Quote Ereditarie: Come si Calcolano nella Successione Legittima

Pubblicato il A cura di Redazione NotaiOnline

Quote Ereditarie: Come si Calcolano nella Successione Legittima

La determinazione delle quote ereditarie rappresenta uno dei passaggi più delicati della successione. Chi eredita, e in quale misura, dipende dalla composizione della famiglia del defunto, dall'eventuale esistenza di un testamento e dalle norme inderogabili sulla quota di legittima. Il codice civile italiano disciplina la materia con un sistema articolato di regole che bilanciano la tutela dei familiari stretti con la libertà del testatore.

Questa guida analizza nel dettaglio le quote spettanti nella successione legittima (quando non esiste testamento), le quote di legittima riservate ai familiari stretti (che si applicano anche in presenza di testamento) e i diritti particolari del coniuge superstite, con tabelle riepilogative e esempi pratici.

Quote nella successione legittima (senza testamento)

Quando il defunto non ha lasciato testamento, la legge determina autonomamente chi eredita e in quale proporzione. Le regole sono fissate dagli artt. 565-586 del codice civile e si applicano in funzione dei familiari sopravvissuti.

Solo coniuge, senza figli né ascendenti

Se il defunto lascia il solo coniuge, senza figli e senza ascendenti (genitori o nonni), il coniuge eredita l'intero patrimonio (art. 583 c.c.).

EredeQuota
Coniuge1/1 (100%)

Coniuge e un figlio

Quando il defunto lascia il coniuge e un solo figlio, il patrimonio si divide in parti uguali (art. 581 c.c.):

EredeQuota
Coniuge1/2 (50%)
Figlio1/2 (50%)

Coniuge e due o più figli

Se i figli sono due o più, la quota del coniuge si riduce a un terzo e i restanti due terzi si dividono in parti uguali tra i figli (art. 581 c.c.):

EredeQuota
Coniuge1/3 (33,3%)
Figli (in parti uguali)2/3 (66,7%)

Esempio: con coniuge e tre figli, ciascun figlio riceve 2/3 diviso 3 = 2/9 del patrimonio (circa il 22,2%).

Solo figli, senza coniuge

In assenza del coniuge, i figli ereditano l'intero patrimonio in parti uguali tra loro (art. 566 c.c.):

EredeQuota
Figli (in parti uguali)1/1 (100%)

Con due figli, ciascuno riceve 1/2. Con tre figli, ciascuno riceve 1/3. Non vi è alcuna distinzione tra figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio o adottivi: tutti concorrono in parti uguali (art. 536 c.c., come modificato dalla L. 219/2012).

Coniuge e ascendenti (senza figli)

Se il defunto non lascia figli ma ha ancora in vita uno o entrambi i genitori (o ascendenti di grado ulteriore), il coniuge concorre con gli ascendenti (art. 582 c.c.):

EredeQuota
Coniuge2/3 (66,7%)
Ascendenti1/3 (33,3%)

La quota degli ascendenti si divide per metà tra la linea paterna e la linea materna. Se gli ascendenti di una linea sono mancanti, la loro quota si devolve agli ascendenti dell'altra linea.

Solo ascendenti (senza coniuge né figli)

In assenza di coniuge e figli, l'eredità si devolve per metà agli ascendenti della linea paterna e per metà agli ascendenti della linea materna (art. 569 c.c.). Se manca un ascendente di una linea, la quota si devolve all'altra linea.

Fratelli e sorelle

I fratelli e le sorelle del defunto sono chiamati all'eredità in assenza di figli, coniuge e ascendenti, oppure in concorso con gli ascendenti (ma non con il coniuge e i figli). L'art. 570 c.c. distingue tra:

  • fratelli germani (stessi genitori): ereditano in parti uguali;
  • fratelli unilaterali (un solo genitore in comune): ereditano la metà della quota spettante ai fratelli germani.

Esempio: il defunto lascia un fratello germano e un fratello unilaterale. Il fratello germano riceve 2/3, il fratello unilaterale 1/3 del patrimonio.

Lo Stato

In assenza di qualsiasi parente entro il sesto grado, l'eredità si devolve allo Stato (art. 586 c.c.), che la acquista senza necessità di accettazione e non risponde dei debiti ereditari oltre il valore dei beni acquistati.

La quota di legittima (diritti dei riservatari)

Indipendentemente dalle disposizioni testamentarie, il codice civile riserva a determinati familiari stretti -- i legittimari o riservatari -- una porzione minima del patrimonio ereditario, denominata quota di legittima. La parte restante, di cui il testatore può disporre liberamente, è la quota disponibile.

I legittimari sono individuati dall'art. 536 c.c.:

  • il coniuge (o la parte dell'unione civile, ai sensi della L. 76/2016);
  • i figli (e i loro discendenti, per rappresentazione);
  • gli ascendenti (genitori, nonni), ma solo in mancanza di figli.

