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Acquisto da costruttore o da privato: come cambia il costo del notaio

Aggiornato il A cura di Redazione NotaiOnline

Due regimi fiscali distinti

L'acquisto di un immobile in Italia è soggetto a due regimi fiscali alternativi, a seconda della natura del venditore e delle caratteristiche della vendita. L'elemento discriminante non è la volontà delle parti, ma la qualificazione giuridica dell'operazione ai fini tributari.

Regime dell'imposta di registro, si applica quando il venditore è una persona fisica, oppure un'impresa la cui vendita non è soggetta ad IVA (cessioni esenti ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 8-bis del D.P.R. 633/1972). Le imposte si calcolano sul valore catastale dell'immobile.

Regime IVA, si applica quando il venditore è un'impresa costruttrice (o che ha eseguito lavori di ristrutturazione) e la vendita avviene entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dei lavori. Le imposte si calcolano sul prezzo dichiarato nell'atto.

Quando la vendita è soggetta a IVA

La vendita di un fabbricato abitativo da parte di un'impresa è soggetta a IVA nei seguenti casi (art. 10, comma 1, n. 8-bis, D.P.R. 633/1972):

  1. L'impresa è la costruttrice dell'immobile (o ha eseguito lavori di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione) e la vendita avviene entro cinque anni dalla fine dei lavori.
  2. L'impresa costruttrice vende dopo cinque anni, ma ha espressamente optato per l'applicazione dell'IVA nell'atto di vendita.
  3. L'immobile rientra nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (immobili di lusso) e il cedente è l'impresa costruttrice o di ristrutturazione.

In tutti gli altri casi, vendita da parte di un privato, vendita da parte di un'impresa non costruttrice, vendita oltre i cinque anni senza opzione, l'operazione è esente da IVA e si applica l'imposta di registro proporzionale.

Confronto delle imposte

Acquisto da persona fisica (regime registro)

VocePrima casaSeconda casa
Base imponibileValore catastaleValore catastale
Imposta di registro2% (minimo 1.000 euro)9% (minimo 1.000 euro)
Imposta catastale50 euro50 euro
Imposta ipotecaria50 euro50 euro
Archivio e repertorio38 euro38 euro
Onorario indicativoScala regressiva 1,0%/0,8%/0,5% sul prezzo, riduzione 30% prezzo-valoreScala regressiva 1,0%/0,8%/0,5% sul prezzo, riduzione 30% prezzo-valore

Acquisto da costruttore (regime IVA)

VocePrima casaSeconda casa
Base imponibilePrezzo dichiaratoPrezzo dichiarato
IVA4%10%
Imposta di registro200 euro (fissa)200 euro (fissa)
Imposta catastale200 euro (fissa)200 euro (fissa)
Imposta ipotecaria200 euro (fissa)200 euro (fissa)
Bollo230 euro230 euro
Tassa ipotecaria35 euro35 euro
Voltura catastale55 euro55 euro
Onorario indicativo0,5% del prezzo (floor mercato 1.500 euro)0,5% del prezzo (floor mercato 1.500 euro)

La differenza chiave: la base imponibile

La differenza più rilevante tra i due regimi non è l'aliquota, ma la base imponibile su cui le imposte vengono calcolate.

Nell'acquisto da privato, grazie al meccanismo del prezzo-valore (L. 266/2005), le imposte si calcolano sul valore catastale, che è generalmente molto inferiore al prezzo di mercato. Per un immobile venduto a 200.000 euro con rendita catastale di 900 euro, il valore catastale come prima casa è 103.950 euro (900 × 115,5), circa la metà del prezzo.

Nell'acquisto da costruttore, le imposte si calcolano sul prezzo dichiarato nell'atto. Il meccanismo del prezzo-valore non è applicabile alle vendite soggette a IVA. L'intera IVA viene calcolata sui 200.000 euro effettivi.

Esempio comparativo: stesso immobile, due venditori diversi

Dati dell'immobile: prezzo di vendita 200.000 euro, rendita catastale 900 euro, prima casa.

Acquisto da persona fisica

Valore catastale: 900 × 115,5 = 103.950 euro

VoceImporto
Imposta di registro (2% di 103.950)2.079,00 euro
Imposta catastale50,00 euro
Imposta ipotecaria50,00 euro
Archivio e repertorio38,00 euro
Onorario (scala regressiva sul prezzo, ridotto 30% prezzo-valore)1.120,00 euro
IVA 22% sull'onorario246,40 euro
Totale3.583,40 euro

Acquisto da costruttore

VoceImporto
IVA (4% di 200.000)8.000,00 euro
Imposta di registro200,00 euro
Imposta catastale200,00 euro
Imposta ipotecaria200,00 euro
Bollo230,00 euro
Tassa ipotecaria35,00 euro
Voltura catastale55,00 euro
Onorario (0,5% di 200.000, floor mercato 1.500)1.500,00 euro
IVA 22% sull'onorario330,00 euro
Totale10.750,00 euro

Differenza

L'acquisto da costruttore costa 7.166,60 euro in più rispetto all'acquisto dello stesso immobile da privato. La differenza è interamente attribuibile al diverso regime fiscale: l'IVA al 4% su 200.000 euro genera un carico di 8.000 euro, mentre l'imposta di registro al 2% sul valore catastale di 103.950 euro ammonta a soli 2.079 euro.

Per la seconda casa la forbice si allarga ulteriormente: l'IVA al 10% su 200.000 euro produce un'imposta di 20.000 euro, contro i 10.206 euro di imposta di registro al 9% su un valore catastale di 113.400 euro (900 × 126).

Garanzie aggiuntive nell'acquisto da costruttore

Il maggiore carico fiscale dell'acquisto da costruttore è in parte compensato da garanzie legali specifiche:

  • Garanzia decennale per difetti strutturali (art. 1669 c.c.) e garanzia biennale per vizi non apparenti (art. 1667 c.c.).
  • Polizza assicurativa decennale obbligatoria a copertura dei danni materiali derivanti da rovina o gravi difetti (D.Lgs. 122/2005, come modificato dal D.Lgs. 14/2019).
  • Fideiussione a garanzia delle somme versate prima del trasferimento della proprietà (acconti, caparre).
  • Attestato di Prestazione Energetica (APE) rilasciato dal costruttore, generalmente con classi energetiche elevate.

Domande Frequenti

Posso usare il prezzo-valore per l'acquisto da costruttore?

No. Il meccanismo del prezzo-valore (L. 266/2005) si applica esclusivamente alle cessioni soggette all'imposta di registro. Nelle vendite soggette a IVA la base imponibile è necessariamente il prezzo dichiarato nell'atto.

L'IVA pagata al costruttore è detraibile?

Per le persone fisiche che acquistano un'abitazione, l'IVA versata al costruttore non è detraibile in quanto non si tratta di un acquisto nell'esercizio di impresa. Il legislatore ha introdotto in passato un credito d'imposta pari al 50% dell'IVA per acquisti di immobili in classe A o B (L. 208/2015, art. 1, comma 56), ma l'agevolazione era limitata nel tempo e la sua eventuale proroga va verificata con la normativa vigente.

Conviene aspettare che il costruttore "esca" dal regime IVA?

Se il costruttore non esercita l'opzione per l'IVA dopo il quinto anno, la vendita diventa esente e si applica il regime dell'imposta di registro con il beneficio del prezzo-valore. Tuttavia, questa scelta non dipende dall'acquirente ma dal venditore, e raramente il costruttore è disponibile ad attendere il decorso del quinquennio per una singola unità immobiliare.

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Fonti e riferimenti normativi:

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