Chi eredita, e in quale misura, dipende da due cose: quali familiari sopravvivono al defunto e se esiste un testamento. Senza testamento decide tutto il codice civile: il coniuge da solo prende l'intero patrimonio, coniuge e un figlio dividono a metà, con due o più figli il coniuge scende a 1/3 e ai figli vanno i 2/3 in parti uguali. Con un testamento il quadro cambia ma non si azzera: ai familiari più stretti (coniuge, figli e, se mancano figli, ascendenti) resta comunque riservata la quota di legittima, che nessuna disposizione può togliere. Qui sotto ci sono le tabelle per ogni configurazione familiare, la differenza tra le due cose e un calcolo svolto su un patrimonio concreto.
Senza testamento: la tabella delle quote
Quando non c'è testamento si applica la successione legittima (artt. 565-586 c.c.). La legge chiama coniuge e discendenti; poi ascendenti, fratelli e sorelle, che concorrono con il coniuge se mancano i figli; poi gli altri parenti fino al sesto grado; infine lo Stato.
| Chi lascia il defunto | Come si divide l'eredità |
|---|---|
| Solo il coniuge | Tutto al coniuge (art. 583 c.c.) |
| Coniuge e un figlio | 1/2 al coniuge, 1/2 al figlio (art. 581 c.c.) |
| Coniuge e due o più figli | 1/3 al coniuge, 2/3 ai figli in parti uguali (art. 581 c.c.) |
| Solo figli | Tutto ai figli, in parti uguali (art. 566 c.c.) |
| Coniuge con ascendenti e/o fratelli, senza figli | 2/3 al coniuge, 1/3 agli altri; se concorrono ascendenti e fratelli, agli ascendenti spetta comunque 1/4 dell'eredità (art. 582 c.c.) |
| Genitori e fratelli, senza coniuge né figli | Per capi, ma ai genitori almeno la metà (art. 571 c.c.) |
| Solo genitori o ascendenti | Ai genitori in parti uguali, o tutto al genitore che sopravvive; mancando entrambi, metà alla linea paterna e metà alla materna, o tutto al più vicino se non sono di pari grado (artt. 568-569 c.c.) |
| Solo fratelli e sorelle | In parti uguali; gli unilaterali prendono la metà dei germani (art. 570 c.c.) |
| Nessuno dei precedenti | Al parente più vicino, fino al sesto grado (art. 572 c.c.) |
| Nessun parente entro il sesto grado | Allo Stato (art. 586 c.c.) |
Le quote si esprimono in frazioni perché è così che finiscono negli atti e in visura: un immobile ereditato senza testamento da coniuge e tre figli risulterà intestato al coniuge per 3/9 (cioè 1/3) e a ciascun figlio per 2/9, perché i 2/3 dei figli divisi per tre fanno 2/9, circa il 22,2% ciascuno. Tra figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio o adottivi non c'è differenza: dalla riforma della filiazione (L. 219/2012 e D.Lgs. 154/2013) concorrono tutti in parti uguali, sia qui sia nel calcolo della legittima.
Senza figli: coniuge, ascendenti e fratelli
Contrariamente a quanto spesso si crede, i fratelli del defunto ereditano anche in presenza del coniuge; li escludono solo i figli e gli altri discendenti (per esempio i nipoti che subentrano a un figlio premorto). Il coniuge prende i 2/3 e il terzo residuo va ad ascendenti e fratelli secondo l'art. 571, con la garanzia che agli ascendenti vada in ogni caso un quarto dell'eredità (art. 582 c.c.).
Tra fratelli, l'art. 570 c.c. distingue i germani (stessi genitori) dagli unilaterali (un solo genitore in comune): gli unilaterali ricevono la metà della quota dei germani. Esempio: restano soltanto un fratello germano e un fratello unilaterale; le quote stanno in rapporto 2 a 1, quindi 2/3 al germano e 1/3 all'unilaterale.
