Atto Notorio e Dichiarazione Sostitutiva: Quando Serve il Notaio

Aggiornato il A cura di Redazione NotaiOnline

Due strumenti diversi, spesso confusi

Nel linguaggio comune i termini "atto notorio" e "dichiarazione sostitutiva di atto notorio" vengono utilizzati come sinonimi. Si tratta, in realtà, di due istituti giuridici profondamente diversi per natura, forma, efficacia probatoria e ambito di applicazione. Comprendere questa distinzione è essenziale per sapere quando è necessario rivolgersi a un notaio e quando, invece, è sufficiente — e più conveniente — l'autocertificazione.

L'atto di notorietà: definizione e disciplina

Cos'è

L'atto di notorietà (o atto notorio) è una dichiarazione giurata resa da due testimoni davanti a un pubblico ufficiale — il notaio o il cancelliere del Tribunale — relativa a fatti di cui i dichiaranti hanno conoscenza diretta. La disciplina originaria risale alla legge 15 gennaio 1968, n. 15 (art. 1), oggi confluita nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa).

Struttura dell'atto

L'atto di notorietà ha una struttura formale precisa:

  1. Comparizione dei testimoni. Due persone maggiorenni, in possesso della capacità di agire e senza rapporti di parentela con l'interessato (nei limiti previsti dalla legge), si presentano davanti al notaio o al cancelliere.
  2. Giuramento. I testimoni prestano giuramento di dire la verità.
  3. Dichiarazione. I testimoni rendono la dichiarazione relativa ai fatti oggetto dell'atto (ad esempio, che una determinata persona è deceduta lasciando come eredi determinati soggetti).
  4. Verbalizzazione. Il pubblico ufficiale redige il verbale, che viene sottoscritto dai testimoni e dal pubblico ufficiale stesso.

Efficacia probatoria

L'atto di notorietà è un atto pubblico (art. 2699 c.c.) quando ricevuto dal notaio: fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese dai testimoni e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza. La falsità delle dichiarazioni dei testimoni integra il reato di falso giuramento (art. 371 c.p.).

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Cos'è

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, disciplinata dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000, è un'autocertificazione con cui un soggetto dichiara, sotto la propria responsabilità, fatti, stati e qualità personali di cui è a diretta conoscenza. A differenza dell'atto notorio:

  • non richiede testimoni;
  • non richiede giuramento;
  • non richiede l'intervento di un notaio o di un cancelliere;
  • è gratuita.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato e accompagnata da una copia del documento di identità in corso di validità. Non necessita di autenticazione della firma quando è rivolta a pubbliche amministrazioni o a gestori di pubblici servizi.

Efficacia e limiti

L'art. 43 del D.P.R. 445/2000 stabilisce che le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad accettare le dichiarazioni sostitutive, salvo i casi espressamente esclusi dalla legge. Il dichiarante che attesta il falso è soggetto alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 (reclusione da uno a sei anni per il reato di cui all'art. 483 c.p.).

I limiti della dichiarazione sostitutiva sono significativi: essa non è utilizzabile nei rapporti con i soggetti privati — salvo che questi la accettino volontariamente — e non ha l'efficacia probatoria dell'atto pubblico.

Quando è indispensabile l'atto notorio

Esistono situazioni specifiche in cui la dichiarazione sostitutiva non è sufficiente e l'intervento del notaio (o del cancelliere) diviene necessario.

Rapporti con soggetti privati

I soggetti privati — banche, assicurazioni, società fiduciarie, soggetti esteri — non hanno l'obbligo di accettare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In questi casi, è necessario l'atto di notorietà vero e proprio, che offre garanzie probatorie superiori.

Successioni bancarie: il caso più frequente

La fattispecie più comune in cui l'atto notorio si rivela indispensabile è la successione bancaria. Quando il titolare di un conto corrente, di un deposito titoli o di una cassetta di sicurezza decede, la banca deve individuare con certezza gli eredi per procedere allo svincolo delle somme e alla consegna dei beni.

L'art. 48 del D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico Imposta sulle Successioni) impone alle banche di non procedere allo svincolo delle attività finanziarie intestate al defunto prima della presentazione della dichiarazione di successione (o di una copia della stessa). Per l'individuazione degli eredi, le banche richiedono generalmente:

  • un certificato di morte;
  • un atto notorio (o un certificato di eredità rilasciato dal Tribunale) che attesti chi sono gli eredi e in quali quote.

La banca è un soggetto privato e, in quanto tale, non è obbligata ad accettare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nella prassi, molti istituti di credito accettano la dichiarazione sostitutiva per importi contenuti (generalmente sotto i 50.000 o 100.000 €), ma richiedono l'atto notorio per importi superiori o in presenza di situazioni successorie complesse.

