Cos'è una start-up innovativa
Il concetto di start-up innovativa è una qualifica giuridica introdotta nell'ordinamento italiano dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (cosiddetto "Decreto Crescita 2.0"). Non si tratta di una nuova forma societaria, ma di uno status che può essere assunto da una società di capitali — tipicamente una SRL — al ricorrere di determinati requisiti, e che dà accesso a un articolato sistema di agevolazioni fiscali, societarie e lavoristiche.
La disciplina è contenuta negli artt. 25-32 del D.L. 179/2012 e ha subìto nel tempo numerose integrazioni, tra cui quelle del D.L. 3/2015 (Investment Compact) e della legge di bilancio 2017.
I requisiti per la qualifica di start-up innovativa
L'art. 25, comma 2, del D.L. 179/2012 elenca i requisiti cumulativi che una società deve possedere per essere iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese come start-up innovativa.
Requisiti generali (tutti obbligatori)
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Costituzione recente. La società deve essere stata costituita da non più di cinque anni. Una volta decorso il quinquennio dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese, la qualifica di start-up innovativa viene meno automaticamente, con possibilità di transizione alla qualifica di PMI innovativa.
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Sede in Italia o in uno Stato UE/SEE. La sede principale degli affari e degli interessi deve essere in Italia, oppure in uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, purché con almeno una sede produttiva o una filiale in Italia.
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Fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro. A partire dal secondo anno di attività, il valore annuo della produzione non deve superare i 5 milioni di euro.
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Non distribuzione di utili. La società non deve aver distribuito utili dalla costituzione. Questo requisito riflette la ratio dell'investimento nella crescita aziendale piuttosto che nella remunerazione dei soci.
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Oggetto sociale. La società deve avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
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Non derivazione da operazione straordinaria. La società non deve essere stata costituita a seguito di fusione, scissione societaria o cessione di azienda o di ramo di azienda.
Requisiti di innovatività (almeno uno)
Oltre ai requisiti generali, la società deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri di innovatività:
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Spesa in R&S pari ad almeno il 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione. La spesa in ricerca e sviluppo deve risultare dal bilancio o dalla nota integrativa.
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Team qualificato. Almeno 1/3 della forza lavoro deve essere composto da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 della forza lavoro deve essere in possesso di laurea magistrale.
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Titolarità di privative industriali. La società deve essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, oppure titolare dei diritti relativi a un programma per elaboratore registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.
La procedura di costituzione
Costituzione mediante atto notarile
La modalità ordinaria di costituzione di una start-up innovativa è la stessa prevista per qualsiasi SRL: atto pubblico notarile contenente l'atto costitutivo e lo statuto della società (art. 2463 c.c.).
Il procedimento si articola nelle seguenti fasi:
Predisposizione dell'atto costitutivo e dello statuto. Il notaio, in collaborazione con i soci fondatori e i loro consulenti, redige l'atto costitutivo e lo statuto sociale. Per le start-up innovative, lo statuto può prevedere clausole particolari non ammesse per le SRL ordinarie:
- categorie di quote dotate di diritti diversi (art. 26, comma 2);
- operazioni sulle proprie quote;
- offerta al pubblico di prodotti finanziari (anche tramite equity crowdfunding);
- emissione di strumenti finanziari partecipativi (work for equity).
Stipula dell'atto. I soci fondatori compariscono davanti al notaio per la stipula dell'atto costitutivo. Devono essere presenti tutti i soci (o i loro procuratori speciali).
Iscrizione nel Registro delle Imprese. Il notaio trasmette l'atto al Registro delle Imprese competente entro 20 giorni dalla stipula.
Iscrizione nella sezione speciale. Contestualmente o successivamente, i legali rappresentanti della società presentano istanza di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle start-up innovative, mediante la piattaforma telematica startup.registroimprese.it, dichiarando il possesso dei requisiti e allegando la documentazione richiesta.
La costituzione digitale (cenni)
L'art. 4, comma 10-bis, del D.L. 3/2015 aveva introdotto la possibilità di costituire start-up innovative mediante atto sottoscritto con firma digitale, senza l'intervento notarile, utilizzando un modello tipizzato approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. Tuttavia, questa modalità è stata dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2643/2021, che ha affermato la necessità dell'intervento notarile per la costituzione di società di capitali, in coerenza con l'art. 2463 c.c. e con la direttiva UE 2019/1151.
Di conseguenza, la costituzione di una start-up innovativa richiede oggi, in ogni caso, l'atto pubblico notarile.
Costi di costituzione
I costi di costituzione di una start-up innovativa sono sostanzialmente analoghi a quelli di una SRL ordinaria, con alcune significative esenzioni.
| Voce | SRL ordinaria | Start-up innovativa |
|---|---|---|
| Onorario notarile | 1.500 - 3.000 € | 1.500 - 3.000 € |
| Imposta di registro | 200 € | 200 € |
| Diritto annuale CCIAA | Circa 120 € | Esente per 5 anni |
| Diritti di segreteria | 90 € | Esenti |
| Imposta di bollo | 156 € | Esente |
| Diritti MUD e altri | Variabili | Esenti |
L'esenzione dai diritti camerali, dai diritti di segreteria e dall'imposta di bollo opera per tutta la durata della qualifica di start-up innovativa (massimo cinque anni) e rappresenta un risparmio complessivo nell'ordine di 1.500 - 2.500 € nel quinquennio.
