Il testamento è l'atto con cui una persona dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (art. 587 c.c.). È un atto personale, che il testatore può revocare fino all'ultimo, e la legge gli impone forme precise.
Contestarlo si può per due strade diverse. Se il testamento è viziato se ne chiede la nullità o l'annullamento; se invece è valido ma toglie a un familiare stretto la quota che la legge gli riserva, quel familiare agisce in riduzione. Non è un rimedio generico: le cause sono quelle che il codice civile elenca.
Nullità e annullabilità del testamento
Il testamento è nullo nei casi più gravi. L'olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore (art. 602 c.c.): la mancanza dell'autografia o della sottoscrizione lo rende nullo, mentre i difetti della data portano all'annullabilità (art. 606 c.c.). Il testamento pubblico è nullo quando manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore, o la sottoscrizione del testatore o del notaio (art. 606, comma 1, c.c.).
Non vale nemmeno il testamento soltanto orale, il cosiddetto nuncupativo: le dichiarazioni rese a voce dal defunto, anche davanti a testimoni, non hanno valore di testamento. È vietato anche il testamento congiuntivo o reciproco, fatto da due o più persone nello stesso atto (art. 589 c.c.), quindi due coniugi non possono firmarne uno solo e ciascuno deve fare il proprio. Altre cause colpiscono la singola disposizione. È nulla quella a favore di una persona che non si può determinare (art. 628 c.c.), ed è nulla la disposizione dettata da un motivo illecito, quando il motivo risulta dal testamento ed è stato il solo a determinare il testatore (art. 626 c.c.).
La nullità non si prescrive, può farla valere chiunque vi abbia interesse (non solo gli eredi legittimi) e il giudice la rileva anche d'ufficio. Il limite è uno: chi, conoscendo la causa della nullità, dopo la morte del testatore ha confermato la disposizione o le ha dato volontaria esecuzione non può più farla valere (art. 590 c.c.). Dichiarato nullo, il testamento non produce effetti e si apre la successione legittima, a meno che non ne esista uno precedente valido.
Il testamento è invece annullabile per ogni altro difetto di forma (art. 606, comma 2, c.c.). Nell'olografo sono i difetti della data: mancante, incompleta o non vera. Nel testamento pubblico sono le formalità diverse da quelle essenziali, per esempio l'assenza dei testimoni durante la lettura.
È annullabile anche il testamento di chi non poteva farlo (art. 591 c.c.): i minori di età, gli interdetti per infermità di mente e chi, quando lo ha redatto, era incapace di intendere e di volere per qualsiasi causa, anche transitoria. Senza un'interdizione l'incapacità va provata da chi la allega, e la prova è difficile. Non basta dimostrare che il testatore era anziano, malato o fragile: bisogna provare che proprio in quel momento non era in grado di capire il significato e le conseguenze delle proprie disposizioni. Si usano perizie mediche, cartelle cliniche e testimonianze.
Infine può essere viziata la volontà (art. 624 c.c.). L'errore sul motivo, di fatto o di diritto, rende annullabile la disposizione quando risulta dal testamento ed è stato il solo motivo che ha determinato il testatore: un lascito motivato con un fatto che poi si rivela falso, per esempio. Lo stesso vale per la violenza, fisica o morale, e per il dolo, cioè gli artifici e i raggiri usati per indurre il testatore a disporre in un certo modo. La captazione rientra nel dolo quando si serve di veri raggiri che ingannano il testatore; premure, consigli o affetto interessato di solito non bastano.
L'annullamento si prescrive in cinque anni, che per i vizi di forma e l'incapacità decorrono dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni (artt. 591 e 606 c.c.) e per errore, violenza e dolo da quando se ne è avuta notizia (art. 624 c.c.). Può chiederlo chiunque vi abbia interesse, come dicono espressamente gli stessi tre articoli. Quanto alla conferma, l'art. 590 c.c. toglie l'azione a chi, conoscendo il vizio, dopo la morte del testatore ha confermato la disposizione o le ha dato volontaria esecuzione, ma parla espressamente di nullità: se la stessa preclusione valga per l'annullamento non lo dice il testo, e chi ha già confermato o eseguito una disposizione deve farlo valutare prima di agire.
