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Documenti per la cessione di quote di SRL

Il trasferimento di una partecipazione di SRL si perfeziona con atto pubblico o scrittura privata autenticata e va depositato al Registro Imprese entro trenta giorni a cura del notaio (art. 2470 c.c.). L'istruttoria ruota attorno a tre verifiche: come il cedente è diventato titolare della quota, che cosa dice lo statuto sulla circolazione delle partecipazioni e come viene pagato il corrispettivo.

A cura di

Team editoriale NotaiOnline

Contenuto redatto sulla base del quadro normativo 2026.

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Domande frequenti

Serve sempre il notaio per cedere quote di una SRL?

L'atto richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata (art. 2470 c.c.), quindi in via ordinaria sì. Esiste però una via alternativa per le sole quote di SRL: l'art. 36 comma 1-bis del D.L. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, ammette l'atto sottoscritto con firma digitale da tutte le parti e depositato da un dottore commercialista abilitato. Le due strade sono entrambe valide; quella notarile aggiunge il controllo di legalità sull'operazione e la responsabilità del notaio sul deposito.

Che cos'è la clausola di prelazione e come mi riguarda?

È una clausola statutaria che impone di offrire la quota prima agli altri soci, alle stesse condizioni pattuite con il terzo. Se lo statuto la prevede, prima dell'atto va documentata l'offerta agli altri soci e il loro mancato esercizio del diritto entro il termine statutario, di norma con PEC o raccomandata per avere data certa. Una cessione conclusa saltando la prelazione resta inopponibile agli altri soci, che possono agire per riscattare la quota.

Da quando il cessionario è socio a tutti gli effetti?

Dal deposito dell'atto al Registro Imprese, che il notaio cura entro trenta giorni (art. 2470 c. 1 e 2 c.c.): è il deposito, non l'iscrizione, a rendere il trasferimento efficace verso la società. Prima di quel momento il cessionario non è legittimato a esercitare i diritti sociali, a partire dal voto in assemblea. L'iscrizione rileva su un piano diverso, come criterio di prevalenza fra più acquirenti della stessa quota (art. 2470 c. 3 c.c.).

Quali documenti deve portare il cedente?

Il titolo da cui risulta come è diventato titolare della quota (atto costitutivo, precedente atto di cessione, verbale di aumento di capitale sottoscritto o dichiarazione di successione registrata), più documento d'identità e codice fiscale. Se è coniugato serve anche l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio con le annotazioni, perché il regime patrimoniale può incidere sulla titolarità della quota.