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Documenti per la rinuncia all'eredità

La rinuncia all'eredità (art. 519 c.c.) è un atto formale, ricevuto da notaio o cancelliere del tribunale del luogo di apertura della successione. Effetto retroattivo: il rinunciante si considera come mai chiamato all'eredità (art. 521 c.c.), lasciando spazio a chiamati successivi (rappresentazione, accrescimento, sostituzione testamentaria). Si rinuncia tipicamente per evitare debiti ereditari o per favorire altri eredi.

A cura di

Team editoriale NotaiOnline

Contenuto redatto sulla base del quadro normativo 2026.

La tua situazione

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Dettagli

1.Antiriciclaggio e adeguata verifica

Obbligo di legge

Documenti obbligatori per legge in ogni intervento notarile sulla successione (dichiarazione, accettazione, voltura, rinuncia) ai sensi del D.Lgs. 231/2007. Il notaio identifica gli eredi che intervengono e raccoglie le dichiarazioni PEP, mentre la provenienza dei cespiti dell'asse ereditario è documentata dagli atti del de cuius.

Al momento della dichiarazione2 documenti

Modulo di adeguata verifica degli eredi

Obbligatorio
Fornito dal notaio

Modulo fornito dallo studio notarile che raccoglie i dati identificativi di tutti gli eredi che intervengono nell'atto, ai fini dell'obbligo antiriciclaggio.

Dove si ottiene
Fornito direttamente dallo studio notarile prima della stipula. Va compilato e firmato da ciascun erede. Il notaio verifica un documento d'identità in corso di validità per ogni firmatario e conserva copia per 10 anni ex art. 31 D.Lgs. 231/2007.
Costo indicativo
Gratuito (a cura dello studio notarile)
Validità
Valido per l'atto in corso
Se manca
Senza adeguata verifica il notaio non può rogare l'atto (art. 42 D.Lgs. 231/2007 — obbligo di astensione). Sanzioni amministrative da 2.000 € a 50.000 €.

Fonte: Normativa antiriciclaggio · Ordinamento del notariato — identificazione parti, forma degli atti (artt. 47-49)

Dichiarazione PEP degli eredi

Obbligatorio
A cura tua

Autodichiarazione di ciascun erede sullo svolgimento di cariche pubbliche rilevanti, proprie o di familiari stretti.

Dove si ottiene
Compilata su modulo dello studio. Se un erede risulta PEP il notaio effettua la verifica rafforzata (art. 24 D.Lgs. 231/2007), specie sull'origine dei cespiti esteri eventualmente nell'asse. La dichiarazione mendace è penalmente rilevante (art. 76 DPR 445/2000).
Costo indicativo
Gratuito
Validità
Valida per l'atto in corso
Se manca
In assenza di dichiarazione il notaio deve comunque condurre la verifica rafforzata. Dichiarazione mendace: responsabilità penale del dichiarante.

Fonte: Normativa antiriciclaggio

2.Apertura della successione

Obbligo di legge

Documenti che attestano l'apertura della successione (art. 456 c.c.) e identificano de cuius ed eredi. Imprescindibili per qualunque intervento successivo: dichiarazione AE, accettazione, voltura, rinuncia.

Prima della dichiarazione2 documenti

Certificato di morte del de cuius

Obbligatorio
Rilasciato dal Comune

Certificato rilasciato dal Comune del decesso che attesta data e luogo della morte. Punto di partenza dei termini successori (12 mesi per la dichiarazione di successione, 10 anni per l'accettazione).

Dove si ottiene
Comune dove è avvenuto il decesso (sportello anagrafe o online via ANPR). Costo: gratuito (esente bollo per uso notarile, art. 14 DPR 642/1972).
Costo indicativo
Gratuito
Validità
Documento storico, sempre valido
Se manca
Senza certificato di morte non è possibile aprire la successione né presentare la dichiarazione AE.

Fonte: Codice civile — ipoteca (artt. 2808-2899), comunione (art. 184), accollo (art. 1273)

Autocertificazione di stato di famiglia (storica) del de cuius

Obbligatorio
Rilasciato dal Comune

Autocertificazione o estratto storico del Comune di ultima residenza, con i nominativi dei familiari conviventi alla data del decesso. Prima evidenza degli eredi legittimi.

