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Ipoteca Immobiliare: Come Funziona, Gradi e Costi

Pubblicato il A cura di Redazione NotaiOnline

Cos'è l'ipoteca

L'ipoteca è un diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene immobile vincolato per soddisfare il proprio credito, anche se la proprietà del bene viene trasferita a terzi (art. 2808 c.c.). L'ipoteca non priva il proprietario del possesso dell'immobile: chi ha un'ipoteca sulla propria casa continua a viverci normalmente, a venderla o ad affittarla. Il vincolo ipotecario si attiva esclusivamente in caso di inadempimento del debito garantito.

Tipi di ipoteca

Il codice civile distingue tre tipologie di ipoteca in base alla fonte da cui trae origine:

Ipoteca volontaria (art. 2821 c.c.) — nasce dalla volontà del proprietario dell'immobile, che concede la garanzia a favore di un creditore. È il tipo più comune, utilizzato per garantire i mutui bancari. Richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Ipoteca legale (art. 2817 c.c.) — è iscritta per effetto di legge in determinate situazioni, indipendentemente dalla volontà delle parti. Il caso più rilevante riguarda il venditore di un immobile che non ha ricevuto il pagamento del prezzo: la legge gli attribuisce automaticamente il diritto di iscrivere ipoteca sull'immobile venduto. Il notaio, nella prassi, può escludere l'ipoteca legale con il consenso delle parti quando il pagamento del prezzo è contestuale alla stipula.

Ipoteca giudiziale (art. 2818 c.c.) — si iscrive in forza di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro. Il creditore che ottiene una sentenza favorevole può iscrivere ipoteca su qualsiasi immobile del debitore.

I gradi dell'ipoteca

Sullo stesso immobile possono coesistere più ipoteche. L'ordine di priorità tra i creditori ipotecari è determinato dal grado dell'ipoteca, che dipende dalla data di iscrizione: la prima ipoteca iscritta ha il primo grado, la seconda il secondo grado, e così via (art. 2852 c.c.).

Il grado è fondamentale in caso di espropriazione: il ricavato dalla vendita forzata viene distribuito ai creditori secondo l'ordine dei gradi. Il creditore di primo grado viene soddisfatto per primo; il creditore di secondo grado solo con l'eventuale residuo.

Per questa ragione, le banche verificano attentamente che l'immobile offerto in garanzia sia libero da ipoteche preesistenti, oppure che il grado della nuova iscrizione sia compatibile con la propria politica creditizia.

Importo dell'iscrizione e ipoteca presunta

L'importo per cui viene iscritta l'ipoteca non corrisponde al debito effettivo. Le banche iscrivono l'ipoteca per una somma convenzionalmente pari al 150% dell'importo del mutuo, per coprire eventuali interessi di mora, spese legali e accessori.

Per un mutuo di 200.000 euro, l'ipoteca viene iscritta per 300.000 euro. Questo non significa che il debito sia di 300.000 euro: l'obbligo di restituzione del mutuatario resta limitato al capitale effettivamente erogato, maggiorato degli interessi pattuiti.

Durata dell'iscrizione

L'iscrizione ipotecaria ha una durata di 20 anni dalla data di iscrizione (art. 2847 c.c.). Alla scadenza del ventennio, l'ipoteca si estingue automaticamente (perenzione) se non viene rinnovata dal creditore. Per i mutui di durata superiore a 20 anni, la banca provvede a rinnovare l'iscrizione prima della scadenza.

La perenzione opera di diritto: allo spirare dei 20 anni, l'ipoteca perde ogni effetto senza necessità di alcun atto formale di cancellazione.

Costi di iscrizione

L'iscrizione ipotecaria comporta i seguenti costi:

VoceImporto
Imposta ipotecaria35,00 euro (per mutui bancari)
Tassa ipotecariaInclusa
BolliVariabili

Per le ipoteche non bancarie (ad esempio ipoteche volontarie a garanzia di finanziamenti tra privati), l'imposta ipotecaria è pari al 2% dell'importo iscritto.

Cancellazione dell'ipoteca

Esistono tre modalità di cancellazione:

Cancellazione automatica (L. 40/2007 — Legge Bersani): alla completa estinzione del mutuo bancario, la banca comunica all'Agenzia del Territorio la quietanza, e l'ipoteca viene cancellata d'ufficio entro 30 giorni. Non sono dovuti costi per il debitore.

Cancellazione per atto notarile: necessaria per le ipoteche non bancarie (giudiziali, legali, volontarie non bancarie). Richiede un atto di assenso alla cancellazione da parte del creditore, con i relativi costi notarili.

Perenzione ventennale: alla scadenza dei 20 anni, l'ipoteca si estingue automaticamente senza necessità di alcun atto.

Domande Frequenti

L'ipoteca impedisce di vendere l'immobile?

No, l'ipoteca non impedisce la vendita dell'immobile. Il proprietario può vendere liberamente, ma l'ipoteca segue il bene e grava sul nuovo acquirente. Nella prassi, il mutuo viene estinto contestualmente alla vendita e l'ipoteca viene cancellata, oppure il compratore si accolla il mutuo residuo.

Quante ipoteche possono gravare sullo stesso immobile?

Non esiste un limite legale al numero di ipoteche che possono essere iscritte sullo stesso immobile. Ogni nuova iscrizione assume un grado successivo. Tuttavia, le banche raramente concedono mutui su immobili già gravati da ipoteche di grado anteriore.

L'ipoteca si estingue automaticamente quando si finisce di pagare il mutuo?

Con la Legge Bersani (L. 40/2007), l'estinzione del mutuo bancario comporta la cancellazione automatica dell'ipoteca: la banca comunica l'avvenuta estinzione e l'ipoteca viene cancellata d'ufficio. Per le ipoteche non bancarie, invece, è necessario un atto formale di cancellazione.

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Fonti e riferimenti normativi:


Le informazioni contenute in questa guida hanno carattere puramente informativo e non costituiscono consulenza legale o notarile. Per una consulenza personalizzata, si raccomanda di rivolgersi a un notaio. Ultimo aggiornamento: 2026-04-10.

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