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Successione legittima e testamentaria: quote e differenze

Aggiornato il A cura di Redazione NotaiOnline

Il patrimonio di chi muore passa ai successori in due modi: per legge, con la successione legittima, o per testamento, con la successione testamentaria. La prima opera quando il defunto non ha lasciato testamento, o quando il testamento non dispone dell'intero patrimonio; la seconda segue la volontà che il de cuius ha espresso in un atto di ultima volontà. Entrambe sono regolate dal Libro II del codice civile (artt. 456-809), e si incontrano soprattutto sulla quota di legittima, che nessun testamento può togliere ai familiari che ne hanno diritto.

Le differenze contano per chi eredita e per chi scrive un testamento: stabiliscono chi riceve cosa, e quanto il testatore può davvero scegliere.

Senza testamento: chi eredita e in che quote

La successione legittima (o "ab intestato") si apre quando il defunto non ha lasciato alcun testamento, oppure quando il testamento dispone solo di una parte del patrimonio. La legge individua allora i chiamati e le quote, secondo l'ordine degli artt. 565 e seguenti del codice civile:

  1. Coniuge e figli (o loro discendenti, per rappresentazione): il coniuge concorre con i figli nelle quote dell'art. 581 c.c.
  2. Ascendenti e fratelli/sorelle (o loro discendenti): sono chiamati in assenza di figli, eventualmente in concorso con il coniuge.
  3. Parenti collaterali fino al sesto grado: in assenza di coniuge, discendenti, ascendenti e fratelli.
  4. Lo Stato: in mancanza di qualsiasi parente entro il sesto grado, l'eredità si devolve allo Stato, che non risponde dei debiti ereditari oltre il valore dei beni acquistati.

Le quote cambiano con la composizione della famiglia:

Chi sopravviveCome si divide il patrimonioNorma
Solo il coniugeTutto al coniugeArt. 583 c.c.
Coniuge e un figlio1/2 al coniuge, 1/2 al figlioArt. 581 c.c.
Coniuge e due o più figli1/3 al coniuge, 2/3 ai figli in parti ugualiArt. 581 c.c.
Solo figliIn parti uguali tra i figliArt. 566 c.c.
Coniuge con ascendenti e/o fratelli, senza figli2/3 al coniuge, 1/3 agli altri, con almeno 1/4 dell'eredità agli ascendentiArt. 582 c.c.
Solo genitori o altri ascendentiAi genitori in parti uguali, o a quello che sopravvive; se mancano, metà alla linea paterna e metà alla materna quando gli ascendenti sono di pari grado, altrimenti tutto al più vicinoArtt. 568 e 569 c.c.
Genitori con fratelli e sorellePer capi, ma ai genitori spetta almeno la metà; ogni fratello unilaterale prende metà della quota di ciascun germano o genitoreArt. 571 c.c.
Solo fratelli e sorelleIn parti uguali; gli unilaterali (di un solo genitore) prendono metà della quota dei germaniArt. 570 c.c.

Gli esempi di calcolo per ciascuna configurazione, con il confronto fra la quota senza testamento e la quota di legittima, sono nella guida al calcolo delle quote ereditarie.

Quando un chiamato non può (premorienza, indegnità) o non vuole (rinuncia) accettare, subentrano i suoi discendenti per rappresentazione, dividendo per stirpi (artt. 467 e 469 c.c.). Vale per i discendenti dei figli del defunto e per quelli dei suoi fratelli e sorelle, senza limiti di grado.

Con il testamento: le forme e il limite della legittima

Il codice prevede tre forme ordinarie di testamento.

Testamento olografo (art. 602 c.c.): scritto per intero a mano dal testatore, con data e firma autografe. Non è valido se dattiloscritto, stampato o scritto al computer. Il testatore può tenerlo lui, affidarlo a una persona di fiducia o depositarlo presso un notaio, e scriverlo non costa nulla.

Testamento pubblico (art. 603 c.c.): ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni. Il testatore dichiara la sua volontà, il notaio la mette per iscritto e la legge davanti ai testimoni, poi conserva l'atto. Si paga il compenso del notaio, e in cambio l'atto fa piena prova, fino a querela di falso, di ciò che il notaio attesta essere avvenuto davanti a lui (art. 2700 c.c.).

