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Patto parasociale: cos'è, durata e perché non serve il notaio

Aggiornato il A cura di Redazione NotaiOnline

Il patto parasociale è un accordo tra soci, separato dallo statuto e a forma libera: non richiede il notaio. Vincola solo chi lo firma (efficacia obbligatoria), non la società. Nelle SpA e nelle società che le controllano dura al massimo cinque anni (art. 2341-bis c.c.), tre nelle società quotate (art. 123 D.Lgs. 58/1998); per una SRL che non controlla una SpA la legge non fissa un tetto e la durata la decidono le parti.

Sembra un dettaglio da addetti ai lavori. È invece il documento dove i soci scrivono le regole che non vogliono, o non possono, mettere nello statuto pubblico.

Cosa contiene, di solito

Dentro un patto parasociale finiscono le intese su come ci si comporta da soci. Le più ricorrenti riguardano il voto: i firmatari si impegnano a votare in assemblea in un certo modo, o a concordare prima una posizione comune (sindacato di voto). Poi ci sono i vincoli sulla circolazione delle partecipazioni, come la prelazione tra i firmatari o l'obbligo di non vendere per un certo periodo (lock-up), e le clausole che regolano un'eventuale uscita congiunta.

Il filo comune è che si tratta di impegni reciproci tra persone, non di regole della società. Per questo di norma restano riservati, mentre lo statuto è depositato al Registro Imprese e consultabile da chiunque. L'eccezione riguarda le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio o hanno azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione: lì i patti vanno comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea, e chi non li dichiara non può votare con le azioni vincolate (art. 2341-ter c.c.). Nelle società quotate si va oltre: entro cinque giorni i patti vanno comunicati alla Consob e alla società, pubblicati per estratto e depositati al Registro Imprese, a pena di nullità (art. 122 D.Lgs. 58/1998), salvo quelli su partecipazioni complessivamente sotto la soglia dell'art. 120, comma 2.

La durata: qui SpA e SRL divergono

L'art. 2341-bis c.c. stabilisce che i patti stipulati per stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società, sul voto, sul trasferimento delle azioni o sull'influenza dominante nelle SpA, e nelle società che le controllano, non possono durare più di cinque anni: se è stato pattuito un termine superiore si riduce a cinque, e alla scadenza sono rinnovabili. In alternativa li si può stipulare senza termine, ma allora ciascun aderente può recedere con un preavviso di centottanta giorni. Le regole non valgono per i patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi, relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo. Nelle società quotate la disciplina è quella del Testo unico della finanza: al massimo tre anni, oppure tempo indeterminato con recesso su preavviso di sei mesi (art. 123 D.Lgs. 58/1998).

Per le SRL il codice non ripete la regola. Se la SRL non controlla una SpA, nessuna norma fissa un tetto di cinque anni: la durata è rimessa all'autonomia contrattuale delle parti (art. 1322 c.c.), che possono scegliere il termine che preferiscono. Il caso da non dimenticare è la SRL holding che controlla una SpA, perché un patto sulle sue quote rientra proprio nell'art. 2341-bis; se la SpA controllata è quotata, valgono invece i tre anni del Testo unico della finanza (art. 122, comma 5-bis, e art. 123 D.Lgs. 58/1998). Resta buona prassi indicare comunque una durata e un meccanismo di recesso, per non trovarsi legati a un accordo che nessuno sa più come sciogliere.

Niente notaio, ma occhio all'efficacia

Sulla forma il patto è libero: l'art. 2341-bis parla di patti «in qualunque forma stipulati». Non serve l'atto pubblico né la scrittura autenticata, e il notaio non entra in gioco. Metterlo per iscritto resta la scelta sensata, se non altro per poterlo provare. Il vantaggio pratico è che lo si modifica o rinnova senza passare dallo studio notarile.

La contropartita di questa leggerezza è il limite dell'efficacia. Il patto ha efficacia meramente obbligatoria: vincola soltanto chi lo ha sottoscritto e produce effetti solo tra loro, mentre la società ne resta estranea. Se un firmatario viola l'impegno, per esempio votando in modo difforme, il suo voto e la delibera restano validi: gli altri aderenti possono chiedergli il risarcimento del danno, ma non far cadere la decisione. Qui sta la differenza con la clausola statutaria, che ha efficacia reale: scritta nello statuto, è opponibile a tutti e vincola la società stessa, non solo i singoli soci.

La scelta tra i due strumenti dipende dall'effetto che si vuole ottenere. Chi cerca un vincolo robusto e opponibile lavora sullo statuto e accetta il notaio; chi privilegia riservatezza e flessibilità sceglie il patto e ne mette in conto il limite. Il perimetro degli atti societari dopo la costituzione aiuta a separare patto privato, modifica statutaria e verbale notarile. Se il patto deve diventare clausola dello statuto, conviene stimare i costi della modifica dello statuto e poi chiedere un preventivo per l'atto societario.

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