Nipoti, rappresentazione e parenti lontani
I nipoti (figli di un figlio del defunto) non ereditano finché il loro genitore è vivo e accetta. Subentrano per rappresentazione quando il genitore non può o non vuole accettare, cioè se è premorto, indegno o rinuncia (artt. 467-468 c.c.): prendono la sua quota e la dividono tra loro per stirpi. Esempio: coniuge e due figli, uno dei quali premorto lasciando due figli propri; il coniuge riceve 1/3, il figlio superstite 1/3 e i due nipoti 1/6 ciascuno. Lo stesso meccanismo opera in linea collaterale a favore dei discendenti di fratelli e sorelle. Prima di rinunciare all'eredità conviene ricordarlo: la quota non sparisce, passa ai discendenti del rinunciante; solo se non ce ne sono si accresce a chi avrebbe concorso con lui (art. 522 c.c.).
In mancanza di coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli e loro discendenti, la legge chiama gli altri parenti fino al sesto grado, e il più vicino esclude i più lontani (art. 572 c.c.). I cugini, parenti di quarto grado, ereditano quindi solo se non c'è nessuno di grado più prossimo. Oltre il sesto grado non si eredita: l'ultimo chiamato è lo Stato, che acquista senza bisogno di accettare e non risponde dei debiti oltre il valore dei beni (art. 586 c.c.).
Con testamento: legittima e quota disponibile
Le quote della successione legittima ripartiscono l'intero patrimonio quando il testamento non c'è. Le quote di legittima (artt. 536-548 c.c.) rispondono a un'altra domanda: qual è il minimo che il testamento non può togliere a coniuge, figli e, se mancano figli, ascendenti. Ciò che resta è la quota disponibile, di cui il testatore fa ciò che vuole. Le due cifre non coincidono quasi mai: il coniuge con un figlio prende 1/2 senza testamento, ma la sua legittima è 1/3.
| Chi lascia il defunto | Senza testamento | Legittima, se c'è testamento | Disponibile |
|---|---|---|---|
| Solo il coniuge | 1/1 | 1/2 (art. 540) | 1/2 |
| Coniuge e un figlio | 1/2 ciascuno | 1/3 ciascuno (art. 542) | 1/3 |
| Coniuge e più figli | 1/3 coniuge, 2/3 figli | 1/4 coniuge, 1/2 ai figli insieme (art. 542) | 1/4 |
| Figlio unico | 1/1 | 1/2 (art. 537) | 1/2 |
| Più figli | 1/1, in parti uguali | 2/3 insieme (art. 537) | 1/3 |
| Coniuge e ascendenti | 2/3 coniuge, 1/3 ascendenti | 1/2 coniuge, 1/4 ascendenti (art. 544) | 1/4 |
| Solo ascendenti | 1/1 | 1/3 (art. 538) | 2/3 |
| Solo fratelli e sorelle | In parti uguali (art. 570) | Nessuna | Tutto |
Le configurazioni che comprimono di più il testatore sono coniuge con più figli e coniuge con ascendenti: in entrambe tre quarti sono riservati. I fratelli, all'opposto, non sono legittimari: un testamento può escluderli del tutto senza che possano opporsi.
La riunione fittizia: il calcolo vero
La legittima non si calcola sul solo patrimonio lasciato alla morte. Per verificare se un testamento o le donazioni fatte in vita l'hanno lesa si fa la riunione fittizia (art. 556 c.c.), un'operazione contabile che ricostruisce il patrimonio teorico:
relictum − debiti + donatum
cioè il valore dei beni esistenti all'apertura della successione, meno i debiti, più le donazioni fatte in vita, stimate con le regole della collazione: immobili e mobili al valore che hanno all'apertura della successione, non a quello della donazione (artt. 747-750 c.c.). Esempio: beni per 200.000 €, debiti per 50.000 €, un immobile donato anni prima che alla data del decesso vale 300.000 €. La base di calcolo è 200.000 − 50.000 + 300.000 = 450.000 €, e su questa si misurano le riserve. Con coniuge e due figli: 1/4 al coniuge (112.500 €), 1/2 ai figli insieme (225.000 €), disponibile 1/4 (112.500 €). Chi ha ricevuto meno della propria riserva può agire con l'azione di riduzione: presupposti e termini sono nella guida alla lesione di legittima e azione di riduzione.