Testamento segreto (art. 604 c.c.): consegnato dal testatore al notaio, sigillato, alla presenza di due testimoni. Il notaio non ne conosce il contenuto e scrive l'atto di ricevimento sulla carta stessa o su un involucro che sigilla (art. 605 c.c.). Unisce la riservatezza dell'olografo alla custodia del notaio, ed è poco usato.

Con il testamento si istituiscono eredi, anche estranei alla famiglia, e si dispongono legati di beni singoli (un immobile, una somma, un gioiello), a favore di un estraneo o anche di uno degli eredi (art. 661 c.c.); si può nominare un esecutore testamentario, riconoscere un figlio nato fuori dal matrimonio, dare disposizioni sui funerali e revocare o cambiare un testamento precedente.

La quota di legittima e la quota disponibile

Il testatore non può disporre liberamente di tutto se ha familiari stretti che la legge chiama "legittimari" (art. 536 c.c.): il coniuge (o la parte dell'unione civile), i figli, e gli ascendenti ma solo se non ci sono figli (art. 538 c.c.). A loro spetta una porzione del patrimonio, la quota di legittima (o "riserva"); il resto è la quota disponibile, che il testatore può lasciare a chiunque. Con un solo figlio, e senza coniuge, la legittima è metà del patrimonio (art. 537 c.c.); con il coniuge e due o più figli al coniuge spetta 1/4 e ai figli, insieme, 1/2 (art. 542 c.c.). Le frazioni per ogni altra composizione familiare sono nella guida al calcolo delle quote ereditarie citata sopra. Oltre alla sua quota, il coniuge superstite ha il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e l'uso dei mobili che la corredano (art. 540, comma 2, c.c.).

L'azione di riduzione

Se il testamento o le donazioni fatte in vita ledono la legittima, il legittimario può chiedere la riduzione (artt. 553-564 c.c.). Si riducono prima le disposizioni testamentarie, in proporzione, e solo se non bastano le donazioni, partendo dalla più recente (artt. 555, 558 e 559 c.c.). L'azione si prescrive in dieci anni; per le disposizioni testamentarie le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. SS.UU. 20644/2004) fanno decorrere il termine dall'accettazione dell'eredità da parte del chiamato che ne beneficia, per le donazioni dall'apertura della successione. Chi sottoscrive un'adesione alle disposizioni testamentarie con rinuncia a eccezioni e riserve perde l'azione (Cass. civ. n. 25680/2022): prima di firmare un atto del genere conviene verificare la propria quota. Come si misura la lesione, chi può agire e che cosa succede ai beni donati e poi venduti lo spiega la guida su lesione della legittima e azione di riduzione.

Le due successioni a confronto

AspettoSuccessione legittimaSuccessione testamentaria
FondamentoLa legge (artt. 565 ss. c.c.)La volontà del testatore
ErediIndividuati per leggeScelti dal testatore
QuoteFissate dalla leggeDeterminate dal testatore (nei limiti della legittima)
LegatiNessuno voluto dal defuntoPossibili
Passaggi dal notaio dopo la morteNessun testamento da pubblicarePubblicazione dell'olografo o del segreto; per il pubblico, il verbale con cui passa fra gli atti tra vivi (costi nella guida dedicata)
Rischio contenziosoQuote fissate dalla legge, ma le donazioni fatte in vita restano riducibiliPossibili azioni di riduzione contro disposizioni testamentarie e donazioni

Dopo la morte: quando le due si incontrano, pubblicazione e imposte

Le due successioni possono convivere. Se il testamento dispone solo di una parte del patrimonio, il resto va secondo le regole della successione legittima. Se una disposizione viene meno, per invalidità, rinuncia o premorienza del chiamato, la quota va prima al sostituto indicato dal testatore, poi ai discendenti del chiamato per rappresentazione quando questi è figlio, fratello o sorella del defunto (artt. 467 e 468 c.c.), poi per accrescimento agli altri eredi istituiti se ne ricorrono i presupposti (art. 674 c.c.); altrimenti va agli eredi legittimi, mentre il legato mancante va a profitto di chi ne era gravato, l'onerato (art. 677 c.c.).