Rapporti con l'estero

Per i rapporti con soggetti o autorità estere, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è generalmente priva di efficacia, non essendo un istituto riconosciuto dagli ordinamenti stranieri. L'atto notorio, in quanto atto pubblico, può invece essere apostillato (ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961) o legalizzato per l'utilizzo all'estero.

Pubblicità immobiliare

L'atto di notorietà notarile è necessario quando si tratta di integrare la continuità delle trascrizioni nei Registri Immobiliari: ad esempio, per provare la qualità di erede ai fini della trascrizione dell'accettazione dell'eredità, quando non si disponga di altri atti idonei.

Costi a confronto

StrumentoCostoTestimoniPubblico ufficiale
Dichiarazione sostitutiva di atto notorioGratuitaNon richiestiNon richiesto
Atto di notorietà dal cancelliere del TribunaleCirca 30 - 50 € (marche da bollo + diritti)2 richiestiCancelliere
Atto di notorietà dal notaio50 - 150 € (onorario + bollo)2 richiestiNotaio

L'atto notorio ricevuto dal notaio, pur più costoso, presenta vantaggi operativi: il notaio è disponibile su appuntamento, i tempi di attesa sono generalmente inferiori rispetto alle cancellerie dei Tribunali e l'atto viene rilasciato immediatamente in originale o in copia autentica.

Quando la banca può rifiutare la dichiarazione sostitutiva

La questione della facoltà delle banche di rifiutare la dichiarazione sostitutiva e pretendere l'atto notorio ha generato un significativo contenzioso. La giurisprudenza di merito ha assunto posizioni differenziate:

Orientamento favorevole alle banche. Secondo alcuni Tribunali, la banca, in quanto soggetto privato, non rientra tra i destinatari obbligati dall'art. 43 del D.P.R. 445/2000. La richiesta dell'atto notorio è espressione della legittima esigenza di certezza nella individuazione degli eredi, a tutela della banca stessa da eventuali pagamenti indebiti.

Orientamento favorevole ai clienti. Secondo un diverso filone, soprattutto dopo l'entrata in vigore delle normative sulla trasparenza bancaria, la richiesta dell'atto notorio può configurare una prassi commerciale scorretta quando non giustificata dalla complessità della fattispecie successoria o dall'entità delle somme da svincolare.

Nella prassi attuale, la maggior parte degli istituti di credito adotta un approccio graduato:

  • per importi fino a 25.000 - 50.000 €: dichiarazione sostitutiva accettata;
  • per importi superiori o successioni complesse (testamento, eredi in disaccordo, minori): atto notorio richiesto;
  • alcune banche richiedono sempre l'atto notorio, indipendentemente dall'importo.

L'alternativa: il certificato successorio europeo

Dal 17 agosto 2015, in applicazione del Regolamento UE n. 650/2012, è disponibile il certificato successorio europeo, rilasciato dal notaio competente. Questo documento, utilizzabile in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, attesta la qualità di erede e i relativi poteri. Il certificato successorio europeo costituisce un'alternativa all'atto notorio per i rapporti transfrontalieri e viene accettato anche da diverse banche italiane come documento idoneo per lo svincolo delle attività finanziarie.

Domande frequenti

L'atto notorio è necessario per la dichiarazione di successione? No. Per la presentazione della dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate è sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, trattandosi di un rapporto con una pubblica amministrazione. L'atto notorio dal notaio è invece necessario quando si devono svincolare somme bancarie o si deve operare nei confronti di soggetti privati.

Chi può fare da testimone nell'atto notorio? I testimoni devono essere persone maggiorenni, capaci di intendere e di volere, in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea (o comunque residenti in Italia). Non possono essere testimoni i soggetti interessati all'atto né, in generale, i parenti e gli affini dell'interessato entro il terzo grado, sebbene la legge notarile (L. 89/1913) non ponga espressamente tale limite per gli atti di notorietà.

La dichiarazione sostitutiva ha valore all'estero? No. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è un istituto proprio dell'ordinamento italiano e non è riconosciuta dagli ordinamenti stranieri. Per l'utilizzo all'estero è necessario l'atto notorio, eventualmente corredato di apostille o legalizzazione. In ambito europeo, il certificato successorio europeo (Regolamento UE 650/2012) rappresenta la soluzione più efficiente.


Per approfondire gli aspetti della successione ereditaria, consultare le guide disponibili.


Fonti normative: D.P.R. 445/2000, artt. 38, 43, 47; L. 15/1968; D.Lgs. 346/1990, art. 48; Regolamento UE 650/2012.

Avvertenza: Questa guida ha finalità esclusivamente informativa e non costituisce parere legale. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Per valutazioni specifiche relative al proprio caso concreto, si raccomanda di consultare un notaio.

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