Documenti per la rinuncia all'eredità
La rinuncia all'eredità (art. 519 c.c.) è un atto formale, ricevuto da notaio o cancelliere del tribunale del luogo di apertura della successione. Effetto retroattivo: il rinunciante si considera come mai chiamato all'eredità (art. 521 c.c.), lasciando spazio a chiamati successivi (rappresentazione, accrescimento, sostituzione testamentaria). Si rinuncia tipicamente per evitare debiti ereditari o per favorire altri eredi.
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Team editoriale NotaiOnline
Contenuto redatto sulla base del quadro normativo 2026.
1.Antiriciclaggio e adeguata verifica
Obbligo di leggeDocumenti obbligatori per legge in ogni intervento notarile sulla successione (dichiarazione, accettazione, voltura, rinuncia) ai sensi del D.Lgs. 231/2007. Il notaio identifica gli eredi che intervengono e raccoglie le dichiarazioni PEP, mentre la provenienza dei cespiti dell'asse ereditario è documentata dagli atti del de cuius.
2.Apertura della successione
Obbligo di leggeDocumenti che attestano l'apertura della successione (art. 456 c.c.) e identificano de cuius ed eredi. Imprescindibili per qualunque intervento successivo: dichiarazione AE, accettazione, voltura, rinuncia.
3.Devoluzione: per legge o per testamento
Obbligo di leggeVerifica del Registro Generale dei Testamenti per accertare l'esistenza di disposizioni testamentarie. Quando un testamento esiste, il notaio procede alla sua pubblicazione (per l'olografo) o ne acquisisce copia autentica (per il pubblico). In assenza di testamento operano le norme sulla successione legittima (artt. 565-586 c.c.).
4.Accettazione, beneficio d'inventario, rinuncia
CriticoAtti formali con cui l'erede accetta o rifiuta l'eredità. L'accettazione semplice è il default (anche tacita); il beneficio d'inventario protegge dal sovraindebitamento ed è obbligatorio per minori e incapaci; la rinuncia (art. 519 c.c.) è atto formale ricevuto da notaio o tribunale.
5.Profili fiscali e dichiarazione di successione
Obbligo di leggeDocumenti per la presentazione della dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate (entro 12 mesi dal decesso, art. 31 D.Lgs. 346/1990) e per il calcolo dell'imposta successoria con franchigie per fascia di parentela. Per gli immobili si aggiungono ipotecaria 2% e catastale 1%.
Fonti normative citate
- Codice civile — ipoteca (artt. 2808-2899), comunione (art. 184), accollo (art. 1273) — R.D. 16 marzo 1942, n. 262 (Codice civile) · testo ufficiale
- Normativa antiriciclaggio — D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 · testo ufficiale
- Testo Unico imposta successioni e donazioni — aliquote, franchigie, donazioni indirette — D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 · testo ufficiale
- Testo Unico documentazione amministrativa (autocertificazioni) — DPR 28 dicembre 2000, n. 445 · testo ufficiale
- Registro Generale dei Testamenti — consultazione all'apertura della successione (art. 5) — Legge 25 maggio 1981, n. 307 · testo ufficiale
- Ordinamento del notariato — identificazione parti, forma degli atti (artt. 47-49) — Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge Notarile) · testo ufficiale
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Domande frequenti
Posso rinunciare se ho già usato i beni ereditari?
No. L'art. 476 c.c. prevede l'accettazione tacita: chi compie atti di disposizione di beni ereditari (vendita, riscossione di crediti, pagamento di debiti del de cuius) si considera erede a tutti gli effetti, anche senza atto formale. La rinuncia successiva sarebbe inefficace. Anche atti apparentemente neutri (pagare le bollette del de cuius con i suoi soldi) possono valere come accettazione tacita: prima di toccare i beni ereditari va presa una decisione consapevole.
La rinuncia è gratuita?
L'atto presso il cancelliere del tribunale costa solo i diritti (~50 €). Presso il notaio: 150-300 € + diritti. Conviene il tribunale quando la rinuncia è di un singolo erede senza coeredi e senza scenari complessi; il notaio quando ci sono più rinuncianti coordinati o si serve consulenza sulle conseguenze (rappresentazione dei discendenti).
Cosa succede ai miei figli se rinuncio?
Se l'eredità è devoluta per legge, i discendenti del rinunciante subentrano per rappresentazione (art. 467 c.c.): la quota del rinunciante si attribuisce ai suoi figli. I figli minori dovranno accettare con autorizzazione del giudice tutelare e con beneficio d'inventario (art. 471 c.c.). Per chi rinuncia per evitare debiti, va valutato se anche i figli debbano rinunciare a loro volta.