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Donazioneprocedura

Revoca della donazione: quando è possibile e come funziona

Aggiornato il A cura di Redazione NotaiOnline
Stima imposte e franchigia per donare un immobile

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La donazione è un contratto (art. 769 c.c.): una volta accettata, il donante non può scioglierla da solo, e tanto meno per un ripensamento. Il testamento funziona al contrario, perché resta revocabile fino alla morte e a quella facoltà non si può rinunciare (art. 679 c.c.). Per la donazione il Codice Civile ammette due sole cause di revocazione, ingratitudine e sopravvenienza di figli (art. 800 c.c.), e nessuna delle due opera da sé: serve una sentenza.

Le due cause, e le donazioni che non si revocano

Ingratitudine del donatario

L'art. 801 c.c. elenca i fatti che la integrano, e l'elenco è chiuso.

  • I primi tre casi di indegnità a succedere dell'art. 463 c.c.: avere ucciso volontariamente, o tentato di uccidere, il donante, il suo coniuge, un suo discendente o ascendente, salvo una causa di non punibilità; avere commesso contro una di queste persone un fatto a cui la legge applica le norme sull'omicidio; averla denunciata per un reato punito con l'ergastolo o con la reclusione di almeno tre anni nel minimo, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in un giudizio penale, o avere testimoniato contro di lei per quei reati, se la testimonianza è stata dichiarata falsa in un giudizio penale.
  • L'ingiuria grave verso il donante.
  • L'avere arrecato con dolo un grave pregiudizio al suo patrimonio. Un danno colposo, anche serio, non basta.
  • L'avergli rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti secondo gli artt. 433, 435 e 436 c.c. (e il donatario, per l'art. 437 c.c., è tenuto agli alimenti del donante prima di ogni altro obbligato, salvo che la donazione sia obnuziale o rimuneratoria, e nei limiti del valore della donazione ancora nel suo patrimonio, art. 438 c.c.).

L'ingiuria grave è la causa più discussa in giurisprudenza, ed è difficile da provare. Per la Cassazione non coincide con l'ingiuria del diritto penale: è la manifestazione esteriore, resa palese ai terzi, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e di irrispettosità della sua dignità, contraria al senso di riconoscenza che la coscienza comune si aspetta dal donatario (Cass. 22013/2016). Un litigio in famiglia, per quanto aspro, di regola non ci arriva.

Sopravvenienza di figli

Può essere revocata la donazione fatta da chi, quando donò, non aveva figli o discendenti, oppure ignorava di averne (art. 803 c.c.). La causa scatta quando un figlio o discendente sopravviene o si scopre che esiste, anche se era già concepito al momento della donazione. Vale anche il riconoscimento successivo di un figlio, salvo che si provi che il donante, quando donò, sapeva della sua esistenza. Chi aveva già un figlio, e sapeva di averlo, non può revocare perché ne nasce un altro.

Le donazioni che non si revocano mai

Non si revocano, né per ingratitudine né per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie, fatte per riconoscenza o per i meriti del donatario (art. 770 c.c.), e quelle fatte in vista di un determinato matrimonio (art. 805 c.c.). Le liberalità d'uso, cioè i regali conformi agli usi, non sono nemmeno donazioni (art. 770, secondo comma, c.c.). Le donazioni indirette, invece, si revocano come quelle dirette: l'art. 809 c.c. estende loro le norme sulla revocazione. Come funzionano quelle liberalità lo spiega la guida sulla donazione indiretta di un immobile.

Termini e giudizio

I termini sono brevi e cambiano secondo la causa.

  • Ingratitudine: la domanda va proposta entro un anno dal giorno in cui il donante ha saputo del fatto (art. 802 c.c.). Possono proporla il donante o i suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi. Se il donatario ha ucciso volontariamente il donante, o gli ha impedito con dolo di revocare, l'anno decorre da quando gli eredi hanno avuto notizia della causa.
  • Sopravvenienza di figli: cinque anni dalla nascita dell'ultimo figlio o discendente, dalla notizia della sua esistenza o dal riconoscimento (art. 804 c.c.). Se il figlio muore, il donante non può più proporre l'azione, né proseguirla.

Il termine dell'art. 802 è breve, un anno, e decorre dalla conoscenza del fatto e non dal fatto: in causa si discute spesso proprio di quando il donante ha saputo. Conviene agire subito, senza contare su una diffida per prolungarlo.

La revocazione si chiede con un'azione ordinaria davanti al tribunale. Il donante deve provare la causa che allega; il donatario può contestare i fatti, sostenere che non rientrano nell'elenco dell'art. 801 o eccepire che il termine è scaduto. Il donante non può rinunciare in anticipo alla revocazione, per nessuna delle due cause (art. 806 c.c.): una clausola di rinuncia scritta nell'atto di donazione non vale.

Cosa succede dopo la sentenza

Revocata la donazione, il donatario restituisce i beni in natura, se li ha ancora, con i frutti maturati dal giorno della domanda giudiziale. Se li ha venduti ne restituisce il valore, calcolato al tempo della domanda, sempre con i frutti da quel giorno (art. 807 c.c.).

Per chi ha comprato dal donatario la regola sta nell'art. 808 c.c.: la revocazione non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti prima della domanda, salvi gli effetti della sua trascrizione. Conta quindi l'ordine delle trascrizioni nei registri immobiliari (art. 2652 n. 1 c.c.): un acquisto trascritto prima della domanda resta fermo, uno trascritto dopo la subisce. Per questo il donante che fa causa ha interesse a trascrivere subito la domanda. Se prima di quella trascrizione il donatario ha costituito sul bene diritti reali che ne riducono il valore, un'ipoteca per esempio, deve indennizzare il donante della diminuzione di valore.

La revocazione non va confusa con l'azione di riduzione. La prima la esercita il donante (per ingratitudine anche i suoi eredi, art. 802 c.c.), per le due cause viste sopra, e fa cadere la donazione. La seconda spetta ai legittimari dopo la morte del donante, quando le donazioni hanno leso la loro quota di riserva, e reintegra solo quella quota: se ne occupa la guida su lesione di legittima e azione di riduzione.

Domande frequenti

Si può revocare una donazione perché ci si è pentiti?

No. Il ripensamento, le difficoltà economiche sopravvenute o il semplice peggioramento dei rapporti non sono cause di revocazione. Restano le due dell'art. 800 c.c., ingratitudine e sopravvenienza di figli, da far valere in tribunale nei termini degli artt. 802 e 804 c.c. Diverso è il caso in cui donante e donatario siano d'accordo a sciogliere la donazione: allora non si tratta di revocazione, ma di un nuovo accordo fra le parti, che per un immobile passa da un atto notarile da trascrivere. Restano poi altre strade che non sono revocazione, fra cui queste. Se la donazione era gravata da un onere e l'atto prevedeva la risoluzione per inadempimento, il donante o i suoi eredi possono chiederla quando il donatario non adempie (art. 793 c.c.). E la donazione si può impugnare per errore sul motivo, se il motivo risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante (art. 787 c.c.). Come ogni contratto, poi, la donazione può essere annullata se il donante era incapace di intendere o di volere (art. 775 c.c.) o se il suo consenso è viziato, ed è nulla se il solo motivo che l'ha determinata è illecito e risulta dall'atto (art. 788 c.c.).

Il donatario può opporsi alla revocazione?

Sì. Nel giudizio può negare i fatti, sostenere che non integrano nessuna delle ipotesi dell'art. 801 c.c. o far valere che l'anno dell'art. 802 c.c. era già trascorso quando la domanda è stata proposta. La decisione spetta al tribunale.

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