L'intervento del notaio non è una formalità che si può decidere di omettere per risparmiare. In una serie di atti espressamente individuati dal legislatore, la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata è prescritta a pena di nullità. In altri casi, pur non essendo formalmente obbligatorio, il passaggio dal notaio è l'unico modo per ottenere determinati effetti giuridici -- primo fra tutti la trascrizione nei registri immobiliari.
Questa guida passa in rassegna sistematicamente le situazioni in cui l'intervento notarile è richiesto, distinguendo tra obbligo di legge e opportunità pratica, e segnalando anche i casi in cui il notaio non serve.
Compravendite immobiliari
È il caso più noto. L'art. 2657 del Codice civile stabilisce che la trascrizione nei registri immobiliari -- necessaria per rendere il trasferimento opponibile ai terzi -- non può avvenire se non in forza di sentenza, atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
In termini pratici: chi acquista un immobile senza passare dal notaio non può trascrivere l'atto e si espone al rischio che il venditore venda lo stesso immobile a un terzo, il quale, trascrivendo per primo, prevarrebbe sull'acquirente precedente (art. 2644 c.c.).
L'obbligo vale per qualsiasi trasferimento immobiliare:
- Compravendita (piena proprietà, nuda proprietà, quota indivisa)
- Permuta
- Divisione di beni in comunione
- Conferimento di immobili in società
- Assegnazione di immobili in sede di scioglimento di comunione
Contratto preliminare (compromesso)
Il contratto preliminare di compravendita immobiliare non richiede la forma dell'atto pubblico per essere valido: è sufficiente la scrittura privata (art. 1351 c.c.). Tuttavia, la trascrizione del preliminare -- che tutela l'acquirente in caso di fallimento del venditore o di vendite a terzi nel periodo tra compromesso e rogito -- richiede l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata dal notaio (art. 2645-bis c.c.).
Mutui ipotecari
L'iscrizione dell'ipoteca a garanzia di un mutuo fondiario richiede l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata (art. 2821 c.c.). Nella prassi, il contratto di mutuo viene sempre stipulato per atto pubblico, contestualmente o successivamente alla compravendita dell'immobile.
Il notaio, nell'ambito del mutuo:
- Verifica che l'immobile offerto in garanzia sia libero da vincoli incompatibili
- Iscrive l'ipoteca nei registri immobiliari
- Certifica l'erogazione della somma mutuata
Donazioni
L'art. 782 del Codice civile è tassativo: la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità, con la presenza di due testimoni. L'unica eccezione riguarda le donazioni di modico valore di beni mobili, che si perfezionano con la consegna della cosa (art. 783 c.c.).
Questo obbligo di forma non è aggirabile. Le cosiddette "donazioni indirette" -- ad esempio, il genitore che paga direttamente il prezzo di un immobile intestato al figlio -- non richiedono la forma dell'atto pubblico per la loro validità (Cass. SS.UU. 9282/1992), ma pongono problemi specifici in sede successoria che il notaio può contribuire a prevenire.
Testamento pubblico
Il testamento può assumere tre forme: olografo (scritto interamente di pugno dal testatore), pubblico o segreto. Il testamento pubblico è quello ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni (art. 603 c.c.) e offre le massime garanzie contro contestazioni e smarrimenti.
Il testamento segreto (art. 604 c.c.) richiede anch'esso l'intervento del notaio per la fase di ricezione e conservazione, pur essendo redatto dal testatore.
Atti societari
Costituzione di società di capitali
La costituzione di una S.p.A. richiede l'atto pubblico (art. 2328 c.c.). La stessa forma è prescritta per le S.r.l. (art. 2463 c.c.), con l'eccezione della S.r.l. semplificata (art. 2463-bis c.c.), per la quale è previsto un modello standard di atto costitutivo che viene comunque ricevuto dal notaio, ma senza la possibilità di modificare le clausole del modello ministeriale.
Dal 2021, il D.Lgs. 183/2021 consente la costituzione di S.r.l. e S.r.l.s. con atto notarile in videoconferenza, attraverso la piattaforma del Consiglio Nazionale del Notariato.
Modifiche statutarie e operazioni straordinarie
Richiedono il verbale notarile:
- Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (art. 2436 c.c. per le S.p.A.)
- Le fusioni (art. 2504 c.c.)
- Le scissioni (art. 2506-ter c.c.)
- Le trasformazioni (art. 2500 c.c.)
- Lo scioglimento e la liquidazione volontaria
- L'aumento e la riduzione del capitale sociale
Cessione di quote di S.r.l.
La cessione di quote di S.r.l. richiede la scrittura privata autenticata dal notaio o l'atto pubblico, con deposito al Registro delle Imprese entro 30 giorni (art. 2470 c.c.). In alternativa, dal 2008 il trasferimento può essere effettuato con firma digitale e deposito a cura di un intermediario abilitato (commercialista iscritto alla sezione A dell'albo), ma questa modalità offre minori garanzie in termini di controllo di legalità.
