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Diritto di Superficie: Atto Notarile, Fotovoltaico e Costi

Pubblicato il A cura di Redazione NotaiOnline

Il principio di accessione e la sua deroga

Nel diritto italiano vige il principio di accessione: tutto ciò che viene costruito su un terreno appartiene al proprietario del suolo (art. 934 c.c.). Il diritto di superficie rappresenta la principale eccezione a questa regola. L'art. 952 c.c. consente al proprietario di un fondo di concedere ad altri il diritto di costruire e mantenere una costruzione al di sopra (o al di sotto) del suolo, acquistandone la proprietà separata dal terreno.

Si crea così una situazione giuridica peculiare: la proprietà superficiaria della costruzione, separata dalla proprietà del suolo. È un diritto reale, opponibile ai terzi, liberamente trasferibile e ipotecabile.

Due facoltà distinte

Il diritto di superficie si articola in due configurazioni:

Il diritto di costruire (ius aedificandi) — È il diritto di edificare su suolo altrui. Fino a quando la costruzione non viene realizzata, il superficiario è titolare di un diritto reale su cosa altrui. Se la costruzione non viene realizzata entro un termine stabilito, il diritto può estinguersi per prescrizione ventennale (art. 954, comma 4, c.c.).

La proprietà superficiaria — Una volta realizzata la costruzione, il superficiario ne diventa proprietario. Questa proprietà ha caratteristiche particolari: è separata dal suolo, ha una durata potenzialmente limitata nel tempo e, alla scadenza del termine, la costruzione diventa proprietà del dominus soli senza alcun obbligo di indennizzo, salvo patto contrario (art. 953 c.c.).

Durata: a tempo determinato o perpetuo

Il diritto di superficie può essere concesso:

  • A tempo determinato — Alla scadenza, il diritto si estingue e la costruzione diventa proprietà del concedente per accessione. È la formula più frequente nei contratti per impianti fotovoltaici (tipicamente 20-30 anni) e nell'edilizia convenzionata (99 anni).
  • In perpetuo — Il superficiario acquisisce una proprietà della costruzione senza limiti temporali. La distinzione dalla vendita del terreno è che il suolo resta del concedente.

La scelta tra le due formule ha implicazioni rilevanti sul valore economico del diritto e sulla tassazione.

Utilizzi nella prassi contemporanea

Impianti fotovoltaici

L'applicazione che ha dato nuova vitalità al diritto di superficie è l'installazione di impianti fotovoltaici su terreni o tetti di edifici altrui. L'operatore energetico acquisisce il diritto di superficie per un periodo di 20-30 anni — corrispondente alla vita utile dell'impianto e al periodo di incentivazione — e costruisce l'impianto di cui resta proprietario.

I vantaggi per entrambe le parti sono evidenti: il proprietario del fondo percepisce un canone annuo (mediamente tra 2.000 e 4.000 euro per ettaro, a seconda della localizzazione e dell'irraggiamento) senza sostenere alcun investimento; l'operatore acquisisce un diritto reale opponibile ai terzi, più stabile rispetto a una semplice locazione.

Il contratto deve disciplinare con attenzione:

  • La durata e le condizioni di rinnovo
  • Il canone (fisso, indicizzato o parametrato alla produzione)
  • Gli obblighi di ripristino del suolo alla scadenza
  • Le garanzie fideiussorie per la rimozione dell'impianto

Edilizia residenziale convenzionata

Molti Comuni italiani concedono aree edificabili in diritto di superficie (tipicamente per 99 anni) ai sensi della L. 865/1971, per la realizzazione di alloggi a prezzo calmierato. Gli acquirenti degli appartamenti acquisiscono la proprietà superficiaria, con vincoli sulla rivendita e sul prezzo massimo di cessione.

La trasformazione del diritto di superficie in proprietà piena è possibile mediante convenzione con il Comune e pagamento di un corrispettivo, disciplinato dall'art. 31, comma 45 e seguenti, della L. 448/1998 (come modificato dal D.L. 69/2013). L'importo varia significativamente da Comune a Comune.

Altre applicazioni

Il diritto di superficie trova impiego anche per:

  • Parcheggi interrati sotto edifici o aree pubbliche
  • Antenne di telecomunicazione su tetti di edifici
  • Chioschi e strutture commerciali su suolo pubblico
  • Costruzioni sotterranee (garage, cantine, tunnel)

L'atto notarile

La costituzione del diritto di superficie richiede la forma scritta a pena di nullità (art. 1350, n. 2, c.c.), trattandosi di un atto che costituisce diritti reali immobiliari. Nella prassi si procede con atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata.

Contenuto dell'atto

L'atto deve contenere:

  • L'identificazione catastale precisa del fondo su cui è concesso il diritto
  • La descrizione della costruzione da realizzare o già esistente
  • La durata del diritto (determinata o perpetua)
  • Il corrispettivo (prezzo unico, canone periodico o gratuità)
  • Le condizioni di esercizio e i limiti costruttivi
  • La disciplina della scadenza (obbligo di rimozione, passaggio della proprietà al concedente, eventuale indennizzo)

L'atto viene trascritto nei Registri Immobiliari ai sensi dell'art. 2643, n. 2, c.c. La trascrizione è indispensabile per l'opponibilità ai terzi.