Tabella delle quote di legittima

Le quote di legittima variano in funzione della composizione della famiglia del defunto:

Solo coniuge (senza figli)

Quota di legittimaQuota disponibile
Coniuge1/21/2

Il testatore può disporre liberamente della metà del patrimonio.

Solo un figlio (senza coniuge)

Quota di legittimaQuota disponibile
Figlio1/21/2

Due o più figli (senza coniuge)

Quota di legittimaQuota disponibile
Figli (complessivamente)2/31/3

I due terzi riservati ai figli si dividono in parti uguali tra tutti i figli.

Coniuge e un figlio

Quota di legittimaQuota disponibile
Coniuge1/3
Figlio1/31/3

La quota disponibile si riduce a un terzo del patrimonio.

Coniuge e due o più figli

Quota di legittimaQuota disponibile
Coniuge1/4
Figli (complessivamente)1/21/4

In questa configurazione familiare, il testatore dispone liberamente soltanto di un quarto del patrimonio. È la situazione che comprime maggiormente la libertà testamentaria.

Esempio numerico: patrimonio ereditario di 400.000 euro, con coniuge e due figli. La quota di legittima del coniuge è 1/4, pari a 100.000 euro. La quota complessiva riservata ai figli è 1/2, pari a 200.000 euro (100.000 euro ciascuno). La quota disponibile è 1/4, pari a 100.000 euro, di cui il testatore può disporre liberamente a favore di chiunque.

Solo ascendenti (senza coniuge né figli)

Quota di legittimaQuota disponibile
Ascendenti1/32/3

Coniuge e ascendenti (senza figli)

Quota di legittimaQuota disponibile
Coniuge1/2
Ascendenti1/41/4

Differenza tra quote di legittima e quote nella successione legittima

Un equivoco frequente riguarda la confusione tra le quote della successione legittima e le quote di legittima. Si tratta di due concetti distinti:

  • Le quote della successione legittima determinano la ripartizione del patrimonio quando non esiste testamento. Si applicano all'intero patrimonio.
  • Le quote di legittima individuano la porzione minima riservata ai legittimari, che non può essere compressa neppure dal testamento. Si applicano come limite alla libertà del testatore.

Le due serie di quote non coincidono. Ad esempio, nella successione legittima il coniuge con un figlio riceve 1/2 del patrimonio; nella quota di legittima, la riserva del coniuge è 1/3.

Il diritto di abitazione del coniuge superstite

L'art. 540, comma 2, del codice civile riconosce al coniuge superstite, in aggiunta alla propria quota ereditaria, due diritti particolari:

  • il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare;
  • il diritto d'uso sui mobili che la corredano.

Natura e caratteristiche

Il diritto di abitazione è un diritto reale di godimento che consente al coniuge superstite di continuare ad abitare nella casa familiare. A differenza dell'usufrutto, il diritto di abitazione non comprende la facoltà di concedere il bene in locazione a terzi: il coniuge può utilizzare la casa solo per le necessità della propria famiglia.

Rapporto con le quote ereditarie

Il diritto di abitazione si aggiunge alla quota ereditaria del coniuge e grava sulla quota disponibile. Ciò significa che il valore capitalizzato del diritto di abitazione viene imputato alla quota disponibile e, solo se questa è incapiente, alla quota di legittima del coniuge.

Questo aspetto ha rilevanti implicazioni economiche. Il valore del diritto di abitazione, calcolato in base all'età del coniuge superstite secondo i coefficienti ministeriali, può assorbire integralmente o in larga parte la quota disponibile, riducendo significativamente la porzione di patrimonio di cui il testatore ha potuto disporre liberamente.

Condizioni di applicazione

Il diritto di abitazione presuppone che:

  • la casa fosse adibita a residenza familiare al momento del decesso;
  • l'immobile faccia parte dell'asse ereditario (sia di proprietà del defunto o in comunione tra i coniugi);
  • il coniuge superstite non sia separato con addebito.

Il diritto di abitazione spetta anche al coniuge separato senza addebito, ma non al coniuge divorziato.

La riunione fittizia e il calcolo della legittima

Per verificare se le disposizioni testamentarie o le donazioni effettuate in vita dal defunto abbiano leso la quota di legittima, occorre procedere alla cosiddetta riunione fittizia (art. 556 c.c.). Si tratta di un'operazione contabile -- non di un effettivo trasferimento di beni -- che ricostruisce il patrimonio teorico del defunto:

Riunione fittizia = relictum - debiti + donatum

Dove:

  • relictum: il valore dei beni esistenti al momento dell'apertura della successione;
  • debiti: i debiti del defunto alla data del decesso;
  • donatum: il valore di tutte le donazioni effettuate in vita dal defunto, calcolate al valore che i beni donati hanno al momento dell'apertura della successione.

