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Documenti per la modifica dello statuto

Ogni modifica dello statuto è deliberata dall'assemblea straordinaria e verbalizzata dal notaio, che ne verifica la conformità alla legge e la deposita al Registro Imprese entro trenta giorni (art. 2436 c.c.). Cambio di denominazione, trasferimento della sede, modifica dell'oggetto sociale o della durata e aumento di capitale sono tutte clausole dello statuto: seguono la stessa forma e chiedono lo stesso nucleo di documenti.

A cura di

Team editoriale NotaiOnline

Contenuto redatto sulla base del quadro normativo 2026.

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Domande frequenti

Si può cambiare la sede legale senza notaio?

Di regola no: la sede legale è una clausola dello statuto, quindi il trasferimento si delibera in assemblea straordinaria e si verbalizza davanti al notaio come qualsiasi altra modifica statutaria. Fa eccezione il caso in cui lo statuto indichi soltanto il Comune e lo spostamento avvenga all'interno dello stesso Comune: lì cambia l'indirizzo ma non la clausola, e basta una comunicazione al Registro Imprese.

Che cosa serve in più se la delibera aumenta il capitale?

Due documenti. L'attestazione bancaria dei versamenti eseguiti dai soci a fronte dell'aumento sottoscritto e la documentazione sulla posizione dei soci esistenti riguardo al diritto di sottoscrivere l'aumento in proporzione alla quota posseduta: rinunce scritte, oppure previsione espressa nella delibera dove lo statuto consente di limitare quel diritto. Spunta l'opzione "Aumento di capitale" per farli comparire nella checklist.

E se l'aumento è liberato con un bene invece che in denaro?

Serve una relazione di stima del bene conferito. Per la SRL è giurata e redatta da un revisore legale o da una società di revisione scelta dal conferente (art. 2465 c.c.); per la SPA l'esperto è designato dal Tribunale (art. 2343 c.c.), ed è il passaggio da mettere a calendario per primo. Spunta l'opzione "Conferimenti in natura" per aggiungerla alla checklist.

Serve convocare formalmente l'assemblea?

L'avviso va inviato con ordine del giorno, luogo, data e ora, nelle forme e nei termini previsti dallo statuto: PEC, raccomandata o posta elettronica dove ammessa. Se però tutti i soci e gli amministratori sono presenti, si può procedere in assemblea totalitaria senza convocazione formale. Una convocazione irregolare, fuori da questo caso, rende la delibera annullabile su impugnazione del socio assente o dissenziente.