Dove si ottiene
Comune di ultima residenza del de cuius o autocertificazione di un erede ex art. 46-47 DPR 445/2000. La verifica completa degli eredi legittimi richiede anche estratti di matrimonio e di nascita dei discendenti (sezione 2).
Costo indicativo
Gratuito (autocertificazione) o 0 € (estratto Comune)
Validità
Recente (entro 6 mesi dall'atto, prassi notarile)
Se manca
Senza ricostruzione del nucleo familiare il notaio non può accertare la chiamata all'eredità: rinvio dell'atto.

Fonte: Codice civile — ipoteca (artt. 2808-2899), comunione (art. 184), accollo (art. 1273) · Testo Unico documentazione amministrativa (autocertificazioni)

Al momento della dichiarazione1 documento

Documento d'identità e codice fiscale di tutti gli eredi

Obbligatorio
A cura tua

Carta d'identità (o passaporto) in corso di validità + codice fiscale di ciascun erede che interviene. Il notaio verifica l'identità personale ex art. 49 L. 89/1913.

Dove si ottiene
Procurato direttamente da ciascun erede. Per gli eredi minori il documento accompagna l'atto firmato dal genitore o tutore con l'eventuale autorizzazione del giudice tutelare (vedi sezione 4).
Costo indicativo
Gratuito (già in possesso degli eredi)
Validità
Documento in corso di validità
Se manca
Senza identificazione il notaio non può rogare l'atto (art. 49 L. 89/1913).

Fonte: Ordinamento del notariato — identificazione parti, forma degli atti (artt. 47-49)

3.Devoluzione: per legge o per testamento

Obbligo di legge

Verifica del Registro Generale dei Testamenti per accertare l'esistenza di disposizioni testamentarie. Quando un testamento esiste, il notaio procede alla sua pubblicazione (per l'olografo) o ne acquisisce copia autentica (per il pubblico). In assenza di testamento operano le norme sulla successione legittima (artt. 565-586 c.c.).

Prima della dichiarazione1 documento

Interrogazione del Registro Generale dei Testamenti

Obbligatorio
Archivio notarile

Verifica presso l'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili (Roma) dell'esistenza di un testamento del de cuius depositato in qualunque studio notarile italiano (artt. 1-3 L. 307/1981 istitutivi del Registro; art. 5 disciplina la consultazione su istanza degli interessati).

Dove si ottiene
Richiesta dal notaio per via telematica via ArchivioNotarile.it (servizio del MIBAC). Si fornisce il certificato di morte e i dati del de cuius. La risposta arriva tipicamente entro 7-10 giorni e indica l'eventuale testamento + il notaio depositario.
Costo indicativo
23 € (diritti di ricerca + bolli)
Validità
Per l'apertura della successione
Se manca
Senza interrogazione RGT, la successione legittima rischia di essere aperta ignorando un testamento esistente. La scoperta successiva del testamento può far rivivere la qualità di eredi modificata, con conseguenze patrimoniali e fiscali rilevanti.

Fonte: Registro Generale dei Testamenti — consultazione all'apertura della successione (art. 5)

4.Accettazione, beneficio d'inventario, rinuncia

Critico

Atti formali con cui l'erede accetta o rifiuta l'eredità. L'accettazione semplice è il default (anche tacita); il beneficio d'inventario protegge dal sovraindebitamento ed è obbligatorio per minori e incapaci; la rinuncia (art. 519 c.c.) è atto formale ricevuto da notaio o tribunale.

Al momento della dichiarazione1 documento

Atto di rinuncia all'eredità

Obbligatorio
Fornito dal notaio

Dichiarazione formale ricevuta dal notaio o dal cancelliere del tribunale del luogo di apertura della successione (art. 519 c.c.). Effetto retroattivo: il rinunciante si considera come mai chiamato all'eredità (art. 521 c.c.).

Dove si ottiene
Atto pubblico ricevuto dal notaio o dal cancelliere del tribunale competente per il luogo di apertura della successione (ultima residenza del de cuius). La rinuncia va trascritta nel registro delle successioni tenuto dal tribunale. Costo notarile: 150-300 € + diritti; presso il tribunale solo i diritti (~50 €).
Costo indicativo
50-300 € a seconda del canale
Validità
Atto formale, sempre valido
Se manca
Senza atto formale di rinuncia, il chiamato resta tale: gli atti di disposizione del patrimonio possono essere interpretati come accettazione tacita (art. 476 c.c.) e produrre responsabilità ultra vires.