Chi possiede un testamento olografo deve presentarlo a un notaio appena ha notizia della morte, e il notaio lo pubblica con un verbale davanti a due testimoni, senza pronunciarsi sulla sua validità (art. 620 c.c.); il segreto lo apre e lo pubblica il notaio che lo custodisce (art. 621 c.c.). Il testamento pubblico non si pubblica: dopo la morte il notaio lo passa fra gli atti tra vivi su richiesta di chi vi ha interesse (L. 89/1913, art. 61), con un verbale che va registrato e che ha imposte e compenso come ogni atto. Le voci di spesa di questi passaggi sono nella guida ai costi del testamento dal notaio.

Per sapere se la persona ha lasciato un testamento, e presso quale notaio, chi vi ha interesse può chiedere dopo la morte il certificato del Registro generale dei testamenti (L. 307/1981, art. 6), che iscrive i testamenti pubblici e segreti, gli olografi depositati formalmente presso un notaio e i verbali di pubblicazione degli olografi non depositati (art. 4).

Le imposte (imposta di successione, imposte ipotecaria e catastale) sono le stesse che la devoluzione avvenga per legge o per testamento. Aliquote e franchigie dipendono dal grado di parentela tra il defunto e il beneficiario (art. 7 D.Lgs. 346/1990); se il beneficiario ha una disabilità grave riconosciuta (L. 104/1992, art. 3, comma 3), l'imposta si applica solo sulla parte della sua quota che supera 1.500.000 € (art. 7, comma 2). Le misure, con gli esempi di calcolo, sono nella guida all'imposta di successione 2026, e le voci della pratica, dal notaio e fuori, in quella su quanto costa la successione dal notaio. Dal 1° gennaio 2027 queste regole passano nel testo unico dell'imposta di registro e degli altri tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025), e cambieranno gli articoli da citare; fino ad allora valgono i riferimenti qui indicati.

Il notaio riceve il testamento pubblico o il deposito dell'olografo e può verificare che le disposizioni non ledano la legittima; dopo la morte pubblica il testamento, riceve l'accettazione o la rinuncia all'eredità e la divisione fra gli eredi. La dichiarazione di successione può presentarla anche un CAF o l'erede stesso, come spiega il confronto fra notaio e CAF per la successione. Un testamento scritto con il notaio non elimina le liti, ma riduce i due rischi più comuni: una forma sbagliata che lo rende nullo o annullabile, e disposizioni che ledono la legittima senza che il testatore se ne renda conto.

Le quote per ogni composizione familiare sono nelle tabelle di calcolo delle quote ereditarie; le imposte si stimano con il calcolatore di successione.


Domande frequenti

Il testatore può lasciare tutto a un estraneo e nulla ai figli?

Può farlo, ma non in modo definitivo: quando esistono legittimari (coniuge, figli, ascendenti) il testamento resta valido, e le disposizioni che superano la quota disponibile si riducono se i figli agiscono in riduzione entro il termine; se nessuno agisce, restano efficaci (art. 554 c.c.). Ad esempio, con un solo figlio e senza coniuge la legittima è la metà del patrimonio e il testatore dispone liberamente dell'altra metà; se c'è anche il coniuge, a ciascuno spetta un terzo e la disponibile scende a un terzo (artt. 537 e 542 c.c.).

Quanto costa fare testamento dal notaio?

Dipende dalla forma e dalle disposizioni: le cifre del testamento pubblico, del segreto e della pubblicazione dell'olografo, voce per voce, sono nella guida ai costi del testamento dal notaio.

Cosa succede se il testamento non viene trovato?

Se il testamento olografo non viene trovato dopo il decesso, la successione si apre secondo le regole della successione legittima. È consigliabile depositare il testamento olografo presso un notaio di fiducia, per evitare il rischio di smarrimento, distruzione o occultamento. Un olografo tenuto in casa non compare nel Registro generale dei testamenti finché qualcuno non lo fa pubblicare: il Registro iscrive i testamenti pubblici e segreti, gli olografi depositati formalmente e i verbali di pubblicazione (L. 307/1981, art. 4).