Il diritto di abitazione del coniuge superstite
In aggiunta alla sua quota, al coniuge sono riservati il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto d'uso sui mobili che la corredano, se la casa era del defunto o comune (art. 540, secondo comma, c.c.). Non è un usufrutto: il coniuge può abitare la casa ma non darla in locazione (art. 1024 c.c.). Questi diritti gravano prima di tutto sulla quota disponibile e, se non basta, sulla riserva del coniuge e poi su quella dei figli, quindi possono assorbire gran parte di ciò di cui il testatore poteva disporre liberamente.
Coniuge separato, divorziato, unione civile, convivente
Il coniuge separato senza addebito conserva intatti i diritti successori (artt. 548 e 585 c.c.). Il separato con addebito con sentenza passata in giudicato perde la qualità di erede e di legittimario: gli spetta solo un assegno vitalizio, se al momento della morte riceveva gli alimenti dal defunto. Il divorziato non eredita; può ottenere dal tribunale un assegno periodico a carico dell'eredità solo se percepiva l'assegno divorzile ed è in stato di bisogno (art. 9-bis L. 898/1970).
La parte dell'unione civile è equiparata al coniuge (art. 1, comma 21, L. 76/2016): quote, legittima e diritto di abitazione sono identici. Il convivente di fatto, invece, non è né erede legittimo né legittimario: riceve solo per testamento, nei limiti della disponibile. Se la casa di comune residenza era del defunto, può continuare ad abitarla per due anni, o per quanto è durata la convivenza se di più, fino a un massimo di cinque; se vi abitano figli minori o disabili del convivente superstite, per almeno tre anni (art. 1, comma 42, L. 76/2016).
Definite le quote, restano gli adempimenti: la pratica di successione con documenti e tempi, il quadro d'insieme nella guida completa alla successione ereditaria, la divisione dei beni ereditari se gli eredi vogliono sciogliere la comunione e la vendita della casa ereditata se preferiscono monetizzare. Le quote non cambiano aliquote e franchigie, che dipendono dal grado di parentela e sono nella guida all'imposta di successione, ma ne determinano la base per ciascun erede. Il calcolatore della successione accetta più eredi, ciascuno con la sua parentela e la sua quota, e applica la franchigia erede per erede; ipotecaria, catastale e tributi fissi riguardano invece gli immobili e si pagano una volta sola, non per erede. I costi complessivi, notaio compreso, sono nella guida ai costi della successione.
Domande frequenti
Se il testamento lascia tutto a una persona sola, quanto recupera il figlio escluso?
La sua quota di legittima: metà del patrimonio se è figlio unico e non c'è coniuge, un terzo se concorre col coniuge; con più figli, la riserva complessiva (2/3 senza coniuge, 1/2 col coniuge) si divide in parti uguali tra loro. All'erede universale resta il resto: la quota disponibile, più la propria legittima se anche lui è coniuge o figlio del defunto. Il recupero passa dall'azione di riduzione, a cui non possono ricorrere i familiari che legittimari non sono, come fratelli e sorelle.
Se un figlio è premorto o rinuncia, chi prende la sua quota?
Senza testamento, e con un testamento che non prevede una sostituzione, subentrano i suoi discendenti per rappresentazione (artt. 467-468 c.c.): i nipoti del defunto prendono la quota del genitore e la dividono tra loro per stirpi, anche se hanno rinunciato all'eredità del proprio genitore. Se il testatore ha nominato un sostituto, prevale il sostituto. Se non ci sono discendenti, nella successione senza testamento la quota si accresce a chi avrebbe concorso con il rinunciante (art. 522 c.c.); con un testamento, in mancanza di sostituzione, valgono l'accrescimento tra coeredi o la devoluzione agli eredi legittimi (art. 523 c.c.).