Fonte: Codice civile — ipoteca (artt. 2808-2899), comunione (art. 184), accollo (art. 1273) · Ordinamento del notariato — identificazione parti, forma degli atti (artt. 47-49)

5.Profili fiscali e dichiarazione di successione

Obbligo di legge

Documenti per la presentazione della dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate (entro 12 mesi dal decesso, art. 31 D.Lgs. 346/1990) e per il calcolo dell'imposta successoria con franchigie per fascia di parentela. Per gli immobili si aggiungono ipotecaria 2% e catastale 1%.

Al momento della dichiarazione1 documento

Dichiarazione di successione (modello SUC)

Obbligatorio
Agenzia delle Entrate

Modello telematico SUC presentato all'Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dall'apertura della successione (art. 31 D.Lgs. 346/1990). Contiene la composizione dell'asse, gli eredi, la quantificazione dell'imposta.

Dove si ottiene
Compilato e trasmesso telematicamente da un erede o, più frequentemente, dal notaio o da un CAF/commercialista. Documenti da allegare: atti di provenienza degli immobili, visure catastali, eventuali debiti detraibili. L'invio telematico sostituisce la voltura catastale (art. 5 DPR 650/1972).
Costo indicativo
Onorario professionale 300-1.500 € + imposte ipocatastali in autoliquidazione
Validità
Per la successione in corso
Se manca
Omissione: sanzione del 120% dell'imposta dovuta (art. 50 D.Lgs. 346/1990, come riformato dal D.Lgs. 87/2024 per le violazioni dal 1/9/2024; min. 250 €) + interessi. Possibile ravvedimento operoso entro 90 giorni con sanzione ridotta.

Fonte: Testo Unico imposta successioni e donazioni — aliquote, franchigie, donazioni indirette

Fonti normative citate

  • Codice civile — ipoteca (artt. 2808-2899), comunione (art. 184), accollo (art. 1273) (R.D. 16 marzo 1942, n. 262 (Codice civile)) · testo ufficiale
  • Normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231) · testo ufficiale
  • Testo Unico imposta successioni e donazioni — aliquote, franchigie, donazioni indirette (D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346) · testo ufficiale
  • Testo Unico documentazione amministrativa (autocertificazioni) (DPR 28 dicembre 2000, n. 445) · testo ufficiale
  • Registro Generale dei Testamenti — consultazione all'apertura della successione (art. 5) (Legge 25 maggio 1981, n. 307) · testo ufficiale
  • Ordinamento del notariato — identificazione parti, forma degli atti (artt. 47-49) (Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge Notarile)) · testo ufficiale

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Vedi anche

Domande frequenti

Posso rinunciare se ho già usato i beni ereditari?

No. L'art. 476 c.c. prevede l'accettazione tacita: chi compie atti di disposizione di beni ereditari (vendita, riscossione di crediti, pagamento di debiti del de cuius) si considera erede a tutti gli effetti, anche senza atto formale. La rinuncia successiva sarebbe inefficace. Anche atti apparentemente neutri (pagare le bollette del de cuius con i suoi soldi) possono valere come accettazione tacita: prima di toccare i beni ereditari va presa una decisione consapevole.

La rinuncia è gratuita?

L'atto presso il cancelliere del tribunale costa solo i diritti (~50 €). Presso il notaio: 150-300 € + diritti. Conviene il tribunale quando la rinuncia è di un singolo erede senza coeredi e senza scenari complessi; il notaio quando ci sono più rinuncianti coordinati o si serve consulenza sulle conseguenze (rappresentazione dei discendenti).

Cosa succede ai miei figli se rinuncio?

Se l'eredità è devoluta per legge, i discendenti del rinunciante subentrano per rappresentazione (art. 467 c.c.): la quota del rinunciante si attribuisce ai suoi figli. I figli minori dovranno accettare con autorizzazione del giudice tutelare e con beneficio d'inventario (art. 471 c.c.). Per chi rinuncia per evitare debiti, va valutato se anche i figli debbano rinunciare a loro volta.