L'azione di riduzione ha un termine di prescrizione?

Sì, dieci anni. Per le disposizioni testamentarie lesive le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 20644/2004) fanno decorrere il termine dall'accettazione dell'eredità da parte del chiamato che ne beneficia, non dalla morte; per le donazioni, dall'apertura della successione. Passato il termine, il legittimario non può più chiedere la riduzione.

La L. 182/2025 (art. 44), in vigore dal 18 dicembre 2025, ha cambiato anche la posizione di chi compra. La riduzione di una donazione non pregiudica chi ha comprato l'immobile dal donatario, salvo una domanda di riduzione trascritta prima dell'acquisto (art. 2652 n. 1 c.c.): il donatario compensa in denaro il legittimario (art. 563 c.c.). Vale per le successioni aperte dopo l'entrata in vigore della legge e, dal 18 giugno 2026, anche per quelle precedenti, salvo che entro allora fosse stata notificata e trascritta una domanda di riduzione o un atto di opposizione. Per le disposizioni testamentarie, una domanda trascritta dopo tre anni dall'apertura della successione non pregiudica chi ha acquistato a titolo oneroso dall'erede o dal legatario con un atto trascritto prima (art. 2652 n. 8 c.c.).

Fonti

  1. Codice Civile, Libro II - Delle successioni (artt. 456-809): quote ab intestato (artt. 565-586), legittimari (artt. 536-553), riduzione (artt. 553-564), accrescimento (artt. 674-677)verificato 24 set 2026
  2. D.Lgs. 346/1990: aliquote e franchigie dell'imposta di successione (art. 7, comma 1), franchigia di 1.500.000 € per il beneficiario con disabilità grave (art. 7, comma 2); testo in vigore fino al 31 dicembre 2026verificato 24 set 2026
  3. L. 182/2025, art. 44: nuovi artt. 561-563 e 2652 n. 1 e n. 8 c.c. sulla tutela di chi acquista dal donatario, dall'erede o dal legatario, e regime delle successioni aperte prima (comma 2)verificato 24 set 2026
  4. Notaio Paolo Tonalini: dopo la morte il testamento pubblico passa con un atto notarile dagli atti di ultima volontà alla raccolta degli atti tra vivi ed è sottoposto a registrazioneverificato 24 set 2026
  5. L. 307/1981: atti iscritti nel Registro generale dei testamenti (art. 4) e certificato a chi vi ha interesse (art. 6)verificato 23 set 2026
  6. Cass. SS.UU. 25 ottobre 2004 n. 20644: la prescrizione dell'azione di riduzione per disposizioni testamentarie lesive decorre dall'accettazione dell'eredità del chiamatoverificato 24 set 2026
  7. D.P.R. 642/1972, Tabella B, art. 23: esenzione dal bollo per i testamentiverificato 23 set 2026
  8. D.P.R. 131/1986: gli atti di ultima volontà non hanno obbligo di registrazione (art. 7 e Tabella, art. 4)verificato 23 set 2026
  9. D.Lgs. 123/2025: Testo unico imposta di registro e altri tributi indirettiverificato 27 set 2026
  10. L. 104/1992: Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappateverificato 27 set 2026
  11. L. 182/2025: Legge Semplificazioni 2025: art. 38 termini abbreviati per la dichiarazione di assenza e di morte presunta (artt. 49 e 58 c.c.), art. 41 trascrizione dell'accettazione tacita di eredità con dichiarazione sostitutiva (art. 2648 c.c.), art. 44 riforma azione di restituzione su immobili di provenienza donativa (artt. 561-563 c.c.)verificato 27 set 2026
  12. L. 89/1913: Legge notarile — ordinamento del notariato e archivi notariliverificato 27 set 2026
  13. Cass. 25680/2022: Adesione alle disposizioni testamentarie con rinuncia alle eccezioni — preclude l'azione di riduzioneverificato 25 mag 2026
  14. Cass. SS.UU. 20644/2004: Azione di riduzione — la prescrizione decennale per le disposizioni testamentarie lesive decorre dall'accettazione dell'eredità del chiamatoverificato 24 set 2026

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