Le quote di legittima si calcolano su questo patrimonio ricostruito, non sul solo patrimonio residuo al momento del decesso. Questa regola impedisce al testatore di eludere i diritti dei legittimari attraverso donazioni in vita.

Esempio: il defunto lascia beni per 200.000 euro, debiti per 50.000 euro e aveva donato in vita un immobile del valore attuale di 300.000 euro. La riunione fittizia produce un patrimonio di: 200.000 - 50.000 + 300.000 = 450.000 euro. Le quote di legittima si calcolano su questa base.

Casi particolari

Figli premorti e rappresentazione

Se uno dei figli del defunto è premorto, i suoi discendenti (nipoti del defunto) subentrano per rappresentazione (art. 467 c.c.), dividendo per stirpi. La quota che sarebbe spettata al figlio premorto si divide in parti uguali tra i suoi discendenti.

Esempio: il defunto lascia il coniuge e due figli, di cui uno premorto con due figli propri. Il coniuge riceve 1/3, il figlio superstite riceve 1/3, e i due nipoti ricevono ciascuno 1/6 (la quota di 1/3 del genitore premorto divisa per due).

Coniuge separato

Il coniuge separato conserva i diritti successori, salvo che la separazione sia stata pronunciata con addebito a suo carico. In quest'ultimo caso, il coniuge separato con addebito perde la qualità di legittimario e gli spetta soltanto un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge defunto (art. 548 c.c.).

Coniuge divorziato

Il coniuge divorziato non ha diritti successori. Può tuttavia avere diritto a un assegno periodico a carico dell'eredità, se al momento dell'apertura della successione godeva dell'assegno divorzile e versa in stato di bisogno (art. 9-bis, L. 898/1970).

Unioni civili

La L. 76/2016 ha equiparato la parte dell'unione civile al coniuge ai fini successori. Pertanto, le quote ereditarie e le quote di legittima spettanti al partner dell'unione civile sono identiche a quelle previste per il coniuge.

Conviventi di fatto

Il convivente di fatto non rientra tra gli eredi legittimi né tra i legittimari. Può essere istituito erede o legatario per testamento, ma la devoluzione è soggetta all'aliquota dell'8% senza franchigia ai fini dell'imposta di successione. La L. 76/2016 ha riconosciuto al convivente superstite il solo diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo compreso tra 2 e 5 anni.


Domande frequenti

Nella successione legittima, tutti i figli ereditano in parti uguali?

Sì. Dal 2012 (L. 219/2012 e D.Lgs. 154/2013), non esiste più alcuna distinzione tra figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e adottivi. Tutti i figli concorrono all'eredità in parti uguali, sia nella successione legittima sia ai fini della quota di legittima.

Il testatore può escludere un figlio dall'eredità?

No, non completamente. Il figlio è un legittimario e ha diritto alla quota di legittima che la legge gli riserva. Il testatore può disporre liberamente solo della quota disponibile. Se il testamento lede la quota di legittima del figlio, quest'ultimo può esercitare l'azione di riduzione entro 10 anni dall'apertura della successione per ottenere la reintegrazione della propria quota.

Il coniuge superstite può essere costretto a lasciare la casa familiare?

No, salvo casi eccezionali. L'art. 540, comma 2, c.c. garantisce al coniuge superstite il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, che si aggiunge alla quota ereditaria. Questo diritto è riconosciuto sia nella successione legittima sia nella successione testamentaria e non può essere compresso dal testatore.

Come si dividono le quote se ci sono figli e nipoti?

I nipoti del defunto ereditano solo per rappresentazione, cioè quando il proprio genitore (figlio del defunto) è premorto, è stato dichiarato indegno o ha rinunciato all'eredità. In tal caso, i nipoti subentrano nella quota del genitore, dividendola in parti uguali tra loro (divisione per stirpi).


Calcola le quote ereditarie

Per determinare le quote ereditarie in base alla propria situazione familiare e stimare le relative imposte di successione, è possibile utilizzare il calcolatore di successione disponibile su questo portale.


Fonti normative

  • Codice Civile, artt. 536-564 -- Dei legittimari
  • Codice Civile, artt. 565-586 -- Delle successioni legittime
  • Codice Civile, art. 540, comma 2 -- Diritto di abitazione del coniuge superstite
  • Codice Civile, art. 556 -- Riunione fittizia
  • L. 20 maggio 2016, n. 76 -- Unioni civili e convivenze di fatto
  • L. 10 dicembre 2012, n. 219 -- Equiparazione dei figli

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere meramente informativo e non costituiscono consulenza legale o fiscale. Per una valutazione specifica della propria situazione successoria si raccomanda di rivolgersi a un notaio o a un professionista abilitato.

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