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Patto parasociale: cos'è, durata e perché non serve il notaio

Pubblicato il A cura di Redazione NotaiOnline

Il patto parasociale è un accordo tra soci, separato dallo statuto e a forma libera: non richiede il notaio. Vincola solo chi lo firma (efficacia obbligatoria), non la società. Per le SpA dura al massimo cinque anni (art. 2341-bis c.c.); nelle SRL la durata è liberamente pattuibile (art. 1322 c.c.).

Sembra un dettaglio da addetti ai lavori, ma è il patto a tenere insieme molte società a base ristretta. È il documento dove i soci scrivono le regole del gioco che non vogliono, o non possono, mettere nello statuto pubblico.

Cosa contiene, di solito

Dentro un patto parasociale finiscono le intese su come ci si comporta da soci. Le più ricorrenti riguardano il voto: i firmatari si impegnano a votare in assemblea in un certo modo, o a concordare prima la posizione comune (sindacato di voto). Poi ci sono i vincoli sulla circolazione delle quote, come la prelazione tra i firmatari o l'obbligo di non vendere per un certo periodo (lock-up), e le clausole che governano un'eventuale uscita congiunta.

Il filo comune è che si tratta di impegni reciproci tra persone, non di regole della società. Per questo restano spesso riservati, mentre lo statuto è depositato e consultabile da chiunque.

La durata: qui SpA e SRL divergono

È il punto su cui si fa più confusione, e merita precisione. La legge fissa un tetto di durata, ma solo per le società per azioni. L'art. 2341-bis c.c. stabilisce che il patto parasociale di una SpA non può durare più di cinque anni; se è stato pattuito un termine superiore, si riduce automaticamente a cinque, ed è rinnovabile alla scadenza. In alternativa lo si può stipulare a tempo indeterminato, ma allora ciascun aderente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.

Per le SRL quella norma non si applica. Non esiste un tetto legale di cinque anni: la durata è rimessa per intero all'autonomia contrattuale delle parti (art. 1322 c.c.). I soci di una SRL possono fissare il termine che preferiscono, breve o lungo, senza il limite pensato per le azioni. Trasferire meccanicamente il vincolo quinquennale alla SRL è un errore comune quanto diffuso; il regime è semplicemente diverso. Resta buona prassi indicare comunque una durata e un meccanismo di recesso, per evitare un legame perpetuo difficile da sciogliere.

Niente notaio, ma occhio all'efficacia

Sulla forma il patto è libero. Non serve l'atto pubblico né la scrittura autenticata: basta l'accordo scritto tra i soci, e il notaio non entra in gioco. È una delle ragioni della sua diffusione, perché lo si modifica o rinnova con agilità.

La contropartita di questa leggerezza è il limite dell'efficacia. Il patto ha efficacia meramente obbligatoria: vincola soltanto chi lo ha sottoscritto, e produce effetti solo tra loro. La società ne resta estranea. Se un firmatario viola l'impegno, per esempio votando in modo difforme, la sua delibera resta comunque valida: gli altri aderenti possono chiedergli il risarcimento del danno, ma non far cadere il voto. Qui sta la differenza decisiva con la clausola statutaria, che ha efficacia reale: scritta nello statuto, è opponibile a tutti e vincola la società stessa, non solo i singoli soci.

La scelta tra i due strumenti dipende dall'effetto che si vuole ottenere. Chi cerca un vincolo robusto e opponibile lavora sullo statuto e accetta il notaio; chi privilegia riservatezza e flessibilità sceglie il patto e ne mette in conto il limite. Vale la pena ragionarci a monte, valutando quali regole tenere nel patto e quali invece consolidare tra le clausole che vivono nello statuto e richiedono il notaio. Su un piano pratico, capire come si trasferiscono le quote aiuta a calibrare prelazione e lock-up; e a monte di tutto c'è la decisione di scegliere la forma societaria, che già orienta gli spazi dell'autonomia dei soci.

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