Il notaio è un pubblico ufficiale che esercita da libero professionista: la legge notarile lo definisce come l'ufficiale istituito per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà e attribuire loro pubblica fede (art. 1 L. 89/1913). Da questa doppia natura dipende il modo in cui si entra. Non basta un esame di abilitazione, come per avvocati e commercialisti: serve vincere un concorso per un numero di posti fissato dal Ministero della Giustizia.
I requisiti: laurea, pratica e poco altro
L'elenco sta nell'art. 5 della L. 89/1913, e il bando del concorso lo richiama per intero. Servono:
- cittadinanza italiana o di un altro Stato dell'Unione europea e almeno 21 anni;
- moralità e condotta incensurate, e nessuna condanna per un reato non colposo punito con una pena minima di almeno sei mesi;
- laurea in giurisprudenza, magistrale o del vecchio ordinamento, o un titolo riconosciuto equipollente;
- l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile e 18 mesi di pratica presso un notaio del distretto.
La pratica ha regole precise. Ci si può iscrivere già all'ultimo anno di università, ma il periodo svolto prima della laurea conta al massimo per sei mesi, almeno un anno va fatto con continuità dopo la laurea, e tutto deve chiudersi entro 30 mesi dall'iscrizione. Per gli avvocati in esercizio da almeno un anno, e per chi è stato funzionario dell'ordine giudiziario per almeno un anno, la pratica si riduce a otto mesi continuativi.
E l'età? La legge prevede ancora che per partecipare al concorso non si siano compiuti 50 anni (art. 1, lett. b, L. 1365/1926), ma il bando del 2025 non lo applica più, perché la Corte di giustizia dell'Unione europea lo ha ritenuto contrario al diritto dell'Unione, come ricordano le premesse del bando stesso, e il bando del dicembre 2025 richiama la sentenza fra le premesse e il limite non lo applica. Resta invece un tetto di altro tipo: non è ammesso chi è stato dichiarato non idoneo in cinque concorsi precedenti, contando solo quelli banditi dal 4 luglio 2009 in poi; l'espulsione dopo la dettatura dei temi vale come non idoneità (art. 1 L. 1365/1926), e il bando equipara anche l'annullamento di una prova da parte della commissione. Quanto all'uscita, il notaio viene dispensato dall'ufficio al compimento dei 75 anni (art. 7).
Il concorso: tre atti scritti e tre prove orali
La struttura è fissata dal D.Lgs. 166/2006. Lo scritto consta di tre prove teorico-pratiche: un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale (art. 6). In ciascuna il candidato deve redigere l'atto e svolgere la parte teorica sugli istituti giuridici che lo riguardano, e ha otto ore dalla dettatura del tema per consegnare (art. 8). Si possono consultare solo i testi dei codici, delle leggi e dei decreti, senza note né commenti.
All'orale si accede con un giudizio di idoneità che vale almeno 35 punti in ciascuno dei tre scritti, su un massimo di 50 (art. 11). Le prove orali sono tre, sui gruppi di materie previsti dall'art. 7: diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione; ordinamento del notariato e degli archivi notarili; tributi sugli affari. Anche qui servono almeno 35 punti su 50 per gruppo (art. 12).
La commissione è nominata dal Ministro della Giustizia ed è presieduta da un magistrato di cassazione; ne fanno parte magistrati, professori universitari di materie giuridiche e notai con almeno dieci anni di anzianità (art. 5).
Quanto sia selettivo lo dicono i numeri del Ministero. Al concorso a 400 posti bandito nel giugno 2024 i candidati che hanno consegnato gli scritti sono stati 1.129, e gli idonei 278: meno dei posti disponibili. Anche i tempi si leggono lì: bando a giugno 2024, risultati degli scritti affissi il 18 febbraio 2026, orali dal 24 marzo 2026. Il concorso successivo, sempre a 400 posti, è stato bandito con decreto del 16 dicembre 2025 e ha avuto le prove scritte dal 17 al 19 giugno 2026 alla Fiera di Roma.
La frequenza di una scuola di notariato non è fra i requisiti. Nella pratica la maggior parte dei candidati si prepara per anni, spesso tentando il concorso più di una volta.
Dalla graduatoria alla sede
Superato l'orale, prima della nomina servono almeno 120 giorni di tirocinio presso uno o più notai (art. 5 n. 6-bis L. 89/1913). Il Ministero pubblica la graduatoria insieme all'elenco delle sedi da assegnare, e i vincitori indicano le sedi preferite: le assegnazioni seguono l'ordine della graduatoria.
Le sedi non sono libere. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono fissati con decreto del Ministro della Giustizia, tenendo conto della popolazione, dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, in modo che di regola a ogni posto corrispondano almeno 5.000 abitanti; la tabella va rivista ogni sette anni (art. 4 L. 89/1913). Chi vuole cambiare sede in seguito partecipa ai concorsi per trasferimento.
Cosa comporta la nomina
Il notaio non può fare tutto. L'art. 2 della L. 89/1913 rende l'ufficio incompatibile, fra l'altro, con gli impieghi retribuiti dallo Stato, dalle province e dai comuni sopra i 5.000 abitanti, con le professioni di avvocato e procuratore, con l'attività di commerciante, mediatore o direttore di banca e con la qualità di ministro di un culto.
Gli obblighi quotidiani vengono dagli articoli successivi. Il notaio deve tenere uno studio aperto nel comune assegnato e assistervi personalmente almeno tre giorni a settimana (art. 26). Deve prestare il suo ministero ogni volta che è richiesto (art. 27), salvo i casi in cui la legge gli vieta di ricevere l'atto: atti espressamente proibiti o contrari all'ordine pubblico, atti in cui sono parti o interessati lui, il coniuge o i parenti e affini più vicini (art. 28). Può rifiutarsi, invece, se le parti non depositano le imposte, l'onorario e le spese dell'atto.
Sul piano della responsabilità, la copertura assicurativa è obbligatoria e collettiva: la gestisce il Consiglio nazionale del notariato con un contributo a carico di tutti i notai (art. 19). Le sanzioni disciplinari vanno dall'avvertimento alla destituzione, passando per censura, sanzione pecuniaria e sospensione, e le infliggono la commissione amministrativa regionale di disciplina o la corte d'appello (art. 135). Sul piano penale il notaio risponde dei reati propri dei pubblici ufficiali, come il falso in atto pubblico e la corruzione; l'abuso d'ufficio non c'è più, abrogato dalla L. 114/2024 dal 25 agosto 2024.