Azione di riduzione: la tutela dei legittimari
La riduzione è un'azione diversa dall'impugnazione, anche se nella pratica le due si confondono o si propongono insieme. Non fa cadere il testamento, che resta valido: reintegra la quota di legittima dei familiari a cui la legge la riserva, quando le disposizioni l'hanno intaccata. I legittimari sono il coniuge (o la parte dell'unione civile), i figli, al cui posto possono subentrare per rappresentazione i loro discendenti, e gli ascendenti, questi solo in mancanza di figli (art. 536 c.c.).
Quote di legittima
| Composizione della famiglia | Quota di legittima | Quota disponibile |
|---|---|---|
| Solo coniuge | 1/2 | 1/2 |
| Solo un figlio | 1/2 | 1/2 |
| Coniuge + un figlio | 1/3 (coniuge) + 1/3 (figlio) | 1/3 |
| Coniuge + due o più figli | 1/4 (coniuge) + 1/2 (figli, in parti uguali) | 1/4 |
| Due o più figli senza coniuge | 2/3 (in parti uguali) | 1/3 |
| Solo ascendenti | 1/3 | 2/3 |
| Coniuge + ascendenti | 1/2 (coniuge) + 1/4 (ascendenti) | 1/4 |
Prescrizione
L'azione di riduzione si prescrive in dieci anni. Per le donazioni il termine decorre dall'apertura della successione; per le disposizioni testamentarie la Cassazione a Sezioni Unite lo fa decorrere dall'accettazione dell'eredità da parte del chiamato che ne beneficia, perché solo allora la lesione diventa attuale. Attenzione a cosa si firma: la dichiarazione di adesione alle disposizioni testamentarie, con rinuncia a ogni eccezione e riserva, preclude al legittimario l'azione di riduzione e la successiva impugnazione del testamento per lesione della quota riservata (Cass. civ. n. 25680/2022). Chi firma un'adesione senza riserve rinuncia di fatto alla riduzione.
Per stabilire se c'è lesione e quanto vale la legittima si stimano i beni al giorno dell'apertura della successione. Se però la riduzione riesce e il legittimario pretermesso entra in comunione con l'erede, nella divisione successiva i beni si stimano al valore aggiornato, quindi gli incrementi maturati nel frattempo vanno a vantaggio anche di lui (Cass. civ. n. 31125/2023).
Procedura
Il legittimario che agisce in riduzione deve:
- se è chiamato all'eredità e vuole ridurre donazioni o legati fatti a chi non è coerede, aver accettato con beneficio d'inventario (art. 564, comma 1, c.c.); il legittimario escluso del tutto dal testamento non ha nulla da accettare;
- imputare alla propria legittima le donazioni e i legati che ha ricevuto, salvo dispensa (art. 564, comma 2, c.c.): è l'imputazione ex se, diversa dalla collazione fra coeredi;
- dimostrare la lesione, ricostruendo il patrimonio del defunto al momento della morte: beni lasciati, meno i debiti, più le donazioni (art. 556 c.c.).
Mediazione e tribunale competente sono gli stessi dell'impugnazione, descritti più sotto.
Il ruolo del notaio nella pubblicazione del testamento
Il notaio non giudica la validità del testamento, ma il verbale di pubblicazione fissa lo stato del documento com'era quando gli è stato presentato, ed è spesso il primo elemento che si legge in una causa.
Pubblicazione del testamento olografo (art. 620 c.c.)
Chiunque sia in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte. Il notaio redige, davanti a due testimoni, un verbale in cui descrive lo stato del documento e ne riproduce il contenuto; al verbale unisce l'originale, vidimato in ciascun mezzo foglio da lui e dai testimoni (art. 620, comma 3, c.c.), e ne trasmette copia alla cancelleria del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (art. 622 c.c.).