Convenzioni matrimoniali
Le convenzioni con cui i coniugi regolano il proprio regime patrimoniale richiedono l'atto pubblico a pena di nullità (art. 162 c.c.):
- Separazione dei beni
- Comunione convenzionale (diversa dalla comunione legale)
- Fondo patrimoniale (art. 167 c.c.)
La scelta della separazione dei beni effettuata all'atto del matrimonio, con dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile, non richiede invece l'intervento notarile.
Procure
La procura notarile è necessaria quando l'atto che si intende compiere per il tramite di un rappresentante richiede a sua volta la forma pubblica. In base al principio di simmetria delle forme (art. 1392 c.c.), se l'atto per cui si conferisce procura richiede l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata, anche la procura deve rivestire la medesima forma.
Servono pertanto la procura notarile per:
- Vendere o acquistare un immobile
- Stipulare un contratto di mutuo
- Costituire una società
- Effettuare una donazione
Atti di vincolo su beni
L'istituzione di un fondo patrimoniale, il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e l'atto istitutivo di un trust (nella misura in cui è riconosciuto dall'ordinamento italiano ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1985, ratificata con L. 364/1989) richiedono la forma dell'atto pubblico.
Separazione e divorzio: quando serve il notaio
Dal 2014, il D.L. 132/2014 (convertito in L. 162/2014) consente ai coniugi di separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione senza passare dal tribunale: con una convenzione di negoziazione assistita conclusa con almeno un avvocato per parte, il cui accordo finale è trasmesso al Procuratore della Repubblica, che rilascia il nullaosta o, in presenza di figli minori, lo autorizza; oppure davanti all'ufficiale dello stato civile, strada preclusa quando ci sono figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o non autosufficienti economicamente, e quando l'accordo contiene patti di trasferimento patrimoniale. Il notaio non riceve l'accordo di separazione, ma il suo intervento serve quando l'accordo raggiunto in negoziazione assistita contiene un atto soggetto a trascrizione, tipicamente il trasferimento di un immobile: in quel caso la sottoscrizione del verbale d'accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale (art. 5, comma 3).
Quando il notaio NON serve
È altrettanto utile sapere quando l'intervento notarile non è necessario.
Compravendita di beni mobili. L'acquisto di un'automobile, di un'imbarcazione o di attrezzature non richiede l'atto notarile (salvo casi particolari come la vendita di azienda, che pur riguardando beni mobili richiede la scrittura privata autenticata ai fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese).
Contratti di locazione. Il contratto di affitto, anche di lunga durata, non necessita di atto notarile. Fa eccezione la locazione ultranovennale, che richiede la trascrizione (art. 2643, n. 8, c.c.) e quindi l'atto notarile.
Testamento olografo. Il testamento scritto interamente di pugno dal testatore, con data e firma, è valido senza alcun intervento notarile (art. 602 c.c.), sebbene il suo deposito presso un notaio sia consigliabile per evitare smarrimenti o manomissioni.
Costituzione di società di persone. Le società semplici, le S.n.c. e le S.a.s. possono essere costituite con scrittura privata non autenticata, salvo che il conferimento comprenda beni immobili.
Dichiarazione di successione. La dichiarazione di successione è un adempimento fiscale che può essere presentato direttamente all'Agenzia delle Entrate. L'intervento del notaio diventa necessario solo se la successione comporta il trasferimento di beni immobili e occorre procedere alla voltura catastale e alla trascrizione nei registri immobiliari dell'accettazione di eredità.
Mediazione civile e negoziazione assistita. I procedimenti di mediazione e negoziazione assistita sono gestiti da mediatori e avvocati: il notaio non è parte del procedimento, e interviene solo per autenticare l'accordo quando questo trasferisce diritti reali, come accade negli accordi di separazione e divorzio.
Domande frequenti
Serve il notaio per un contratto di comodato? No. Il contratto di comodato (prestito gratuito di un bene) è un contratto reale che si perfeziona con la consegna della cosa (art. 1803 c.c.) e non richiede alcuna forma particolare. Tuttavia, se si desidera registrare il comodato di un immobile (obbligatorio ai fini fiscali se il comodato è messo per iscritto), la registrazione può avvenire senza intervento notarile.
È obbligatorio il notaio per la separazione dei beni dopo il matrimonio? Sì. Se i coniugi desiderano passare dalla comunione legale alla separazione dei beni in un momento successivo al matrimonio, è necessaria una convenzione matrimoniale nella forma dell'atto pubblico notarile (art. 162 c.c.).
Serve il notaio per la compravendita di un terreno agricolo? Sì. I terreni, come tutti i beni immobili, richiedono l'atto notarile per il trasferimento. Per i terreni agricoli si aggiunge la necessità di verificare l'eventuale diritto di prelazione agraria a favore del coltivatore diretto o dell'imprenditore agricolo confinante (artt. 8 L. 590/1965 e 7 L. 817/1971).
Il notaio è necessario per aprire una S.r.l.? Sì. La costituzione di una S.r.l. richiede l'atto pubblico notarile (art. 2463 c.c.). Anche la S.r.l. semplificata, pur prevedendo un modello standard e costi ridotti, richiede l'intervento del notaio.
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