Le agevolazioni per le start-up innovative
Oltre alle esenzioni sui costi di costituzione, la qualifica di start-up innovativa dà accesso a un significativo pacchetto di agevolazioni.
Agevolazioni per gli investitori
Persone fisiche. Detrazione IRPEF pari al 30% dell'investimento nel capitale sociale della start-up, fino a un investimento massimo di 1.000.000 € per periodo d'imposta (art. 29 D.L. 179/2012). Per le start-up innovative a vocazione sociale e per quelle operanti nel settore energetico, la detrazione è elevata al 50% nel limite di 100.000 € di investimento.
Persone giuridiche. Deduzione dal reddito imponibile IRES pari al 30% dell'investimento nel capitale sociale della start-up, fino a un investimento massimo di 1.800.000 € per periodo d'imposta.
L'investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni; in caso di cessione anticipata, il beneficio decade con obbligo di restituzione.
Equity crowdfunding
Le start-up innovative possono raccogliere capitali tramite portali online di equity crowdfunding autorizzati dalla CONSOB, una possibilità originariamente preclusa alle SRL ordinarie e successivamente estesa a tutte le PMI.
Work for equity
La start-up innovativa può remunerare collaboratori e consulenti con l'assegnazione di strumenti finanziari partecipativi o quote societarie (work for equity). Il reddito derivante dall'assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini fiscali né ai fini contributivi, a condizione che gli strumenti non siano riacquistati dalla società entro un determinato periodo.
Disciplina lavoristica flessibile
Le start-up innovative godono di una disciplina più flessibile in materia di contratti di lavoro a tempo determinato (possibilità di stipulare contratti a termine anche di durata superiore a 36 mesi, rinnovabili fino alla perdita della qualifica).
Gestione della crisi
In caso di insolvenza, la start-up innovativa non è assoggettata alle procedure concorsuali ordinarie (fallimento), ma esclusivamente alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla L. 3/2012, con maggiori possibilità di ristrutturazione.
Da start-up a PMI innovativa: la transizione
Decorsi cinque anni dalla costituzione, la start-up innovativa perde automaticamente la propria qualifica. Tuttavia, se la società soddisfa i requisiti previsti dall'art. 4 del D.L. 3/2015 per le PMI innovative, può transitare in questa nuova categoria, conservando parte delle agevolazioni (in particolare quelle relative all'equity crowdfunding, al work for equity e agli incentivi per gli investitori).
La transizione richiede l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle PMI innovative.
Il ruolo del notaio nella vita della start-up
L'intervento notarile non si esaurisce nella fase costitutiva. Nel corso della vita della start-up innovativa, il notaio interviene:
- negli aumenti di capitale, frequenti nelle start-up che raccolgono round di finanziamento successivi;
- nelle cessioni di quote, che nelle SRL richiedono l'intervento del notaio (art. 2470 c.c.) o del commercialista;
- nelle modifiche statutarie necessarie per adeguare la governance alle esigenze di crescita (ad esempio, l'introduzione di clausole di drag-along, tag-along, vesting);
- nella eventuale trasformazione in S.p.A. in caso di crescita dimensionale significativa.
Domande frequenti
Quanto costa complessivamente costituire una start-up innovativa? Il costo complessivo si colloca generalmente tra 1.700 e 3.500 €, comprensivo di onorario notarile (1.500-3.000 €) e imposta di registro (200 €). Le start-up innovative sono esenti da diritti di segreteria, imposta di bollo e diritto annuale CCIAA per l'intero quinquennio di durata della qualifica.
Una ditta individuale o una SNC possono essere start-up innovative? No. La qualifica di start-up innovativa è riservata alle società di capitali: SRL (inclusa la SRL semplificata), S.p.A. e S.a.p.a. Le società di persone e le ditte individuali non possono accedere a questa qualifica. Se l'attività è attualmente svolta in forma individuale o come società di persone, è necessario procedere alla trasformazione o alla costituzione di una nuova società di capitali.
Il notaio è sempre necessario per la costituzione? Sì. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 2643/2021, la costituzione senza atto notarile (mediante modello tipizzato con firma digitale) non è più praticabile. La costituzione di una start-up innovativa richiede l'atto pubblico notarile, come per qualsiasi altra società di capitali.
Cosa succede dopo i cinque anni? Decorso il quinquennio dalla costituzione, la qualifica di start-up innovativa viene meno. La società continua a esistere come SRL ordinaria. Se possiede i requisiti, può iscriversi nella sezione speciale delle PMI innovative (art. 4 D.L. 3/2015), conservando parte delle agevolazioni. In caso contrario, la società prosegue l'attività senza alcuna agevolazione specifica.
Per approfondire i costi di costituzione di una SRL ordinaria o semplificata, consultare le guide disponibili.
Fonti normative: D.L. 179/2012, artt. 25-32; D.L. 3/2015, art. 4; L. 232/2016, art. 1 commi 66-69; Consiglio di Stato, sentenza n. 2643/2021.
Avvertenza: Questa guida ha finalità esclusivamente informativa e non costituisce parere legale. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Per valutazioni specifiche relative al proprio caso concreto, si raccomanda di consultare un notaio e un dottore commercialista.