Descrivendo lo stato del testamento, il verbale registra anche elementi oggettivi che possono contare per la sua validità:
- la mancanza apparente dell'autografia (scrittura a macchina, a computer, di mano altrui);
- la mancanza della data o della sottoscrizione;
- cancellature, abrasioni, interpolazioni;
- segni evidenti di alterazione materiale del documento.
Apertura del testamento segreto (art. 621 c.c.)
Il testamento segreto lo apre e lo pubblica il notaio che lo custodisce, appena ha notizia della morte (art. 621 c.c.). Anche qui il verbale documenta lo stato materiale del documento.
Limiti del ruolo notarile
Il notaio è obbligato a prestare il suo ministero quando è richiesto (art. 27 L. 89/1913) e la pubblicazione non è un giudizio di validità: un testamento apparentemente viziato si pubblica lo stesso. La valutazione spetta al giudice. Dopo la pubblicazione il notaio comunica l'esistenza del testamento agli eredi e ai legatari di cui conosce il domicilio o la residenza (art. 623 c.c.).
In tribunale: mediazione, competenza e prove
Prima della causa, per l'impugnazione come per la riduzione, c'è il tentativo obbligatorio di mediazione, previsto per le controversie in materia di successioni ereditarie (art. 5 D.Lgs. 28/2010). Poi la causa va di regola davanti al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, cioè dell'ultimo domicilio del defunto (art. 456 c.c.; art. 22 c.p.c. per le cause fra coeredi).
Chi impugna deve provare il vizio che lamenta, e per l'incapacità la prova è particolarmente gravosa, come si è visto. Nelle cause per incapacità naturale o sull'autografia il giudice dispone di solito una consulenza tecnica d'ufficio: medico-legale nel primo caso, grafologica nel secondo.
Una causa di questo tipo dura anni se passa per più gradi di giudizio, e i costi legali e di consulenza pesano. Prima di cominciare conviene confrontarli con il valore dell'eredità in contestazione e con le prove che si hanno davvero.
Domande frequenti
Entro quanto tempo si può impugnare un testamento?
Dipende dal vizio. La nullità non si prescrive, salvo che chi la invoca abbia confermato o eseguito volontariamente la disposizione (art. 590 c.c.). L'annullamento si prescrive in cinque anni: dall'esecuzione delle disposizioni per i vizi di forma e l'incapacità, da quando se ne ha notizia per errore, violenza e dolo. La riduzione si prescrive in dieci anni, che per le disposizioni testamentarie decorrono dall'accettazione dell'eredità da parte del beneficiato.
Si può impugnare un testamento olografo perché sembra scritto sotto dettatura?
Se il testamento è materialmente scritto di mano dal testatore (autografo), il fatto che il contenuto sia stato suggerito da altri non ne determina automaticamente l'invalidità. Tuttavia, se si dimostra che le suggestioni hanno raggiunto il livello di dolo o captazione, tale da viziare la volontà del testatore, il testamento è annullabile per dolo ai sensi dell'art. 624 c.c.
L'impugnazione del testamento blocca la successione?
No, l'impugnazione non sospende da sola l'esecuzione delle disposizioni testamentarie. Su istanza di chi impugna il giudice può disporre misure cautelari, come il sequestro giudiziario dei beni la cui proprietà è controversa (art. 670 c.p.c.).
Il notaio può rifiutarsi di pubblicare un testamento sospetto?
No. Il notaio ha l'obbligo di procedere alla pubblicazione di qualsiasi testamento che gli venga presentato, anche se rileva irregolarità evidenti. La pubblicazione non equivale a un giudizio di validità: il notaio documenta il testamento e ne consente la conoscenza agli interessati, che potranno poi valutare se impugnarlo in sede giudiziaria.
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