima casa), ma l'imposta di registro si calcola sul valore della sola nuda proprietà:
| Imposta | Base imponibile | Aliquota/Importo |
|---|---|---|
| Imposta di registro | Valore catastale della nuda proprietà | 2% (minimo 1.000 euro) |
| Imposta ipotecaria | -- | 50 euro |
| Imposta catastale | -- | 50 euro |
Acquisto da privato (seconda casa)
| Imposta | Base imponibile | Aliquota/Importo |
|---|---|---|
| Imposta di registro | Valore catastale della nuda proprietà | 9% |
| Imposta ipotecaria | -- | 50 euro |
| Imposta catastale | -- | 50 euro |
Il risparmio fiscale è duplice: si paga l'aliquota ridotta del 2% (prima casa) su una base imponibile a sua volta ridotta al valore della nuda proprietà.
Esempio pratico completo
Si consideri il seguente caso:
- Immobile: appartamento a Roma, rendita catastale 900 euro
- Valore di mercato piena proprietà: 350.000 euro
- Usufruttuario: venditore di 72 anni (coefficiente nuda proprietà: 60%)
- Acquisto: prima casa da privato
Calcolo del prezzo
Il prezzo della nuda proprietà, applicando il coefficiente del 60%, è pari a:
350.000 x 60% = 210.000 euro
Rispetto ai 350.000 euro della piena proprietà, l'acquirente risparmia 140.000 euro sul prezzo di acquisto.
Calcolo delle imposte
Il valore catastale si calcola sulla piena proprietà, poi si applica il coefficiente:
- Valore catastale piena proprietà: 900 x 115,5 = 103.950 euro
- Valore catastale nuda proprietà: 103.950 x 60% = 62.370 euro
- Imposta di registro (2%): 1.247,40 euro (arrotondato a 1.247 euro)
- Imposta ipotecaria: 50 euro
- Imposta catastale: 50 euro
Totale imposte: 1.347 euro
Se lo stesso immobile fosse acquistato in piena proprietà (prima casa da privato), l'imposta di registro sarebbe 103.950 x 2% = 2.079 euro. Il risparmio fiscale sulla sola imposta di registro è di 832 euro (2.079 - 1.247).
Spese notarili
L'onorario notarile si calcola generalmente sul valore della nuda proprietà. Per un valore di 210.000 euro, l'onorario si colloca indicativamente tra 1.500 e 2.500 euro (più IVA al 22%).
Il costo complessivo dell'operazione (imposte + onorario + IVA) può essere stimato con il calcolatore delle spese notarili.
Obblighi e diritti delle parti
L'usufruttuario è tenuto a:
- Utilizzare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1001 c.c.)
- Sostenere le spese di manutenzione ordinaria (art. 1004 c.c.)
- Pagare le imposte e i tributi gravanti sul reddito dell'immobile (IMU, TARI)
- Non modificare la destinazione economica del bene (art. 981 c.c.)
- Restituire il bene al termine dell'usufrutto nello stato in cui si trova, salvo il deterioramento derivante dall'uso
Il nudo proprietario è tenuto a:
- Sostenere le spese di manutenzione straordinaria (art. 1005 c.c.)
- Non compiere atti che diminuiscano il valore dell'immobile o ne pregiudichino il godimento da parte dell'usufruttuario
Il consolidamento
Alla morte dell'usufruttuario, il diritto di usufrutto si estingue automaticamente e la piena proprietà si ricongiunge in capo al nudo proprietario. Il consolidamento opera ipso iure, cioè per il solo fatto della morte, e non richiede alcun atto notarile né alcun pagamento a carico del nudo proprietario. In particolare:
- Non richiede alcun atto notarile né la denuncia di successione a carico del nudo proprietario: il consolidamento non è un trasferimento ereditario, ma il riespandersi del diritto già in capo al nudo proprietario. Un'eventuale denuncia di successione riguarda semmai altri beni del de cuius, non l'usufrutto estinto.
- Dal 1° gennaio 2025 (art. 8 del D.Lgs. 139/2024) la riunione di usufrutto per morte dell'usufruttuario avviene d'ufficio, in automatico e a titolo gratuito: è l'Agenzia delle Entrate ad aggiornare le risultanze catastali sulla base delle risultanze dell'Anagrafe Tributaria, senza voltura a carico del nudo proprietario e senza la tassa di circa 55 euro.
- Non è soggetto a imposte di successione (il nudo proprietario era già titolare del proprio diritto): per l'usufrutto estinto nulla è dovuto e nessun adempimento è richiesto al nudo proprietario.
- Una domanda di voltura, comunque esente da imposte, resta necessaria solo nel caso particolare di usufrutto con diritto di accrescimento a favore di un altro usufruttuario.
Se invece si vuole togliere l'usufrutto mentre l'usufruttuario è in vita, il consolidamento gratuito non c'è: serve un atto notarile di rinuncia o di cessione dell'usufrutto, con onorario e imposte proprie calcolate sul valore dell'usufrutto secondo la stessa tabella dei coefficienti.
Aspetti da valutare prima dell'acquisto
La nuda proprietà presenta vantaggi economici significativi ma anche specificità che richiedono un'analisi attenta.
Durata dell'attesa: il consolidamento avviene alla morte dell'usufruttuario. Non è possibile prevedere con certezza quando ciò accadrà. Per un usufruttuario di 72 anni, l'aspettativa di vita media è di circa 12-15 anni, ma si tratta di una stima statistica.
Impossibilità di utilizzo immediato: il nudo proprietario non può abitare l'immobile né concederlo in locazione fino al consolidamento. L'investimento non genera reddito nel periodo di attesa.
Difficoltà di rivendita: la nuda proprietà è un mercato di nicchia. Rivendere prima del consolidamento può risultare complesso e comportare tempi lunghi.
Accesso al credito: le banche sono generalmente riluttanti a concedere mutui per l'acquisto della nuda proprietà, poiché il bene non genera reddito e il consolidamento è incerto nei tempi.
IMU: il nudo proprietario non paga l'IMU, che grava sull'usufruttuario (art. 1, comma 743, L. 160/2019). Questo rappresenta un vantaggio economico durante il periodo di attesa.