Verifiche del notaio

Prima della stipula, il notaio effettua le consuete verifiche:

  • Visure ipotecarie e catastali sul fondo
  • Conformità urbanistica e regolarità edilizia
  • Esistenza di vincoli, ipoteche o diritti di terzi
  • Compatibilità con il piano regolatore comunale
  • Per i terreni agricoli, rispetto del diritto di prelazione agraria

Imposte

Il regime fiscale varia a seconda della natura delle parti.

Tra privati (imposta di registro)

VoceImporto
Imposta di registro9% del valore del diritto
Imposta ipotecaria50 €
Imposta catastale50 €

La base imponibile è il valore del diritto di superficie. Per i diritti a tempo determinato, il valore si calcola generalmente attualizzando i canoni per la durata del contratto. Non si applica il meccanismo del prezzo-valore (riservato alle abitazioni).

Con impresa (IVA)

Se il concedente è un soggetto IVA che agisce nell'esercizio dell'attività, la cessione del diritto di superficie sconta l'IVA (ordinariamente al 22%, o al 10% per interventi di edilizia convenzionata). Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa (200 euro ciascuna).

Caso fotovoltaico

La concessione del diritto di superficie da parte di un imprenditore agricolo a un operatore fotovoltaico è generalmente soggetta a IVA al 22%. Se il concedente è un privato non imprenditore, si applica l'imposta di registro al 9%.

Costi notarili

L'onorario del notaio per la costituzione di un diritto di superficie varia in funzione del valore dell'operazione e della complessità dell'atto:

  • Per operazioni di valore contenuto (piccoli impianti, singoli appezzamenti): 1.000-2.000 euro
  • Per operazioni complesse (grandi impianti fotovoltaici con più fondi, edilizia convenzionata): 2.000-4.000 euro

A questi importi si aggiungono le imposte, i diritti di trascrizione e i costi delle visure.

Differenza dalla locazione

La distinzione tra diritto di superficie e locazione è rilevante sul piano pratico e giuridico:

AspettoDiritto di superficieLocazione
NaturaDiritto realeDiritto personale
OpponibilitàErga omnes (a tutti)Solo tra le parti (salvo trascrizione)
Durata massimaPerpetua o a termine30 anni (art. 1573 c.c.)
Proprietà costruzioniDel superficiarioDel proprietario del suolo
IpotecabilitàNo
Fallimento concedenteIl diritto resta in capo al superficiarioIl curatore può sciogliere il contratto

Per gli impianti fotovoltaici, il diritto di superficie offre garanzie significativamente superiori alla locazione, in particolare per la bancabilità del progetto: le banche finanziatrici richiedono generalmente un diritto reale ipotecabile, non un semplice contratto di locazione.

Estinzione

Il diritto di superficie si estingue per:

  • Scadenza del termine — La costruzione diventa proprietà del concedente
  • Consolidazione — Riunione nella stessa persona della proprietà del suolo e della superficie
  • Rinuncia del superficiario
  • Prescrizione ventennale del diritto di costruire non esercitato
  • Perimento totale della costruzione, se il diritto era limitato alla costruzione esistente

Il perimento parziale della costruzione non determina l'estinzione del diritto: il superficiario conserva la facoltà di ricostruire (art. 954, comma 3, c.c.).


Domande frequenti

Il diritto di superficie su terreno agricolo per fotovoltaico richiede la rinuncia alla prelazione?

Sì. Se il terreno è condotto da un affittuario coltivatore diretto o da un imprenditore agricolo confinante, questi hanno diritto di prelazione sulla costituzione del diritto di superficie. Il notaio verifica l'avvenuta notifica del preliminare e l'eventuale rinuncia o il decorso del termine di 30 giorni.

È possibile ipotecare il diritto di superficie?

Il diritto di superficie è ipotecabile. L'ipoteca iscritta sul diritto di superficie si estingue quando si estingue il diritto stesso (art. 954 c.c.). Per questo motivo, le banche che finanziano impianti fotovoltaici verificano attentamente che la durata del diritto di superficie sia superiore alla durata del finanziamento.

Cosa succede alla scadenza del diritto di superficie?

Alla scadenza, la costruzione diventa proprietà del concedente per accessione, senza obbligo di corrispettivo, salvo diverso accordo tra le parti (art. 953 c.c.). È fondamentale che il contratto disciplini espressamente questo aspetto, prevedendo eventualmente l'obbligo di ripristino del suolo o un indennizzo per il valore residuo della costruzione.


Occorre costituire un diritto di superficie per un impianto fotovoltaico o per un progetto edilizio? Il notaio è il professionista competente a redigere l'atto, verificare la situazione ipotecaria e catastale del fondo e garantire la trascrizione nei Registri Immobiliari.


Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere divulgativo e non costituiscono parere legale. La normativa di riferimento e le interpretazioni giurisprudenziali possono variare. Per una valutazione specifica della propria situazione, è necessario rivolgersi a un notaio.

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